Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10  della  legge
della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione  del
Consiglio  Regionale  e  del  Presidente  della  Giunta   regionale),
promossi dal Tribunale  amministrativo  regionale  della  Puglia  con
undici ordinanze del 25 agosto 2010, rispettivamente iscritte ai  nn.
da 357 a 359, da 382 a 388 del registro ordinanze 2010 e al n. 4  del
registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica nn. 48 e 51 1ª serie speciale, dell'anno 2010 e n.  3,  1ª
serie speciale, dell'anno 2011. 
    Visti gli atti di costituzione di L.C., di M.M.C.,  di  S.C.,  di
A.M. ed altro, di B.C. ed altro, di L.C., di M.M., di A.P.,  di  R.P.
ed altri, del Movimento Difesa del Cittadino (MDC)  -  Puglia,  della
Regione Puglia, di N.M. e di S.T. ed altro; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  10  maggio  2011  il  giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi gli  avvocati  Aldo  Loiodice  per  A.P.,  Ernesto  Sticchi
Damiani per B.C. ed altro, Vincenzo De  Michele  per  M.M.C.,  Enrico
Follieri per S.C., Guido Corso per L.C., Ugo Patroni Griffi per M.M.,
Nicola Colaianni per la Regione Puglia, Isabella Loiodice  per  L.C.,
Gianluigi Pellegrino per il Movimento Difesa del  Cittadino  (MDC)  -
Puglia, Luciano Ancora e Roberto G. Marra per R.P. ed altri,  Roberto
Ruocco per N.M., Giuseppe Mariani per S.T. ed altro e Donato Masiello
per A.M. ed altro. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede  di
Bari, sezione prima, con undici ordinanze di identico tenore  del  25
agosto 2010 (reg. ord. nn. 357, 358, 359, 382, 383,  384,  385,  386,
387 e 388 del 2010, e n. 4 del 2011), ha  sollevato,  in  riferimento
all'art. 123 della Costituzione e all'art. 24, comma 1, dello statuto
della Regione Puglia, approvato con legge regionale 12  maggio  2004,
n. 7, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  10  della
legge  della  Regione  Puglia  28  gennaio  2005,  n.  2  (Norme  per
l'elezione del Consiglio regionale  e  del  Presidente  della  Giunta
regionale). 
    Secondo il Tribunale rimettente, la lettera j)  dell'unico  comma
della disposizione impugnata sarebbe illegittima nella parte in  cui,
richiamando, con rinvio materiale, la legge statale 17 febbraio 1968,
n. 108 (come stabilito dall'art. 1 della medesima legge della Regione
Puglia n. 2  del  2005)  e  apportando  ad  essa  modifiche  soltanto
parziali, consente di attribuire ai gruppi di liste collegate con  il
Presidente eletto un  premio  di  maggioranza  la  cui  entita'  puo'
portare all'elezione di un numero di consiglieri superiore  a  quello
fissato nello statuto regionale. 
    2. - Il  collegio  rimettente  riferisce  che  i  ricorrenti  nei
giudizi principali (L.C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 357  del
2010; P.C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 358 del  2010;  M.M.C.
nel giudizio di cui al reg. ord. n. 359 del 2010; S.C.  nel  giudizio
di cui al reg. ord. n. 382 del 2010; C.B. nel giudizio di cui al reg.
ord. n. 383 del 2010; A.M. e M.D.C. nel giudizio di cui al reg.  ord.
n. 384 del 2010; B.C. nel giudizio di cui al reg.  ord.  n.  385  del
2010; E.R. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 386 del 2010; L.C. nel
giudizio di cui al reg. ord. n. 387 del 2010; M.M.  nel  giudizio  di
cui al reg. ord. n. 388 del 2010; A.P. nel giudizio di  cui  al  reg.
ord. n. 4 del 2011) hanno impugnato il provvedimento  del  29  aprile
2010 dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni regionali presso
la Corte di appello di Bari, relativo all'assegnazione dei seggi alle
liste concorrenti per le elezioni del Presidente della Giunta  e  del
Consiglio regionale della Puglia, celebratesi il 28 e 29 marzo  2010.
Tale provvedimento precisa che la legge della Regione Puglia n. 2 del
2005 - che esplicitamente s'ispira alla vigente legislazione  statale
in materia di elezioni regionali -  e  lo  statuto  regionale  devono
essere interpretati nel senso che il Consiglio regionale e'  composto
da settanta componenti e non da settantotto, come  invece  accadrebbe
qualora  si  applicasse  il   meccanismo   di   rafforzamento   della
maggioranza attraverso l'elezione di un numero di  consiglieri  anche
superiore a quello previsto (art. 15, comma 13, nn. 6, 7 e  8,  della
legge 17 febbraio 1968, n. 108 «Norme per la  elezione  dei  Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale», come modificato dall'art.
3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 «Nuove norme  per  la  elezione
dei consigli delle regioni a statuto ordinario»). 
    Il provvedimento dell'Ufficio centrale regionale per le  elezioni
regionali e' stato impugnato dai ricorrenti nei  giudizi  principali.
In particolare, i ricorrenti sostengono che la disposizione regionale
censurata  debba  essere  interpretata  nel   senso   di   consentire
l'elezione di un numero di consiglieri superiore  a  quello  previsto
dallo   statuto.   L'eventuale   accoglimento    di    questa    tesi
determinerebbe, ad avviso del giudice rimettente, un contrasto tra la
norma censurata e la norma statutaria e, per il tramite di essa,  con
l'art. 123 Cost. 
    2.1. - L'art. 24,  comma  1,  dello  statuto  regionale  pugliese
prevede  che  «Il  Consiglio  regionale  e'  composto   da   settanta
consiglieri eletti a suffragio  universale  dai  cittadini,  donne  e
uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia,  con
voto diretto, personale, eguale, libero e segreto». 
    La successiva legge della Regione Puglia n. 2 del 2005  opera  un
esplicito recepimento, «per quanto non espressamente  previsto  e  in
quanto compatibili con la presente legge», delle  disposizioni  della
legge statale n. 108 del 1968, come modificata, fra le  altre,  dalla
legge n. 43 del 1995 (art. 1, comma  2).  All'art.  3,  comma  1,  la
medesima legge regionale ribadisce che  «Il  Consiglio  regionale  e'
composto da settanta membri compreso il  Presidente  eletto,  di  cui
cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali  concorrenti
e tredici eletti tra i gruppi di liste  collegate  con  il  candidato
Presidente eletto,  secondo  le  modalita'  previste  dal  successivo
articolo 9». 
    L'art. 10 della legge della Regione Puglia n. 2  del  2005,  poi,
detta una disciplina analoga a quella contenuta nella  legge  statale
n. 108 del 1968. In particolare, l'art. 15, comma 13, della legge  n.
108 del 1968, ai nn. 6, 7 e 8, regola il meccanismo  di  attribuzione
di un numero non predeterminato di seggi aggiuntivi. In base  a  tale
meccanismo, qualora la lista regionale -  collegata  a  un  candidato
alla Presidenza  della  Giunta  regionale  -  che  ha  conseguito  la
maggiore cifra elettorale abbia riportato meno del 40 per  cento  del
totale dei  voti  validi  riportati  da  tutte  le  liste  regionali,
l'Ufficio centrale regionale deve accertare se il  totale  dei  seggi
conseguiti dalla lista regionale che ha conseguito  la  piu'  elevata
cifra elettorale e dai gruppi di liste provinciali ad essa  collegate
sia pari o superiore al 55 per cento dei  seggi  consiliari.  Qualora
tale seconda verifica dia esito negativo, a questa lista regionale e'
assegnata  una  quota  aggiuntiva  di  seggi  che  le   consenta   di
raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del Consiglio  nella
composizione cosi' integrata. Se invece la  lista  regionale  che  ha
conseguito la maggiore cifra elettorale ha ottenuto piu' del  40  per
cento del  totale  dei  voti  validi,  l'Ufficio  centrale  regionale
effettua le medesime operazioni sostituendo alla percentuale  del  55
per cento quella del 60 per cento dei seggi consiliari. 
    In particolare, l'art. 10, comma 1, lettera j), della legge della
Regione Puglia n. 2 del 2005 «modifica» solamente il n. 6  del  comma
13 dell'art. 15 della legge n. 108 del 1968, prevedendo che l'Ufficio
centrale regionale  verifichi  se  «i  voti  riservati  al  candidato
Presidente risultato eletto sia[no] pari  o  superior[i]  al  40  per
cento dei voti  conseguiti  da  tutti  i  candidati  alla  carica  di
Presidente». Tale  modificazione,  rileva  il  tribunale  rimettente,
sarebbe unicamente motivata dalla scelta del legislatore pugliese  di
«sostituire  il  riferimento  alla  "lista   regionale"   (cosiddetto
"listone",  cui  nella  legge  statale  sono   attribuiti   i   seggi
aggiuntivi, e che invece e' stato eliminato  nella  Regione  Puglia),
con  quello  alle  liste  circoscrizionali  collegate  al   candidato
Presidente,  le  quali  direttamente  beneficiano   del   premio   di
stabilita'». Ne' sembra che la previsione sul numero dei  consiglieri
regionali di cui al primo comma dell'art.  3  della  legge  regionale
escluda una simile conclusione: anche  la  legge  n.  108  del  1968,
infatti, all'art. 2 determina per  ciascuna  Regione  il  numero  dei
rispettivi  consiglieri  regionali  in  relazione  alla  popolazione,
«sicche' parallelamente l'articolo 2 della legge statale e l'articolo
3 della legge regionale possono  essere  ragionevolmente  intesi  nel
senso che essi fissano il numero dei consiglieri regionali, il  quale
funziona  da  presupposto  nell'ipotesi   in   cui   sia   necessaria
l'attribuzione dei seggi aggiuntivi, in applicazione  del  cosiddetto
"Tatarellum"». 
    Ad avviso del giudice rimettente,  dunque,  l'applicazione  della
legge elettorale regionale della Puglia potrebbe portare -  come,  in
effetti,  avrebbe  portato  nella  tornata  elettorale  del  2010  se
l'Ufficio centrale regionale avesse adottato un diverso  orientamento
interpretativo  -  a  risultati  incompatibili  con  quanto  disposto
dell'art. 24, comma 1, dello statuto regionale. Si profilerebbe cosi'
in tale parte un vizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  10
della legge della  Regione  Puglia  n.  2  del  2005  per  violazione
dell'art. 123 Cost., rispetto al quale  lo  statuto  regionale  opera
come norma interposta. 
    2.2. - In ordine alla rilevanza  della  questione,  il  tribunale
rimettente osserva che l'antinomia tra lo statuto e  la  legge  della
Regione Puglia n. 2 del 2005 non puo' essere risolta in via meramente
ermeneutica, dal momento che i rapporti tra  le  relative  previsioni
non soggiacciono al criterio cronologico: gli artt. 122 e 123  Cost.,
cosi' come modificati dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.
1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria  delle  Regioni),  infatti,
avrebbero delineato per tali atti due distinte sfere di competenza. 
    2.3. - Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, in  primo  luogo,  rileva  che
l'art. 24, comma 1, dello statuto rispetta i  vincoli  contenutistici
di cui agli artt. 122 e 123 Cost., e, in particolare,  non  travalica
l'ambito, ad esso riservato, della «forma di governo e [de]i principi
fondamentali di organizzazione  e  funzionamento»,  senza  sconfinare
dunque nel «sistema di elezione» del Presidente della Regione  e  del
Consiglio regionale, che deve invece essere disciplinato  «con  legge
della Regione nei limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti  con
legge della  Repubblica».  La  disciplina  della  costituzione  degli
organi della Regione, rileva il giudice a quo, e' la  risultante  del
concorso delle fonti previste  dagli  artt.  122  e  123  Cost.:  nel
momento in  cui  detta  la  disciplina  del  sistema  elettorale  del
Presidente della Giunta e del  Consiglio,  il  legislatore  regionale
deve conformarsi sia ai principi  fondamentali  stabiliti  con  legge
dello Stato, sia ai principi di organizzazione inerenti alla forma di
governo rinvenibili nello statuto. 
    2.5.  -  Il  giudice  rimettente,  inoltre,  sottolinea  che   la
previsione  statutaria   assunta   come   parametro   interposto   di
legittimita', propendendo per una composizione rigida del  Consiglio,
non risulta  disarmonica  rispetto  ai  principi  fondamentali  della
legislazione elettorale regionale, e, in particolare, con  l'art.  4,
lettera a), della legge  2  luglio  2004,  n.  165  (Disposizioni  di
attuazione dell'articolo 122, primo comma, della  Costituzione),  che
richiede l'individuazione di un sistema elettorale  «che  agevoli  la
formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale e  assicuri
la rappresentanza delle minoranze». Ad  avviso  del  giudice  a  quo,
infatti, non sarebbe lo statuto - e, in particolare, il  primo  comma
dell'art. 24 - a doversi conformare ai  principi  fondamentali  della
materia di cui alla legge n. 165 del 2004; al contrario, e' la  legge
elettorale regionale che deve rispettare i principi generali  fissati
dallo  Stato  e,  nello  stesso  tempo,   le   scelte   organizzative
fondamentali effettuate dallo statuto.  Ne'  vi  sarebbe  ragione  di
ritenere che la previsione di seggi aggiuntivi -  e,  quindi,  di  un
numero mobile di consiglieri - sia  l'unico  meccanismo  ipotizzabile
per agevolare la formazione di stabili  maggioranze,  come  richiesto
dal legislatore di principio del 2004. 
    3. -  Si  sono  costituiti  alcuni  dei  ricorrenti  nei  giudizi
principali.  In  particolare,  con  atti  depositati  nei  giorni  24
novembre 2010, 10  e  11  gennaio  2011  si  sono  costituiti  M.M.C.
(giudizio di cui al reg. ord. n. 359 del 2010), L.C. (giudizio di cui
al reg. ord. n. 387 del 2010) e M.M. (giudizio di cui al reg. ord. n.
388 del 2010), chiedendo che questa Corte dichiari l'inammissibilita'
o comunque l'infondatezza delle questioni di  legittimita'  sollevate
dal Tribunale amministrativo regionale  della  Puglia.  Inoltre,  con
atti depositati nei giorni 7 dicembre 2010, 10 gennaio, 11 gennaio  e
2 febbraio 2011 si sono costituiti L.C. (giudizio di cui al reg. ord.
n. 357 del 2010), S.C. (giudizio di cui  al  reg.  ord.  n.  382  del
2010), B.C. (giudizio di cui al reg. ord.  n.  385  del  2010),  E.R.
(giudizio di cui al reg.  ord.  n.  386  del  2010),  A.M.  e  M.D.C.
(giudizio di cui al reg. ord. n. 384 del 2010) e  A.P.  (giudizio  di
cui al reg. ord. n. 4 del 2011), chiedendo che questa Corte  dichiari
l'infondatezza delle relative questioni di legittimita'. 
    4. - Con dieci atti depositati in data 21 dicembre 2010 (in tutti
i giudizi a quibus, tranne quello di cui al reg. ord. n. 4 del  2011)
si e' costituita in giudizio la Regione Puglia,  «imparzialmente  non
costituitasi dinanzi al Tar ad adiuvandum o ad opponendum i legittimi
interessi delle parti a  modificare  la  composizione  del  Consiglio
regionale», per chiedere che questa Corte dichiari l'inammissibilita'
o   comunque   l'infondatezza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2005. 
    4.1. - Ad avviso della difesa regionale, la mancanza di  certezza
interpretativa e la possibile improprieta' della tecnica  legislativa
adottata dal legislatore pugliese del 2005 «non sono  sufficienti  ad
introdurre il sindacato di costituzionalita'. Esse, infatti,  valgono
solo ad argomentare un contrasto ipotetico, a sollevare  perplessita'
sulla  "tecnica  di  drafting  utilizzata"».  Cio'  non  e'  tuttavia
sufficiente a esentare il giudice rimettente  dall'onere  di  tentare
un'interpretazione conforme a  Costituzione  delle  norme  censurate;
tanto piu' che la chiara formulazione della disposizione statutaria e
la limitazione del rinvio recettizio ai contenuti della legge n.  108
del 1968 a quanto non espressamente previsto dalla legge regionale  e
con essa compatibile (art. 1, comma  2,  della  legge  della  Regione
Puglia  n.  2  del  2005)  ben  avrebbero  consentito  al   Tribunale
amministrativo   regionale   di   procedere   a    tale    operazione
interpretativa. Il fatto che nei processi a quibus tale tentativo non
sia stato neppure esperito deve far propendere,  secondo  la  Regione
Puglia, per l'inammissibilita' della questione. 
    4.2. - Per ragioni analoghe a quelle ora esposte la questione  di
legittimita' risulterebbe non  fondata  anche  nel  merito:  «Il  Tar
pugliese,  in  definitiva,  pur  avendo  esaurientemente  esposto   e
argomentato tutti i profili di legittimita' della legge regionale che
portano ad escludere l'applicabilita' della legge statale 108/1968 in
parte qua, ha omesso, tuttavia, di trarne le  dovute  conseguenze  in
termini di distinzione tra la parte recepita della  legge  statale  e
quella sostituita, siccome rientrante ormai nella  forma  di  governo
costituzionalmente  devoluta  alla   competenza   statutaria.   [...]
Dovendosi, invero, preferire l'interpretazione che eviti  l'antinomia
tra la legge elettorale regionale e la fonte statutaria e tra  questa
e la norma costituzionale [...], ne consegue inevitabilmente  la  non
applicabilita' nella Regione Puglia (tanto del numero di  consiglieri
regionali stabilito dall'art. 2, primo comma della Legge n.  108  del
1968, quanto) del sistema dei seggi aggiuntivi di  cui  all'art.  15,
comma 13, n. 6, siccome pur modificato, della medesima legge  n.  108
del 1968, essendosi ormai  verificato  un  effetto  "sostitutivo"  ad
opera della nuova disciplina regionale». 
    5.  -  Si  sono  costituiti  in  giudizio  alcuni  dei   soggetti
controinteressati,  gia'  costituitisi  nei  giudizi  principali.  In
particolare, R.P., G.A., M.C., S.C., F.D., F.D.B., M.F., G.G.,  P.L.,
R.M., G.S. e L.T. si sono costituiti  nelle  date  21  dicembre  2010
(giudizi di cui al reg. ord. nn. 357, 358, 359, 382, 383,  384,  385,
386, 387 e 388 del 2010) e 4 gennaio 2011 (giudizio di  cui  al  reg.
ord. n. 4 del 2011), chiedendo che la Corte  costituzionale  dichiari
inammissibile oppure accolga la questione. 
    6. -  Con  atto  depositato  in  data  14  dicembre  2010  si  e'
costituito N.M., parte controinteressata nel giudizio di cui al  reg.
ord. n. 359 del  2010,  chiedendo  che  questa  Corte  interpreti  la
disposizione impugnata in senso conforme all'art. 24, comma 1,  dello
statuto  regionale  pugliese,  ovvero,  in  subordine,   accolga   la
questione. 
    7. - In tutti i  giudizi,  con  atti  depositati  nelle  date  21
dicembre 2010, 5 gennaio e 7  febbraio  2011,  si  e'  costituito  il
Movimento  Difesa  del  Cittadino  (MDC)  -  Puglia  in  persona  del
Presidente pro tempore  L.M.,  gia'  intervenuto  ad  opponendum  nei
giudizi   principali,   chiedendo   che   questa    Corte    fornisca
un'interpretazione della disposizione impugnata conforme all'art. 24,
comma 1, dello statuto della Regione Puglia, ovvero, in subordine, ne
dichiari l'illegittimita' costituzionale. 
    8. - Con  atto  depositato  in  data  11  gennaio  2011  si  sono
costituiti S.T. e G.C., intervenuti ad opponendum nel giudizio di cui
al  reg.  ord.  n.  383  del  2010,  i  quali  hanno  insistito   per
l'accoglimento della questione. 
    9. - In prossimita' dell'udienza, nei giorni 18 e 19 aprile 2011,
L.C., S.C., A.M. e M.D.C., B.C., E.R. e A.P., ricorrenti nei  giudizi
principali, hanno depositato memorie in  relazione,  rispettivamente,
ai giudizi di cui al reg. ord. nn. 357, 382, 384, 385 e 386 del  2010
e n. 4 del 2011, ribadendo e sviluppando quanto affermato negli  atti
di costituzione e insistendo per il rigetto della questione. 
    10. - In data 18 aprile 2011, R.P. e  altri  cointeressati  hanno
depositato memorie in relazione ai giudizi di cui al  reg.  ord.  nn.
358, 359, 382, 383, 384, 385, 386, 387 e 388 del  2010  e  n.  4  del
2011,  confermando  quanto  sostenuto  nell'atto  di  costituzione  e
insistendo  per  la  dichiarazione  di  inammissibilita'  ovvero,  in
subordine, per l'accoglimento della questione. 
    11. - In data 19 aprile 2011, il Movimento Difesa del Cittadino -
Puglia ha depositato memoria unica per tutti i  giudizi,  confermando
quanto sostenuto  nell'atto  di  costituzione  e  insistendo  per  la
dichiarazione  di  inammissibilita'   ovvero,   in   subordine,   per
l'accoglimento della questione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede  di
Bari, sezione prima, con undici ordinanze di identico tenore  del  25
agosto 2010 (reg. ord. nn. 357, 358, 359, 382, 383,  384,  385,  386,
387 e 388 del 2010, e n. 4 del 2011), ha  sollevato,  in  riferimento
all'art. 123 della Costituzione e all'art. 24, comma 1, dello statuto
della Regione Puglia, approvato con legge regionale 12  maggio  2004,
n. 7, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  10  della
legge  della  Regione  Puglia  28  gennaio  2005,  n.  2  (Norme  per
l'elezione del Consiglio regionale  e  del  Presidente  della  Giunta
regionale). 
    Ad avviso del Tribunale rimettente, l'art. 10, comma  1,  lettera
j), della legge censurata sarebbe illegittimo  nella  parte  in  cui,
richiamando, con rinvio materiale, la legge statale 17 febbraio 1968,
n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni  a
statuto normale) - come previsto dall'art.  1  della  medesima  legge
della Regione Puglia n. 2 del 2005 - e apportando ad  essa  modifiche
soltanto parziali, e segnatamente al numero 6 del comma 13  dell'art.
15, consentirebbe di attribuire ai gruppi di liste collegate  con  il
Presidente eletto un premio di seggi aggiuntivi tale  da  determinare
l'elezione di un numero di consiglieri  superiore  a  quello  fissato
dall'art. 24, comma 1, dello statuto regionale. Si profilerebbe cosi'
un vizio di legittimita' costituzionale della disposizione  censurata
per violazione dell'art. 123 Cost.,  rispetto  al  quale  lo  statuto
opera da norma interposta. 
    2. - In ragione della loro connessione oggettiva, i giudizi vanno
riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia. 
    3. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilita'
sollevata dalla Regione Puglia e dalle parti nei  giudizi  principali
perche' il giudice rimettente non avrebbe esperito  il  tentativo  di
interpretare l'art. 10 della legge della Regione Puglia n. 2 del 2005
in  modo  costituzionalmente  orientato.  Ad  avviso   della   difesa
regionale e delle parti sarebbe possibile seguire una interpretazione
adeguatrice della disposizione censurata che renderebbe la  questione
di costituzionalita' non rilevante. A sostegno di cio'  vi  sarebbero
anche le recenti pronunce del Consiglio di Stato, sez. V, 13  gennaio
2011, n. 163 e 165, riguardanti le elezioni regionali nel Lazio,  con
le quali il giudice amministrativo ha negato  in  via  interpretativa
l'applicabilita' del premio  aggiuntivo  di  maggioranza  (cosiddetto
«doppio premio») in presenza di disposizione statutaria che indica un
numero fisso di consiglieri regionali. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Innanzitutto, il giudice a quo precisa  che  l'antinomia  tra  lo
statuto e la legge della Regione Puglia n. 2 del 2005 non puo' essere
risolta in via meramente ermeneutica, in quanto  i  rapporti  tra  le
relative previsioni non soggiacciono al criterio cronologico.  Rileva
il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, infatti, che  gli
artt.  122  e  123  Cost.,  cosi'   come   modificati   dalla   legge
costituzionale 22  novembre  1999,  n.  1  (Disposizioni  concernenti
l'elezione  diretta  del  Presidente   della   Giunta   regionale   e
l'autonomia statutaria delle Regioni)  avrebbero  delineato,  per  lo
statuto e per la legge elettorale regionale, due  distinte  sfere  di
competenza. Il giudice rimettente,  pertanto,  motiva  in  senso  non
implausibile circa la rilevanza della questione sollevata. 
    Inoltre, diversamente da quanto avvenuto nella Regione Lazio,  in
Puglia il legislatore regionale ha espressamente  recepito  le  norme
statali che disciplinano il premio aggiuntivo di maggioranza.  L'art.
10, comma 1, lettera j), della legge della Regione Puglia  n.  2  del
2005 non solo recepisce l'art.  15,  comma  13,  n.  6,  della  legge
statale n. 108 del 1968, ma vi apporta una modifica,  sostituendo  la
formula «lista  regionale»  con  quella  «candidato  Presidente».  Ne
derivano  l'applicabilita'  della   norma   censurata,   diretta   ad
attribuire il  cosiddetto  «doppio  premio»,  e  la  rilevanza  della
relativa questione di costituzionalita'. 
    4. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    4.1. - Gli artt. 122 e 123 Cost. prevedono un «complesso  riparto
della materia elettorale tra le diverse  fonti  normative  statali  e
regionali» (sentenza n. 2 del 2004).  In  particolare,  «l'art.  122,
quinto comma, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale  e'
eletto a  suffragio  universale  e  diretto,  salvo  che  lo  statuto
disponga diversamente; l'art. 123, primo comma, prevede  che  rientri
nella competenza statutaria la forma  di  governo  regionale;  l'art.
122,  primo  comma,  dispone  che  il  sistema  di  elezione  sia  di
competenza  del  legislatore  regionale  "nei  limiti  dei   principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica"» (sentenza  n.  45
del 2011). 
    Il rapporto  tra  statuto  e  legge  della  Regione,  quindi,  e'
disegnato dalla Costituzione in termini sia  di  gerarchia,  dato  il
«carattere  fondamentale  della  fonte  statutaria,  comprovato   dal
procedimento aggravato previsto dall'art. 123, commi secondo e terzo,
della Costituzione» (sentenza n. 4 del 2010), sia di  competenza,  in
quanto  l'art.  123  Cost.  prevede   «l'esistenza   nell'ordinamento
regionale ordinario di vere e  proprie  riserve  normative  a  favore
della fonte  statutaria  rispetto  alle  competenze  del  legislatore
regionale» (sentenze n. 188 del 2007, nn. 272 e 2 del 2004 e  n.  196
del 2003). 
    Nell'ambito di tali riserve normative, rientra la  determinazione
del numero dei  membri  del  Consiglio,  in  quanto  la  composizione
dell'organo  legislativo  regionale  rappresenta   una   fondamentale
«scelta politica sottesa alla determinazione della "forma di governo"
della Regione» (sentenza n. 3 del 2006). Di  conseguenza,  quando  la
fonte  statutaria  indica  un  numero  fisso  di  consiglieri,  senza
possibilita' di variazione, la legge  regionale  non  puo'  prevedere
meccanismi  diretti  ad  attribuire  seggi   aggiuntivi:   la   legge
elettorale della Regione «deve [...] armonizzarsi  con  la  forma  di
governo allo scopo di fornire a quest'ultima  strumenti  adeguati  di
equilibrato funzionamento sin dal momento  della  costituzione  degli
organi della regione, mediante  la  preposizione  dei  titolari  alle
singole cariche» (sentenza n. 4 del 2010).  La  Regione  che  intenda
introdurre nel proprio sistema di elezione il meccanismo del  «doppio
premio» deve prevedere espressamente nello statuto la possibilita' di
aumentare il numero di consiglieri  (cio'  e'  avvenuto,  da  ultimo,
nelle Regioni Calabria e Toscana). 
    4.2. - L'art. 24, comma 1, dello  statuto  della  Regione  Puglia
indica un numero  fisso  di  seggi  consiliari,  stabilendo  che  «Il
Consiglio regionale e' composto da settanta  consiglieri».  La  norma
censurata, contenuta nella legge elettorale regionale,  recepisce  il
meccanismo del premio aggiuntivo di maggioranza  (cosiddetto  «doppio
premio») previsto dall'art. 15, comma 13, della legge statale n.  108
del 1968, modificandone parzialmente il contenuto. In particolare, e'
stato riformulato il numero 6 del comma  13  di  detta  disposizione,
sostituendo il riferimento alla cifra elettorale regionale conseguita
dalla lista regionale con  quello  ai  voti  riservati  al  candidato
Presidente  risultato  eletto.  In  tal  modo,  a  prescindere  dalla
«improprieta'» di tale tecnica legislativa (come gia' evidenziato  da
questa Corte: sentenza n. 196 del 2003),  la  disposizione  regionale
determina, ove ricorrano i presupposti per la  sua  applicazione,  un
aumento del numero dei seggi consiliari indicato  dallo  statuto.  Ne
discende un contrasto tra la norma legislativa regionale e  la  norma
statutaria, con conseguente violazione dell'art. 123 Cost.