Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  5  della  legge
della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24  (Interventi  a  sostegno
dell'Aeroporto d'Abruzzo) e dell'art. 5, comma 4, della  legge  della
Regione Abruzzo  18  agosto  2010,  n.  38  (Interventi  normativi  e
finanziari per l'anno 2010), promossi con ricorsi del Presidente  del
Consiglio dei ministri notificati il  17-21  settembre  ed  il  12-18
ottobre 2010, depositati in cancelleria il  21  settembre  ed  il  21
ottobre 2010 ed iscritti ai nn. 94 e 114 del registro ricorsi 2010; 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo; 
    Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore
Luigi Mazzella; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente  del
Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Federico  Tedeschini  per  la
Regione Abruzzo. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 21 settembre 2009,  depositato  in
cancelleria il 21 settembre 2009 e iscritto al  n.  94  del  registro
ricorsi 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso,  in
riferimento agli artt. 3, 97 e 117,  secondo  comma,  lettera  l),  e
terzo  comma,   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5  della  legge  della  Regione  Abruzzo  14
luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo). 
    Il ricorrente premette che la norma impugnata prevede,  «al  fine
di consentire l'ordinata conclusione dei  progetti  in  itinere»,  la
possibilita', per  i  dirigenti  regionali,  di  prorogare  eventuali
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere  alla
data della sua entrata in  vigore  (non  solamente  quelli  correlati
all'attivita' aeroportuale, oggetto della legge della Regione Abruzzo
n. 24 del 2010). 
    Ad avviso della difesa dello Stato, tale  generica  disposizione,
che non indica alcun termine,  oltre  a  porsi  in  contrasto  con  i
principi di ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon  andamento  della
pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., consente  la
generalizzata proroga dei rapporti in essere, senza limiti  temporali
e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche), per il conferimento di tali  incarichi,  con  conseguente
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il  quale
riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e,
quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  afferma  che  l'art.  5
della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 lede altresi' l'art.
117, terzo  comma,  Cost.,  perche'  si  pone  in  contrasto  con  il
principio fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica),  convertito  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, al quale sono tenute  ad  adeguarsi  le  Regioni  e  le
Province  autonome,  secondo  cui   il   ricorso   a   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa puo' avvenire, per gli  enti
ivi previsti, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente «nel  limite
del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009». 
    2. -  La  Regione  Abruzzo  si  e'  costituita  nel  giudizio  di
costituzionalita' ed ha chiesto che il ricorso sia rigettato, perche'
inammissibile, improcedibile e comunque infondato. 
    La difesa regionale deduce preliminarmente che l'art. 5, comma 1,
della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 e' stato  sostituito
dall'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010,  n.  38
(Interventi  normativi  e  finanziari  per  l'anno  2010),  che,  nel
ribadire la possibilita' di proroga dei contratti  di  collaborazione
in essere, stabilisce che  dette  proroghe  possono  essere  disposte
anche piu' volte,  purche'  siano  necessarie  alla  definizione  dei
programmi di lavoro e/o dei progetti per i quali i rapporti  sono  in
corso, e nel rispetto, comunque,  delle  norme  generali  di  finanza
pubblica. 
    La  Regione  eccepisce,  poi,  l'inammissibilita'  della  censura
formulata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,  perche'  priva  di
specifica motivazione. 
    La medesima censura sarebbe comunque anche infondata, poiche'  la
proroga dei contratti di collaborazione e'  conforme  ai  criteri  di
buon  andamento  dell'attivita'  amministrativa,  essendo  diretta  a
soddisfare esigenze emergenziali e finalizzata  alla  conclusione  di
progetti di lavoro in essere, conclusione che  costituisce  anche  il
termine della proroga. 
    Neppure  sussisterebbe  lesione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., poiche' i contratti di collaborazione dei quali e'
possibile la proroga presentano gia' i requisiti  previsti  dall'art.
7, comma 6, del d.lgs. n. 165  del  2001,  che  sono  stati  valutati
dall'amministrazione al momento della loro originaria stipulazione. 
    La Regione Abruzzo afferma che anche la  questione  sollevata  in
riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  non  e'  fondata.
Infatti, in primo luogo, la  norma  statale  evocata  come  parametro
interposto dal ricorrente fissa un limite alla spesa per i  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere solo dal 2011
e,  dunque,  e'  inapplicabile  alle  proroghe  disposte   in   epoca
antecedente a quella data. 
    In secondo luogo, l'art. 5 della legge della Regione Molise n. 24
del 2010 non deroga alle norme generali  di  finanza  pubblica,  come
reso  anche  esplicito  dalla  formulazione  della  norma  nel  testo
novellato, che impone espressamente il rispetto di quelle norme. 
    3. - Con ricorso notificato il 18  ottobre  2010,  depositato  in
cancelleria il 21 ottobre 2009 e iscritto  al  n.  114  del  registro
ricorsi 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso,  tra
l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5,  comma
4,  della  legge  della  Regione  Abruzzo  10  agosto  2010,  n.   38
(Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010),  in  riferimento
agli  artt.  3,  97  e  117,  secondo  comma,   lettera   l),   della
Costituzione. 
    Tale norma sostituisce l'art.  5,  comma  1,  della  legge  della
Regione Abruzzo n. 24 del 2010, che ora cosi'  recita:  «Al  fine  di
consentire  l'ordinata  conclusione  dei  progetti  in   itinere,   i
dirigenti  responsabili  dei  medesimi  possono  prorogare  eventuali
contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in  vigore
della presente legge. Tali proroghe  possono  essere  disposte  anche
piu' volte, purche' siano necessarie alla definizione  dei  programmi
di lavoro e/o dei progetti per i quali i rapporti sono in corso e nel
rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica». 
    Il ricorrente, premesso il contenuto del ricorso proposto  contro
l'art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del  2010,  sostiene
che la nuova  versione  di  tale  norma  incorre  nei  medesimi  vizi
segnalati a proposito del testo originario. 
    Infatti, anche la nuova norma regionale  si  limita  a  stabilire
genericamente che, «al fine di consentire l'ordinata conclusione  dei
progetti in itinere»,  i  dirigenti  regionali  possono  prorogare  i
contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in  vigore
della legge  regionale,  addirittura  stabilendo  che  tali  proroghe
possano essere disposte anche piu' volte. Tale  previsione,  oltre  a
porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialita'  e
buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt.  3  e
97  Cost.,  consente  un  generalizzato  meccanismo  di  proroga  dei
rapporti in essere, senza limiti temporali e senza  il  rispetto  dei
requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.
L'Avvocatura generale dello Stato richiama, al riguardo, la  sentenza
n. 252 del 2009 di questa Corte, la quale ha avuto modo  di  chiarire
che le Regioni possono  richiedere  requisiti  differenti  da  quelli
previsti dall'art. 7 del suddetto d.lgs. n. 165 del 2001, ma  in  tal
caso devono dettare criteri  dettagliati,  razionali  e  ragionevoli.
Nella  fattispecie  in  esame,  invece,  e'   prevista   la   proroga
incondizionata dei contratti dei collaboratori in essere, basata  sul
solo presupposto della necessita' della definizione dei programmi  di
lavoro. Sussisterebbe, quindi,  la  lesione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera l), della Costituzione. 
    4. -  La  Regione  Abruzzo  si  e'  costituita  nel  giudizio  di
costituzionalita' ed ha chiesto che il ricorso sia rigettato  perche'
inammissibile,  improcedibile  e  infondato,  svolgendo  le  medesime
argomentazioni sviluppate nel giudizio promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con il ricorso n. 94 del 2010. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Con  distinti  ricorsi  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117,  secondo
comma, lettera l), e terzo comma, della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale rispettivamente dell'art. 5  della  legge
della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24  (Interventi  a  sostegno
dell'Aeroporto d'Abruzzo), e, tra  l'altro,  dell'art.  5,  comma  4,
della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n.  38  (Interventi
normativi e finanziari per l'anno 2010), che ha sostituito il comma 1
del predetto art. 5 della legge abruzzese n. 24 del 2010. 
    La prima norma dispone che,  al  fine  di  consentire  l'ordinata
conclusione dei progetti in itinere,  i  dirigenti  responsabili  dei
medesimi possono prorogare eventuali contratti di  collaborazione  in
essere. La seconda, nel sostituire la  prima,  ne  ha  riprodotto  il
testo, aggiungendo un secondo periodo, secondo il quale  le  proroghe
possono essere disposte anche piu' volte,  purche'  siano  necessarie
alla definizione dei programmi di lavoro o dei progetti per i quali i
rapporti sono in corso e nel rispetto, comunque, delle norme generali
di finanza pubblica. 
    Il ricorrente ha dedotto, nel ricorso avverso la prima norma,  la
violazione degli artt. 3, 97 e 117,  secondo  comma,  lettera  l),  e
terzo comma, della  Costituzione.  Nel  ricorso  proposto  contro  la
seconda norma ha ripetuto le medesime censure, ad  eccezione,  pero',
di quella formulata in riferimento all'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri le due  norme
impugnate violerebbero gli artt.  3  e  97,  poiche'  si  pongono  in
contrasto con i principi  di  ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon
andamento della pubblica amministrazione. 
    Sussisterebbe, poi, contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza  esclusiva  dello
Stato  l'ordinamento  civile,  perche'  le   disposizioni   regionali
censurate consentono la generalizzata proroga dei rapporti in essere,
senza limiti temporali e senza il rispetto  dei  requisiti  richiesti
dall'art. 7, comma 6,  del  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), per il conferimento di tali incarichi. 
    L'art. 5 della legge n. 24 del  2010  violerebbe,  infine,  anche
l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' si pone in contrasto  con  il
principio fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e competitivita' economica), secondo cui il ricorso  a  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa puo' avvenire,  a  decorrere
dall'anno 2011, esclusivamente «nel limite del  50  per  cento  della
spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009». 
    2. - Riservata a  diversa  pronuncia  la  decisione  sulle  altre
questioni sollevate con il ricorso n. 114 del  2010,  i  due  giudizi
vanno  riuniti  per  essere  congiuntamente  trattati  e  decisi   in
considerazione dell'analogia delle questioni prospettate. 
    3. - La questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5
della legge della Regione  Abruzzo  n.  24  del  2010,  sollevata  in
riferimento all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  e'
fondata. 
    I contratti di collaborazione cui si riferisce la norma impugnata
ineriscono a rapporti di lavoro  autonomo  e  sono  disciplinati  dal
diritto civile. 
    La norma censurata stabilisce la facolta' per le  amministrazioni
di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in  essere  e,
pertanto, incide su uno degli aspetti della  disciplina  (di  diritto
privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata,  non  a  caso
oggetto di specifica  previsione  da  parte  dell'art.  7,  comma  6,
lettera d), del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale  stabilisce  che  la
durata di simili contratti  deve  essere  predeterminata  al  momento
della stipulazione. 
    Il fatto che il censurato  art.  5  preveda  la  possibilita'  di
proroga della durata originariamente stabilita solamente nei casi  in
cui cio' sia necessario per la conclusione di progetti  gia'  avviati
in modo simile a quanto consentito anche dal menzionato  art.  7  del
d.lgs. n. 165 del  2001,  non  ha  alcun  rilievo  per  escludere  la
illegittimita' costituzionale della norma. Vertendosi in una materia,
l'ordinamento  civile,  riservata  alla  competenza  esclusiva  dello
Stato, la Regione non puo' legiferare in un campo ad  essa  precluso,
neppure per conformarsi alla disciplina statale. 
    Va quindi dichiarata l'illegittimita'  dell'art.  5  della  legge
della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., con conseguente assorbimento  degli
altri profili di incostituzionalita' dedotti dal ricorrente. 
    4. - Anche la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
5, comma 4, della  legge  della  Regione  Abruzzo  n.  38  del  2010,
sollevata in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., e' fondata. 
    Tale norma regionale, nel sostituire l'originario testo dell'art.
5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo  n.  24  del  2010,  ne
riproduce il primo periodo che consente la proroga dei  contratti  di
collaborazione. 
    Per gli stessi motivi indicati a proposito della prima questione,
va quindi dichiarata  l'incostituzionalita'  dell'art.  5,  comma  4,
della legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2010. 
    Restano  assorbite  le  censure  formulate  dal   ricorrente   in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.