L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 29 giugno 2011,
ha approvato il disegno di legge n. 729, dal titolo «Norme in materia
di aiuti  alle  imprese  e  all'inserimento  al  lavoro  di  soggetti
svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi  e
di personale dell'E.A.S.», pervenuto  a  questo  Commissariato  dello
Stato, ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  28  dello  Statuto
Speciale, il 1° luglio 2011. 
    L'art. 6 del disegno di legge, che  si  trascrive,  da'  adito  a
censure  per  violazione  degli  artt.  81,  4°  comma  e  97   della
Costituzione. 
 
                               Art. 6. 
 
 
Oneri per il personale dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione 
 
    1. Per le finalita' dell'art. 23, comma 2-quinquies  e  2-sexies,
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni e dell'art. l, comma 5-bis,  della  legge  regionale  31
maggio 2004,  n.  9  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con
esclusivo riferimento ai  debiti  nei  confronti  del  personale,  e'
autorizzata per l'esercizio  finanziario  2011  la  spesa  di  31.360
migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilita' delle
seguenti unita' previsionali di base del bilancio della  Regione  per
l'anno 2011, per gli importi di fianco specificati: 
        - U.P.B. 2.2.1.3.7 - 1.531 migliaia di euro; 
        - U.P.B. 4.2.1.5.3 - 16.730 migliaia di euro; 
        - U.P.B. 7.2.1.1.1 - 4.729 migliaia di euro; 
        - U.P.B. 7.2.1.2.1 - 5.907 migliaia di euro; 
        - U.P.B. 9.2.1.3.5 - 2.326 migliaia di euro; 
        - U.P.B. 10.3.1.3.2 - 137 migliaia di euro. 
    La  disposizione  sopra  riportata,  frutto  di  un   emendamento
aggiuntivo presentato in  aula,  secondo  quanto  emerge  dai  lavori
parlamentari tenderebbe a superare i motivi dell'impugnativa proposta
dinnanzi a codesta Corte il 9 maggio 2011 avverso il disegno di legge
n. 630 relativo al  bilancio  di  previsione  della  Regione  per  il
corrente esercizio a causa dell'iscrizione fra le spese  obbligatorie
del capitolo 108149, in assenza  di  una  norma  sostanziale  che  la
autorizzava e ne determinava la copertura finanziaria. 
    In particolare, la dotazione del cennato capitolo  di  spesa  era
destinata al pagamento  di  trattamenti  di  pensione  integrativi  e
sostitutivi al personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani
in liquidazione. 
    La norma teste' approvata provvede a quantificare ed  autorizzare
la spesa derivante dall'art. 23, commi 2-quinquies e  2-sexies  della
L.R.  10/1999  e  dall'art.  l  ,  comma  5-bis,  della  L.R.  9/2004
concernenti rispettivamente l'assunzione a carico della Regione degli
oneri sostenuti dall'E.A.S. per il proprio  personale  in  quiescenza
e/o trasferito o comandato negli enti pubblici sottoposti a controllo
e/o  vigilanza  della  Regione  stessa,  nonche'   delle   passivita'
provenienti  dalla  definizione  della  procedura   di   liquidazione
dell'Ente Acquedotti. 
    Il legislatore, tuttavia, non precisa ne' la natura  dell'obbligo
dell'Ente Acquedotti siciliano  a  corrispondere  un  trattamento  di
pensione  integrativo  e  speciale  ai  propri   dipendenti   ne'   a
determinare l'ammontare  del  beneficio,  ne'  indica,  tantomeno,  i
parametri di riferimento ai fini dell'individuazione dei  destinatari
ed alla conseguente proiezione negli anni futuri dei  costi  posti  a
carico del bilancio regionale. 
    La sintetica e generica locuzione «con esclusivo  riferimento  ai
debiti nei confronti del personale» non costituisce idoneo  strumento
per delimitare le fattispecie oggetto di autorizzazione della spesa e
per consentire la determinazione della stessa con  indicazione  delle
risorse con cui farvi fronte. 
    Con il  termine  «debito»  puo',  infatti,  intendersi  qualsiasi
obbligazione    di    natura    contrattuale    ed    excontrattuale,
indipendentemente dalla causa del negozio giuridico  che  da  origine
all'obbligo di corrispondere una  prestazione  pecuniaria,  potendosi
cosi' far  rientrare  fra  i  motivi  dell'erogazione  delle  risorse
regionali  anche  fattispecie  non  riconducibili  al  pagamento   di
stipendi e/o pensioni. 
    La disposizione per l'estrema genericita'  del  termine  «debito»
renderebbe  invero  opinabile  ed  incerta  in  assenza  di   criteri
predefiniti  l'individuazione  delle  obbligazioni  da  ammettere   a
contributo  regionale  con  serio  pregiudizio,   vista   la   natura
pluriennale della previsione legislativa, anche  del  buon  andamento
dell'amministrazione tutelato dall'art. 97 della Costituzione. 
    La  norma  e'  altresi'  censurabile  sotto  il   profilo   della
violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione. 
    Essa, infatti, prevede che la spesa, per  il  corrente  esercizio
determinata  in  31.360  migliaia  di  euro,  sia  coperta   con   le
disponibilita' delle U.P.B. 2.2.1.3.7, 7.2.1.11, 7.2.12.1, 9.2.1.3.5,
10.3.1.3.2 e 4.2.1.5.3. 
    In  proposito  si  rileva  che  le   disponibilita'   dell'U.P.B.
4.2.1.5.3, cui si attinge per 16.730 migliaia  di  euro,  sono  state
indicate dall'art. 10 della legge regionale n.7 del 2011,  unitamente
a quelle delle U.P.B.  4.2.1.5.1,  4.2.1.5.5  e  4.3.1.5.4,  per  far
fronte al finanziamento del Servizio sanitario regionale qualora  non
si raggiunga, entro il 31 luglio p.v., l'intesa tra  lo  Stato  e  la
Regione siciliana di cui all'art. 2, comma 90 della legge n. 191  del
2009 sull'utilizzo dei fondi F.A.S. 
    Intesa  questa  che,  a  tutt'oggi,  non  risulta  essere   stata
raggiunta. 
    E' quindi evidente l'indisponibilita' attuale  delle  risorse  in
questione, stante il diverso utilizzo previsto dalla cennata legge n.
7/2011, e la conseguente violazione dell'art. 81, 4° comma Cost. 
    Si evidenzia inoltre per quanto attiene all'U.P.B. 7.2.1.2.1  che
la  stessa  include  il  capitolo  108149  «Trattamento  di  pensione
integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso E.A.S.
da erogare tramite il fondo pensione Sicilia» che  ha  una  dotazione
(5907 migliaia di euro), di importo pari a quello  posto  a  parziale
copertura della previsione dell'art. 6 oggetto di censura. 
    Orbene, detta previsione di spesa, inserita nella ripartizione in
capitoli  del  bilancio   della   Regione   approvata   con   decreto
dell'Assessore all'Economia n. 836 del  13  maggio  2011,  in  quanto
priva della preventiva autorizzazione legislativa e della  necessaria
copertura finanziaria, e' stata impugnata  per  violazione  dell'art.
81, 3° e 4° comma della Costituzione con il ricorso prima  menzionato
del 9 maggio 2011. 
    Quindi nella sostanza alle spese previste dalla norma oggetto del
presente gravame si da copertura finanziaria con le dotazioni  di  un
capitolo, a sua volta, privo di quest' ultima. 
    La  disposizione  teste'  approvata,  come  la  precedente   gia'
impugnata, non si sottrae alla censura di violazione dell'art. 81, 4°
comma della Costituzione in quanto  permane  la  mancata  indicazione
delle risorse con cui farvi fronte. 
    E' invero tautologico indicare quale mezzo di  copertura  di  una
spesa cio' che ne e' a sua  volta  privo,  risultando  cosi'  violato
l'obbligo posto da codesta ecc.ma Corte al legislatore  di  dare  una
ragionevole e credibile indicazione delle risorse con cui fare fronte
ai nuovi oneri previsti (ex plurimis sentenze nn. 25/1993 e 12/1987). 
    Il principio risultante dal combinato disposto del 3° e 4°  comma
dell'art. 81 della Costituzione consiste nell'imporre al  legislatore
l'obbligo di darsi carico delle  conseguenze  finanziarie  delle  sue
leggi, provvedendo al  reperimento  dei  mezzi  necessari  per  farvi
fronte. 
    Obbligo a cui e' venuto meno  ancora  una  volta  il  legislatore
siciliano autorizzando una spesa duratura, destinata ad aumentare nei
prossimi anni, senza dare idonea copertura alla stessa. 
    Codesta Corte ha fra l'altro piu' volte chiarito  che  una  legge
sostanziale  introduttiva  di  nuove  spese  non  puo'  trovare   per
definizione  nelle  previsioni  di  bilancio  il   titolo   giuridico
corrispettivo della spesa e che l'esistenza in bilancio di uno o piu'
capitoli a una o piu' spese non puo' di per se' sola significare  che
per quelle spese  sia  soddisfatta  l'esigenza  della  corrispondente
copertura voluta dall'art. 81, 4° comma della Costituzione. 
    E' infatti indispensabile dimostrare l'eccedenza di  stanziamento
che si  vuole  destinare  alle  nuove  spese  con  una  preventiva  o
contestuale riduzione delle somme assegnate ai capitoli cui si imputa
la spesa, con lo storno e l'assegnazione della  differenza  ai  nuovi
capitoli (C.C. sentenze nn. 66/1958 e 16/1961).