IL GIUDICE DI PACE Nella causa iscritta al numero di R.G. 1430/010 vertente tra avv. Antonio Scala, procuratore di se stesso e Comune di Noia riservata in ordirle alla sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 2 comma 212 legge 23 dicembre 2009 n. 191 introducente il comma 6-bis all'art. 10 d.P.R. n. 115/02 in riferimento alla disposizione Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 10/18 marzo 2004 nonche' all'art. 23 comma 10 legge n. 689/81 nonche' in riferimento agli art. 3 e 24 Corte costituzionale nonche' del principio costituzionale affermato con la sentenza Corte costituzionale n. 114/2004 in materia di giudizi di opposizione a sanzioni amministrative ha emesso la seguente ordinanza. Il giudice di pace, ritenuta non manifestamente infondata la sollevata eccezione di incostituzionalita' dell'art. 2 legge n. 191/09 nella parte in cui introduce il comma 6 all'art. 10 d.P.R. n. 115/02 in totale e palese contrasto con l'art. 23 comma 10 legge n. 689/81 che stabilisce e regolamenta la totale esenzione da ogni tassa ed imposta nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative cosi' come consacrato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 98/2004 prevedente appunto la semplicita' del procedimento di opposizione a sanzioni amministrative con assenza di ogni incombente a carico del ricorrente di cui e' prevista la diretta partecipazione al giudizio su semplice istanza ed onere di incombenti a carico della sola cancelleria del Giudice adito. La sollevata eccezione di illegittimita' Costituzionale di tale statuizione, gia' di per se in contrasto con l'art. 23 comma 10 legge n. 689/81, non e' manifestamente infondata in relazione all'art. 3 e 24 della Costituzione Italiana, atteso che il versamento di un contributo di 38,00 euro corrisponde per la maggior parte dei casi all'importo della sanzione prevista dal verbale a contestarsi cio' costituendo un vero e proprio deterrente per il cittadino a ricorrere al giudice ordinario soprattutto se economicamente debole e quindi determinandolo alla rinuncia a far valere il proprio diritto che invece sarebbe consentito al cittadino economicamente piu' forte cio' determinando la violazione dell'art. 3 e 24 Costituzione italiana. Ne' al contrario varrebbe sostenere la possibilita' di ricorrere per il meno abbiente alla tutela amministrativa avendo tale cittadino pieno e totale diritto di avvalersi di quella ordinaria il cui impedimento determina la violazione dell'art. 3 e 24 Costituzione Italiana. Inoltre gia' questa Corte con la sentenza n. 114/2004 si e' pronunciata in ordine all'incostituzionalita' dell'indennita' o cauzione prevista dall'art. 204-bis comma 3 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 convertito nella legge I :agosto 2003 n. 214 stabilendo, in materia di giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, un principio generale a sostegno dell'illegittimita' di siffatta imposizione che si e' radicato nella sostanziale tutela di tutti i cittadini ad esercitare il proprio diritto quale garantito dall'art. 3 e 24 Costituzione e quindi a ricorrere all'autorita' giurisdizionale ordinaria soprattutto in un processo di parva materia tanto da esentarlo da ogni imposizione e necessita' di difesa tecnico legale e cio' indipendentemente dalla natura e tipo di imposizione stabilendo questa. Corte con la citata sentenza ed in via definitiva il principio di esenzione da ogni imposizione fiscale e giuridica del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa al fine di consentire a tutti i cittadini di poter esercitare l'esercizio del proprio diritto davanti all'autorita' sia amministrativa che ordinaria a garanzia della tutela del proprio diritto in ragione del principio di uguaglianza e di difesa quale garantito dalla Costituzione e di fatto impedito dalla legge contestata.