Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla  Via  dei  Portoghesi  12,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  riunione  del  16
aprile 2010, ricorrente; 
    Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale in carica, con sede in Campobasso alla via  Genova  n.  11,
intimata; 
    Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale  dell'art.
l, comma 3, della legge della Regione Molise del 21 aprile  2011,  n.
7, pubblicata nel B.U.R. Molise del 30 aprile 2011,  n.  13,  recante
«Disposizioni in materia di produzione di energia». 
    Per  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s),   e
dell'art. 120 Cost. 
 
                                Fatto 
 
    La Regione Molise ha emanato la legge  regionale  del  21  aprile
2011, n. 7, pubblicata sul B.U.R. Molise del 30 aprile 2011,  n.  13,
recante disposizioni in materia di produzione di energia.  L'art.  1,
comma 3, della  predetta  legge  dispone  che:  «tenuto  conto  degli
elevati rischi connessi alla sismicita' ed al dissesto  idrogeologico
del territorio, e' preclusa nella Regione, in assenza di  intesa  con
lo Stato, l'installazione di impianti per la  produzione  di  energia
elettrica di depositi di fonte nucleare, nonche', materiali e rifiuti
radioattivi». 
    Questa disposizione si rileva costituzionalmente illegittima,  in
quanto preclude, in assenza di intese con lo Stato, la localizzazione
di impianti di stoccaggio del combustibile nucleare e di depositi  di
materiale e rifiuti radioattivi, per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1. Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. 
    La norma regionale impugnata rientra nel settore disciplinato, in
via generale ed in modo uniforme per l'intero territorio nazionale: 
    a) dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230,  recante  «attuazione  delle
direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    52/3/Euratom     e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»,  che  contiene  -
tra l'altro - disposizioni  particolari  per  i  rifiuti  radioattivi
(art. 102) e per il controllo sulle radioattivita'  ambientale  (art.
104); 
    b) dal d.l. 14  novembre  2003,  n.  314,  conv.  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 308; 
    c) dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31,  recante  «disciplina  dei
sistemi di stoccaggio  del  combustibile  irraggiati  e  dei  rifiuti
radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'art.  25  della
legge 23 luglio 2009, n. 99», come modificato dall'art. 32, comma  1,
lett. d),  del  d.lgs.  23  marzo  2011,  n.  41,  e  successivamente
dall'art. 5, comma  5,  lett.  2,  del  d.l.  31  marzo  2011,  n.34,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,
n. 75 (sulla cui legittimita'  costituzionale  codesta  ecc.ma  Corte
cost. si e' pronunciata con sentenze del 22 luglio 2010,  n.  278,  e
del 2 febbraio 2011, n. 33, che hanno rigettato i  ricorsi  propositi
in via principale da  alcune  Regioni,  nel  presupposto  -  ritenuto
infondato - che la normativa anzidetta fosse invasiva  di  competenze
regionali). 
    Come si evince chiaramente dalle  sentenze  di  costituzionalita'
appena citate, il settore disciplinato  dalle  predette  disposizioni
normative  afferisce  alla  materia  della  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema», che e' attribuita in via esclusiva alla  competenza
legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lett.
s), Cost. (cfr. da ultimo, tra le tante, Corte cost., 191/2011; Corte
cost., 190/2011; Corte cost., 187/2011). 
    Si deve  percio'  ritenere  che  e'  radicalmente  precluso  alle
Regioni adottare norme di legge che - come quella in esame - limitino
e condizionino l'applicazione della normativa statale di riferimento. 
    Giova osservare che sullo specifico tema dello stoccaggio  e  del
deposito di materiali radioattivi codesta ecc.ma  Corte  si  e'  gia'
espressa a  seguito  dell'impugnativa  proposta  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri  avverso  le  leggi  regionali  delle  Regioni
Sardegna,  Basilicata  e  Calabria  che   prevedevano   la   completa
denuclearizzazione del proprio territorio, nonche'  alla  pari  della
norma censurata in  questa  sede  il  divieto  anche  transitorio  di
deposito di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.
In   tale   circostanza   codesta   ecc.ma   Corte   ha    dichiarato
l'illegittimita'  delle  leggi   impugnate,   osservando   che   tali
interventi non trovano fondamento in alcuna  delle  competenze  delle
Regioni (ne' di quelle a Statuto ordinario, e neppure di quella della
resistente  Regione  Sardegna),  perche'  sono   riconducibili   alla
disciplina ambientale, per la quale e' riconosciuta espressamente una
competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    Per gli stessi motivi codesta ecc.ma Corte,  in  accoglimento  di
altro ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri,  ha
dichiarato l'incostituzionalita' della legge regionale emanata  dalla
odierna intimata in data 27 maggio 2005 con  il  n.  22,  recante  la
«disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi», nella parte
in cui vietava il deposito, anche  temporaneo,  e  lo  stoccaggio  di
materiali non prodotti nel territorio regionale (cfr. Corte cost., 28
giugno 2006, n. 247). 
    Gli stessi principi sono stati  poi  ribaditi  della  ancor  piu'
recente sentenza di codesta ecc.ma Corte del 19 ottobre 2010, n. 331,
che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di alcune norme  di
legge emanate dalla Regione Puglia, dalla Regione Basilicata e  dalla
Regione   Campania,   che   vietavano,    con    analoghe    formule,
l'installazione sui rispettivi territori regionali - tra gli altri  -
di impianti di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  dei  rifiuti
radioattivi, di depositi di materiali e  rifiuti  radioattivi,  salvo
che - come prevede anche  la  norma  che  costituisce  oggetto  della
presente impugnativa - non venga previamente raggiunta un'intesa  con
lo Stato in merito alla localizzazione; e cio' nel presupposto che il
settore  dei  rifiuti  radioattivi  va  ascritto  alla  materia,   di
competenza  esclusiva   statale,   della   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.). 
    La norma in esame, sostanzialmente analoga  a  quelle  dichiarate
incostituzionali con la predetta sentenza n.  331/10,  si  espone  ad
analoghi  vizi  di  costituzionalita'  e  dovra'  essere   dichiarata
illegittima per gli stessi motivi. 
2. Violazione dell'art. 120 Cost. 
    La  norma  censurata  e'  affetta  da  vizi   di   illegittimita'
costituzionale anche per altre e concorrenti motivi. 
    Ai sensi dell'art. 120 Cost.,  le  Regioni  non  possono  infatti
adottare  misure  che  ostacolino  in  qualsiasi   modo   la   libera
circolazione delle persone e delle cose  nell'ambito  del  territorio
nazionale, cosi' come dispone invece la norma in esame, che  preclude
il transito e la presenza, anche provvisoria, di  materiali  nucleari
nel territorio della Regione Molise.  E'  infatti  ben  noto  che  il
problema  dello  smaltimento  dei  rifiuti  pericolosi  -  cui   sono
assimilabili quelli radioattivi - non puo' essere risolto sulla  base
di un criterio di «autosufficienza» delle singole Regioni (cfr. Corte
cost, sentenze n. 281 del 2000, n. 335 del 2001, n.  505  del  2002),
poiche' occorre tener conto della eventuale irregolare  distribuzione
nel territorio delle attivita' che producono tali  rifiuti,  nonche',
nel caso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, della  necessita'
di' trovare siti particolarmente  idonei  per  la  conformazione  del
terreno e per  la  possibilita'  di  collocamento  in  sicurezza  dei
rifiuti medesimi. La comprensibile spinta, spesso presente a  livello
locale,  ad  ostacolare  insediamenti  che  gravino   il   rispettivo
territorio degli oneri connessi, non puo' tradursi in un  impedimento
alla realizzazione degli impianti necessari per una corretta gestione
del territorio e degli  insediamenti  al  servizio  di  interessi  di
rilievo ultraregionale. 
    La disposizione regionale, pertanto, viola l'art. 120  Cost.,  in
relazione ai  principi  di  sussidiarieta',  ragionevolezza  e  leale
collaborazione,  posto  che  impedisce  la  libera  circolazione  del
materiale radioattivo sul territorio nazionale. 
    Anche  queste  deduzioni   trovano   conferma   nella   pregressa
elaborazione giurisprudenziale  di  codesta  ecc.ma  Corte.  La  gia'
citata sentenza n. 62 del 2005 afferma infatti che «e', in ogni caso,
decisivo osservare che alle Regioni sia ad autonomia ordinaria sia ad
autonomia speciale, e' sempre  interdetto  adottare  misure  di  ogni
genere capaci di ostacolare in qualsiasi modo la libera  circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni (art. 120  Cost.);  ed  una
normativa, come quella impugnata,  che  preclude  il  transito  e  la
presenza, anche provvisoria, di  materiale  nucleare  proveniente  da
altri territori e'  precisamente  una  misura  tra  quelle  che  alle
Regioni sono vietate dalla Costituzione».