IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 676 del 2008, proposto da: Pignataro Maria Catena Rita, rappresentato e difeso dagli avv. Agatino Cariola, Sebastiano Papandrea, con domicilio eletto presso Agatino Cariola in Catania, via E. A. Pantano, 118; Contro Ufficio Centrale Circoscrizionale presso Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale presso Corte Appello di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Per il risarcimento dei danni procurati dall'illegittima esclusione della sig.ra Maria Catena Rita Pignataro, dalla lista n. 3 denominata «la sinistra l'arcobaleno Rita Borsellino» per l'elezione del deputati all'assemblea regionale siciliana del 13-14 aprile 2008, e presentata nella circoscrizione elettorale della provincia regionale di Catania. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Centrale Circoscrizionale presso Tribunale di Catania e di Ufficio, Centrale Regionale Presso Corte Appello di Palermo; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. - La sig.ra Maria Catena Rita Pignataro e' stata esclusa quale candidata della lista per la circoscrizione elettorale di Catania per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, in applicazione dell'art. 15, comma 3, lett. d), l.r. n. 29 del 1951, «poiche' iscritta nelle liste elettorali del Comune di Casale sul Sile (TV), ubicato fuori dal territorio della Regione Sicilia». Con ricorso introduttivo e con successivo ricorso per motivi aggiunti da valere come ricorso autonomo ai soli fini del risarcimento del danno, la ricorrente ha dedotto l'illegittimita' della disciplina regionale posta a sostegno dell'esclusione dalla lista per contrasto con la Costituzione (1, 2, 3, 4, 29, 48, 51, 116 e 120 Cost.; 10, 11 e 117 Cost., nonche' con gli artt. 3, 9 e 14 Statuto siciliano) e con il diritto comunitario (artt. 17 e 18, giacche' non appare ammissibile una nozione di cittadinanza politica riferita al territorio regionale e che si sovrappone e si sostituisce a quella nazionale e a quella comunitaria). Con ordinanza n. 450/2008, la Sezione ha sollevato questione di pregiudizialita' comunitaria della norma in questione per l'eventuale contrasto con gli «artt. 6 del Trattato UE, 3 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali che riconosce alcuni diritti e liberta' oltre a quelli che figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla convenzione e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonche' degli artt. 17 CE e 78 CE». Con ordinanza 26 marzo 2009, n. 535, la Corte Giustizia CE, sez. VI, rilevato che «...la situazione della ricorrente nella causa principale non presenta alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato, in particolare quelle degli artt. 17 CE e 7 8 CE» ha ritenuto di non avere «competenza nei confronti di una normativa che non si colloca nell'ambito del diritto comunitario» con la conseguente dichiarazione di essere «manifestamente incompetente a risolvere la prima questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia». Parte ricorrente ha quindi riassunto il ricorso, ai soli fini di ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima esclusione dalla competizione elettorale in applicazione di una norma che ritiene incostituzionale sotto diversi profili. In particolare, parte ricorrente ritiene che il limite di ordine territoriale al diritto di elettorato passivo dei candidati all'Assemblea Regionale, sia gravemente lesivo del principio di eguaglianza (artt. 3 e 51 Costituzione) e determini un'ingiustificata disparita' di accesso alle cariche elettive tra cittadini; rileva, inoltre, che per l'art. 122 Cost., nel testo modificato dalla l. cost. n. 1 del 1999, la disciplina delle ipotesi di eleggibilita' e d'incompatibilita' dei consigli regionali e' di competenza di ogni singola Regione entro i limiti dei principi fissati da legge dello Stato. Quest'ultima e' intervenuta con la legge n. 165 del 2004, ma in nessuna delle sue norme, particolarmente nell'art. 2, si rinvengono limitazioni al diritto di elettorato passivo in ragione della residenza territoriale. Peraltro, la predetta limitazione non appare nemmeno coerente con il sistema elettorale dei consigli comunali e dei consigli provinciali, le cui discipline di riferimento attribuiscono l'elettorato passivo a tutti i cittadini italiani. In questo contesto la limitazione «territoriale» dell'elettorato passivo solo per l'elezione all'Assemblea Regionale Siciliana non troverebbe alcuna giustificazione e integrerebbe un sistema elettorale fortemente discriminatorio. Parte ricorrente ha, quindi, insistito ai fini della questione di legittimita' costituzionale degli art. 1-quater; art. 14-bis, comma 13, lett. c); art. 15, comma 3, lett. d); art. 16-bis, comma 7, lett. a); art. 17-ter, comma 4, lett. b) e c), l.r. n. 29 del 1951, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 48, 49, 51, 116, 117, 120, e dell'art. 3, r.d. n. 455 del 1946, conv. in l. cost. n. 2 del 1948. L'Avvocatura Distrettuale ha ribadito le difese gia' articolate nella memoria di costituzione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativo alla domanda risarcitoria, l'infondatezza della domanda risarcitoria e la manifesta infondatezza dell'eccezione d'incostituzionalita' della normativa regionale, sulla quale peraltro la Corte costituzionale si sarebbe gia' pronunziata con la sentenza n. 20 del 1985. 2. - In via preliminare, va ribadita la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo gia' affermata nell'ordinanza n. 676/2008, nella quale e' stato rilevato che «... se pure la signora Pignataro lamenta che con la propria esclusione e' stato leso il proprio diritto di elettorato passivo, Patto con il quale la lesione e' stata prodotta rientra nel novero delle operazioni elettorali, in ordine alle quali la cognizione sulle liti spetta al giudice amministrativo (Ad. Plen. 10/2005) anche sotto il profilo risarcitorio». 3. -Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalita' degli art. 1-quater; art. 14-bis, comma 13, lett. c); art. 15, comma 3, lett. d); art. 16-bis, comma 7, lett. a); art. 17-ter, comma 4, lett. b) e c), l.r. n. 29 del 1951 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 51, 1° comma della Costituzione sia rilevante ai fini della decisione e non appare manifestamente infondata. 4. Per quanto attiene alla rilevanza della questione nel ricorso in esame, che - come precisato in punto di fatto - e' finalizzato esclusivamente al risarcimento del danno conseguente all'esclusione dalla competizione elettorale, solo dopo la verifica della conformita' alla Costituzione della normativa in base alla quale l'esclusione e' stata disposta (e segnatamente ai principi contenuti negli artt. 2, 3 e 51) sara' possibile scrutinare la fondatezza della pretesa risarcitoria, sicche' la questione e' manifestamente rilevante nel giudizio a quo. 5. - Le norme degli art. 1-quater; art. 14-bis, comma 13, lett. c); art. 15, comma 3, lett. d); art. 16-bis, comma 7, lett. a); art. 17-ter, comma 4, lett. b) e c), l.r. n. 29 del 1951 sostanzialmente escludono che cittadini non residenti in Sicilia possano partecipare elle elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione:esse, quindi, appaiono in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione che riconoscono e garantiscono a ogni cittadino il libero accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Invero, la limitazione dell'elettorato passivo basato esclusivamente sul mero criterio territoriale della residenza e non motivato da precise esigenze di tutela (cosi' come avviene, ad esempio, nella legge regionale Trentino-Alto Adige n. 7/1983 ai fini di tutela delle minoranze linguistiche presenti nella regione) determina - in assenza di un'espressa disposizione statutaria che consenta di derogare all'art. 51 della Costituzione - una notevole compressione del diritto di accedere alle cariche elettive. Nel caso in esame, infatti, la limitazione territoriale sopra precisata non appare giustificata da nessuna esigenza peculiare della Regione Sicilia, idonea a limitare il diritto politico fondamentale di elettorato passivo riconosciuto a ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilita'. e appare suscettibile di violare sia il principio d'uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia il diritto fondamentale di elettorato passivo sancito dall'art. 51 Costituzione. In proposito, va osservato che, lo Statuto siciliano non contempla alcuna deroga alla legislazione di fonte statale e anzi dispone espressamente che la legge elettorale per l'Assemblea Regionale Siciliana sia «in armonia con la Costituzione e [con] i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» (art. 3 Statuto Sicilia), per cui l'esistenza della potesta' normativa primaria della Regione siciliana in materia elettorale implica che la legislazione regionale deve essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale. 6. - La giurisprudenza costituzionale ha inoltre ripetutamente affermato che: il principio di cui all'art. 51 Costituzione svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale riconosciuto a ogni cittadino con i caratteri d'inviolabilita' ex art. 2 Costituzione, e tale principio si pone come riserva di legge rafforzata che obbliga il legislatore (statale o regionale) ad assicurarne il godimento in condizioni di eguaglianza anche al fine di e a rispettare il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale che esige l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto di elettorato (passivo e attivo). (cfr. sentenze n. 25 del 2008 e n. 288 del 2007); il diritto di elettorato passivo va inquadrato nella sfera dei diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 della Costituzione, con la conseguenza che restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e cio' in base alla regola della necessarieta' e della ragionevole proporzionalita' di tale limitazione; e che la disposizione di cui all'art. 51, comma primo, Cost., e' regola di portata generale, comprendendo «non solo l'elezione a membro dei due rami del Parlamento, ma anche l'elezione agli organi elettivi regionali, provinciali e locali» (sent. n. 158/1985). Inoltre, nella recente sentenza 23 aprile 2010 n. 143 (con la quale e' dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti), la Corte costituzionale ha affrontato la tematica concernente i limiti della potesta' legislativa della Regione Siciliana in materia elettorale affermando che «(...)benche' la Corte abbia ritenuto che la potesta' legislativa della Regione siciliana in tema di elezioni dell'Assemblea regionale sia piu' ampia rispetto a quella relativa alle elezioni degli enti locali (sentenze n. 162 e n. 20 del 1985; n. 108 del 1969), anch'essa, tuttavia, incontra sicuramente un limite nell'esigenza di garantire che sia rispettato il diritto di elettorato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale». Nella sentenza, e' anche precisato che il riconoscimento di alcuni limiti non vuoi dire disconoscere la potesta' legislativa primaria di cui e' titolare la Regione Sicilia in materia elettorale, piuttosto significa tutelare il fondamentale diritto di elettorato passivo, trattandosi di un diritto che, «...essendo intangibile nel suo contenuto di valore, puo' essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare. altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, renda porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il luogo di appartenenza»; mentre «(...) discipline differenziate sono legittime sul piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in situazioni peculiari idonee a giustificare il trattamento privilegiato riconosciuto dalle disposizioni censurate». Pertanto, nell'esercizio di una competenza legislativa, come quella prevista dallo statuto siciliano, si possono anche diversificare le cause di ineleggibilita', ma occorre che cio' avvenga sulla base di condizioni peculiari locali che, quindi, debbono essere congruamente e ragionevolmente apprezzate dal legislatore siciliano. 7. - Premesso cio', il Collegio ritiene che la limitazione territoriale dell'elettorato passivo per l'elezione all'Assemblea Regionale Siciliana basata esclusivamente sul criterio della residenza del candidato non sia validamente motivata da alcuna ragione idonea a giustificare il trattamento differenziato del «cittadino siciliano», il quale, di conseguenza, sarebbe anche penalizzato sotto l'aspetto della liberta' di circolazione sul territorio nazionale, poiche' le disposizioni censurate, restringendo il diritto di elettorato passivo ai soli residenti nella Regione siciliana, limitano, di fatto, la liberta' di circolazione dei lavoratori siciliani, inducendoli a non trasferirsi altrove per non perdere la possibilita' di esercitare il diritto fondamentale di partecipazione politica. 8. - In conclusione, le norme di cui agli artt. 1-quater; 14-bis, comma 13, lett. c), 15, comma 3, lett. d), 16-bis, comma 7, lett. a), 17-ter, comma 4, lett. b) e c), della legge regionale n. 29 del 1951 contrastano, per le ragioni di cui in motivazione, con gli artt. 2, 3 e 51, 1° comma della Costituzione. Posta la loro rilevanza nel presente giudizio, quest'ultimo deve essere sospeso, e deve essere ordinata la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalita'.