LA CORTE DI APPELLO Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 986/2003 R.G.A.C., avente come oggetto azione possessoria e promossa da: Cirillo Emilia e Ciocci Santa Teresa, rappresentate e difese, in forza di procura estesa a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di appello, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Martino Fabiano e Giuseppe Barbieri Mario ed elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio di quest'ultimo in Catanzaro Lido, p.zza Anita Garibaldi n. 9, appellanti; Contro ARSSA - Agenzia regionale sviluppo e servizi in agricoltura, sedente in Cosenza, rappresentata e difesa per procura estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello dall'avv. Elena Ricucci ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Schipani 110, presso la persona e lo studio dell'avv. Maria Gemma Talerico, appellata. La Corte, letti gli atti, premesso che: con atto di citazione ritualmente notificato Cirillo Emilia e Ciocci Santa Teresa convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Crotone l'ARSSA - Agenzia regionale sviluppo e servizio in agricoltura, allegando: a) di essere proprietarie del fondo S. Antonio in agro di Santa Severina esteso ha 6.37,60, loro pervenuto per successione legittima di Cirillo Luigi, il quale lo aveva a sua volta ricevuto dalla successione di Cirillo Fortunato che lo aveva acquistato, quale parte di maggiore estensione, dalla Berlingieri Francesca fu Anselmo; b) che in attuazione della legge n. 230/1950 la maggior parte di detto fondo in loro proprieta', distinta alle particelle 33 e 91 del fg. 23 era stata inclusa per errore nel piano di esproprio in danno della Prever Ada fu Giovanni e per l'effetto riportato in Catasto Terreni del Comune di Santa Severina in testa all'O.V.S. (Opera Valorizzazione Sila) e, su tali premesse, chiedevano che fosse riconosciuto e dichiarato il loro diritto di proprieta' sul predetto fondo, previa rimessione alla Corte costituzionale in relazione alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 4.11.1951 n. 1230 per violazione, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dei criteri direttivi contenuti nella, legge delega (Artt. 2 e 5 legge n. 230/1950), nella parte in cui ha assoggettato ad espropriazione il fondo distinto con le particelle e 91 del foglio 23 di Santa Severina non appartenente alla destinataria del provvedimento espropriativo sig.ra Prever Ada; in subordine chiedevano che fosse riconosciuto il loro diritto di proprieta' per intervenuta usucapione; ad esito del giudizio di primo grado, nel quale anche la convenuta ARSSA si costituiva, era deliberata sentenza in data 23.5/23.5.2002, con la quale era rigettata la domanda con compensazione delle spese di lite; avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 25.6/3.7.2003, hanno proposto appello la Cirillo e la Ciocci, dolendosi del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto applicabile l'art. 14 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, secondo il quale pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennita' anche nel caso di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari, trattandosi, per contro, di un principio non applicabile al caso di specie; nel giudizio di appello si e' costituita anche l'ARSSA, resistendo all'impugnazione e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza; la causa di appello, previo l'espletamento di una CTU, e' stata posta in decisione all'udienza del 9 giugno 2010. Considerato che: la questione di costituzionalita' denunciata con l'atto di appello e' rilevante e non manifestamente infondata. Ritenuto, quanto alla rilevanza, che: i documenti prodotti dagli appellanti nel primo grado di giudizio e le risultanze della CTU, disposta nel presente grado di giudizio, hanno permesso di appurare che i terreni di cui alle particelle 33 e 91 del foglio di mappa n. 25 di Santa Severina, estese complessivamente per Ha 5.12.30, furono acquistati per atto rogito a notaio Nicola Cizza in Crotone in data 15 aprile 1930 da Cirillo Fortunato (prod. all. 2 del fascicolo degli attori in primo grado e pagg. 2 e segg. della relazione peritale), deceduto in data 28.5.1958, ma che con l'avvento del Nuovo Catasto Terreni, i cui atti sono entrati in conservazione il 1 gennaio 1943, dette particelle sono state incluse per errore in un quoziente del fondo «S. Antonio» ed intestate a Prever Ada (pag. 28 della relazione del CTU); lo stesso CTU ha acclarato che tali terreni, erroneamente accatastati a nome di Prever Ada, furono espropriati dall'OVS con d.P.R. n. 1230 del 4 novembre 1951, pagati alla medesima Prever e volturati all'OVA, alla quale rimangono ancora intestati; tali particelle, al momento dell'esproprio, erano dunque in proprieta', in virtu' di giusto titolo legittimamente trascritto, di Cirillo Fortunato; a sua volta, Cirillo Fortunato, aveva in seguito trasmesso dette particelle, per successione testamentaria apertasi in data 28.5.1958 a Cirillo Luigi (prod. all. 3 e 4 del fascicolo degli attori in primo grado e pagg. 17 e segg. della relazione peritale), che, a sua volta, li aveva trasmessi, per successione intestata apertasi in data 9.6.1975, agli attuali appellanti (prod. all. 5 del fascicolo degli attori in primo grado e pagg. 23 e segg. della relazione peritale); gli attuali appellanti sono, pertanto, legittimati ad agire; il d.P.R. 4.11.1951 n. 1230 (in supplemento ordinario alla G.U. n. 275 del 19 novembre 1951) ha erroneamente ricompreso nell'elenco di beni espropriati a Prever Ada, particelle che non erano nella proprieta' di quest'ultima; il principio di cui l'art. 14 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, invocato dalla difesa dell'appellata ARSSA non e' applicabile al caso di specie, nel quale e' stata applicata una legge speciale, quale e' la legge 12 maggio 1950, n. 230 (in Gazz. Uff., 20 maggio, n. 115). - (Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori contermini), entrata in vigore ben 21 anni prima della citata l. 865/71, ed il cui articolo 2, comma 1, precisa che «Ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprieta' privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprieta' situate fuori del territorio indicato nell'art. 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o pro-indiviso, a singole persone o societa' che, al 15 novembre 1949, avevano piu' di trecento ettari»; ne consegue che la questione di legittimita' denunciata e' rilevante, nel senso che i1 presente giudizio, nel quale il giudice non puo' procedere ad una disapplicazione incidentale di un atto non avente forza e valore di provvedimento amministrativo ma di legge ordinaria (art. 5 1. 230 del 1950), quale e' d.P.R. 4.11.1951 n. 1230, non puo' concludersi senza la sua preventiva risoluzione. Ritenuto, quanto alla non manifesta infondatezza, che: come gia' rilevato l'art. 2, comma 1, legge 12 maggio 1950, n. 230, individua, come soggetti ad espropriazione, i terreni di proprieta' privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprieta' situate fuori del territorio indicato nell'art. 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o pro-indiviso, a singole persone o societa' che, al 15 novembre 1949, avevano piu' di trecento ettari, mentre il successivo art. 5 prevede che: «Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima ... con decreti aventi valore di legge ordinaria: a) all'approvazione dei piani particolareggiali di espropriazione; b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione; c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'art. 3 in favore dell'Opera.»; emerge, pertanto, dal tenore letterale dei predetti artt. 2 e 5 legge 12 maggio 1950 n. 230, che: i beni assoggettati ad espropriazione avrebbero dovuto essere quelli e soltanto quelli che, alla data del 15 novembre 1949, appartenevano a soggetti proprietari complessivamente di piu' di trecento ettari di terreno, come risultanti dai titoli di proprieta' e non semplicemente dalla risultanze catastali, aventi un valore semplicemente indicativo; sono stati assoggettati ad esproprio beni appartenente a Cirillo Fortunato, il quale, come risulta dalla CTU espletata (pag. 12) non era certamente proprietario di una cosi' rilevante estensione di terreno, essendo la consistenza totale dei sui terreni di Ha 24.69.00, oltre al fondo per cui e' causa della consistenza di complessivi Ha 5.12.30; ne deriva la non manifesta infondatezza della q.l.c. del d.P.R. 4 novembre 1951, n. 1230, in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 76 e 77 Cost., per violazione dei criteri direttivi di cui alla delega contenuta negli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sotto due distinti profili: a) nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione terreni non appartenenti al soggetto espropriato, in quanto, indipendentemente dalle scritture catastali (che non rivestono valore probatorio ai fini dell'accertamento della proprieta' privata), ha ad oggetto beni non appartenenti al destinatario del provvedimento espropriativo, poiche' precedentemente acquistati in virtu' di atto di compravendita, da altro soggetto; b) nella parte in cui, in violazione dei criteri direttivi contenuti negli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che prevedeva la delega al Governo per l'adozione di decreti avente valore di legge ordinaria per l'approvazione di piani particolareggiati di espropriazione, per le occupazioni di urgenza e per i trasferimenti di terreni di proprieta' di soggetti complessivamente proprietari, al 15 novembre 1949, di piu' di trecento ettari di terreno, ha proceduto all'espropriazione beni appartenenti a Cirillo Fortunato, contadino (cosi' qualificato nell'atto pubblico di acquisto, in data 15 aprile 1930), non avente tali requisiti; questione analoga, riguardante la successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841 - Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini e' stata gia' decisa dalla Corte costituzionale con sentenza 13 luglio 1995, n. 319, nella quale si legge: «La legge 21 ottobre 1950, n. 841 (art. 4, secondo e quarto comma), richiede quale vero e proprio presupposto legittimante l'esercizio della procedura espropriativa che l'espropriazione debba essere effettuata, ricorrendo le condizioni prescritte, nei confronti di soggetti che siano proprietari dei terreni assoggettati ad esproprio: cio' che si evince, come affermato da questa Corte, dalla lettera stessa delle norme in armonia con il sistema della legge: in numerosi articoli di essa ricorrono, infatti, le locuzioni «proprieta' terriera privata» e «proprietario» usate in senso tecnico-giuridico (sentenze n. 8 e n. 57 del 1959, n. 21 del 1967, n. 3 del 1987). Ne deriva che l'avere la legge di esproprio identificato come proprietario quello risultante dalle certificazioni catastali, altro essendo il vero dominus da usucapione, configura eccesso di delega nei riguardi del bene oggetto di contestazione. E', infatti, giurisprudenza costante di questa Corte il principio per cui «alle intestazioni catastali puo' attribuirsi valore soltanto indicativo» circa la titolarita' di diritti reali. Invero, nel nostro ordinamento, le scritture catastali non rivestono valore probatorio ai fini dell'accertamento della proprieta' privata. Pertanto, nel contrasto tra intestazioni catastali e giuridica prova dell'acquisto del diritto di proprieta', quest'ultima deve prevalere agli effetti di cui trattasi. L'espropriazione in esame poteva, percio', legittimamente effettuarsi solo riguardo alle porzioni di terreno che appartenevano ai soggetti espropriati». «Il decreto presidenziale impugnato, in quanto ha compreso nell'esproprio terreni intestati alla ditta A. Ostuni e che a quella ditta non appartenevano (identificati nell'ordinanza di rimessione con particella 22, foglio 17, Comune di Palagianello), ha, pertanto, certamente esorbitato dai limiti della delega di cui all'art. 4 della legge 841 del 1950 e va conseguentemente dichiarato, per questa parte, illegittimo per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzionale».