Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo) e dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 18 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 17-21 settembre ed il 12-18 ottobre 2010, depositati in cancelleria il 21 settembre ed il 21 ottobre 2010 ed iscritti ai nn. 94 e 114 del registro ricorsi 2010; Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo; Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella; Uditi l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 21 settembre 2009, depositato in cancelleria il 21 settembre 2009 e iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo). Il ricorrente premette che la norma impugnata prevede, «al fine di consentire l'ordinata conclusione dei progetti in itinere», la possibilita', per i dirigenti regionali, di prorogare eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data della sua entrata in vigore (non solamente quelli correlati all'attivita' aeroportuale, oggetto della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010). Ad avviso della difesa dello Stato, tale generica disposizione, che non indica alcun termine, oltre a porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., consente la generalizzata proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per il conferimento di tali incarichi, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile. Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che l'art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 lede altresi' l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al quale sono tenute ad adeguarsi le Regioni e le Province autonome, secondo cui il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa puo' avvenire, per gli enti ivi previsti, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009». 2. - La Regione Abruzzo si e' costituita nel giudizio di costituzionalita' ed ha chiesto che il ricorso sia rigettato, perche' inammissibile, improcedibile e comunque infondato. La difesa regionale deduce preliminarmente che l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 e' stato sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), che, nel ribadire la possibilita' di proroga dei contratti di collaborazione in essere, stabilisce che dette proroghe possono essere disposte anche piu' volte, purche' siano necessarie alla definizione dei programmi di lavoro e/o dei progetti per i quali i rapporti sono in corso, e nel rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica. La Regione eccepisce, poi, l'inammissibilita' della censura formulata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., perche' priva di specifica motivazione. La medesima censura sarebbe comunque anche infondata, poiche' la proroga dei contratti di collaborazione e' conforme ai criteri di buon andamento dell'attivita' amministrativa, essendo diretta a soddisfare esigenze emergenziali e finalizzata alla conclusione di progetti di lavoro in essere, conclusione che costituisce anche il termine della proroga. Neppure sussisterebbe lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiche' i contratti di collaborazione dei quali e' possibile la proroga presentano gia' i requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che sono stati valutati dall'amministrazione al momento della loro originaria stipulazione. La Regione Abruzzo afferma che anche la questione sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., non e' fondata. Infatti, in primo luogo, la norma statale evocata come parametro interposto dal ricorrente fissa un limite alla spesa per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere solo dal 2011 e, dunque, e' inapplicabile alle proroghe disposte in epoca antecedente a quella data. In secondo luogo, l'art. 5 della legge della Regione Molise n. 24 del 2010 non deroga alle norme generali di finanza pubblica, come reso anche esplicito dalla formulazione della norma nel testo novellato, che impone espressamente il rispetto di quelle norme. 3. - Con ricorso notificato il 18 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 21 ottobre 2009 e iscritto al n. 114 del registro ricorsi 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Tale norma sostituisce l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010, che ora cosi' recita: «Al fine di consentire l'ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali proroghe possono essere disposte anche piu' volte, purche' siano necessarie alla definizione dei programmi di lavoro e/o dei progetti per i quali i rapporti sono in corso e nel rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica». Il ricorrente, premesso il contenuto del ricorso proposto contro l'art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010, sostiene che la nuova versione di tale norma incorre nei medesimi vizi segnalati a proposito del testo originario. Infatti, anche la nuova norma regionale si limita a stabilire genericamente che, «al fine di consentire l'ordinata conclusione dei progetti in itinere», i dirigenti regionali possono prorogare i contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale, addirittura stabilendo che tali proroghe possano essere disposte anche piu' volte. Tale previsione, oltre a porsi in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. L'Avvocatura generale dello Stato richiama, al riguardo, la sentenza n. 252 del 2009 di questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che le Regioni possono richiedere requisiti differenti da quelli previsti dall'art. 7 del suddetto d.lgs. n. 165 del 2001, ma in tal caso devono dettare criteri dettagliati, razionali e ragionevoli. Nella fattispecie in esame, invece, e' prevista la proroga incondizionata dei contratti dei collaboratori in essere, basata sul solo presupposto della necessita' della definizione dei programmi di lavoro. Sussisterebbe, quindi, la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 4. - La Regione Abruzzo si e' costituita nel giudizio di costituzionalita' ed ha chiesto che il ricorso sia rigettato perche' inammissibile, improcedibile e infondato, svolgendo le medesime argomentazioni sviluppate nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 94 del 2010. Considerato in diritto 1. - Con distinti ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale rispettivamente dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 2010, n. 24 (Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo), e, tra l'altro, dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), che ha sostituito il comma 1 del predetto art. 5 della legge abruzzese n. 24 del 2010. La prima norma dispone che, al fine di consentire l'ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere. La seconda, nel sostituire la prima, ne ha riprodotto il testo, aggiungendo un secondo periodo, secondo il quale le proroghe possono essere disposte anche piu' volte, purche' siano necessarie alla definizione dei programmi di lavoro o dei progetti per i quali i rapporti sono in corso e nel rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica. Il ricorrente ha dedotto, nel ricorso avverso la prima norma, la violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. Nel ricorso proposto contro la seconda norma ha ripetuto le medesime censure, ad eccezione, pero', di quella formulata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri le due norme impugnate violerebbero gli artt. 3 e 97, poiche' si pongono in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. Sussisterebbe, poi, contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, perche' le disposizioni regionali censurate consentono la generalizzata proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per il conferimento di tali incarichi. L'art. 5 della legge n. 24 del 2010 violerebbe, infine, anche l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitivita' economica), secondo cui il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa puo' avvenire, a decorrere dall'anno 2011, esclusivamente «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009». 2. - Riservata a diversa pronuncia la decisione sulle altre questioni sollevate con il ricorso n. 114 del 2010, i due giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione dell'analogia delle questioni prospettate. 3. - La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e' fondata. I contratti di collaborazione cui si riferisce la norma impugnata ineriscono a rapporti di lavoro autonomo e sono disciplinati dal diritto civile. La norma censurata stabilisce la facolta' per le amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere e, pertanto, incide su uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata, non a caso oggetto di specifica previsione da parte dell'art. 7, comma 6, lettera d), del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che la durata di simili contratti deve essere predeterminata al momento della stipulazione. Il fatto che il censurato art. 5 preveda la possibilita' di proroga della durata originariamente stabilita solamente nei casi in cui cio' sia necessario per la conclusione di progetti gia' avviati in modo simile a quanto consentito anche dal menzionato art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha alcun rilievo per escludere la illegittimita' costituzionale della norma. Vertendosi in una materia, l'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la Regione non puo' legiferare in un campo ad essa precluso, neppure per conformarsi alla disciplina statale. Va quindi dichiarata l'illegittimita' dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con conseguente assorbimento degli altri profili di incostituzionalita' dedotti dal ricorrente. 4. - Anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2010, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e' fondata. Tale norma regionale, nel sostituire l'originario testo dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2010, ne riproduce il primo periodo che consente la proroga dei contratti di collaborazione. Per gli stessi motivi indicati a proposito della prima questione, va quindi dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 5, comma 4, della legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2010. Restano assorbite le censure formulate dal ricorrente in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.