IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 666 del 2010, proposto da Alba S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio, Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso Giovanni Gabrielli avv. in Trieste, via Milano 17; Contro, Unione dei Comuni Aiello - San Vito, non costituita in giudizio; Per l'annullamento del provvedimento emesso dall'Unione dei comune di Aiello - San Vito, dd. 14 ottobre 2010, prot. n. 2634, con il quale l'amministrazione resistente intima a Marangi Immobiliare S.r.l., dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. - Con il ricorso n. 666/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei comuni Aiello-San Vito con i quali viene imposto alla Societa' Marangi Immobiliare S.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove e' insediato il Centro commerciale «Palmanova Outlet Village» (dante causa della ricorrente, la quale e' subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare S.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis della legge regionale n. 29/2005, come modificati dall'art. 2, comma 47, della legge regionale n. 12/2010. 1.1. - Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, e' stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della legge regionale n. 29/2005. Con tali sentenze, il T.A.R. aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festivita' del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 29/2005, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 13/2008, per gli «esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale» - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq, che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro commerciale (di proprieta', e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione «esercizio isolato» come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi. Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'Outlet di cui si controverte; e cio' avveniva con la introduzione dell'art. 29-bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 29/2005. In particolare, con l'art. 29-bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad «ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalita' organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'Outlet.» Inoltre, all'art. 30, il termine «isolati» - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine «singoli», con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'art. 29-bis, e, quindi, anche in un Outlet. In sostanza, si e' venuta a creare una normativa che consente l'apertura «libera» degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei contri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purche' non insediati in Centri commerciali) e nelle localita' turistiche. 2. - Il ricorso denuncia quindi l'illegittimita' costituzionale dei citati artt. 29-bis e 30, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 29/2005, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilita' di apertura «libera», in rapporto a molteplici profili. 2.1. - Il collegio ritiene le eccezioni di costituzionalita' rilevanti e non manifestamente infondate. 2.1.1. - Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalita' delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimita' costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati. 2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparita' di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost). Secondo la prospettazione della ricorrente, che il collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri commerciali. Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula «Outlet» di poter optare per lo svolgimento dell'attivita' al di fuori di Centri commerciali, ai sensi dell'art. 19 legge regionale cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che e' riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalita' del citato art. 19. Si puo' ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' delle norme contenute nell'art. 29-bis, secondo comma, della legge regionale de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla liberta' di esercizio dell'attivita' commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perche' ubicati all'interno di un Centro commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del decreto legislativo n. 114/1998, rispetto all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalita' derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perche' il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioe' per disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo Outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che e' stato definito il «vulnus» creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo T.A.R. del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro commerciale di Aiello-Palmanova, e si propone di superare ed eludere il giudicato che riguarda questa - specifica struttura; con cio' evidenziando la sua natura di «legge provvedimento», non tesa a «prevedere», stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a «provvedere», disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro commerciale di cui trattasi. 3. - Il collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte costituzionale - Ritiene in definitiva non manifestamente infondata 1'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 29-bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonche' per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo. Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, dispone la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte costituzionale.