IL TRIBUNALE 
 
    Letti  gli  atti  del  procedimento  in  epigrafe  indicato,  nei
confronti di Haffari Nasser nato il  21  novembre  1960  in  Marocco,
residente in Torino via Feletto n. 47, difeso  di  ufficio  dall'avv.
Maria Zaniboni, imputato in relazione al reato di cui all'art. 10-ter
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  commesso  il  27  dicembre
2006 in Rivoli, sentite le parti, 
 
                               Osserva 
 
    A parere di questo giudice non  e'  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  10-ter  decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per violazione  dell'art.  3  della
Costituzione,  limitatamente  alle  omissioni  contributive  relative
all'anno 2005. Invero. 
    Il reato di cui  all'art.  10-ter  decreto  legislativo  74/2000,
introdotto dall'art. 35 c. 7  D.L.  4  luglio  2006  (convertito  con
modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248), punisce con la pena
indicata dall'art. 10-bis decreto legislativo  74/2000  chiunque  non
versa, nei limiti previsti dal suddetto art.  10-bis,  l'imposta  sul
valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro  il
termine di versamento dell'acconto relativo  al  periodo  di  imposta
successivo. 
    La fattispecie in oggetto si consuma, dunque,  in  ragione  della
disciplina relativa all'imposta sul  valore  aggiunto,  nel  mese  di
dicembre dell'anno successivo all'anno rispetto al quale l'imposta e'
dovuta. 
    In altri termini il soggetto che sulla base  della  dichiarazione
annuale e' debitore di imposta, nella misura superiore a 50.000  euro
come  indicato  dall'art.  10-bis  decreto  legislativo  74/2000,  ha
termine  di  dodici  mesi  per  corrispondere  il  tributo  onde  non
incorrere in responsabilita' penale. 
    Con  riferimento  all'imposta  dovuta  per  l'anno  2005,  appare
evidente, essendo la norma incriminatrice  stata  introdotta  con  il
D.L. 4 luglio 2006 (entrato in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione  e  non   recante   alcuna   disposizione   transitoria
riferibile alla  fattispecie),  che  il  termine  per  effettuare  il
versamento dell'imposta onde non incorrere  in  omissione  penalmente
rilevante e' in concreto stato di molto inferiore a quello di  dodici
mesi, avendo avuto il contribuente tempo solo da  luglio  a  dicembre
2006. 
    Di talche' e' evidente che la prescrizione penale di cui all'art.
10-ter  decreto  legislativo  74/2000,  ovvero  la  prescrizione   di
corrispondere  l'imposto  nel  termine  indicato,  ha  un   contenuto
precettivo differente a seconda dell'anno  per  il  quale  e'  dovuta
l'imposta, avendo fatto obbligo a chi era  debitore  IVA  per  l'anno
2005 di effettuare il versamento in un termine inferiore  rispetto  a
chi lo e' stato per gli anni successivi e chi lo  sara'  debitore  in
futuro. 
    In ragione del dettato di cui all'art. 10-ter decreto legislativo
74/2000 vi e', dunque, una  disparita'  di  trattamento,  punendo  la
norma in ugual modo condotte differenti, tra chi ha omesso versamento
IVA per l'anno 2005 e chi lo ha omesso  o  lo  omettera'  negli  anni
successivi,   con   conseguente   violazione   dell'art.   3    della
Costituzione. 
    In  ordine  al  profilo  della  rilevanza   della   legittimita'.
costituzionale  dell'art.  10-ter  decreto  legislativo  74/2000  per
violazione dell'art. 3 della Costituzione  rispetto  al  processo  in
corso, si osserva che l'imputato e' stato  rinviato  a  giudizio  per
rispondere del reato  di  cui  all'art.  10-ter  decreto  legislativo
74/2000,  proprio  per  avere  omesso  nel  termine  del   versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, il versamento
dell'IVA dovuta, in base alla dichiarazione annuale, per l'anno 2005,
pari a 79.177,00 euro. 
    La risoluzione della  questione  di  legittimita'  costituzionale
della norma indicata e', dunque, all'evidenza determinante in  ordine
alle determinazioni sulla penale responsabilita'  dell'imputato,  non
consentendo, altrimenti, la definizione del giudizio. 
    Per le considerazioni che precedono si impone la rimessione della
questione alla Corte Costituzionale, con conseguente sospensione  del
processo  ed   immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale.