Sentenza 
 
    nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  92,
comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7  agosto
del 2006, n. 5 (Sistema educativo  di  istruzione  e  formazione  del
Trentino), come introdotto dall'articolo 53,  comma  4,  della  legge
provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la  formazione
dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e
per la formazione del bilancio annuale 2009 e  pluriennale  2009-2011
della Provincia autonoma di  Trento.  Legge  finanziaria  provinciale
2009),  dell'articolo  67,  comma  8,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 28 dicembre  2009,  n.  19  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2010 e  pluriennale  2010-2012  della
Provincia autonoma di Trento. Legge  finanziaria  provinciale  2010),
promossi dal Consiglio di Stato con ordinanza del 25 marzo 2010 e dal
Tribunale regionale di  giustizia  amministrativa  del  Trentino-Alto
Adige,  sede  di  Trento,  con  due  ordinanze  del  6  luglio  2010,
rispettivamente iscritte ai nn. 251, 320 e 356 del registro ordinanze
2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn.  38,
43 e 47, prima serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visti gli atti di costituzione di C.G. e della Provincia autonoma
di Trento. 
    Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore
Alfonso Quaranta; 
    uditi gli avvocati Giacomo Merlo per C.G. e  Giandomenico  Falcon
per la Provincia autonoma di Trento. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Consiglio di Stato, con  ordinanza  emessa  il  25  marzo
2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 16,  51  e  97
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 92, comma 2-bis, della legge della  Provincia  autonoma  di
Trento 7 agosto  2006,  n.  5  (Sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione del Trentino), come  introdotto  dall'art.  53,  comma  4,
della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la
formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e  pluriennale
2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2009-2011 della  Provincia  autonoma  di  Trento.  Legge  finanziaria
provinciale  2009),  nella  parte  in  cui  prevede  che,  a  partire
dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti iscritti nelle  graduatorie
ad esaurimento che chiedono l'inserimento in quelle provinciali  sono
inseriti in posizione subordinata a tutte le fasce. 
    Il remittente e' investito dell'appello proposto da  C.G.  contro
la Provincia di Trento e  altri,  avverso  la  sentenza,  emessa  dal
Tribunale regionale di  giustizia  amministrativa  del  Trentino-Alto
Adige, sede di Trento,  che  aveva  respinto  il  ricorso  avente  ad
oggetto  il  bando  relativo  alla  presentazione  delle  domande  di
inserimento nelle graduatorie provinciali di Trento, per titoli,  del
personale docente. 
    In particolare, il ricorrente nel giudizio a quo aveva  impugnato
il suddetto bando nella parte in cui prevedeva, cosi' come  la  norma
oggetto di censura, che «a partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli
iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste  dall'articolo  1,
comma 605, lettera c), della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  che
chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli  sono
inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce». 
    1.1. - In punto di rilevanza,  il  remittente  osserva  che,  per
effetto della disposizione sopra  riportata,  il  ricorrente,  avendo
chiesto  l'iscrizione  nella  graduatoria  provinciale  di  Trento  a
partire  dall'anno  scolastico  2009-2010,  era  stato  collocato  in
posizione subordinata a tutte le fasce in  quanto  proveniente  dalla
graduatoria ad esaurimento della Provincia di Verona. 
    Diversamente, in assenza della contestata norma  provinciale,  il
ricorrente si sarebbe collocato al secondo posto della graduatoria  e
avrebbe ottenuto per l'anno scolastico 2009-2010 un incarico  annuale
di insegnamento. 
    A parere del giudice a quo la rilevanza della questione non viene
meno per effetto della successiva  entrata  in  vigore  dell'art.  66
della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo  2009,  n.  2
(Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  annuale   2009   e
pluriennale 2009-2011  della  Provincia  autonoma  di  Trento.  Legge
finanziaria di assestamento 2009). Tale disposizione nel prevedere  -
in deroga all'art. 92, comma 2, lettera b), della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e  formazione  del
Trentino) - l'aggiornamento  delle  graduatorie  della  Provincia  di
Trento, valevoli per il quadriennio 2009-2013,  gia'  dopo  il  primo
anno di  validita',  stabilisce  che  questo  avvenga  inserendo  gli
aspiranti docenti e riconoscendo  loro  i  punteggi  attribuiti  e  i
titoli posseduti. 
    Il giudice a quo osserva, infatti,  che  l'oggetto  del  giudizio
riguarda  l'inserimento  in   graduatoria   per   l'anno   scolastico
2009-2010,  laddove  l'aggiornamento  previsto  dall'art.  66  potra'
eventualmente  consentire  al  ricorrente   di   avere   un   diverso
inserimento a partire dall'anno scolastico 2010-2011. 
    1.2. - In punto di non manifesta infondatezza,  il  Consiglio  di
Stato  ritiene  che  l'art.  92,   comma   2-bis,   nello   stabilire
l'inserimento in fondo alla graduatoria dei  docenti  provenienti  da
altre province indipendentemente dal  punteggio  da  essi  posseduto,
determina una ingiustificata disparita' di  trattamento  tra  docenti
con i medesimi requisiti che si fonda solo sulla diversa provincia di
loro iscrizione. 
    La norma censurata si porrebbe, poi, in conflitto  anche  con  il
principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, in
quanto esso, in relazione al sistema dell'insegnamento scolastico, e'
assicurato da sistemi di reclutamento fondati su criteri obiettivi  e
ragionevoli di scelta dei docenti che privilegiano il merito.  L'art.
92,  comma  2-bis,  non  terrebbe  conto  di  tali  principi,   dando
preferenza a docenti aventi un minore punteggio di merito, rispetto a
chi ha un punteggio superiore  ma  proviene  da  una  graduatoria  di
un'altra provincia. 
    La disciplina censurata contrasterebbe, poi, con l'art.  4  della
Costituzione, in  quanto  i  docenti  provenienti  da  una  provincia
diversa da quella  di  Trento  sarebbero  costretti  ad  un  anno  di
inattivita', corrispondente all'anno  scolastico  2009-2010,  potendo
essere inseriti nelle graduatorie trentine secondo  il  punteggio  di
merito solo a partire dall'anno successivo. 
    Ulteriormente  lesi  risulterebbero  anche  il  diritto  di  ogni
cittadino di circolare liberamente nel territorio nazionale e  quello
di accedere  agli  uffici  pubblici  in  condizioni  di  eguaglianza,
dovendo nel caso specifico valere  i  criteri  attinenti  ai  profili
attitudinali e di idoneita' e  non  quelli  della  provenienza  dalla
graduatoria di una determinata provincia. 
    2. - Si e'  costituito  in  giudizio  l'appellante  nel  giudizio
principale chiedendo  l'accoglimento  della  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    La parte privata, nel ribadire sostanzialmente i motivi  posti  a
fondamento  dell'ordinanza  di  remissione,  ritiene  irrilevante  la
circostanza che  le  graduatorie  trentine  per  il  conferimento  di
incarichi di docenza  sono  soggette  ad  una  disciplina  del  tutto
peculiare rispetto a quella  prevista  per  le  analoghe  graduatorie
nazionali. 
    3. - Si e' costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento
chiedendo  che  la  Corte  dichiari  inammissibile  o  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale sollevate dal  Consiglio  di
Stato, riservandosi con una successiva memoria di indicare le ragioni
di tali richieste. 
    4. - In prossimita' dell'udienza la Provincia ha  depositato  una
memoria con la quale ha illustrato le motivazioni poste a  fondamento
delle indicate richieste. 
    La premessa da cui muove la Provincia autonoma di Trento e'  che,
in  ragione  della  propria  competenza  legislativa  concorrente  in
materia di istruzione e della peculiarita'  del  suo  territorio,  il
legislatore provinciale si e'  posto  l'obiettivo  di  perseguire  la
continuita' didattica mediante una specifica disciplina che favorisce
la maggiore permanenza possibile dei docenti nella Provincia. 
    Tali esigenze trovano espressione nella legge prov. n. 5 del 2006
che, nel prevedere le graduatorie provinciali del personale  docente,
ha introdotto dei criteri in ordine alla loro  formazione  del  tutto
peculiari rispetto a quanto  previsto  per  le  analoghe  graduatorie
nazionali.  In  particolare,  se  le  prime   hanno   una   validita'
quadriennale  con  aggiornamento  biennale,   quelle   statali   sono
permanenti e,  dal  2006,  ad  esaurimento;  la  Provincia,  inoltre,
attribuisce i diversi punteggi  ai  docenti  sulla  base  di  proprie
tabelle di valutazione dei titoli. 
    4.1.- Alla luce  di  tali  premesse,  la  Provincia  autonoma  di
Trento, in via preliminare, ritiene che la questione di  legittimita'
sollevata difetti  del  requisito  della  rilevanza,  non  avendo  il
remittente affrontato l'eccezione  di  inammissibilita'  del  ricorso
sollevata nel giudizio principale dalla Provincia e  potendo  il  suo
esame pregiudicare l'accesso al merito dello stesso. 
    4.2. - Oltre a cio' la questione risulterebbe priva del carattere
dell'incidentalita', in quanto il ricorrente nel giudizio  principale
ha impugnato il bando di concorso, meramente riproduttivo della norma
oggetto del giudizio di  costituzionalita',  di  talche'  il  ricorso
avrebbe ad oggetto sostanzialmente quest'ultima e non un atto che  si
possa definire applicativo di essa, quale avrebbe  potuto  essere  la
graduatoria redatta ai sensi del suddetto bando. 
    4.3. - Nel merito, la Provincia ritiene le censure non fondate. 
    Quanto all'art. 3 della Costituzione, la Provincia ritiene che le
situazioni poste a raffronto non  sono  uguali,  tenuto  conto  della
diversa disciplina che  regola  le  graduatorie  trentine  da  quelle
nazionali. 
    Il remittente, infatti,  avrebbe  posto  sullo  stesso  piano  il
docente iscritto in una graduatoria provinciale nazionale che  chiede
il trasferimento in quelle trentine rispetto al docente che in queste
ultime vi e' gia' iscritto. 
    Tale  assunto  non  tiene  conto  del  fatto  che  se  di  regola
l'iscrizione in una provincia dipende dal  collegamento  del  docente
con quella determinata zona,  e'  altresi'  vero  che  molti  docenti
iscritti nelle graduatorie nazionali chiedono il passaggio in  quelle
trentine al solo fine di conseguire una  piu'  rapida  immissione  in
ruolo, salvo poi tornare nei luoghi di originario radicamento.  Oltre
a   cio',   l'iscrizione   nelle   graduatorie   trentine    comporta
l'impossibilita' di iscriversi nelle altre, laddove tale  preclusione
non  opera  a  livello  nazionale,  dove  e'   possibile   iscriversi
contemporaneamente in quattro province. 
    Quanto alla presunta violazione dell'art. 97 della  Costituzione,
la Provincia rileva che il criterio del  merito  trova  comunque  dei
temperamenti. Sul punto esemplificativa  e'  la  circostanza  che  le
graduatorie dei docenti sono organizzate in tre fasce e che i docenti
iscritti nella terza, seppur in  possesso  di  maggiori  titoli,  non
possono sopravanzare quelli iscritti nelle prime due. 
    La norma censurata avrebbe operato in tal senso e, bilanciando il
criterio del merito  con  l'esigenza  di  assicurare  la  continuita'
didattica, ha posto, in via temporanea, in coda alla terza fascia,  i
docenti provenienti da un'altra provincia. 
    La Provincia autonoma di Trento osserva, infine, di provvedere al
conferimento degli incarichi di docenza sia  attraverso  le  suddette
graduatorie, sia mediante concorso pubblico, secondo quanto  previsto
dall'art.  399  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado), che riserva a quest'ultimo il 50% dei posti vacanti. 
    Quanto alla presunta violazione degli artt.  4,  16  e  51  della
Costituzione, la Provincia ritiene inconferente il richiamo  all'art.
16 della Costituzione, in quanto  il  collocamento  in  coda  non  si
traduce in una  limitazione  della  liberta'  di  circolazione  delle
persone; per quanto  attiene  agli  altri  parametri,  l'infondatezza
delle censure  risiederebbe  nel  carattere  temporaneo  della  norma
impugnata, essendo assicurato il diritto al  lavoro  degli  aspiranti
docenti dal rinnovo periodico delle graduatorie e dal loro  carattere
aperto. 
    La Provincia conclude ritenendo non applicabili al caso di specie
le affermazioni contenute nella sentenza di questa Corte  n.  41  del
2011, con la quale e' stato  dichiarato  incostituzionale  l'art.  1,
comma  4-ter,  del  decreto-legge   25   settembre   2009,   n.   134
(Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del  servizio
scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto  dalla  legge
di conversione 24 novembre 2009, n. 167, che prevedeva  l'inserimento
in coda dei docenti che chiedevano l'iscrizione  in  una  graduatoria
diversa da quella di provenienza. 
    Tale disciplina, infatti,  oltre  a  riguardare  i  mutamenti  di
graduatoria tra province ordinarie  e,  dunque,  omogenee  tra  loro,
aveva   una   portata   retroattiva   ed    un    effetto    limitato
all'aggiornamento delle graduatorie statali valevole per  il  biennio
2009-2011. 
    5. - Anche l'appellante nel giudizio  a  quo  ha  presentato,  in
prossimita' dell'udienza,  una  memoria  con  la  quale  insiste  nel
chiedere l'accoglimento  della  questione  sollevata  sulla  base  di
quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 41  del  2011  che  ha
dichiarato incostituzionale una norma statale che si assume analoga a
quella oggetto del presente giudizio. 
    6. - Il  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  del
Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con ordinanza emessa il 6 luglio
2010, iscritta al r.o. n. 320 del 2010, ha sollevato, in  riferimento
agli artt. 3 e  97  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 67, comma 8,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 28 dicembre  2009,  n.  19  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2010 e  pluriennale  2010-2012  della
Provincia autonoma di Trento. Legge  finanziaria  provinciale  2010),
nella  parte  in  cui  stabilisce,  in  occasione  dell'aggiornamento
straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel  2010,
l'attribuzione di quaranta punti per il  servizio  prestato  per  tre
anni scolastici continuativi nelle  scuole  provinciali,  prevedendo,
nel contempo, che tale punteggio sia riconosciuto per un  massimo  di
quattro volte, purche' il servizio sia stato prestato per almeno  sei
mesi per anno. 
    Il giudice a quo e' investito del  ricorso  proposto  da  F.  C.,
insegnante elementare iscritta nelle  graduatorie  per  titoli  della
Provincia autonoma di Trento valevoli per gli anni 2009-2013, con  il
quale si  chiede  l'annullamento  della  deliberazione  della  Giunta
provinciale 15 gennaio 2010, n. 14, del bando dalla stessa  approvato
relativo   «all'aggiornamento   straordinario    delle    graduatorie
provinciali per titoli del personale docente  formate  per  gli  anni
scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012  e  2012-2013.  Termini  e
modalita' di presentazione delle domande», pubblicato il  25  gennaio
2010, e della graduatoria provvisoria medio tempore pubblicata. 
    Il remittente riferisce che la ricorrente, dopo  aver  presentato
domanda  per  l'inserimento  nelle  graduatorie   provinciali   degli
insegnanti per gli anni 2010-2013, ha  impugnato  il  suddetto  bando
nella parte in cui riproduce il testo della norma censurata. 
    6.1. - In punto di rilevanza, il remittente osserva che a seguito
dell'assegnazione  dei  punteggi  sopra  indicati  la  ricorrente  e'
arretrata di 39 posti rispetto alla sua originaria posizione  con  il
conseguente superamento da parte di 82 insegnanti. 
    6.2. - In punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  Tribunale
amministrativo  nel  rilevare  che  il  principio  della  continuita'
didattica, quale strumento volto a garantire l'efficacia del  sistema
scolastico, si concretizza mediante la presenza stabile di  un  corpo
docente che permette il migliore sviluppo degli studenti, osserva che
esso assume una peculiare importanza nella Provincia di Trento le cui
graduatorie, nel consentire un piu' facile accesso  ad  incarichi  di
docenza, si  caratterizzano  per  l'iscrizione  di  numerosi  docenti
provenienti dalle altre province che, subito dopo  aver  ottenuto  un
incarico  di  docenza,  fanno  ritorno  nei  luoghi   di   originaria
provenienza. 
    Proprio al fine di  garantire  il  principio  sopra  indicato  la
Provincia autonoma di Trento  nell'ambito  della  sua  competenza  in
materia di istruzione, con la legge prov. n. 5 del 2006, ha stabilito
i criteri direttivi validi  per  la  formazione  e  l'utilizzo  delle
graduatorie provinciali rimettendo per la concreta disciplina di esse
ad una fonte regolamentare (art. 92). 
    Il remittente rileva che dalla lettura di  tali  criteri  risulta
che le graduatorie in esame  sono  del  tutto  differenti  da  quelle
nazionali. Esse permettono l'iscrizione di nuovi  aspiranti  docenti,
mentre quelle nazionali sono ad esaurimento, durano quattro anni  con
possibilita' di  aggiornamento  biennale  del  punteggio  (quanto  ai
titoli medio tempore conseguiti dai docenti) e,  infine,  contemplano
l'attribuzione  dei  punteggi  sulla  base  di  apposite  tabelle  di
valutazione dei titoli che,  nel  fare  salvi  sia  i  titoli  che  i
requisiti d'accesso  validi  sul  territorio  nazionale,  valorizzano
ulteriori fattori quali la continuita' di servizio nelle scuole della
provincia. 
    In particolare, l'art. 92, comma 2, lettera e), della legge prov.
n. 5 del 2006 stabilisce che «per il servizio effettivamente prestato
con continuita' per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole  di
ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale e' attribuito
uno specifico punteggio». 
    In applicazione di tale  previsione  il  decreto  del  Presidente
della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg  (Regolamento  per  la
formazione  e  per  l'utilizzo  delle  graduatorie  provinciali,  per
titoli, del personale docente delle scuole  provinciali  a  carattere
statale  della  provincia  di  Trento  -  articolo  92  della   legge
provinciale 7 agosto 2006, n. 5), ha previsto  l'attribuzione  di  15
punti per  «il  servizio  effettivamente  prestato  per  cinque  anni
scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale,
paritarie,  legalmente  riconosciute,  pareggiate  o  parificate  del
territorio  provinciale»,   precisando   che   detto   punteggio   e'
«riconosciuto per un massimo di due volte e purche' il  servizio  sia
stato prestato per almeno 6 mesi per anno». 
    Ad innovare tale disciplina, sulla cui base si  sono  formate  le
graduatorie quadriennali 2009-2013, e' intervenuto, dapprima,  l'art.
66 della legge prov. n. 2 del 2009, con il quale si  e'  previsto  il
loro aggiornamento straordinario dopo il primo anno di  validita'  e,
successivamente, la norma  censurata  con  la  quale  il  legislatore
provinciale ha modificato le modalita' di attribuzione del  punteggio
riconosciuto per la continuita' didattica nel modo sopra indicato. 
    Tanto premesso, il giudice a quo ritiene che la  norma  censurata
violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto essa si pone  in
rapporto di discontinuita' con la disciplina previgente che prevedeva
l'attribuzione, per un massimo di due  volte,  di  15  punti  per  il
servizio svolto dai docenti presso  le  scuole  della  Provincia  per
periodi di cinque anni. L'art. 67, comma 8, infatti, assegna, per  il
solo aggiornamento straordinario delle  graduatorie  provinciali  del
2010,  quaranta  punti  per  il  servizio  continuativo   svolto   in
qualsivoglia scuola provinciale  per  tre  anni  scolastici,  con  la
possibilita' che esso sia attribuito per un massimo di quattro volte. 
    Osserva,  poi,  il  remittente   che   tale   punteggio   sarebbe
sproporzionato rispetto  a  quelli  previsti  per  i  diversi  titoli
professionali in possesso dei docenti che chiedono l'iscrizione nelle
suddette graduatorie,  evidenziando  cio'  un  ulteriore  aspetto  di
irragionevolezza della norma censurata  la  quale,  a  differenza  di
quanto in precedenza previsto dal legislatore provinciale, privilegia
il mero dato della permanenza nella  Provincia  pregiudicando  quello
della professionalita'. 
    Il remittente ritiene, infine, che la norma  censurata  contrasti
anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione, di cui
all'art. 97 della Costituzione. 
    Il Tribunale amministrativo, dopo aver rilevato che lo  strumento
piu' utilizzato per l'attribuzione  degli  incarichi  di  docenza  e'
quello delle graduatorie provinciali, ritiene che la norma  censurata
nell'attribuire il punteggio sopra indicato in modo indifferenziato a
tutti i docenti e, quindi, anche a quelli che hanno prestato servizio
presso istituti ove la stipula del contratto  di  assunzione  non  e'
subordinata a principi di evidenza pubblica, consente a questi ultimi
il  conseguimento  di  posizioni   di   vertice   all'interno   delle
graduatorie scolastiche pur potendo essere stati reclutati sulla base
di un parametro diverso da quello meritocratico. 
    7. - Si e' costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento
chiedendo  che  la  Corte  dichiari  inammissibili  o  infondate   le
sollevate questioni di legittimita' costituzionale. 
    8. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha depositato una memoria con la quale ha illustrato i motivi posti a
fondamento delle indicate richieste. 
    8.1. - In  via  preliminare,  la  Provincia  ritiene  la  censura
relativa alla presunta violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,
generica e contraddittoria, in quanto il  remittente,  pur  rilevando
che la norma impugnata si applica solo in sede di aggiornamento delle
graduatorie  per  l'anno  2010,   ritiene,   poi,   senza   specifica
motivazione, che gli effetti di essa si protrarranno nel tempo  senza
tener  conto  che  le  suddette  graduatorie  hanno,  comunque,   una
validita' di quattro anni. 
    Priva di rilevanza  sarebbe,  poi,  la  questione  relativa  alla
presunta violazione del principio di uguaglianza e  cio'  perche'  la
lesione del suddetto principio, oltre a non rientrare  tra  i  motivi
posti a fondamento del  ricorso  proposto  nel  giudizio  principale,
risulta sfornita di ogni motivazione. 
    Sempre in via preliminare, la Provincia di Trento osserva che  la
ricorrente nel giudizio principale impugna l'art.  1,  comma  2,  del
bando di concorso che prevede  l'assegnazione  di  40  punti  per  il
servizio prestato nella Provincia e, dunque,  che  rispetto  ad  esso
risulterebbe estranea la disposizione censurata, la quale  ne  limita
l'applicazione all'aggiornamento straordinario del 2010. 
    Infine, anche la  questione  relativa  alla  presunta  violazione
dell'art. 97 della Costituzione sarebbe inammissibile, in  quanto  il
ricorso oggetto di esame  da  parte  del  remittente  non  indica  la
violazione del principio del pubblico concorso. 
    8.2. - Nel merito, le censure sarebbero infondate  in  quanto  la
norma  censurata  ha  la  sua  ratio  nell'esigenza  di  tutelare  il
principio  della  continuita'  didattica   che,   nell'ambito   della
Provincia di Trento, assume un ruolo peculiare. 
    Quest'ultimo  e',   infatti,   nell'ambito   della   legislazione
provinciale, oggetto di una peculiare disciplina e  cio'  perche'  la
Provincia di Trento sarebbe esposta, quanto al tema dell'attribuzione
delle docenze  scolastiche,  ad  un  fenomeno  di  continui  ingressi
(facilitati  dall'ampia  possibilita'   di   posti   disponibili)   e
successive uscite del corpo docente  (dovuti  alla  scomodita'  della
sede). 
    Sulla base di tali premesse, la Provincia di  Trento  ritiene  la
questione  relativa  alla  presunta  violazione  dell'art.  3   della
Costituzione non fondata, in quanto la norma censurata, oltre  a  non
avere carattere retroattivo, e' il risultato  della  discrezionalita'
di cui gode il legislatore provinciale, che  si  sarebbe  limitato  a
prevedere i criteri di valutazione  dei  titoli  gia'  posseduti  dai
docenti, criteri che pongono quest'ultimi in  posizione  di  assoluta
parita'. 
    Per  quanto   riguarda   la   violazione   dell'art.   97   della
Costituzione, sarebbe sufficiente osservare che  la  norma  censurata
non disciplina l'immissione in ruolo dei docenti ma regola i  criteri
di formazione delle graduatorie che  rappresentano,  unitamente  alle
procedure concorsuali, solo uno degli strumenti mediante i  quali  la
Provincia di Trento conferisce gli incarichi di docenza. 
    9. - Il  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  del
Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con ordinanza emessa il 6 luglio
2010,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  67,
comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento  28  dicembre
2009, n. 19, nella parte in cui prevede, in  sede  dell'aggiornamento
straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel  2010,
l'attribuzione di quaranta punti -  rinnovabile  per  un  massimo  di
quattro volte - per il servizio  prestato  per  tre  anni  scolastici
continuativi nelle scuole provinciali. 
    Il  Tribunale  remittente  e'  investito  del  ricorso   proposto
dall'A.N.I.E.F.  (Associazione  Nazionale  Insegnanti  Educatori   in
Formazione) e da vari docenti contro la Provincia autonoma di Trento,
per l'annullamento della deliberazione della Giunta provinciale e del
bando  di  concorso  con  la  stessa  approvato,  gia'   oggetto   di
impugnazione nel giudizio di cui all'ordinanza r.o. n. 320 del 2010. 
    Nel giudizio principale e' anche impugnata la determinazione  del
Dirigente del Servizio per la gestione risorse umane scuola e F.P. n.
125  del  15  giugno  2010,  avente  ad  oggetto  l'«Approvazione   e
pubblicazione delle graduatorie provinciali  per  titoli  provvisorie
del personale docente per il quadriennio 2009-2013», 
    In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che  i  ricorrenti,
docenti abilitati per diverse classi di concorso, sono iscritti nella
terza fascia delle graduatorie per titoli della Provincia  di  Trento
valevoli per gli anni dal 2009 al 2013 e che,  in  ragione  di  cio',
hanno  presentato  la  domanda  di  inserimento   nelle   graduatorie
provinciali  per  il  quadriennio  2010-2013  secondo  le   procedure
stabilite dal bando sopra indicato. 
    In particolare, i ricorrenti impugnavano quest'ultimo nella parte
in cui attribuiva «quaranta  punti  per  il  servizio  effettivamente
prestato  per  tre  anni   scolastici   continuativi   nelle   scuole
provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente  riconosciute,
pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio e'  riconosciuto
per un massimo di quattro volte  e  purche'  il  servizio  sia  stato
prestato per almeno sei mesi per anno» (art. 9, comma 1) e  stabiliva
che  «gli  aspiranti  docenti  che  non  presentano  la  domanda   di
aggiornamento conservano  il  punteggio  posseduto,  fatta  salva  la
rideterminazione   del   punteggio   attribuito   per   il   servizio
effettivamente  prestato  con  continuita'  ai  sensi  del  comma   1
dell'art. 9» (art. 1, comma 2). 
    Tale  criterio  di  formazione  delle   graduatorie,   pedissequa
applicazione dell'art. 67, comma 8, della legge provinciale n. 19 del
2009, a parere dei  ricorrenti  sarebbe  illegittimo,  in  quanto  in
contrasto,  tra  l'altro,  con  il   principio   meritocratico   che,
nell'attribuire  i  punteggi  ai  docenti,  tiene  conto   del   loro
patrimonio  culturale,  rappresentato  dai   titoli   di   studio   e
dall'esperienza da essi maturata. 
    10. - In punto di rilevanza, il giudice a  quo  osserva  che  per
effetto della norma censurata i ricorrenti si sono visti superare  in
graduatoria  da  altri  insegnanti  in  possesso  di   una   maggiore
continuita' di servizio nella Provincia autonoma  di  Trento,  mentre
con il sistema previgente, ove  tale  requisito  incideva  in  misura
inferiore, essi si sarebbero collocati in posizioni migliori rispetto
alle attuali con la possibilita' di conseguire la nomina in ruolo  e,
prima ancora, la priorita' nella scelta della sede di lavoro. 
    11.  -  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  l'ordinanza
prospetta  motivazioni  del  tutto  identiche  a   quelle   contenute
nell'ordinanza iscritta al r.o. n. 320 del 2010. 
    12. - Si e' costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Trento chiedendo, con motivazioni sostanzialmente identiche a  quelle
contenute  nella  memoria  relativa  al  giudizio  che  trae  origine
dall'ordinanza  r.o.  n.  320  del  2010,  che  la   Corte   dichiari
inammissibili o infondate le sollevate questioni. 
    In particolare, in via  preliminare,  la  Provincia  solleva  una
specifica eccezione  di  inammissibilita'  rispetto  a  quelle  sopra
illustrate e afferente il presunto contrasto  della  norma  censurata
con l'art. 3 della Costituzione in ragione della sua  retroattivita'.
Tale censura sarebbe carente del requisito della rilevanza in  quanto
l'art. 67,  comma  8,  disciplina  fattispecie  successive  alla  sua
entrata in vigore, incidendo sui criteri che devono essere utilizzati
nell'aggiornamento straordinario previsto dall'art.  66  della  legge
provinciale n. 2 del  2009.  Oltre  a  cio'  assumerebbe  rilievo  la
circostanza che tale aspetto non rientra tra i  motivi  proposti  nei
ricorsi che hanno dato avvio al giudizio principale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Consiglio di Stato dubita, in relazione agli articoli  3,
4, 16, 51 e 97 della Costituzione, della legittimita'  costituzionale
dell'articolo 92, comma 2-bis, della legge della  Provincia  autonoma
di Trento 7 agosto 2006, n. 5  (Sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione del Trentino), come  introdotto  dall'art.  53,  comma  4,
della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la
formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e  pluriennale
2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2009-2011 della  Provincia  autonoma  di  Trento.  Legge  finanziaria
provinciale  2009),  nella  parte  in  cui  prevede  che,  a  partire
dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti iscritti nelle  graduatorie
ad esaurimento che chiedono l'inserimento in quelle provinciali  sono
inseriti in posizione subordinata a tutte le fasce. 
    1.1. - In punto di fatto, il remittente rileva che - per  effetto
della disposizione sopra riportata - il  ricorrente  nel  giudizio  a
quo, avendo chiesto l'iscrizione  nella  graduatoria  provinciale  di
Trento a partire dall'anno scolastico 2009-2010, era stato  collocato
in posizione subordinata a tutte  le  fasce,  in  quanto  proveniente
dalla graduatoria  ad  esaurimento  della  Provincia  di  Verona.  In
assenza della contestata  norma  provinciale,  per  contro,  egli  si
sarebbe, invece, collocato al secondo posto e  avrebbe  ottenuto  per
l'anno scolastico 2009-2010 un incarico annuale di insegnamento. 
    Di qui, pertanto, l'impugnativa del bando di concorso. 
    2. - Il  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  del
Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con  due  ordinanze  emesse  nel
corso di due distinti giudizi, dubita, in relazione agli artt. 3 e 97
della Costituzione, della legittimita' costituzionale  dell'art.  67,
comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento  28  dicembre
2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010
e pluriennale 2010-2012 della Provincia  autonoma  di  Trento.  Legge
finanziaria provinciale 2010), nella parte in cui  prevede,  in  sede
dell'aggiornamento straordinario  delle  graduatorie  provinciali  da
effettuarsi nel 2010, l'attribuzione di quaranta punti -  rinnovabile
per un massimo di quattro volte - per il servizio  prestato  per  tre
anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali. 
    2.1.  -  Anche  tali  giudizi   principali   hanno   ad   oggetto
l'impugnazione da parte di vari docenti dei bandi di concorso che, in
conformita' con quanto previsto dalle diposizioni  provinciali  sopra
indicate, hanno determinato  la  collocazione  dei  ricorrenti  nelle
graduatorie provinciali in coda a tutte le posizioni o, comunque,  in
un posto deteriore rispetto a quello originariamente occupato. 
    3. - In ragione dell'omogeneita' della materia i predetti giudizi
devono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza. 
    4. - Prima di esaminare le singole censure, e' opportuno rilevare
che esse investono norme che si collocano nella piu' ampia disciplina
contenuta nella legge  provinciale  7  agosto  2006,  n.  5  (Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino), con la  quale  la
Provincia autonoma di Trento, nell'ambito  della  propria  competenza
legislativa concorrente in  materia  di  istruzione,  ha  definito  i
criteri validi nel suddetto ambito. 
    In particolare, l'art. 92, per quanto  attiene  alle  graduatorie
provinciali per titoli del personale docente, stabilisce che: 
      - hanno durata di quattro anni e sono soggette ad aggiornamento
con periodicita' biennale al fine di permettere  ai  docenti  di  far
valere eventuali titoli conseguiti nel  suddetto  periodo  (comma  2,
lettera b); 
      - sono formate sulla base dei punteggi attribuiti in  relazione
ai  titoli  posseduti  e  ai  servizi  prestati   in   attivita'   di
insegnamento secondo i criteri definiti da un successivo  regolamento
(comma 2, lettera d); 
      - per il servizio effettivamente prestato con  continuita'  per
periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e  grado
operanti sul  territorio  provinciale  e'  attribuito  uno  specifico
punteggio; sono inoltre previsti i casi secondo i quali  il  servizio
e' prestato con continuita' (comma 2, lettera e). 
    Per  tale  ultimo  aspetto,  l'art.  92   rimette   la   concreta
determinazione dei modi e del calcolo di attribuzione  dei  punteggi,
ad un regolamento, che e' stato successivamente adottato con  decreto
del Presidente della  Provincia  n.  27-80/Leg  del  2006,  il  quale
prevede  l'attribuzione  di   quindici   punti   per   «il   servizio
effettivamente prestato per cinque anni scolastici continuativi nelle
scuole  provinciali  a  carattere   statale   paritarie,   legalmente
riconosciute, pareggiate o parificate  del  territorio  provinciale».
Tale punteggio e' «riconosciuto per un massimo di due volte e purche'
il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi per anno». 
    Su  tale  disciplina  generale  il  legislatore  provinciale   e'
intervenuto  con  le  norme  censurate,  incidendo  due  volte  sulle
graduatorie dei docenti valide per il periodo 2009-2013. 
    Per effetto del primo intervento (prima norma censurata) e' stato
introdotto il comma 2-bis all'art. 92 secondo il quale, in deroga  al
principio del merito, i docenti  che  nell'anno  2009  chiedevano  di
essere iscritti  nelle  graduatorie  trentine  provenienti  da  altre
province venivano collocati in coda alle stesse. 
    Con un successivo intervento  (seconda  norma  censurata)  si  e'
previsto  che,  in  occasione  dell'aggiornamento  eccezionale  delle
indicate graduatorie da effettuarsi nel 2010 (previsto  dall'art.  66
della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009,  n.  2,  recante
«Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  annuale   2009   e
pluriennale 2009-2011  della  Provincia  autonoma  di  Trento.  Legge
finanziaria di assestamento 2009») e, quindi, un anno prima  rispetto
alla cadenza biennale sopra riportata, chi  abbia  prestato  per  tre
anni consecutivi servizio nelle scuole della Provincia ha  diritto  a
quaranta punti, concedibili fino ad un massimo di quattro volte. 
    Dalle norme censurate consegue  che,  se  un  docente  chiede  di
essere  immesso  nelle  graduatorie  trentine  nell'anno  della  loro
formazione, cioe' nel 2009, viene collocato in coda e, a seguito  del
loro aggiornamento  previsto  l'anno  successivo  (2010),  si  vedra'
scavalcato da chi vi  e'  iscritto  da  piu'  tempo,  il  quale  puo'
ottenere quaranta punti. 
    L'art. 92, comma 2-bis, della legge provinciale n. 5 del  2006  e
l'art. 67, comma 8,  della  legge  provinciale  n.  19  del  2009  si
pongono, quindi, in rapporto di stretto  collegamento  tra  loro,  in
quanto accomunati dalla  medesima  ratio  di  scoraggiare  l'ingresso
nelle graduatorie trentine dei docenti provenienti da altre Province. 
    Cosi' ricostruito il quadro normativo di riferimento, nell'ambito
del  quale  si  collocano  le  disposizioni  censurate,  si   possono
affrontare le censure sollevate dai remittenti. 
    5. - La prima questione ha ad oggetto  l'art.  92,  comma  2-bis,
della legge provinciale di Trento n. 5 del 2006. 
    Il Consiglio di Stato ritiene che esso violi l'art.  3  Cost,  in
quanto, nel prevedere l'inserimento in  fondo  alla  graduatoria  dei
docenti provenienti da altre province indipendentemente dal punteggio
da loro posseduto, determinerebbe una  ingiustificata  disparita'  di
trattamento tra docenti  con  i  medesimi  requisiti,  fondata  sulla
diversa provincia di loro provenienza. 
    Sarebbe, altresi', violato l'art. 4 Cost.  in  quanto  i  docenti
provenienti da una provincia diversa da quella  di  Trento  sarebbero
costretti,  per  l'anno  scolastico  2009-2010,  ad  un  periodo   di
inattivita',  potendo  solo  successivamente  essere  inseriti  nelle
graduatorie trentine in base al punteggio di merito. 
    Altro profilo di censura  attiene,  poi,  al  presunto  contrasto
della norma provinciale con gli artt. 16 e 51 Cost., in  quanto  essa
limiterebbe il diritto di ogni cittadino di circolare liberamente nel
territorio nazionale e di accedere agli uffici pubblici in condizioni
di eguaglianza, dovendo nel caso specifico valere i criteri attinenti
ai profili attitudinali e di idoneita' e non quelli della provenienza
dalla graduatoria di una determinata provincia. 
    Infine, sarebbe leso l'art. 97 Cost.,  fondandosi  l'insegnamento
scolastico su sistemi di reclutamento del personale  docente  che  ne
privilegiano la professionalita' e non il luogo di provenienza. 
    6.  -  In  via  preliminare,  vanno  esaminate  le  eccezioni  di
inammissibilita' sollevate dalla Provincia autonoma di Trento. 
    6.1.  -  In  primo  luogo,  la  Provincia  ritiene  la  questione
irrilevante, in quanto il remittente, pur dandone conto, non  avrebbe
motivato sull'eccezione di inammissibilita' del ricorso proposta  nel
giudizio principale, potendo il suo esame pregiudicare  l'accesso  al
merito dello stesso. 
    Tale eccezione  deve  essere  disattesa,  stante  la  sua  natura
meramente processuale e quindi risultando la definizione della stessa
rimessa al giudice di merito, salvo il limite estremo della manifesta
implausibilita' della motivazione offerta da quest'ultimo  sui  punti
controversi. 
    Nel giudizio di costituzionalita' cio' che rileva e', infatti, la
valutazione  formulata  dal  remittente  in  ordine   alla   ritenuta
impossibilita' di definire il processo principale,  indipendentemente
dalla  soluzione  della  questione  sollevata,   potendo   la   Corte
interferire su tale valutazione solo se essa, a prima  vista,  appare
assolutamente priva  di  fondamento;  circostanza,  questa,  che  non
ricorre nel caso di specie. 
    6.2.  -  Altra  eccezione  di  inammissibilita'  sollevata  dalla
Provincia resistente  attiene  al  difetto  di  incidentalita'  della
questione, in quanto, seppure sia formalmente impugnato nel  giudizio
a quo il bando di concorso che  regola  l'accesso  nelle  graduatorie
provinciali di Trento, esso, poiche'  meramente  riproduttivo  e  non
attuativo della norma censurata, fa si' che  il  ricorso  avrebbe  ad
oggetto sostanzialmente quest'ultima. 
    Anche tale eccezione non e'  fondata,  «in  quanto  il  controllo
della  Corte  costituzionale,  ai  fini   dell'ammissibilita'   della
questione di legittimita' ex art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.
87, va  limitato  all'adeguatezza  delle  motivazioni  in  ordine  ai
presupposti  in  base  ai  quali  il  giudizio  a  quo  possa   dirsi
concretamente ed effettivamente instaurato, con un  proprio  oggetto,
vale a dire un  petitum,  separato  e  distinto  dalla  questione  di
legittimita' costituzionale, sul  quale  il  giudice  remittente  sia
chiamato a decidere» (cosi', ex multis, sentenza n. 263 del 1994). 
    Nella specie tale petitum  distinto  e  separato  e'  costituito,
appunto, dall'impugnativa del bando. 
    7. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    La norma censurata dispone che «a  partire  dall'anno  scolastico
2009-2010 gli iscritti  nelle  graduatorie  ad  esaurimento  previste
dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali  per
titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a  tutte
le fasce». 
    Tale norma, nell'utilizzare il mero dato formale  della  maggiore
anzianita' di iscrizione nelle suddette graduatorie,  al  fine  della
attribuzione al suo interno la relativa posizione, pone una deroga al
principio previsto dallo stesso art. 92, comma 2, secondo il quale  i
docenti risultano inseriti  tenuto  conto  dei  titoli  professionali
posseduti. 
    Una  simile  disciplina  non   puo'   superare   il   vaglio   di
ragionevolezza, in quanto  la  suddetta  deroga  comporta  il  totale
sacrificio  del  principio  del  merito  posto  a  fondamento   della
procedura  di  reclutamento  dei  docenti  quale  strumento  volto  a
garantire, per quanto possibile, la  migliore  formazione  scolastica
(sentenza n. 41 del 2011). 
    8. - La seconda questione ha ad oggetto l'art. 67, comma 8, della
legge provinciale di Trento n. 19 del 2009. 
    Il Tribunale regionale remittente ritiene che  tale  norma  violi
l'art. 3 della Costituzione, in quanto il punteggio da essa  previsto
introduce una modalita' di riconoscimento del servizio prestato nella
Provincia di Trento che si pone in netta discontinuita' rispetto alla
disciplina previgente e che, inoltre, vale per il solo  aggiornamento
straordinario 2010. 
    La norma censurata  contrasterebbe,  poi,  con  l'art.  97  della
Costituzione, in quanto il suddetto punteggio e' assegnato a tutti  i
docenti e, quindi, anche a quelli  che  provengono  da  istituti  ove
l'assunzione non e' subordinata ai  principi  di  evidenza  pubblica,
cosi' da consentire agli interessati il conseguimento di posizioni di
vertice all'interno delle graduatorie  scolastiche,  anche  se  siano
stati  reclutati  sulla  base  di  un  parametro  diverso  da  quello
meritocratico. 
    9.  -  In  via  preliminare,  vanno  esaminate  le  eccezione  di
inammissibilita' sollevate dalla resistente Provincia. 
    9.1. - Con una prima  eccezione,  la  Provincia  ritiene  che  la
questione relativa alla presunta violazione  dell'art.  3  Cost.  sia
stata sollevata in modo generico e  contraddittorio,  non  avendo  il
remittente chiarito se la norma censurata produca i suoi effetti solo
in occasione dell'aggiornamento delle  graduatorie  previsto  per  il
2010 o anche per quelli successivi. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Dalla lettura delle ordinanze di remissione si  evince,  infatti,
che l'art. 67, comma 8, della legge provinciale di Trento n.  19  del
2009,  sarebbe  in  contrasto  con  l'art.   3   Cost.,   in   quanto
introdurrebbe una modalita' di riconoscimento del  servizio  prestato
in continuita' didattica presso  la  provincia  che  si  porrebbe  in
contrasto  con  il  precedente  e  che  si  applicherebbe  solo   per
l'aggiornamento straordinario  del  2010,  tornandosi  ad  applicare,
successivamente, la  disciplina  stabilita  dall'art.  92,  comma  2,
lettera e), della legge provinciale n. 5 del 2006, oggetto di  deroga
da parte della norma censurata. 
    9.2. - La Provincia autonoma di Trento ritiene, poi,  le  censure
relative alla presunta violazione del principio di uguaglianza  e  di
buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  inammissibili  per
difetto di rilevanza, in quanto non contenute  nei  ricorsi  proposti
nei giudizi principali. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Anche  per  tale  eccezione  valgono  le   considerazioni   sopra
riportate. 
    9.3. - La stessa Provincia rileva, poi,  che  la  ricorrente  nel
giudizio iscritto al r.o. n. 320 del 2010 ha impugnato il bando nella
parte in cui esso prevede l'attribuzione di quaranta punti ai docenti
che hanno prestato servizio nella Provincia, risultando tale  aspetto
del tutto estraneo a  quanto  previsto  dalla  norma  censurata,  che
limita  l'applicazione  del  suddetto   punteggio   all'aggiornamento
straordinario delle graduatorie trentine da compiersi nell'anno 2010,
con  la  conseguenza  che  di  essa  il  remittente  non  deve   fare
applicazione. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Sul  punto  e'  sufficiente  rilevare  come  dalla  ordinanza  di
remissione  emerga  con  chiarezza  il  thema  dedidendum  che   deve
affrontare il remittente e come, rispetto ad esso, sia preliminare la
decisione in ordine alla questione  di  costituzionalita'  sollevata,
dipendendo  proprio  dall'applicazione  della  norma   censurata   la
soluzione del giudizio di cui e' investito. 
    9.4. - Infine, la Provincia di Trento ritiene  non  rilevante  la
censura proposta per presunta violazione dell'art. 3 Cost., da  parte
dell'art. 67, comma 8, della legge provinciale di Trento  n.  19  del
2009, in ragione della sua portata retroattiva. Cio' in  quanto  tale
aspetto non rientra tra i motivi proposti dai ricorrenti nel giudizio
che  origina  dall'ordinanza  iscritta  al  r.o.  n.  356  del  2010,
risultando, comunque, la norma  censurata  destinata  a  disciplinare
fattispecie successive alla  sua  entrata  in  vigore  ed  incidendo,
cosi', sui criteri che devono  essere  utilizzati  nell'aggiornamento
straordinario previsto dall'art. 66 della legge provinciale n. 2  del
2009. 
    Anche detta eccezione non e' fondata. 
    Va  al  riguardo  osservato,  da  un  lato,  che  dalla   lettura
dell'ordinanza  di  remissione  risultano  chiari  i  termini   della
questione sollevata come individuati nel punto  9.1.  e,  dall'altro,
che l'attualita' della lesione lamentata dalla parte  ricorrente  nel
giudizio principale esclude, per cio'  solo,  che  l'efficacia  della
norma possa ritenersi soltanto pro futuro. 
    10. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    L'art. 67, comma 8, della legge provinciale di Trento n.  19  del
2009 prevede che «in deroga all'articolo 92,  comma  2,  lettera  e),
della legge provinciale  sulla  scuola,  ai  fini  dell'aggiornamento
straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del  personale
docente per gli anni scolastici 2009-2013, previsto dall'articolo  66
della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, sono attribuiti quaranta
punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici
continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie,
legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del  Trentino;  tale
punteggio e' riconosciuto per un massimo di quattro volte  e  purche'
il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno». 
    Per  effetto  di  tale   disposizione,   quindi,   in   occasione
dell'aggiornamento straordinario  delle  graduatorie  provinciali  da
effettuarsi, secondo quanto previsto dall'art. 66 richiamato, dopo un
anno dalla loro formazione, i docenti in  esse  iscritti,  che  hanno
prestato  servizio  nella  Provincia  per   tre   anni   consecutivi,
usufruiranno di quaranta punti che potranno essere riconosciuti  fino
ad un massimo di quattro volte. 
    Tale previsione non e' conforme al canone della ragionevolezza in
quanto introduce, con effetto temporale rigidamente  circoscritto  ad
un anno, una disciplina eccentrica e derogatoria  rispetto  a  quella
vigente  non  solo  nel  periodo  anteriore,  ma  persino  in  quello
posteriore all'esaurimento dell'anno stesso. 
    Ed invero, i  criteri  di  attribuzione  del  punteggio  previsti
dall'art. 67, comma 8, della legge provinciale in esame  non  trovano
alcuna obiettiva ragione giustificatrice, ponendosi  in  rapporto  di
assoluta discontinuita' con quelli oggetto di deroga  in  virtu'  dei
quali  ai  docenti   iscritti   nelle   graduatorie   trentine   sono
riconosciuti, per un massimo di due  volte,  quindici  punti  per  il
servizio prestato continuativamente  per  cinque  anni  nelle  scuole
provinciali.