IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nella causa iscritta al numero di R.G. 1430/010 vertente tra avv.
Antonio Scala, procuratore di se stesso e Comune di Noia riservata in
ordirle alla sollevata eccezione di incostituzionalita'  dell'art.  2
comma 212 legge 23 dicembre 2009 n. 191 introducente il  comma  6-bis
all'art. 10 d.P.R. n. 115/02 in riferimento alla  disposizione  Corte
costituzionale con la sentenza n. 98 del  10/18  marzo  2004  nonche'
all'art. 23 comma 10 legge n. 689/81 nonche' in riferimento agli art.
3 e 24 Corte  costituzionale  nonche'  del  principio  costituzionale
affermato con la sentenza Corte costituzionale n. 114/2004 in materia
di giudizi di opposizione a  sanzioni  amministrative  ha  emesso  la
seguente ordinanza. 
    Il giudice di pace,  ritenuta  non  manifestamente  infondata  la
sollevata eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art.  2  legge  n.
191/09 nella parte in cui introduce il comma 6 all'art. 10 d.P.R.  n.
115/02 in totale e palese contrasto con l'art. 23 comma 10  legge  n.
689/81 che stabilisce e regolamenta la totale esenzione da ogni tassa
ed imposta nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative cosi'
come consacrato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza  n.
98/2004  prevedente  appunto  la  semplicita'  del  procedimento   di
opposizione a sanzioni amministrative con assenza di ogni  incombente
a carico del ricorrente di cui e' prevista la diretta  partecipazione
al giudizio su semplice istanza ed onere di incombenti a carico della
sola  cancelleria  del  Giudice  adito.  La  sollevata  eccezione  di
illegittimita' Costituzionale di tale statuizione, gia' di per se  in
contrasto  con  l'art.  23  comma  10  legge  n.   689/81,   non   e'
manifestamente  infondata  in  relazione  all'art.  3  e   24   della
Costituzione Italiana, atteso che il versamento di un  contributo  di
38,00 euro corrisponde per la  maggior  parte  dei  casi  all'importo
della sanzione prevista dal verbale a contestarsi cio' costituendo un
vero e proprio deterrente per il cittadino  a  ricorrere  al  giudice
ordinario   soprattutto   se   economicamente   debole    e    quindi
determinandolo alla rinuncia a far  valere  il  proprio  diritto  che
invece sarebbe consentito al cittadino economicamente piu' forte cio'
determinando la violazione dell'art. 3 e  24  Costituzione  italiana.
Ne' al contrario varrebbe sostenere la possibilita' di ricorrere  per
il meno abbiente alla tutela  amministrativa  avendo  tale  cittadino
pieno e totale diritto  di  avvalersi  di  quella  ordinaria  il  cui
impedimento determina la violazione dell'art.  3  e  24  Costituzione
Italiana. Inoltre gia' questa Corte con la sentenza n. 114/2004 si e'
pronunciata  in  ordine  all'incostituzionalita'  dell'indennita'   o
cauzione prevista dall'art. 204-bis comma 3 del d.lgs. 30 aprile 1992
n. 285 convertito nella legge I :agosto 2003 n.  214  stabilendo,  in
materia di giudizi  di  opposizione  a  sanzioni  amministrative,  un
principio  generale  a  sostegno  dell'illegittimita'   di   siffatta
imposizione che si e' radicato nella sostanziale tutela  di  tutti  i
cittadini ad esercitare il proprio diritto quale garantito  dall'art.
3  e   24   Costituzione   e   quindi   a   ricorrere   all'autorita'
giurisdizionale ordinaria soprattutto in un processo di parva materia
tanto da esentarlo da ogni imposizione e necessita' di difesa tecnico
legale e cio' indipendentemente dalla natura e  tipo  di  imposizione
stabilendo questa. Corte con la citata sentenza ed in via  definitiva
il principio di esenzione da ogni imposizione fiscale e giuridica del
giudizio  di  opposizione  a  sanzione  amministrativa  al  fine   di
consentire a tutti i cittadini di poter  esercitare  l'esercizio  del
proprio  diritto  davanti  all'autorita'   sia   amministrativa   che
ordinaria a garanzia della tutela del proprio diritto in ragione  del
principio  di  uguaglianza  e  di  difesa   quale   garantito   dalla
Costituzione e di fatto impedito dalla legge contestata.