Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  6,  comma  2,
della legge della Regione Abruzzo 29  luglio  2010,  n.  31,  recante
«Norme  regionali  concernenti  la  prima  attuazione   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale)»,
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 27 - 30 settembre 2010, depositato in cancelleria il  5
ottobre 2010 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore
Paolo Maddalena; 
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e   l'avvocato   Federico
Tedeschini per la Regione Abruzzo. 
    Ritenuto che con ricorso notificato il 27 - 30 settembre  2010  e
depositato il successivo 5 ottobre, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ha sollevato, in  relazione  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera   s),   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  6,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31, recante «Norme  regionali  concernenti
la prima attuazione del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152
(Norme in materia ambientale)»; 
    che l'impugnato art.  6,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Abruzzo n. 31 del 2010 prevede che  «in  caso  di  fognature  in  cui
recapitano acque reflue industriali, lo  scarico  finale  rispetta  i
limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza  del  decreto
legislativo n. 152/2006, per i parametri della Tabella 5 dello stesso
allegato»; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene  che  questa
disposizione violi l'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  in
relazione all'art. 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152
(Nome in materia ambientale) ed alle norme tecniche  contenute  nella
tabella  3  dell'Allegato  5  alla  Parte  Terza  dello  stesso,  che
stabiliscono i limiti massimi di emissione in acque superficiali e in
fognature per tutti i parametri ivi considerati; 
    che, per il ricorrente, dalla  disposizione  regionale  censurata
discenderebbe che lo scarico finale delle fognature in cui recapitano
anche acque reflue industriali debba rispettare i limiti di emissione
stabiliti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs.
n. 152 del 2006,  limitatamente  ai  soli  parametri  indicati  nella
successiva  tabella   5   della   legge   regionale   stessa   ovvero
limitatamente alle sole sostanze indicate nella predetta tabella 5; 
    che  per  la  difesa  erariale,  in  sostanza,  la   disposizione
impugnata avrebbe eliminato ogni limite di emissione per tutte quelle
sostanze pericolose che, pur previste nella tabella 3 dell'Allegato 5
alla Parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, non siano anche inserite
nell'elenco di cui alla tabella 5 della legge della  Regione  Abruzzo
n. 31 del 2010; 
    che, in questo senso, la  legge  regionale  avrebbe  derogato  in
peius alle disposizioni contenute nella legge statale di  riferimento
ed avrebbe cosi' violato la competenza statale in materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
    che la Regione Abruzzo si e' costituita  con  una  memoria  nella
quale sostiene la  infondatezza  del  ricorso,  sull'assunto  che  la
disposizione impugnata, se sistematicamente  intesa  nel  complessivo
tessuto normativo introdotto dalla legge regionale n.  31  del  2010,
non derogherebbe affatto alla disciplina statale, ma si limiterebbe a
prevedere,  nel  pieno  rispetto   della   stessa,   una   disciplina
integrativa  per  il  controllo  degli  scarichi,   come,   peraltro,
espressamente previsto dall'art. 142 del d.lgs. n. 152 del 2006; 
    che per la difesa  regionale,  dalla  lettura  della  complessiva
disciplina introdotta dall'art. 6 della  legge  regionale  impugnata,
emergerebbe, infatti, che in  caso  di  comuni  inferiori  a  duemila
abitanti, laddove le fognature ricevano anche reflui industriali,  lo
scarico finale debba  rispettare  anche  i  limiti  della  tabella  3
dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152 del 2006,  «previa
emanazione di specifico regolamento (ex art. 107 d.lgs.  152/06)  che
stabilisca che tutti gli scarichi industriali debbano preventivamente
essere autorizzati in forma espressa, al rispetto  della  tabella  3,
colonna "scarico in rete fognaria" dell'Allegato  5  alla  parte  del
d.lgs. n. 152/06 e abbiano previsto un adeguato sistema di  controllo
di tali scarichi, sia a proprio carico  che  a  carico  del  titolare
dell'attivita' industriale»; 
    che, pertanto, solo laddove il gestore assicuri che i  limiti  di
cui a tale tabella 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 siano gia' rispettati
in ingresso alla  pubblica  fognatura  dai  titolari  degli  scarichi
industriali  autorizzati,   lo   scarico   finale   potrebbe   essere
autorizzato al rispetto  dei  limiti  della  tabella  3  per  i  soli
parametri della tabella 5 della legge regionale n. 31 del 2010; 
    che per la difesa regionale, in sostanza, la disciplina impugnata
si  risolverebbe  in  una  «calendarizzazione»  delle  verifiche  del
rispetto  dei  limiti,  ma  non  eliminerebbe  affatto  gli   stessi,
imponendo anzi una piu' rigorosa verifica degli stessi  ove  non  sia
presente il regolamento statale citato; 
    che in prossimita' dell'udienza pubblica la  Regione  Abruzzo  ha
depositato  una  memoria  illustrativa,  nella  quale  ribadisce  gli
argomenti gia' svolti. 
    Considerato che  la  disposizione  impugnata  e'  stata  abrogata
dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo  22  dicembre
2010, n. 62 [Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 luglio  2010,  n.
31, recante «Norme  regionali  contenenti  la  prima  attuazione  del
d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale)»], che ha sostituito
il comma  2  dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  31  del  2010
disponendo che «Qualora lo scarico finale delle acque  reflue  urbane
di cui al comma 1 sia costituito anche da scarichi  di  acque  reflue
industriali, devono essere rispettati altresi' i limiti della tabella
3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del  d.lgs.  n.  152/2006,  per  i
parametri della tabella 5 dello stesso Allegato»; 
        che il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ritenuto  che
alla luce delle modifiche apportate siano venute meno le ragioni  che
avevano portato alla proposizione del ricorso, ha  depositato  il  14
marzo 2011 un formale atto di rinuncia allo stesso; 
        che la Regione Abruzzo con atto depositato il 1° aprile  2011
ha aderito alla richiesta; 
        che  deve  essere,  pertanto,  dichiarata  l'estinzione   del
giudizio.