Sentenza 
 
nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
promosso dalla Regione Liguria con ricorso notificato il 28 settembre
2010, depositato presso la cancelleria della Corte il 6 ottobre  2010
ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  giugno  2011  il   Giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Uditi gli avvocati Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi  per  la
Regione Liguria e l'avvocato dello Stato  Antonio  Tallarida  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 28  settembre  2010  e  depositato
presso la cancelleria della  Corte  il  6  ottobre  2010  la  Regione
Liguria ha  impugnato  numerose  disposizioni  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  prospettando,
nell'insieme, la violazione degli articoli 3, 97, 117, 118, 119 e 120
della Costituzione, nonche' dei principi di leale collaborazione e di
legittimo affidamento. 
    2. - La Regione, in premessa,  ha  svolto  alcune  considerazioni
sulla ratio normativa che sottende, a proprio avviso, il  complessivo
contenuto precettivo del decreto-legge in esame. 
    Si osserva, in proposito, che diverse disposizioni contenute  nel
titolo primo, la cui rubrica reca «Stabilizzazione finanziaria»,  non
tengono conto delle regole costituzionali in materia di coordinamento
della finanza pubblica,  in  quanto  pongono  limiti  rigidi  a  voci
specifiche di spesa. 
    L'inclusione delle Regioni e degli enti locali tra i  destinatari
delle norme impugnate avviene, prosegue  la  ricorrente,  o  mediante
espresso riferimento ad esse, oppure mediante il riferimento generico
alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3  dell'art.  1  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica), cioe' a quelle elencate annualmente dall'Istat entro il 31
luglio di ogni anno. 
    3.  -  Tanto  premesso  in  generale,  la  Regione  Liguria,  nel
sottoporre al vaglio  della  Corte,  tra  gli  altri,  l'art.  1  del
decreto-legge n. 78 del 2010, ha  dedotto  -  quanto  ad  esso  -  la
violazione dei soli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., nonche' dei
principi di leale collaborazione e di legittimo affidamento. 
    4. - La ricorrente richiama il contenuto  della  suddetta  norma,
inserita nel titolo primo del citato decreto-legge,  la  cui  rubrica
reca «Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non  utilizzate
negli ultimi tre anni». 
    Essa prevede che «le autorizzazioni di spesa i  cui  stanziamenti
annuali non risultano  impegnati  sulla  base  delle  risultanze  del
Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e  2009
sono definanziate. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  da
adottare entro il 30 settembre  2010  sono  individuate  per  ciascun
Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare  e  le  relative
disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del  presente
decreto-legge. Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento
dei titoli Stato». 
    4.1. - Con specifico riguardo  alla  disposizione  impugnata,  la
ricorrente deduce che vi e' «il fondato  timore»  che  rientri  nella
suddetta previsione il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  del  17  dicembre  2009  (Bilancio  di   previsione   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno  finanziario  2010),
nel quale 44 milioni di  euro  sono  stati  stanziati  per  il  Fondo
nazionale per la montagna. A tale decreto non risulta essere  seguito
alcun atto di impegno formale da parte degli organi dello  Stato.  Si
tratta, in particolare, degli stanziamenti allocati nel capitolo 7620
del bilancio regionale 2010. 
    5. - La norma in esame sarebbe illegittima, in quanto inciderebbe
sull'autonomia finanziaria delle Regioni (art.  119  Cost.)  e  sulla
loro competenza legislativa piena in  materia  di  comunita'  montane
(art. 117,  quarto  comma,  Cost.).  Una  somma  gia'  stanziata  nel
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e gia' destinata
alle Regioni - della  quale,  dunque,  queste  avevano  tenuto  conto
nell'impostare il proprio bilancio ed  i  propri  programmi  -  viene
"avocata" allo Stato per un mancato impegno che non dipende da alcuna
inerzia o colpa della Regione. 
    Cio' - oltre a discostarsi dal principio di leale  collaborazione
tra istituzioni - altererebbe la programmazione gia'  compiuta  dalla
Regione, violando il legittimo affidamento di questa e  condizionando
le sue scelte  finanziarie  e  legislative  relative  alle  comunita'
montane. 
    Ne' potrebbe asserirsi che lo stanziamento di cui al d.P.C.m.  17
dicembre 2009 non  abbia  una  specifica  garanzia  costituzionale  a
favore della Regione, in quanto, secondo la  ricorrente,  piu'  volte
questa Corte avrebbe dichiarato  l'illegittimita'  di  leggi  statali
che, in una materia costituzionalmente spettante alle Regioni,  siano
intervenute in modo restrittivo per l'autonomia regionale. 
    Nella specie, l'intervento statale  inciderebbe  in  una  materia
delicata  quale  l'equilibrio  del  bilancio  regionale,  nel   quale
legittimamente potevano essere impegnate somme  per  le  quali  erano
assicurate corrispondenti entrate. 
    Infine, rileva la ricorrente, la  procedura  di  definanziamento,
nonostante  incida  gravemente  sull'equilibrio   finanziario   delle
Regioni, non  prevederebbe  alcuna  partecipazione  della  Conferenza
Stato-Regioni,  con  violazione,  anche  sotto   questo   particolare
profilo, del principio di leale collaborazione. 
    6. - Con atto di costituzione del 4 novembre 2010 e'  intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che   ha   eccepito
l'inammissibilita' e, comunque, la non fondatezza della questione. 
    In  particolare,  la  difesa  dello   Stato   ha   rilevato   che
l'impugnazione sarebbe tardiva, in quanto la norma del  decreto-legge
n. 78 del 2010 sarebbe immediatamente lesiva essendo rimasta immutata
in sede di conversione in legge. 
    Nel merito, la difesa dello Stato prospetta, in  generale  -  con
riguardo  all'intero  testo  normativo  in  cui   si   inserisce   la
disposizione censurata - la sussistenza  della  potesta'  legislativa
statale in materia di coordinamento della finanza  pubblica,  e,  con
specifico riguardo  al  citato  art.  1,  di  «sistema  tributario  e
contabile dello Stato». 
    7. - Con memoria depositata il 3 maggio 2011, il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha ribadito che la norma impugnata,  la  quale
prevede il  definanziamento  delle  leggi  di  spesa  totalmente  non
utilizzate negli ultimi tre anni, rientra nella  suddetta  competenza
esclusiva dello Stato. 
    8. - Successivamente, in data 17 maggio 2011,  anche  la  Regione
Liguria ha depositato memoria. 
    La  ricorrente  ha   richiamato,   a   sostegno   delle   proprie
argomentazioni, l'art. 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale  dello  Stato.  Legge  finanziaria  2008),  relativo   al
finanziamento del Fondo per  la  montagna,  nonche'  la  sentenza  di
questa  Corte  n.  326  del  2010,  che  ha  dichiarato  la  parziale
illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010). 
    La Regione, quindi, ha contrastato  le  prospettazioni  difensive
dello  Stato,  affermando  che  la  disposizione  censurata  non   e'
riconducibile alla materia del sistema  tributario  e  contabile,  in
quanto non incide su tale ambito. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  La  Regione  Liguria  ha  impugnato  numerose  disposizioni
contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, in riferimento, nell'insieme, agli articoli 3, 97, 117,
118, 119 e 120 della  Costituzione,  nonche'  ai  principi  di  leale
collaborazione e di legittimo affidamento. 
    La presente pronuncia ha ad oggetto esclusivamente  la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del citato decreto-legge -
prospettata con riguardo ai soli  artt.  117,  quarto  comma,  e  119
Cost., nonche' ai principi di leale  collaborazione  e  di  legittimo
affidamento - essendo riservata  ad  altre  pronunce  la  valutazione
delle restanti questioni proposte con il medesimo ricorso. 
    1.1. - Occorre, peraltro, rilevare che la difesa dello Stato, nel
corso della discussione orale, ha posto in rilievo  come  si  imponga
una valutazione unitaria di tutte le disposizioni  del  decreto-legge
in  questione,  oggetto  di   impugnazione,   in   quanto   esse   si
inquadrerebbero in una unica e complessa manovra di  riduzione  della
spesa e sarebbero riconducibili nel loro  insieme,  finalisticamente,
alla materia del coordinamento della finanza pubblica. 
    Al riguardo, si deve osservare che, se e' pur vero che, in  linea
generale, le disposizioni normative  contenute  nel  decreto-legge  e
nella  relativa  legge  di  conversione  perseguono   la   suindicata
finalita', non e' men vero  che  ciascuna  di  esse  ha  una  propria
specificita', sicche' deve essere esaminata distintamente dalle altre
e  per  il  suo  peculiare  contenuto  normativo.  E  non  e'   senza
significato che, nella specie, la difesa  regionale  abbia  censurato
l'art. 1 del decreto-legge n. 78 del 2010  solo  con  riferimento  ad
alcuni dei parametri  costituzionali  invocati  rispetto  alle  altre
disposizioni del  medesimo  decreto-legge  impugnate  con  lo  stesso
ricorso. 
    1.2. - Tanto premesso, in via preliminare, deve essere  disattesa
l'eccezione, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri,  di
tardivita'  dell'impugnazione,  in  quanto   effettuata   solo   dopo
l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge  nei
confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione. 
    La giurisprudenza di  questa  Corte,  infatti,  e'  costante  nel
riconoscere la tempestivita'  della  impugnazione  dei  decreti-legge
anche successivamente alla loro conversione, la quale  ne  stabilizza
la presenza all'interno dell'ordinamento (ex multis, sentenza n.  383
del 2005). 
    2. - La norma sospettata di illegittimita' costituzionale prevede
che «le autorizzazioni  di  spesa  i  cui  stanziamenti  annuali  non
risultano  impegnati  sulla  base  delle  risultanze  del  Rendiconto
generale dello Stato relativo  agli  anni  2007,  2008  e  2009  sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  da  adottare
entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero  le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative  disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge.
Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento  dei  titoli
Stato». 
    La ricorrente, con riferimento alla circostanza che  nel  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2009  (Bilancio
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per  l'anno
finanziario 2010) era prevista l'allocazione della somma di circa  44
milioni di euro a favore del  Fondo  nazionale  per  la  montagna,  e
dunque,  a  favore  anche  delle  comunita'   montane,   e   che   il
definanziamento disposto dalla norma ora censurata ha eliminato detta
somma dagli stanziamenti, ritiene che siano stati  lesi  l'art.  117,
quarto comma, Cost. e l'art. 119 Cost., in quanto  lo  Stato  avrebbe
inciso  sulla  competenza  legislativa  residuale  delle  Regioni  in
materia di comunita' montane e sull'autonomia finanziaria  regionale,
e avrebbe leso, altresi', i  principi  di  leale  collaborazione  tra
istituzioni e di legittimo affidamento, per effetto della alterazione
della programmazione gia' effettuata dalla Regione, sulla base  degli
stanziamenti disposti dallo Stato. 
    3. - La questione non e' fondata. 
    3.1.   -   Preliminarmente,    occorre    procedere    all'esatta
individuazione del thema decidendum. 
    L'articolo  impugnato,  nel  suo  primo   periodo,   prevede   il
definanziamento delle autorizzazioni  di  spesa  i  cui  stanziamenti
annuali  non  siano  impegnati  sulla  base  delle   risultanze   del
Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009.
Esso prosegue, quindi, al secondo  periodo,  indicando  le  modalita'
attraverso cui attuare tale previsione, e pone, nell'ultimo  periodo,
un  vincolo  di  destinazione  delle  disponibilita'  finanziarie  in
questione,  che  debbono  essere  versate  all'entrata  del  bilancio
statale per essere riassegnate al fondo ammortamento  dei  titoli  di
Stato. 
    3.2. - Questa Corte, al fine di  identificare  la  materia  nella
quale trovano collocazione le norme, statali o regionali,  sottoposte
allo scrutinio di costituzionalita',  con  costante  orientamento  ha
affermato che occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina
stabilita dalle norme scrutinate, per cio' che esse dispongono,  alla
luce della ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso e  nei
suoi punti fondamentali, tralasciando gli  aspetti  marginali  e  gli
effetti  riflessi  delle  norme  medesime,  cosi'   da   identificare
correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (ex  multis,
sentenza n. 165 del 2007). 
    4.  -  Sulla  base  del  suindicato  criterio  ermeneutico,  puo'
ritenersi condivisibile la  deduzione  dell'Avvocatura  dello  Stato,
secondo la quale l'art. 1 del decreto-legge n. 78 del 2010  trova  la
sua fonte legittimatrice nella potesta' legislativa  esclusiva  dello
Stato, ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,
nella materia dell'ordinamento contabile. 
    Assume, innanzi tutto, particolare valore, in questo  quadro,  la
circostanza che si verte in tema di stanziamenti previsti dallo Stato
nel proprio bilancio, con destinazione ad una serie  molto  vasta  di
interventi, tra i quali vi  e'  anche  quello  concernente  il  Fondo
nazionale per la montagna e, dunque, anche le comunita' montane. 
    Si tratta,  nello  specifico,  di  risorse  statali,  non  ancora
utilizzate, che,  sulla  base  di  una  rinnovata  valutazione  delle
esigenze di finanza pubblica, ricevono nel bilancio dello  Stato  una
nuova destinazione ritenuta piu' consona in rapporto al mutato quadro
di politica economica,  con  specifico  riferimento  all'esigenza  di
attenuazione  dell'onere  per  l'ammortamento  del  debito   pubblico
statale. 
    Ne' la presunta illegittimita' della norma impugnata, come invece
deduce la ricorrente, puo' desumersi dalla prospettata violazione del
principio di leale collaborazione. 
    In particolare, non e' esatto che la norma in questione  vada  ad
incidere su rapporti  consolidati  in  data  anteriore  alla  propria
entrata in vigore.  Dal  momento  che  oggetto  dell'intervento  sono
risorse del  bilancio  dello  Stato  non  ancora  impegnate,  non  e'
sostenibile che esse abbiano dato vita a rapporti  gia'  consolidati,
mentre proprio la mancanza di concreti atti di impegno,  in  presenza
di  risorse  assegnate  ma  non  utilizzate  in  un  arco  di   tempo
circoscritto,  non  breve,  giustifica  che  l'intervento  sia  stato
effettuato proprio su quelle risorse. 
    Inoltre, a parte il rilievo che - per costante giurisprudenza (ex
multis, sentenza n. 79 del 2011) - tale principio  non  puo'  trovare
applicazione nell'attivita' legislativa, si deve ricordare che, nella
specie, si versa in una ipotesi  di  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato, per cui non vi e' concorso  di  competenze  diversamente
allocate,  ne'  ricorrono  i   presupposti   per   la   chiamata   in
sussidiarieta'. 
    Tale conclusione si giustifica in quanto vengono in rilievo somme
ancora legittimamente programmabili dallo Stato e,  soprattutto,  non
suscettibili di essere utilizzate dalle Regioni. 
    Sotto altro aspetto, va osservato che questa Corte ha gia'  avuto
modo  di  affermare  che  non  puo'  considerarsi  costituzionalmente
illegittima la norma legislativa  statale  che,  incidendo  su  somme
iscritte in fondi statali, provveda ad una diversa  utilizzazione  di
risorse «non impegnate o  programmate»  in  un  periodo  determinato,
«disponendo la nuova programmazione  di  esse  per  il  conseguimento
degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale»  (sentenza  n.  16
del 2010); obiettivi, nella fattispecie ora in  esame,  rappresentati
dalla esigenza di ridurre il debito pubblico dello Stato. 
    Pertanto, la disposizione impugnata non e' lesiva  dei  parametri
costituzionali, evocati dalla ricorrente,  di  cui  agli  artt.  117,
quarto comma, e 119 Cost. 
    A cio' e' da aggiungere, comunque, che non ricorre, nella specie,
una ipotesi riconducibile ai principi enunciati da questa  Corte  con
la sentenza, richiamata dalla ricorrente, n. 326 del 2010. Con  detta
pronuncia   e'   stata   dichiarata   la   parziale    illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010). 
    Quest'ultimo,  nello   «stabilire   anche   la   cessazione   del
finanziamento statale delle comunita' in questione tramite  il  fondo
nazionale ordinario per gli investimenti (cui fa espresso riferimento
l'art. 34,  comma  3,  del  d.lgs.  n.  504  del  1992),  palesa  una
irragionevolezza che si riverbera sulla autonomia  finanziaria  delle
Regioni e degli enti locali come ridisegnata dall'art.  119  Cost.  e
come  operante  nelle  more  dell'attuazione  del  c.d.   federalismo
fiscale, lasciando privo di copertura finanziaria e, comunque, di una
regolamentazione sia pure transitoria, un settore di rilievo, qual e'
quello  degli  investimenti  strutturali  a  medio  e  lungo  termine
effettuati  mediante  la  stipulazione   di   mutui   originariamente
"garantiti" dal finanziamento statale». 
    Fermo  restando  che  un  intervento   di   razionalizzazione   e
contenimento della spesa pubblica, nell'ambito di una piu' articolata
manovra  finanziaria  e  di  bilancio,  determina  necessariamente  e
funzionalmente, nel tempo, un complessivo  riordino  e  riallocazione
delle risorse, non  e'  ravvisabile,  in  ragione  della  norma  oggi
censurata, l'incisione diretta di alcun settore di spesa,  rientrante
nell'ambito delle comunita' montane, proiettato in una pluralita'  di
esercizi finanziari e garantito in origine da risorse statali. 
    D'altronde, questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire (sentenze
n. 79 del 2011 e n. 105 del 2007)  che  non  sussiste  alcun  obbligo
dello Stato di procedere al  finanziamento  di  attivita'  rientranti
nelle competenze legislative regionali. 
    In particolare, con la sentenza n. 79 del 2011  si  e'  affermato
che la decisione statale di revocare il finanziamento di un'opera, in
un ambito rientrante nella  potesta'  residuale  della  Regione,  non
incide sulle competenze legislative e amministrative della stessa, in
quanto non impedisce a quest'ultima di realizzarla con fondi  propri.
Ne' e' ravvisabile un intervento unilaterale nella  sfera  regionale,
come potrebbe avvenire, ad esempio, nell'ipotesi di spostamento delle
risorse su altre opere, non concordate. 
    5.  -  In  conclusione,  alla  luce  delle   considerazioni   che
precedono, deve escludersi che la disposizione impugnata, in  ragione
del suo contenuto precettivo, sia lesiva della  potesta'  legislativa
residuale delle Regioni in materia  di  comunita'  montane.  Cio'  in
quanto l'ambito delle comunita' montane, come conferma, altresi',  il
carattere meramente  ipotetico  della  deduzione  relativa  al  Fondo
nazionale per la montagna, viene in rilievo solo indirettamente,  nel
quadro della manovra  di  bilancio  effettuata  dallo  Stato  con  le
disposizioni di cui al titolo primo del decreto-legge n. 78 del 2010. 
    6. - In proposito, comunque, e' opportuno ricordare  come  questa
Corte  abbia  avuto  modo  di  chiarire,  che,  se  e'  pur  vera  la
circostanza secondo la quale numerose leggi statali abbiano  disposto
nel tempo finanziamenti a favore delle comunita' montane, tuttavia le
sopravvenute esigenze di  contenimento  della  spesa  pubblica  nella
finanza  locale  possono  giustificare  interventi   legislativi   di
riduzione e razionalizzazione delle erogazioni dello Stato in  favore
delle Regioni e degli enti locali, nel medesimo settore, nel segno di
una diversa allocazione delle risorse in  vista  di  un  riequilibrio
unitario della finanza pubblica complessiva, in  connessione  con  il
perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da  obblighi
comunitari (sentenze n. 326 del 2010 e n. 237 del 2009). 
    7. - Neppure viene in rilievo,  nella  specie,  il  principio  di
legittimo affidamento, al quale ha fatto riferimento  la  ricorrente,
atteso che  la  disposizione  impugnata  ha  inciso  su  stanziamenti
statali di tre anni precedenti, per i quali non sono stati  posti  in
essere ne' programmi, ne' atti di impegno. 
    E' evidente, pertanto, che la ricorrente non avrebbe potuto  fare
legittimo affidamento sullo stanziamento in questione  prima  che  le
relative  somme  fossero  concretamente  rese  disponibili   mediante
l'adozione di tali atti.