Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 aprile 2010, ricorrente; Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Campobasso alla via Genova n. 11, intimata; Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. l, comma 3, della legge della Regione Molise del 21 aprile 2011, n. 7, pubblicata nel B.U.R. Molise del 30 aprile 2011, n. 13, recante «Disposizioni in materia di produzione di energia». Per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), e dell'art. 120 Cost. Fatto La Regione Molise ha emanato la legge regionale del 21 aprile 2011, n. 7, pubblicata sul B.U.R. Molise del 30 aprile 2011, n. 13, recante disposizioni in materia di produzione di energia. L'art. 1, comma 3, della predetta legge dispone che: «tenuto conto degli elevati rischi connessi alla sismicita' ed al dissesto idrogeologico del territorio, e' preclusa nella Regione, in assenza di intesa con lo Stato, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica di depositi di fonte nucleare, nonche', materiali e rifiuti radioattivi». Questa disposizione si rileva costituzionalmente illegittima, in quanto preclude, in assenza di intese con lo Stato, la localizzazione di impianti di stoccaggio del combustibile nucleare e di depositi di materiale e rifiuti radioattivi, per i seguenti motivi di Diritto 1. Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. La norma regionale impugnata rientra nel settore disciplinato, in via generale ed in modo uniforme per l'intero territorio nazionale: a) dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante «attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 52/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti», che contiene - tra l'altro - disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (art. 102) e per il controllo sulle radioattivita' ambientale (art. 104); b) dal d.l. 14 novembre 2003, n. 314, conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 308; c) dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, recante «disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiati e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99», come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. d), del d.lgs. 23 marzo 2011, n. 41, e successivamente dall'art. 5, comma 5, lett. 2, del d.l. 31 marzo 2011, n.34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (sulla cui legittimita' costituzionale codesta ecc.ma Corte cost. si e' pronunciata con sentenze del 22 luglio 2010, n. 278, e del 2 febbraio 2011, n. 33, che hanno rigettato i ricorsi propositi in via principale da alcune Regioni, nel presupposto - ritenuto infondato - che la normativa anzidetta fosse invasiva di competenze regionali). Come si evince chiaramente dalle sentenze di costituzionalita' appena citate, il settore disciplinato dalle predette disposizioni normative afferisce alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che e' attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (cfr. da ultimo, tra le tante, Corte cost., 191/2011; Corte cost., 190/2011; Corte cost., 187/2011). Si deve percio' ritenere che e' radicalmente precluso alle Regioni adottare norme di legge che - come quella in esame - limitino e condizionino l'applicazione della normativa statale di riferimento. Giova osservare che sullo specifico tema dello stoccaggio e del deposito di materiali radioattivi codesta ecc.ma Corte si e' gia' espressa a seguito dell'impugnativa proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso le leggi regionali delle Regioni Sardegna, Basilicata e Calabria che prevedevano la completa denuclearizzazione del proprio territorio, nonche' alla pari della norma censurata in questa sede il divieto anche transitorio di deposito di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. In tale circostanza codesta ecc.ma Corte ha dichiarato l'illegittimita' delle leggi impugnate, osservando che tali interventi non trovano fondamento in alcuna delle competenze delle Regioni (ne' di quelle a Statuto ordinario, e neppure di quella della resistente Regione Sardegna), perche' sono riconducibili alla disciplina ambientale, per la quale e' riconosciuta espressamente una competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per gli stessi motivi codesta ecc.ma Corte, in accoglimento di altro ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato l'incostituzionalita' della legge regionale emanata dalla odierna intimata in data 27 maggio 2005 con il n. 22, recante la «disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi», nella parte in cui vietava il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali non prodotti nel territorio regionale (cfr. Corte cost., 28 giugno 2006, n. 247). Gli stessi principi sono stati poi ribaditi della ancor piu' recente sentenza di codesta ecc.ma Corte del 19 ottobre 2010, n. 331, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di alcune norme di legge emanate dalla Regione Puglia, dalla Regione Basilicata e dalla Regione Campania, che vietavano, con analoghe formule, l'installazione sui rispettivi territori regionali - tra gli altri - di impianti di stoccaggio del combustibile irraggiato dei rifiuti radioattivi, di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, salvo che - come prevede anche la norma che costituisce oggetto della presente impugnativa - non venga previamente raggiunta un'intesa con lo Stato in merito alla localizzazione; e cio' nel presupposto che il settore dei rifiuti radioattivi va ascritto alla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.). La norma in esame, sostanzialmente analoga a quelle dichiarate incostituzionali con la predetta sentenza n. 331/10, si espone ad analoghi vizi di costituzionalita' e dovra' essere dichiarata illegittima per gli stessi motivi. 2. Violazione dell'art. 120 Cost. La norma censurata e' affetta da vizi di illegittimita' costituzionale anche per altre e concorrenti motivi. Ai sensi dell'art. 120 Cost., le Regioni non possono infatti adottare misure che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose nell'ambito del territorio nazionale, cosi' come dispone invece la norma in esame, che preclude il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari nel territorio della Regione Molise. E' infatti ben noto che il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi - cui sono assimilabili quelli radioattivi - non puo' essere risolto sulla base di un criterio di «autosufficienza» delle singole Regioni (cfr. Corte cost, sentenze n. 281 del 2000, n. 335 del 2001, n. 505 del 2002), poiche' occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attivita' che producono tali rifiuti, nonche', nel caso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, della necessita' di' trovare siti particolarmente idonei per la conformazione del terreno e per la possibilita' di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi. La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi, non puo' tradursi in un impedimento alla realizzazione degli impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale. La disposizione regionale, pertanto, viola l'art. 120 Cost., in relazione ai principi di sussidiarieta', ragionevolezza e leale collaborazione, posto che impedisce la libera circolazione del materiale radioattivo sul territorio nazionale. Anche queste deduzioni trovano conferma nella pregressa elaborazione giurisprudenziale di codesta ecc.ma Corte. La gia' citata sentenza n. 62 del 2005 afferma infatti che «e', in ogni caso, decisivo osservare che alle Regioni sia ad autonomia ordinaria sia ad autonomia speciale, e' sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (art. 120 Cost.); ed una normativa, come quella impugnata, che preclude il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiale nucleare proveniente da altri territori e' precisamente una misura tra quelle che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione».