Ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in  carica
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.  12,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri adottata  nella  riunione  del  5
maggio 2011, ricorrente; 
    Contro la Regione  Campania,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale in carica, con sede in Napoli, alla via S. Lucia  n.
81, intimata, per la declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dell'art. 5, anche in  riferimento
alla nota informativa di cui all'art. 10, secondo comma, della  legge
Regione Campania 15 marzo 2011 n. 5, pubblicata nel B.U.R. n. 18  del
16 marzo 2011, recante «Bilancio di previsione della Regione Campania
per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il  triennio  2011-2013»
per violazione degli artt. 81,  quarto  comma,  117,  secondo  comma,
lett. e), e terzo comma Cost. 
 
                              F a t t o 
 
    Con legge n. 5 del 15 marzo 2011 la Regione Campania ha approvato
il Bilancio di revisione per l'anno 2011 ed il Bilancio di previsione
per il triennio 2011-2013. 
    Tale legge si espone  a  vizi  di  illegittimita'  costituzionale
nelle parti e per le ragioni che si illustrano con i seguenti motivi; 
 
                            D i r i t t o 
 
1) Violazione dell'art. 81, quarto comma Cost. 
    L'art. 1 ai commi 5, 6,  7,  8  e  9  dispone  che  la  copertura
finanziaria delle somme iscritte alle UPB 1.82.277, 1.1.15,  7.28.64,
6.23.57,  4.15.38   ammontanti   ad   euro   660.000.000,00   nonche'
l'iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00, come  da
allegato A della legge di bilancio 2011,  e'  effettuata  utilizzando
l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. 
    Tuttavia, si rappresenta che  non  e'  stata  ancora  certificata
l'effettiva disponibilita'  con  l'approvazione  del  rendiconto  per
l'esercizio finanziario 2010, cosi' come sancito dall'art. 44,  comma
3, della legge di contabilita' regionale n. 7/2002. 
    Per tale ragione lo stanziamento  della  somma  di  cui  trattasi
risulta priva della necessaria copertura finanziaria,  in  violazione
dell'art. 81, quarto comma Cost., e dei principi generali sul sistema
contabile dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), e
terzo comma Cost. 
    Inoltre,  come  e'  evidenziato  nella  relazione  approvata  dal
Consiglio dei ministri con la propria delibera di impugnazione del  5
maggio 2011, il finanziamento del fondo per il pagamento dei  residui
perenti, di cui al comma 6, e' pari ad euro 300.000.000,00. A  fronte
di tale stanziamento, l'ammontare dei residui perenti al 31  dicembre
2008, ultimo dato  ufficiale  disponibile,  e'  stato  pari  a  circa
3.700.000.000,00 di euro. 
    Occorre sottolineare che  non  appare  improntata  a  criteri  di
prudenzialita'  la  dotazione  del  fondo  residui  perenti  la   cui
consistenza dovrebbe essere tale da garantire un margine di copertura
pari al 70% degli stessi, cosi' come sostenuto dalla Corte dei  conti
in  Sezione  delle  autonomie  (delibera  n.  14/AUT/2006)  per   una
sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte. 
2) Violazione degli artt. 81, quarto  comma,  e  117,  secondo  comma
lett. e) e terzo comma Cost. 
    L'art. 5 della legge regionale n. 5/2011 autorizza il ricorso  al
mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro  il  limite  di  euro
58.450.000,00 per la realizzazione di investimenti e per  partecipare
a societa' che svolgano attivita' strumentali rispetto agli obiettivi
della programmazione. 
    Tale norma e' censurabile perche', non  prevedendo  il  dettaglio
dei capitoli e delle unita' previsionali di base (UPB), non  consente
di  verificare  se  la  somma  derivante  dal  ricorso   al   mercato
finanziario sia utilizzata effettivamente  per  finanziare  spese  di
investimento, in conformita' con quanto stabilito dall'art. 3,  commi
da 16 a 21-bis della legge n. 350/2008,  convertito  nella  legge  n.
133/2008, che costituiscono norme di principio di coordinamento della
finanza pubblica a cui le regioni devono attenersi. 
    Riguardo poi al pagamento degli oneri di  ammortamento  in  conto
interessi  e  in  conto  capitale  derivanti  dalle   operazioni   di
indebitamento gia' realizzate dalla regione, si rileva che gli stessi
non sono quantificati e non vengono neanche indicate le correlate UPB
di copertura finanziaria, sia  riguardo  al  bilancio  di  previsione
annuale 2011 che al bilancio pluriennale 2011-2013. 
    Cosi' disponendo il legislatore regionale viola l'art. 81,  comma
4, della Costituzione, per la mancata copertura finanziaria,  nonche'
l'art. 117, comma 2, lettera e)  della  Costituzione  in  materia  di
sistema tributario e contabile. 
3) Violazione dell'art. 81, quarto comma Cost. 
    Come si evince dalla nota informativa allegata al bilancio  sotto
la lettera g), ai sensi del'art. 62, comma 8, d.l. 25 giugno 2008, n.
112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  dell'art.  10
della  1.r.  impugnata,  la  regione  ha  assunto  oneri  ed  impegni
finanziari relativi a strumenti finanziari, anche  derivati,  per  un
ammontare  stimato  per  l'esercizio  2011,   in   complessivi   euro
260.000.000,00 di cui 200mln di euro da indebitamento a tasso fisso e
60mln di euro per indebitamento a tasso variabile. 
    Poiche' la  nota  informativa  non  indica  le  relative  UPB  di
pertinenza, si deve ritenere che tale spesa sia  priva  di  copertura
finanziaria in violazione dell'art. 81, quarto comma Cost., ai  sensi
del quale ogni legge che importa nuovi e maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte. 
    Per questi  motivi  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
propone  il  presente  ricorso  e  confida  nell'accoglimento   delle
seguenti.