Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione autonoma Trentino-Alto Adige,  in  persona  del
Presidente in carica, per l'impugnazione della  legge  regionale  del
Trentino-Alto Adige 17 maggio 2011, n. 4, pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n.  22/I-II  del
31 maggio 2011, recante «Modifica dell'ordinamento e delle  norme  in
materia di personale della  Regione  e  delle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Trento  e  Bolzano»,  in
relazione ai suoi articoli 4,  comma  1,  lettera  a),  4,  comma  1,
lettera b) e 7. 
    La legge regionale del Trentino-Alto Adige n.  4  del  2011  reca
disposizioni varie, tra le quali,  per  quanto  rileva  ai  fini  del
presente ricorso, norme di modifica della legge regionale  21  luglio
2000, n. 3, recante «Norme urgenti in materia di personale». 
    L'art. 4, comma  1,  lettera  a)  della  citata  legge  regionale
stabilisce, in particolare, che, all'articolo 5 della legge regionale
21 luglio 2000, n. 3, sia apportata le  seguente  modificazione:  «a)
alla  fine  del  comma  5  sono  aggiunte  le  parole:  "nonche'   la
percentuale di posti riservati  all'ingresso  dall'esterno,  che  non
puo' essere, inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalita'
che  si  sviluppano   su   piu'   livelli   giuridico-economici   per
progressione verticale''». 
    L'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2000 reca  norme  per
l'accesso  all'impiego  in  Regione.  Per  effetto   della   modifica
introdotta dalla disposizione teste' descritta, il comma  5  di  tale
articolo ha assunto il  seguente  tenore:  «Con  regolamento  vengono
definiti,  previa  informazione  alle  organizzazioni  sindacali,   i
criteri e le modalita' di ricorso alle diverse forme  di  accesso  di
cui al comma 1, (1) nonche' le  procedure  per  il  reclutamento  del
personale a tempo  determinato.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono
disciplinati i requisiti generali di accesso  all'impiego  regionale,
le modalita' concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per
i  nuovi  assunti  nonche'  la   percentuale   di   posti   riservati
all'ingresso dall'esterno, che non puo' essere inferiore  al  50  per
cento, salvo per  le  professionalita'  che  si  sviluppano  su  piu'
livelli giuridico-economici per progressione verticale». 
    L'art. 4, comma 1, lettera b)  della  legge  regionale  impugnata
inserisce, dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge  regionale  21
luglio 2000, n. 3, due ulteriori commi: 
        «5-bis. ... (Omissis); 
        5-ter. Al fine di fronteggiare vacanze in  specifici  profili
professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di  personale,  non
piu'  del  50  per  cento  dei  posti  coperti  attraverso  procedure
selettive pubbliche nel triennio precedente potra'  essere  assegnato
mediante concorsi interni,  ai  quali  e'  ammesso  il  personale  in
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  regolamento  riguardante  le
modalita'  di  accesso  e  dal  contratto  collettivo.   L'anzianita'
richiesta  e'  ridotta  di  due  anni  nei  confronti  del  personale
pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza  con
concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal  dipendente
nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei  suddetti
concorsi.  Il  rispetto  della  predetta  percentuale   puo'   essere
assicurato  anche   con   compensazione   tra   i   diversi   profili
professionali». 
    L'art.  7  della  legge  regionale  impugnata   introduce,   dopo
l'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, alcuni nuovi
articoli, tra i quali il seguente: 
        «Art. 7-quater. (Contratti di lavoro a tempo determinato).  -
1. La Regione e le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Trento e di Bolzano  possono  stipulare  contratti  di
lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure  stabilite
dal  regolamento  previsto  dall'articolo  5,  comma  5  della  legge
regionale 21 luglio 2000, n. 3  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 
    2.-3. ... (Omissis)... ». 
    Tali norme sono illegittime per i seguenti motivi: 
        1) Violazione degli articoli 3 e 97  della  Costituzione.  In
relazione all'art. 117, comma 3, della  Costituzione,  violazione  di
principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del
«coordinamento della finanza pubblica». 
    L'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.
150, stabilisce che, ai sensi  dell'articolo  52,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche,  a
decorrere dal 1° gennaio 2010,  coprono  i  posti  disponibili  nella
dotazione organica attraverso  concorsi  pubblici,  con  riserva  non
superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno,  nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 
    L'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo 9 maggio 2001,  n.
165, introdotto dall'art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, stabilisce, a propria volta, che le progressioni fra le  aree
avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando  la  possibilita'
per l'amministrazione di destinare al personale interno, in  possesso
dei titoli  di  studio  richiesti  per  l'accesso  dall'esterno,  una
riserva di posti comunque non superiore al 50  per  cento  di  quelli
messi a concorso. 
    L'art. 4, comma 1, lettera a) della  legge  regionale  impugnata,
nel richiamare il limite del  50  per  cento  dei  posti  a  messi  a
concorso  da  riservare  all'ingresso   dall'esterno,   consente   di
derogarvi per quanto concerne le professionalita' che  si  sviluppano
su piu' livelli giuridici-economici per progressione verticale. 
    Secondo consolidata  giurisprudenza  della  Corte,  il  principio
dettato  dall'art.  97  Cost.  puo'  consentire  la   previsione   di
condizioni di  accesso  intese  a  consolidare  pregresse  esperienze
lavorative maturate  nella  stessa  amministrazione,  purche'  l'area
delle  eccezioni  sia  delimitata  in  modo  rigoroso  e  subordinata
all'accertamento     di     specifiche     necessita'      funzionali
dell'amministrazione e allo  svolgimento  di  procedure  di  verifica
dell'attivita' svolta (cfr., per tutte, sentenza n. 215 del 2009). 
    Lo   scopo   di   valorizzare   le    professionalita'    interne
all'amministrazione puo', ben vero, consentire che la  selezione  del
personale nei  rapporti  di  lavoro  privatizzati  con  le  pubbliche
amministrazioni possa avvenire, in parte, anche mediante destinazione
di personale interno, ma a condizione che siano esplicitati i criteri
in  base  ai  quali  l'autorita'  amministrativa  e'  autorizzata   a
scegliere un  sistema  o  l'altro  e  la  proporzione  tra  personale
selezionate con concorso interno e personale selezionati con concorso
pubblico  per  titoli  ed  esami.  In   difetto   di   una   puntuale
determinazione di tali criteri e di tale proporzione  -  finendo  per
essere rimessa  all'arbitrio  dell'organo  esecutivo  la  scelta  del
sistema di selezione del personale - si rende astrattamente possibile
l'elusione del  principio  del  concorso  pubblico  e  si  determina,
altresi',  un'eccessiva  e  non   preventivabile   compressione   del
carattere aperto dei meccanismi di selezione, cosi' da consentire, in
ultima analisi, che la selezione del personale a  mezzo  di  concorso
pubblico sia relegata a ipotesi  marginali  e  sia  assicurata  entro
percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza  n.
213 del 2010). 
    La  norma  censurata,  pertanto,  nel   conferire   all'autorita'
amministrativa il potere di coprire i  posti  vacanti  attraverso  un
diffuso e non predeterminato ricorso a personale interno,  si  presta
ad essere utilizzata per aggirare il principio del carattere aperto e
pubblico dei sistemi di selezione del personale,  esplicitazione  del
principio del pubblico concorso. 
    La  disposizione  impugnata  viola,  pertanto   i   principi   di
uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione,  di  cui
agli artt. 3 e 97 Cost. (cfr. sent. 108 del 2011). 
    Essa, inoltre, eccede la competenza legislativa regionale,  nella
misura in cui altera la  proporzione  stabilita  nelle  citate  norme
statali, che costituisce declinazione di principi fondamentali  della
materia del coordinamento della finanza  pubblica,  applicabili,  per
giurisprudenza costante della Corte, anche  alle  regioni  a  statuto
speciale ed alle province autonome (cfr. ex plurimis, sentenze n. 120
del 2008, n. 169 del 2007, n. 229 del 2011); 
        2) Violazione degli articoli 3 e 97  della  Costituzione.  In
relazione all'art. 117, comma 3, della  Costituzione,  violazione  di
principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del
«coordinamento della finanza pubblica». 
    L'art. 5, comma 5-ter, della  legge  regionale  n.  3  del  2000,
introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera  b)  della  legge  regionale
censurata, prevede che il rispetto della quota del 50 per  cento  dei
posti  mediante  concorsi  esterni  venga   assicurato   «anche   con
compensazione tra i diversi profili professionali». 
    Questa disposizione introduce,  nella  sostanza,  una  deroga  al
principio, piu' confermato dalla giurisprudenza della Corte,  secondo
il quale non puo' essere  riservata  a  concorsi  interni  una  quota
superiore al 50 per cento dei posti disponibili. 
    Per effetto  della  novella,  potrebbe  infatti  verificarsi  che
taluni concorsi risultino totalmente riservati al personale  interno,
benche' tale riserva possa eventualmente  trovare  compensazione  con
concorsi per altri  profili  accessibili  in  misura  superiore  alla
meta', o anche totalmente, dall'esterno. 
    La  disposizione  impugnata  si  pone,  dunque,   nuovamente   in
contrasto con le norme statali citate nel superiore mezzo di  gravame
(art. 24 del d.lgs. n. 250 del 2009 e art. 53 del d.lgs. n.  165  del
2001), finendo per violare - per ragioni analoghe a quelle illustrate
nel  primo  motivo  di  ricorso  -  i  principi  di   ragionevolezza,
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione  e  per
eccedere dalla sfera di competenza della legislazione regionale nella
materia del coordinamento della finanza pubblica; 
        3) In relazione all'art. 117, comma  3,  della  Costituzione,
violazione di principi fondamentali nella  materia,  di  legislazione
concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica». 
    L'articolo  7-quater  della  legge  regionale  n.  3  del   2000,
introdotto dall'art. 7 della legge  regionale  impugnata,  stabilisce
che la Regione e le camere di commercio,  industria,  artigianato  di
Trento e Bolzano, possono  stipulare  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato nei casi e secondo le procedure stabilite nel regolamento
previsto della medesima legge regionale 21 luglio 2000, n.  3  e  nel
rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368. 
    Questa disposizione, nella misura in cui non richiama  il  limite
previsto dalla norma statale, si pone in contrasto con l'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,   n.   122,   che   -
nell'esercizio della competenza legislativa statale  alla  fissazione
dei principi  fondamentali  nella  materia  del  coordinamento  della
finanza pubblica, secondo quanto espressamente indicato nel  medesimo
comma  28  -  ha  stabilito  che,  a  decorrere  dall'anno  2011,  le
amministrazioni pubbliche possono  avvalersi  di  personale  a  tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di  collaborazione
coordinata e continuativa nel limite del 50  per  cento  della  spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. 
    La  disposizione  impugnata,  pertanto,  eccede  dalla  sfera  di
competenza   riservata   alla    potesta'    legislativa    regionale
dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione. 

(1) Il  comma  1  dell'art.  5  dispone  quanto   segue:   «L'accesso
    all'impiego in Regione avviene: a) mediante concorso pubblico per
    esami,  per  titoli  o  per  titoli   ed   esami;   b)   mediante
    corso-concorso;   c)   mediante    selezione    pubblica    volta
    all'accertamento della professionalita'  richiesta;  d)  mediante
    avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento  presenti
    nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche  e
    le figure professionali per le quali e' richiesto solo  requisito
    della   scuola    dell'obbligo    previo    accertamento    della
    professionalita' richiesta; e)  mediante  chiamata  numerica  dei
    lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 previo
    accertamento  della  professionalita'  richiesta;   f)   mediante
    attuazione della mobilita'  tra  la  Regione  e  gli  altri  enti
    pubblici secondo quanto previsto dai rispettivi  ordinamenti;  g)
    mediante  utilizzo  delle  graduatorie   di   concorsi   pubblici
    approvate dal Consiglio regionale,  dalle  camere  di  commercio,
    industria, artigianato ed agricoltura di  Trento  e  di  Bolzano,
    dalle province autonome di Trento e di  Bolzano  e  dai  relativi
    consigli qualora nei rispettivi regolamenti sia prevista  analoga
    possibilita'».