Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, e delle norme connesse e conseguenti (tra cui l'art. 3, comma 5, l'art. 5, commi 3 - 4 - 5 e l'art. 6, comma 4), della legge della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 13 maggio 2011, recante «Norme in materia di panificazione», in relazione all'art. 117, comma 3 della Costituzione, per eccesso dalla competenza legislativa della Regione Toscana e violazione di quella statale concorrente in tema di disciplina delle figure professionali. In data 13 maggio 2011 la Regione Toscana ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regioni la Legge Regionale n. 18 del 6 maggio 2011, recante "Norme in materia di panificazione", nella quale dapprima si prevede, all'art. 2, primo comma, che "L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici gia' esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di provvedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP). La SCIA e' corredata anche dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva", e al comma 3 della stessa norma che: «L'indicazione del responsabile dell'attivita' produttiva e' comunicata dal SUAP alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese». Successivamente si dispone, all'art. 3, 2° c., che: «Il responsabile dell'attivita' produttiva e' assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla segnalazione di cui all'art. 2, comma 1. Nello stesso termine l'impresa titolare dell'attivita' di panificazione deve garantire la formazione obbligatoria del responsabile»; al 3°c. della stessa norma si dispone che: «Non e' tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 2, il responsabile dell'attivita' produttiva che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) diploma di istruzione secondaria superiore tecnico professionale di durata quinquennale in materie di panificazione; b) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attivita' di panificazione conseguito nel sistema d'istruzione professionale, integrato da un periodo di attivita' lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore; c) attestato di qualifica attinente l'attivita' di panificazione conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, integrato da un periodo di attivita' lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore; d) aver prestato attivita' lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, relativa all'attivita' di panificazione presso imprese del settore, in qualita' di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attivita' deve essere accertata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il centro per l'impiego o la CCIAA competenti per territorio; e) qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato"; e al comma 5 della stessa norma si dispone che "Coloro che svolgono l'attivita' di responsabile dell'attivita' produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 3, partecipano periodicamente, con cadenza quinquennale, ad attivita' di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore". Infine, all'art. 6, 4°c. si dispone che: «I responsabili dell'attivita' produttiva che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto nei cinque anni precedenti attivita' di pianificazione er un .eriodo in eriore a tre anni ma su eriore a dodici mesi sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi; il percorso formativo e' ridotto rispetto a quello previsto per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2». A presidio di tali disposizioni si stabilisce poi, all'art. 5, una serie di sanzioni, tra le quali quella, prevista dal 3° comma, per cui «il responsabile dell'attivita' roduttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'art. 3, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000, 00 ad un massimo di euro 10.000, 00. Alla stessa sanzione e' assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attivita' produttiva»; quella prevista dal 4°comma, per cui: «Il responsabile dell'attivita' produttiva di cui all'articolo 6, comma 4, che non ottempera all'obbligo formativo previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Alla stessa sanzione e' assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attivita' produttiva"; e quella prevista dal 5°comma, per cui: «Il responsabile dell'attivita' produttiva che non ottempera all'aggiornamento professionale di cui all'articolo 3, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo ai euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.». Si ritiene che le predette disposizioni eccedano la competenza legislativa della Regione Toscana, come individuata dall'art. 117 Cost., per i seguenti Motivi Come si e' esposto, le norme sopra riportate prevedono (art. 3, cc. 2 e 3 e 5 nonche' art. 6 comma 4) che il responsabile dell'attivita' produttiva sia assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla segnalazione di cui all'art. 2, comma 1 (ovvero entro quello di 12 mesi dalla definizione dei corsi per l'ipotesi di cui all'art. 6 comma 4) e all'aggiornamento obbligatorio periodico con cadenza quinquennale. Il mancato rispetto di tali obblighi formativo e di aggiornamento - sia da parte del responsabile dell'attivita' produttiva che da parte dell'azienda - e' soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 5 della stessa legge regionale. Tali disposizioni contrastano con la normativa statale, in particolare con l'art. 4, secondo comma, del D.L. n 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, rubricato «disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivita' di produzione di pane», il quale, nel disciplinare la figura del responsabile dell'attivita' produttiva, non prevede l'obbligo di alcun requisito, ma solamente la necessita' dell'indicazione del nominativo dello stesso contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attivita'. In tal modo, la legge regionale viola l'art. 117, terzo comma Cost., il quale riserva allo Stato, nell'ambito della competenza legislativa concorrente, l'individuazione delle figure professionali con relativi profili ed ordinamenti didattici, nonche' la disciplina dei titoli di abilitazione all'esercizio professionale, determinando, cosi', una situazione di disparita' di' trattamento sul territorio nazionale. Anche Codesta Consulta ha affermato, in numerose sentenze, che l'individuazione delle figure professionali e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, cui spetta il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario, rientrando invece nella competenza regionale la regolamentazione di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale, finalizzata a dar vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello di principi fondamentali. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, ed infatti la previsione di requisiti obbligatori per l'accesso ad un'attivita' - ovvero per il suo esercizio - ha «una funzione individuatrice della professione», come tale preclusa alla competenza regionale (Cfr. sentenze nn. 153/06, 423/2006, 424/2006, 179/2008 e 222/2008). In particolare, nella sentenza n. 153/06 Codesta Consulta ha affermato che anche la mera indicazione, da parte della legge regionale, di specifici requisiti per l'esercizio di una professione, pur ove in parte coincidenti con quelli gia' stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia: nella specie, cio' sembra valere a maggior ragione in quanto la normativa statale nessun requisito dispone, e quindi non vi e' neppure una parziale coincidenza con essa. Pertanto la legge in esame, nel prevedere l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale ai fini dell'esercizio della funzione di responsabile dell'attivita' produttiva, eccede dalle proprie competenze in violazione del limite imposto dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione in materia di professioni. Per tali motivi si promuove la presente impugnazione dinanzi a Codesta Corte costituzionale airsensi dell'art. 127 della Costituzione.