Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 del  disegno
di legge n. 520 - 144 bis/A  (Disposizioni  per  la  trasparenza,  la
semplificazione,  l'efficienza,  l'informatizzazione  della  pubblica
amministrazione  e  l'agevolazione   delle   iniziative   economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione  ed  alla  criminalita'
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni  per  il  riordino  e  la
semplificazione    della    legislazione    regionale),     approvato
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del  23  marzo  2011,
promosso dal Commissario dello Stato per  la  Regione  Siciliana  con
ricorso notificato il 29 marzo 2011, depositato in cancelleria  il  7
aprile 2011 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del  6  luglio  2011  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  29  marzo  2011   e
depositato il successivo 7 aprile, il Commissario dello Stato per  la
Regione Siciliana ha proposto - in riferimento agli articoli 3, 51  e
97 della Costituzione  -  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 23 del disegno di legge n. 520 - 144bis/A (Disposizioni
per    la    trasparenza,    la    semplificazione,     l'efficienza,
l'informatizzazione della pubblica amministrazione  e  l'agevolazione
delle iniziative  economiche.  Disposizioni  per  il  contrasto  alla
corruzione  ed  alla  criminalita'  organizzata  di  stampo  mafioso.
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della  legislazione
regionale) approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella  seduta
del 23 marzo 2011; 
    che la norma impugnata (intitolata «Norme relative  al  Consorzio
per le autostrade siciliane») prevede quanto segue: «1. Il  Consorzio
per le Autostrade siciliane assume natura di ente pubblico  economico
mantenendo le  proprie  finalita'  istituzionali.  2.  Entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
Consorzio provvede alle conseguenti modifiche  dello  Statuto  e  del
regolamento  di  organizzazione.  3.  Il  trattamento  giuridico   ed
economico del personale dipendente del Consorzio continua  ad  essere
disciplinato dai contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  (CCNL)
applicati alla data di costituzione dei singoli rapporti di lavoro  e
dalle successive modifiche ed integrazioni degli predetti  contratti,
nel  rispetto  dell'articolo  2103   del   codice   civile.   Analogo
trattamento  si  applica  al  personale  dipendente   dal   Consorzio
all'esito di  procedure  di  mobilita'  concluse  alla  data  del  31
dicembre 2010. 4. E' autorizzata, senza alcun onere aggiuntivo per la
Regione,  la  trasformazione  dei  contratti  a  tempo  parziale   in
contratti a tempo pieno, se relativi a rapporti di lavoro  costituiti
alla data del 31 dicembre 2010. 5.  Ove  il  Consorzio  proceda  alla
copertura dei posti della dotazione organica  che  risultino  vacanti
dopo la definizione dei provvedimenti di cui al comma 4,  il  50  per
cento dei posti disponibili e' coperto da  personale  che  sia  stato
assunto  dal  Consorzio  mediante  contratto  di   lavoro   a   tempo
determinato, cumulando un periodo di lavoro non inferiore  a  quattro
anni, anche per periodi non consecutivi»; 
    che - premesso che  oggetto  dell'intervento  legislativo  e'  il
Consorzio Autostrade Siciliane  (CAS)  ente  pubblico  non  economico
sottoposto al controllo della Regione,  che  ha  come  scopo  sociale
l'esercizio  della  rete  autostradale  rilasciata   in   concessione
dall'ANAS, e che tale concessione e' stata revocata con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 5 luglio 2010,  protocollo
457,  che  ha  dichiarato  la  decadenza  del  Consorzio   Autostrade
Siciliane - il  Commissario  ricorrente  rileva,  innanzitutto,  come
l'intervenuta decadenza dalla concessione renda  la  norma  contenuta
nel comma 1 affetta da intrinseca irragionevolezza in quanto  dispone
la trasformazione in ente pubblico economico di  un  consorzio  ormai
sostanzialmente privo di scopo  sociale,  essendo  le  sue  attivita'
ridotte all'amministrazione ordinaria dell'esercizio delle autostrade
e delle relative pertinenze; 
    che inoltre - poiche'  nel  corso  degli  anni  la  gestione  del
personale del consorzio e' stata oggetto di ispezioni amministrative,
indagini ed esposti, e sono  state  rilevate  numerose  irregolarita'
relativamente all'applicazione dei trattamenti economici al personale
in servizio, anche a seguito di procedure di mobilita', non  conformi
al contratto collettivo di lavoro  di  pertinenza,  tali  da  indurre
l'amministrazione  regionale  a  chiedere  parere  prima  all'ufficio
legislativo e legale della Presidenza della Regione e successivamente
al Consiglio di giustizia amministrativa, che ha anche trasmesso  gli
atti alla Procura regionale della Corte dei  conti  -  il  ricorrente
osserva che appare evidente che il fine  perseguito  dal  legislatore
con il combinato disposto dei commi 1 e 3 della  norma  censurata  e'
quello di  sanare  l'illegittimita'  di  singoli  atti  adottati  dal
consorzio e, soprattutto, di prevenire e/o paralizzare il giudizio di
responsabilita' a carico  degli  amministratori,  eventualmente  gia'
avviato  dalla  Corte   dei   conti,   con   cio'   violando   (senza
giustificazione)  i  principi  di  parita'  di   trattamento   e   di
salvaguardia da indebite interferenze  nei  confronti  dell'esercizio
della funzione giurisdizionale; 
    che, quanto al comma 4 (che autorizza ope legis la trasformazione
dei contratti a tempo parziale, costituiti alla data del 31  dicembre
2010, in contratti a tempo pieno), il ricorrente deduce la violazione
dell'articolo 97 Cost., in quanto esso non tiene nel debito conto  le
ormai ridotte attivita' del consorzio e della necessaria  conseguente
rideterminazione della dotazione organica privilegiando piuttosto  le
aspettative dei lavoratori; 
    che, infine, il Commissario dello Stato censura - in  riferimento
agli artt. 3,  51  e  97  Cost.  -  il  comma  5,  che  realizza  una
ingiustificata  deroga  al  principio  del  pubblico  concorso  e  di
uguaglianza dei cittadini nell'accesso  al  pubblico  impiego,  nella
parte in cui prevede l'automatica copertura  del  50  per  cento  dei
posti disponibili nella dotazione organica con personale precario che
abbia maturato almeno 4 anni di servizio senza il ricorso  ad  alcuna
procedura selettiva; 
    che,  con  memoria  depositata  nell'imminenza  della  camera  di
consiglio,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  -   rilevato   che,
successivamente alla impugnazione, l'anzidetta  delibera  legislativa
e' stata promulgata dal Presidente della Regione come legge 5  aprile
2011, n. 5 (Disposizioni  per  la  trasparenza,  la  semplificazione,
l'efficienza, l'informatizzazione della  pubblica  amministrazione  e
l'agevolazione  delle  iniziative  economiche.  Disposizioni  per  il
contrasto alla corruzione ed alla criminalita' organizzata di  stampo
mafioso. Disposizioni per il  riordino  e  la  semplificazione  della
legislazione  regionale),  con  omissione  integrale   dell'impugnato
articolo 23 - ha chiesto che venga  dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana ha proposto - in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
23 del disegno di legge  n.  520  -  144bis/A  (Disposizioni  per  la
trasparenza, la  semplificazione,  l'efficienza,  l'informatizzazione
della pubblica  amministrazione  e  l'agevolazione  delle  iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto  alla  corruzione  ed  alla
criminalita' organizzata  di  stampo  mafioso.  Disposizioni  per  il
riordino e la semplificazione della legislazione regionale) approvato
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 marzo 2011; 
    che,  come  rilevato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
successivamente alla impugnazione, la predetta  delibera  legislativa
e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 5
aprile  2011,   n.   5   (Disposizioni   per   la   trasparenza,   la
semplificazione,  l'efficienza,  l'informatizzazione  della  pubblica
amministrazione  e  l'agevolazione   delle   iniziative   economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione  ed  alla  criminalita'
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni  per  il  riordino  e  la
semplificazione della legislazione regionale),  con  omissione  della
disposizione oggetto di censura; 
    che questa Corte - pur avendo chiarito che, attraverso l'istituto
della promulgazione parziale, il Presidente della  Regione  Siciliana
«non  viene  investito  di  un  arbitrario  potere   di   determinare
autonomamente la definitiva non operativita'  di  singole  parti  del
testo  approvato  dall'Assemblea  regionale,  in  contrasto  con   la
ripartizione delle funzioni tra gli organi  direttivi  della  Regione
stabilita da norme di rango  costituzionale»  (sentenza  n.  205  del
1996)  -  ha  tuttavia  costantemente  affermato   che,   sul   piano
processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo,  che
si esercita necessariamente in modo unitario e  contestuale  rispetto
al    testo    deliberato    dall'Assemblea    regionale,    preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 166, n. 76, n. 57 e  n.  2
del 2011); 
    che deve essere pertanto dichiarata la cessazione  della  materia
del contendere.