Sentenza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 6-ter,
lettere b) e d) e comma 6-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, promossi con ricorsi delle Regioni Liguria ed
Emilia-Romagna,  notificati  il  28  settembre  2010,  depositati  in
cancelleria il 6 ottobre 2010 ed  iscritti  ai  nn.  102  e  106  del
registro ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  giugno  2011  il   Giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    Uditi gli avvocati Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi  per  le
Regioni Liguria ed Emilia-Romagna e l'avvocato  dello  Stato  Antonio
Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato  il
successivo 6 ottobre (r. ric. n. 102 del 2010), la Regione Liguria ha
impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e, tra queste, l'art. 15, commi 6-ter, lettere
b) e d), e 6-quater, prospettando  la  violazione  degli  artt.  117,
terzo comma, e 118 della Costituzione. 
    La  Regione,  individuando  in  premessa   il   contenuto   delle
disposizioni impugnate, evoca in particolare, il comma 6-ter, lettera
b),  del  citato  art.  15,  che  modifica  l'art.  12  del   decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica),
inserendovi  il  comma  1-bis,  ai  sensi  del  quale:  «al  fine  di
consentire il rispetto del  termine  per  l'indizione  delle  gare  e
garantire  un  equo  indennizzo  agli  operatori  economici  per  gli
investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1,  comma  485,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono
prorogate di cinque anni». 
    Richiama altresi' la lettera d)  del  comma  6-ter  del  medesimo
articolo  ove  si  prevede  un'ulteriore   proroga   disponendo,   in
sostituzione del comma 8 dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999,  che
«in attuazione di quanto previsto dall'articolo  44,  secondo  comma,
della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione  di
forme  di   compartecipazione   territoriale   nella   gestione,   le
concessioni di grande derivazione d'acqua per  uso  idroelettrico  in
vigore, anche per effetto del comma 7  del  presente  articolo,  alla
data del 31  dicembre  2010,  ricadenti  in  tutto  o  in  parte  nei
territori delle  province  individuate  mediante  i  criteri  di  cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le
quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla  pubblicazione
del relativo bando di indizione della gara di  cui  al  comma  1  del
presente  articolo,  a  societa'  per  azioni  a  composizione  mista
pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima  del  30
per cento e massima del 40  per  cento  del  capitale  sociale  dalle
province individuate nel presente comma e/o da  societa'  controllate
dalle medesime, fermo  in  tal  caso  l'obbligo  di  individuare  gli
eventuali  soci  delle  societa'  a  controllo  provinciale  mediante
procedure competitive, sono prorogate a condizioni  immutate  per  un
periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale
risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma l-bis». 
    Infine, considera  il  comma  6-quater  dell'art.  15,  il  quale
statuisce che «le  disposizioni  dei  commi  6,  6-bis  e  6-ter  del
presente  articolo  si  applicano  fino   all'adozione   di   diverse
disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto  di  loro
competenza». 
    Assume la Regione Liguria che la  proroga  delle  concessioni  di
grande derivazione d'acqua  per  uso  idroelettrico,  disposta  dalle
lettere b) e d) del comma 6-ter del  citato  art.  15,  incide  nella
materia  della  «produzione,  trasporto  e  distribuzione   nazionale
dell'energia», attribuita  alla  competenza  legislativa  concorrente
dall'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Tali norme sarebbero, quindi, illegittime per le medesime ragioni
gia' poste a fondamento della sentenza  n.  1  del  2008,  avente  ad
oggetto l'impugnativa dell'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»  che
prorogava di dieci  anni  le  concessioni  esistenti.  La  Corte  ha,
infatti,  dichiarato  in  tale  sentenza  la  norma   «lesiva   delle
competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di dieci
anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio». 
    Secondo la ricorrente, le norme in questione lederebbero anche le
proprie  competenze  amministrative   (art.   118   Cost.),   perche'
precluderebbero l'esercizio da parte della Regione delle funzioni  in
materia di gestione del demanio idrico, ai sensi di  quanto  disposto
dagli artt. 86 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti  amministrativi  dello  Stato
alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del  capo  I  della
legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e
delle risorse finanziarie, da trasferire alle regioni per l'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale). 
    La lesione alla titolarita' della competenza regionale attribuita
dall'art.  117,  terzo   comma,   Cost.   emergerebbe   anche   dalla
disposizione del comma 6-quater del medesimo art. 15,  perche'  nelle
materie devolute alla potesta' legislativa concorrente lo  Stato  non
potrebbe mai adottare norme di dettaglio, tantomeno  "cedevoli".  Se,
invero,  a  dire  della  ricorrente,   gia'   prima   della   riforma
costituzionale  del  2001  dette  norme  erano  ammissibili  solo  in
determinati casi - vale a dire al fine di  consentire  l'applicazione
di  nuove  leggi   cornice   ovvero   per   adempiere   ad   obblighi
internazionali - nel mutato  contesto  normativo,  sulla  scia  della
giurisprudenza costituzionale per la  quale  «la  nuova  formulazione
dell'art. 117, comma 3, rispetto a quella previgente  dell'art.  117,
comma 1, esprime l'intento di  una  piu'  netta  distinzione  fra  la
competenza regionale a legiferare in queste materie e  la  competenza
statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della
disciplina» (sentenza n. 282 del 2002), in dottrina si sarebbe andato
consolidando    l'orientamento    di    ritenere     l'illegittimita'
costituzionale di norme statali di dettaglio nelle  materie  devolute
alla potesta' legislativa concorrente. 
    Conclude poi, sul punto, la Regione Liguria che, quando  pure  si
ritenessero ammissibili norme statali di dettaglio "cedevoli" in casi
determinati, non vi rientrerebbe la disposizione del  comma  6-quater
impugnato, che sarebbe, quindi, comunque illegittimo. 
    2. - Per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la  stessa
disposizione (art. 15, comma 6-quater, del decreto-legge  n.  78  del
2010, convertito dalla legge n. 122  del  2010)  e'  impugnata  anche
dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di un ricorso  attinente  a
diverse altre materie e disposizioni, notificato il 28 settembre 2010
e depositato il successivo 6 ottobre  (r.  ric.  n.  106  del  2010),
adducendo le medesime motivazioni esposte  dalla  Regione  Liguria  a
fondamento dell'illegittimita' delle norme "cedevoli". 
    3. - In entrambi i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato. 
    In via preliminare ed in termini generali, la difesa dello  Stato
ha eccepito la tardivita' del ricorso perche' proposto avverso  norme
del decreto-legge non modificate in sede di  conversione  e,  quindi,
immediatamente lesive. 
    Ha quindi premesso che le misure adottate con il decreto-legge n.
78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del  2010,  nel  quale  si
ascrivono le disposizioni impugnate, devono essere esaminate nel loro
complesso, «si' che ognuna sorregge l'altra per  raggiungere  insieme
le finalita' perseguite di stabilizzazione e di rilancio economico». 
    Con riguardo alla disciplina in esame, secondo il Presidente  del
Consiglio dei ministri, il ricorso sarebbe infondato,  in  quanto  le
disposizioni in materia di proroga di concessioni idroelettriche e la
relativa previsione di  cedevolezza  sarebbero  volte  ad  assicurare
l'applicazione dei principi generali  in  materia,  in  attesa  della
legislazione regionale attuativa. 
    In particolare, la norma introdotta dalla disposizione  combinata
del comma 6-ter, lettera b), e del comma 6-quater  dell'art.  15  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010,
sarebbe  volta  a  fornire  una  soluzione  alle  conseguenze   della
pronuncia di illegittimita' dell'art. 1, comma 485,  della  legge  n.
266 del 2005 ad opera della sentenza n. 1  del  2008,  in  quanto  le
imprese che avevano eseguito gli investimenti previsti  dalla  citata
disposizione  avevano  adito  le  sedi  giudiziarie,  contestando  il
mancato rispetto del legittimo affidamento; inoltre, poiche', secondo
le  previsioni  dell'art.  12  del  d.lgs.  n.  79  del  1999   molte
concessioni idroelettriche sarebbero scadute  nel  2010,  le  imprese
concessionarie  sarebbero  dovute  essere  «rimesse  in  termini,  in
conformita' a quanto previsto dal primo comma del suddetto art. 12». 
    4. - Con memoria depositata il 3 maggio 2011, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha ribadito  che  la  norma  risultante  dalla
disposizione combinata delle  prescrizioni  impugnate,  di  carattere
"cedevole",  assolve  allo  scopo  di  ovviare   agli   inconvenienti
derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalita', ad opera  della
sentenza n. 1 del 2008, della  proroga  decennale  delle  concessione
delle grandi derivazioni di acqua. 
    5. - Successivamente, il 18 maggio 2011, anche le Regioni Liguria
ed Emilia-Romagna hanno depositato distinte memorie,  che  presentano
un analogo contenuto. 
    Le ricorrenti hanno contestato la  sussistenza  della  finalita',
indicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di  «assicurare
l'applicazione  dei  principi  generali  posti,   in   attesa   della
legislazione  regionale  applicativa»,  dal  momento  che  le   norme
impugnate  non  servirebbero  a  rendere  operativi  nuovi  o  vecchi
principi fondamentali: al contrario, esse sarebbero contrastanti  con
i principi comunitari e nazionali di tutela della concorrenza. 
    Inoltre, l'affermazione dell'Avvocatura generale per la quale  la
disposizione impugnata  tutelerebbe  le  imprese  beneficiarie  della
proroga,  poi  dichiarata  illegittima,  garantendo  loro   un   equo
indennizzo, non sarebbe condivisibile, perche', da un canto,  sarebbe
«bizzarro e paradossale» che  a  fondamento  della  previsione  della
proroga delle concessioni idroelettriche venga posta una sentenza che
ha dichiarato l'illegittimita' di una norma analoga;  dall'altro,  il
comma 6-ter, lettera b), in esame, non si limiterebbe a garantire  un
equo indennizzo, ma ripristinerebbe la medesima proroga,  seppure  di
durata inferiore. D'altro canto, non si comprenderebbe la ragione per
cui lo Stato sarebbe intervenuto solo in prossimita'  della  scadenza
del termine previsto dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999
per il bando relativo all'affidamento di nuove  concessioni,  pur  in
presenza di un'esigenza asseritamente pressante ed urgente. 
    In conclusione, secondo le Regioni ricorrenti,  i  ritardi  delle
amministrazioni nel bandire le gare  per  le  nuove  concessioni  non
potrebbero giustificare l'invasione,  da  parte  dello  Stato,  della
potesta' legislativa regionale nella  materia  «energia»,  con  norme
peraltro lesive del principio di concorrenza. 
    6. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 18  maggio
2011, ha depositato una ulteriore memoria, in cui ha riaffermato  che
il carattere "cedevole" attribuito dalla disposizione impugnata (art.
15, comma 6-quater) e' in linea con i precedenti della Corte,  tra  i
quali ha citato la sentenza n. 1 del 2002. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con distinti  ricorsi,
hanno impugnato numerose disposizioni  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e competitivita' economica),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra esse,  la  Regione  Liguria,  ha
individuato in particolare l'art. 15, commi 6-ter, lettere b) e d), e
6-quater, deducendo la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118
della Costituzione, e la Regione Emilia- Romagna,  l'art.  15,  comma
6-quater, deducendo la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Riservata a separate pronunce  la  decisione  sulle  impugnazioni
delle altre disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge  n.  78
del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, sono prese  qui  in
esame le questioni di legittimita' costituzionale relative appunto al
citato art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), e comma 6-quater. 
    Per  la  Regione  Liguria,  la  previsione  della  proroga  delle
concessioni di  grande  derivazione  d'acqua  per  uso  idroelettrico
inciderebbe, con una disposizione di dettaglio, nella  materia  della
«produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell'energia»,
attribuita alla competenza  legislativa  concorrente  dall'art.  117,
terzo comma, Cost. Essa sarebbe, quindi, illegittima per le  medesime
ragioni poste a fondamento della decisione n. 1 del 2008,  avente  ad
oggetto l'impugnativa dell'art. 1, comma 485, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, recante "Disposizione per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)"  che
prorogava di dieci anni le concessioni esistenti. 
    Secondo la ricorrente le norme in questione lederebbero anche  le
competenze   amministrative   regionali,   perche'    precluderebbero
l'esercizio da parte della  Regione  delle  funzioni  in  materia  di
gestione del demanio idrico. 
    Del  pari,  sia  per  la  Regione  Liguria  che  per  la  Regione
Emilia-Romagna sarebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost.,  anche
sotto un ulteriore profilo, dal momento che, nelle  materie  devolute
alla potesta' legislativa concorrente, lo Stato non potrebbe adottare
norme di dettaglio, neanche conferendo loro carattere "cedevole". 
    2. - Poiche' i ricorsi pongono questioni analoghe, viene disposta
la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione  unitaria
e di un'unica decisione. 
    3. - In via preliminare, l'eccezione sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri in ordine alla tardivita'  delle  impugnazioni
proposte solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge,  nei  confronti  di  disposizioni  non  modificate  da
quest'ultima, va disattesa, alla luce della  costante  giurisprudenza
di questa Corte che riconosce la tempestivita' della impugnazione dei
decreti-legge successivamente alla  loro  conversione  in  legge,  la
quale   rende   permanente   e   definitiva   la    normativa    solo
provvisoriamente da questi dettata (ex multis, sentenza  n.  383  del
2005). 
    Inoltre, sempre  in  via  preliminare,  la  considerazione  della
manovra economica nel suo complesso, espressa  dall'Avvocatura  dello
Stato, se puo' di certo orientare nell'individuazione delle finalita'
perseguite, vale a dire la stabilizzazione finanziaria ed il rilancio
economico, non puo', in  questa  sede,  impedire  che  il  vaglio  di
legittimita' costituzionale sia operato in riferimento  alle  singole
disposizioni,  che  presentano,  tra  l'altro,  carattere  fortemente
disomogeneo le une dalle altre e che vengono impugnate in relazione a
parametri costituzionali di volta in volta differenti. 
    4.  -  Il  ricorso  proposto  dalla  Regione  Emilia-Romagna   e'
inammissibile per carenza di interesse. 
    La Regione Emilia-Romagna ha,  invero,  impugnato  unicamente  la
norma  (comma  6-quater  dell'art.  15)  che   conferisce   carattere
"cedevole", rispetto all'emananda legislazione regionale,  ad  alcune
disposizioni statali dettate in  materia  di  concessioni  di  grandi
derivazioni. 
    La caducatoria (solo) di detta  disposizione  e  non  (anche)  di
quelle asseritamente lesive del  riparto  delle  competenze  potrebbe
rendere quest'ultime operanti anche nel caso della sopravvenienza  di
una normativa regionale. 
    Ne' potrebbe essere accolta la prospettiva, indicata  all'udienza
pubblica dalla Regione Emilia-Romagna,  per  la  quale  l'impugnativa
resa esplicita solo con riguardo al comma 6-quater dell'art.  15  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010,
dovrebbe intendersi, peraltro,  come  implicitamente  riferita  anche
alle disposizioni da esso richiamate. 
    Sennonche', essendo indubitabile che  la  Giunta  regionale,  con
delibera del 20 settembre 2010, ha statuito l'impugnazione del  comma
6-quater del citato  art.  15  e  non  pure  delle  ulteriori  norme,
all'interpretazione propugnata dalla ricorrente osta  il  consolidato
orientamento di questa Corte che considera inammissibili le questioni
sollevate su disposizioni non espressamente indicate  nella  delibera
della Giunta, sulla  base  della  necessaria  corrispondenza  tra  la
deliberazione con cui l'ente  si  determina  all'impugnazione  ed  il
contenuto  del  ricorso,  attesa  la  natura  politica  dell'atto  di
impugnazione (da ultimo, sentenza n. 278 del 2010). 
    5. - Le questioni sollevate dalla Regione Liguria sono fondate. 
    Le disposizioni impugnate,  infatti,  in  quanto  attengono  alla
durata ed alla programmazione delle concessioni di grande derivazione
d'acqua per uso idroelettrico, si ascrivono alla materia «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale  dell'energia»,  attribuita  alla
competenza  legislativa  concorrente;  poiche'  pongono  un  precetto
specifico e puntuale - prevedendo  la  proroga  automatica  di  dette
concessioni - esse, inoltre, si configurano quali norme di dettaglio. 
    Questa Corte gia' con la sentenza n. 1 del 2008, nel vagliare  la
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 483 e seguenti,  della
legge n. 266  del  2005  -  i  quali  prevedevano  la  proroga  delle
concessioni idroelettriche ed i meccanismi per la sua operativita'  -
ha ricondotto disposizioni analoghe  a  quelle  oggi  in  esame  alla
menzionata materia e ne ha riconosciuto il carattere dettagliato, con
conseguente pronuncia di illegittimita' costituzionale. 
    A differenti conclusioni,  rispetto  al  citato  precedente,  non
conduce la previsione della loro applicazione  fino  all'adozione  di
diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni,  per  quanto
di loro competenza (cosiddetta clausola di "cedevolezza"),  contenuta
nel comma 6-quater dell'art. 15 impugnato. 
    Assume l'Avvocatura generale che la  richiamata  disposizione  si
giustificherebbe in quanto volta  ad  assicurare  l'applicazione  dei
principi  generali  in  materia,  in   attesa   dell'intervento   del
legislatore regionale. 
    Pur  senza  affrontare  la  complessa  tematica  della   generale
ammissibilita', dopo la riforma del Titolo V  della  Parte  II  della
Costituzione, delle norme statali "cedevoli" in ambiti devoluti  alla
potesta' legislativa regionale, nel caso in esame, e' sufficiente  la
considerazione  che  il  presupposto  addotto  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri a  giustificazione  dell'emanazione  di  dette
norme - vale a dire l'esigenza di colmare, per  il  tempo  necessario
all'emanazione  della  normativa  regionale,  un  vuoto   legislativo
nell'applicazione di principi fondamentali statali - in concreto  non
sussiste. 
    La proroga di cinque anni prevista dal comma 6-ter,  lettera  b),
dell'art. 15 in esame,  e',  invero,  dichiaratamente  finalizzata  a
consentire il rispetto del termine per l'indizione delle procedure ad
evidenza pubblica, in conformita'  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica),
ed a recuperare il costo degli investimenti  per  gli  interventi  di
ammodernamento effettuati dai concessionari, ai  sensi  dell'art.  1,
commi  486  e  487,  della  legge  n.   266   del   2005,   al   fine
dell'ottenimento della proroga. 
    Tuttavia, a ben vedere, la prima finalita' - quella di consentire
il graduale espletamento delle procedure di evidenza pubblica imposte
dal diritto comunitario e, quindi,  di  evitare  uno  iato  temporale
nell'erogazione del  servizio  -  e',  in  realta',  perseguita,  dal
successivo comma 6-ter, lettera e), che  consente  al  concessionario
uscente di proseguire la gestione della derivazione fino al  subentro
dell'aggiudicatario della  gara,  se  alla  data  di  scadenza  della
concessione   non   sia   ancora   concluso   il   procedimento   per
l'individuazione del nuovo gestore. 
    Riguardo  all'ulteriore  finalita',   in   armonia   con   quella
dichiaratamente perseguita dalla manovra in esame, del  «contenimento
della spesa pubblica», il recupero degli investimenti effettuati  dai
concessionari, attraverso detta proroga, e' volto ad evitare  che  lo
Stato venga esposto a richieste di indennizzi da parte  dei  suddetti
concessionari. Questo intento del contenimento della  spesa  pubblica
emerge anche con maggiore evidenza laddove si consideri il successivo
comma  6-quinques  dell'art.  15,  il  quale  prevede  che  le  somme
incassate dai Comuni e dallo Stato, versate dai  concessionari  delle
grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza  di
questa Corte n. 1 del 2008, siano  definitivamente  trattenute  dagli
stessi Comuni e dallo Stato. 
    Le disposizioni impugnate, peraltro, sono incoerenti rispetto  ai
principi  generali,  stabiliti  dalla  legislazione  statale,   della
temporaneita' delle concessioni  e  dell'apertura  alla  concorrenza,
contrastando con i principi comunitari in  materia:  seppure  per  un
periodo temporalmente  limitato,  esse  «impedisc[ono]  l'accesso  di
altri potenziali operatori economici  al  mercato,  ponendo  barriere
all'ingresso  tali  da  alterare  la  concorrenza  tra  imprenditori»
(sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010). 
    In particolare, la previsione della proroga  di  ulteriori  sette
anni, rispetto ai cinque di cui al comma l-bis, lettera d) del  comma
6-ter dell'art. 15 impugnato, a favore delle  concessionarie-societa'
per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate per  una
quota minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale
sociale dalle province e/o da societa' controllate dalle medesime, si
muove in una direzione contraria alle indicazioni fornite  a  livello
comunitario, (procedura d'infrazione IP/05/920), volte  ad  eliminare
un ingiustificato favor  riconosciuto  a  concessionari  uscenti  e/o
aziende controllate da enti locali. 
    Alla luce delle considerazioni  che  precedono,  il  criterio  di
riparto di competenze delineato dall'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,
non e' temperato, nel caso in esame, dall'esigenza,  sostenuta  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, di dare attuazione ai principi
generali posti  dalla  legislazione  statale  in  materia,  i  quali,
peraltro, pongono obiettivi non perfettamente  in  linea  con  quelli
perseguiti dalle norme impugnate. 
    Ne consegue  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 15, commi 6-ter, lettere b) e d), e 6-quater - quest'ultimo
nella parte in cui prevede  che  le  disposizioni  del  comma  6-ter,
lettere  b)  e  d),  si  applicano  fino  all'adozione   di   diverse
disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto  di  loro
competenza - del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010. 
    6. - e' assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 118
Cost. prospettata dalla Regione Liguria.