Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  2,  comma
1, e 4 della legge della Regione Puglia  24  settembre  2010,  n.  12
(Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti),  promosso  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il  26
novembre 2010, depositato  in  cancelleria  il  6  dicembre  2010  ed
iscritto al n. 120 del registro ricorsi 2010. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  giugno  2011  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Udito l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  depositato
il 6 dicembre 2010 (reg. ric. n. 120  del  2010),  ha  impugnato  gli
artt. 1, 2, comma  1,  e  4  della  legge  della  Regione  Puglia  24
settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti),  per
violazione degli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, secondo comma, lettera
l), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonche' del principio di
leale collaborazione. 
    2. - La legge censurata detta previsioni finalizzate a  contenere
la spesa della Regione Puglia in materia sanitaria. 
    2.1. - L'art. 1 dispone la sospensione degli effetti dell'art.  1
della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009,  n.  27  (Servizio
sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche) e degli artt.
2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6
e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1,  26  e  30  della  legge
della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia
di sanita' e servizi sociali),  fino  all'emanazione  della  sentenza
della Corte costituzionale sui ricorsi proposti  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri avverso le leggi regionali n. 27 del 2009 e n.
4 del 2010, fermi restando i procedimenti amministrativi deliberati e
gia' avviati, in attuazione delle  norme  citate,  alla  data  del  6
agosto 2010. 
    2.2. - L'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n.  12
del 2010 prevede che «Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' fatto divieto
ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali,  delle  Aziende
ospedaliero-universitarie e degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico pubblici di procedere alla copertura,  mediante
incarichi a tempo indeterminato e  a  tempo  determinato,  dei  posti
resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore» della legge
censurata. 
    2.3. - L'art. 4 della legge impugnata prevede  la  cessazione  di
efficacia  della   legge   medesima   qualora   non   intervenga   la
sottoscrizione dell'accordo tra Stato e Regione per  il  rientro  dal
deficit sanitario, previsto dall'articolo 1, comma 180,  della  legge
30 dicembre 2005, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  finanziaria  2005),  nei
termini fissati dall'articolo 2, comma 97, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010),  e  prorogati  con
l'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  5  agosto  2010,  n.  125
(Misure urgenti per il settore trasporti e  disposizioni  in  materia
finanziaria). 
    3.  -  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   censura,
innanzitutto, l'art. 1 della legge della Regione  Puglia  n.  12  del
2010. Tale disposizione, ad avviso della difesa dello Stato, nel fare
salvi i procedimenti amministrativi deliberati e  gia'  avviati  alla
data del 6  agosto  2010,  manterrebbe  fermi  per  un  significativo
periodo di tempo gli effetti  delle  disposizioni  -  in  gran  parte
contenenti misure di stabilizzazione di personale sanitario  precario
- la cui efficacia e' sospesa dalla legge  impugnata.  In  tal  modo,
l'art. 1 citato presenterebbe gli stessi  vizi  di  costituzionalita'
censurati dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con  i  ricorsi
reg. ric. n. 18 del 2010 (deciso con la sentenza n. 333 del  2010)  e
reg. ric. n. 77 del 2010 (deciso con la sentenza n. 68 del 2011),  in
riferimento al principio del pubblico concorso  (artt.  3,  51  e  97
Cost.), alla copertura finanziaria (art. 81 Cost.), al  coordinamento
della   finanza   pubblica   (art.   117,   terzo   comma),   nonche'
all'ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l).  Analoga
censura la difesa dello Stato propone con riguardo all'art.  4  della
legge impugnata, in quanto la cessazione della efficacia nell'ipotesi
di mancata stipulazione dell'accordo comprensivo del piano di rientro
dal  deficit  sanitario  ripristinerebbe  gli  effetti  delle   norme
sospese, gia' impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con
i ricorsi citati. 
    Con riferimento all'art.  2,  comma  1,  la  difesa  dello  Stato
lamenta la violazione del principio dell'autonomia  universitaria  di
cui all'art. 33 Cost.,  perche'  «facendo  rientrare  nell'ambito  di
operativita'   del   divieto   di   assunzione   anche    i    medici
ospedaliero-universitari senza prevedere la necessita'  di  un'intesa
tra  la  Regione  e  l'Universita',   incide   sulla   programmazione
universitaria e sul fabbisogno di docenti delle facolta' di medicina,
delle scuole di specializzazione medica e  sulle  facolta'  sanitarie
non mediche, violando anche il principio di leale collaborazione,  ex
artt. 117 e 118 Cost.». 
    4. - Successivamente al ricorso, la Regione Puglia ha  modificato
la legge impugnata. 
    In primo luogo, l'art. 9, comma 1, lettere a) e b),  della  legge
della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n.  19  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione  2011  e  bilancio  pluriennale
2011-2013 della Regione Puglia), ha abrogato l'art. 4 e ha modificato
l'art. 1 della legge censurata, eliminando  la  parte  in  cui  erano
fatti salvi i procedimenti amministrativi deliberati e  gia'  avviati
alla data del 6 agosto 2010. 
    In secondo luogo, l'art. 3 della legge  della  Regione  Puglia  8
aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e
socio-sanitarie assistenziali  (RSSA),  riabilitazione  e  hospice  e
disposizioni urgenti in materia sanitaria», ha modificato  l'art.  2,
comma 1, della legge impugnata, sopprimendo le parole «delle  Aziende
ospedaliero-universitarie». 
    5. - Con atto depositato il 7 aprile 2011, l'Avvocatura  generale
dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri,  ha
dichiarato di rinunciare parzialmente al ricorso reg. ric. n. 120 del
2010, con riguardo alle censure relative agli artt. 1 e 4 della legge
della Regione Puglia n. 12 del 2010. 
    6. - In data 31 maggio 2011, l'Avvocatura generale  dello  Stato,
per conto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  ha  depositato
una memoria illustrativa, ribadendo le censure riferite  all'art.  2,
comma 1, della legge impugnata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  depositato
il 6 dicembre 2010 (reg. ric. n. 120  del  2010),  ha  impugnato  gli
artt. 1, 2, comma  1,  e  4  della  legge  della  Regione  Puglia  24
settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti),  per
violazione degli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, secondo comma, lettera
l), e terzo comma, e 118 della Costituzione, nonche' del principio di
leale collaborazione. 
    1.1. - Ad avviso del ricorrente, gli artt.  1  e  4  della  legge
censurata manterrebbero fermi per un significativo periodo  di  tempo
gli effetti delle disposizioni - in gran parte contenenti  misure  di
stabilizzazione di personale sanitario precario - la cui efficacia e'
sospesa dalla legge impugnata, in tal modo violando il principio  del
pubblico concorso (artt. 3, 51 e 97 Cost.),  l'obbligo  di  copertura
finanziaria (art.  81  Cost.),  i  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), nonche' la  potesta'
esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost.). 
    1.2. - L'art. 2, comma  1,  della  legge  impugnata,  secondo  il
Presidente del Consiglio dei ministri, violerebbe l'art. 33  Cost.  e
il principio di leale collaborazione (artt.  117  e  118  Cost.),  in
quanto  la   disposizione   censurata   estenderebbe   «l'ambito   di
operativita'   del   divieto   di   assunzione   anche   ai    medici
ospedaliero-universitari senza prevedere la necessita'  di  un'intesa
tra la Regione  e  l'Universita'».  La  censura  e'  quindi  riferita
esclusivamente alla parte della norma impugnata in  cui  e'  prevista
l'applicazione   del    blocco    del    turn-over    alle    aziende
ospedaliero-universitarie,   che,   tra   le   figure   organizzative
menzionate dalla disposizione censurata, sono gli unici enti  tramite
i quali si realizza, in via precipua, la collaborazione tra  Servizio
sanitario nazionale e universita'  (art.  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, «Disciplina  dei  rapporti  tra
Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo  6
della legge 30 novembre 1998, n. 419»). 
    2. - Dopo la  presentazione  del  ricorso,  l'art.  9,  comma  1,
lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 31  dicembre  2010,
n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011
e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia),  ha  abrogato
l'art. 4 e ha modificato l'art. 1 della legge censurata. A seguito di
cio', il Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  data  7  aprile
2011, ha rinunciato parzialmente al ricorso con riguardo alle censure
relative agli artt. 1 e 4 della legge della Regione Puglia n. 12  del
2010. Tale  rinuncia,  unitamente  alla  mancata  costituzione  della
Regione Puglia, comporta l'estinzione parziale del giudizio (sentenza
n. 123 del 2011). 
    3.  -  Successivamente  alla  rinuncia  parziale  da  parte   del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'art.  3  della  legge  della
Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5,  recante  «Norme  in  materia  di
Residenze   sanitarie   e   socio-sanitarie   assistenziali   (RSSA),
riabilitazione  e  hospice  e   disposizioni   urgenti   in   materia
sanitaria», ha modificato l'art. 2, comma 1, della  legge  impugnata,
eliminando le parole «delle Aziende ospedaliero-universitarie». 
    La disposizione, nella nuova versione, non riguarda il  personale
cui si riferisce la censura prospettata dal ricorrente. Tuttavia,  la
norma impugnata prevede il  divieto  di  «procedere  alla  copertura,
mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo  determinato,  dei
posti resisi vacanti» a partire dalla entrata in vigore della  legge,
ossia dalla meta' di ottobre 2010. Nei circa sei mesi in cui e' stata
in  vigore  anche  per  le  aziende  ospedaliero-universitarie,  puo'
ragionevolmente presumersi che la norma abbia  trovato  applicazione,
impedendo l'assunzione in servizio di personale presso questi enti. 
    Questa  Corte  deve  pertanto  pronunciarsi  sulla   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia
n. 12 del 2010, nel testo  vigente  prima  della  entrata  in  vigore
dell'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 5 del  2011  e  nella
parte in cui si applica alle aziende ospedaliero-universitarie. 
    4. - La questione e' fondata. 
    Questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' di  disposizioni
legislative  regionali  in  materia  di  personale   sanitario   che,
riferendosi     «anche      al      personale      delle      aziende
ospedaliero-universitarie», privavano «le universita' della  facolta'
di  procedere  alla  individuazione  della  quota  di  personale   di
eventuale propria competenza, secondo quanto  previsto  dall'art.  3,
comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999» (sentenze n. 68 del
2011 e n. 233 del 2006). In tali occasioni, questa Corte ha  ritenuto
che le disposizioni censurate  violassero  l'autonomia  universitaria
(art. 33 Cost.), nella  parte  in  cui  esse  «non  esclud[evano]  il
personale delle aziende ospedaliero-universitarie  o,  comunque,  non
preved[evano] un rinvio a protocolli di  intesa  tra  universita'  ed
enti ospedalieri, ne' alcuna forma d'intesa con il rettore». 
    Le  norme  regionali  dichiarate  illegittime  con  le   sentenze
richiamate   consentivano    assunzioni    attraverso    misure    di
stabilizzazione, disponendo l'inquadramento  in  ruolo  di  personale
delle  aziende  ospedaliero-universitarie.  La  norma  censurata  nel
presente giudizio prevede,  invece,  un  blocco  del  turn-over,  non
consentendo le assunzioni in servizio per il triennio 2010-2012. Tale
differenza, tuttavia, non incide sul fatto che la  Regione  non  puo'
dettare unilateralmente  disposizioni  sul  personale  delle  aziende
ospedaliero-universitarie,   ma   deve   garantire    il    principio
dell'autonomia  delle   universita'   e   il   principio   di   leale
collaborazione tra universita' e Regione (artt. 33, 117 e 118 Cost).