IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 318 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Ulassai in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lai, con domicilio eletto presso Massimo Lai in Cagliari, via G. Deledda n. 74; Contro Regione Sardegna in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Tiziana Ledda, Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso Ufficio legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; Regione Sardegna Assessorato ambiente servizio sostenibilita' ambientale, Comune di Perdasdefogu in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Jerzu in persona del Sindaco pro tempore; Nei confronti di Sardeolica S.r.l.; Per l'annullamento della nota del Direttore del servizio sostenibilita' ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) prot. 2301 del 27 gennaio 2010, con la quale, gia' in fase di V.I.A., e' stato respinto il progetto di ampliamento del parco eolico operante nel Comune di Ulassai, proposto dalla Sardeolica s.r.l.; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compreso, per quanto possa occorrere lo «Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici» allegato alla DGR 3/17 del 16 gennaio 2009, la suddetta delibera e la DGR n. 28/56 del 26 luglio 2007 con il relativo allegato. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna in persona del Presidente pro tempore; relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l'avvocato Lai per il Comune ricorrente e gli avvocati Ledda e Parisi per la Regione autonoma della. Sardegna. Fatto Il Comune di Ulassai ha stipulato con Sardeolica una convenzione per l'utilizzo di un'area di proprieta' comunale in localita' «Corte Porcus e Fenarbu» in zona agricola al fine della realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica. L'impianto veniva realizzato ed entrava in regime di piena produzione nel 2006. Espone il Comune che nello stesso impianto sono stati occupati n. 26 tecnici scelti per la maggior parte tra i giovani laureati e diplomati della zona; sono poi occupati numerosi soggetti nei servizi accessori. Per effetto degli obblighi assunti, la Societa' corrisponde al Comune, a fronte della concessione di aree di sua proprieta'., un congruo corrispettivo (una somma fissa per ogni aerogeneratore installato e una percentuale sugli utili derivanti dall'energia prodotta). La Sardeolica presentava, in seguito, un progetto di ampliamento del Parco eolico in area contigua a quella gia' occupata e interessante in parte anche i territori dei Comuni confinanti. di Jerzu e Perdasdefogu. Con l'atto indicato in epigrafe il servizio Savi della Regione ha respinto la richiesta, di Sardeolica sostenendo che la localizzazione dell'ampliamento in zona E sarebbe incompatibile con le previsioni della l.r. n. 2/2007 come modificata dalla l.r. n. 3/2009 e con quelle dello Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici allegato alla. DGR 3/17 del 16 gennaio 2009. Il Comune di Ulassai, dopo aver richiesto alla Regione di ritirare l'atto, lo ha impugnato con il presente ricorso deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili. Illegitiimita' in via diretta della nota prot. 2301 del 27 gennaio 2010; 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l.r. n. 2/2007 e s.m.i. e dell'art. 6 della l.r. n. 3/2009, errore di fatto e sui presupposti, erroneita' della motivazione e contraddittorieta', violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; 2) violazione e falsa applicazione dello studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici ex art. 112 NTA del P.P.R.; Illegittimita' in via derivata della nota prot. 2301 del 27 gennaio 2010; 3) illegittimita', costituzionale, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 4 dello Statuto sardo e dell'art. 117 della Costituzione, violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/77/CE, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 387 del 2003, violazione del principio di sussidiarieta', irragionevolezza; 3.1.1) violazione dell'art. 4 dello Statuto in relazione agli artt..10 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; 3.2) ulteriore violazione dell'art. 4 dello Statuto in relazione agli art. 10 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dell'art. 117 comma 2 lettera s) Costituzione; 3.3) violazione dell'art. 3 dello Statuto e 117 comma 2 della Costituzione; 3.4) violazione dell'art. 4 dello Statuto in relazione ai principi desumibili dal d.lgs. n. 152 del 2006 e dalla Direttiva 85/337/CEE; 3.5) irragionevolezza e violazione del principio di sussidiarieta'. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati. Si costituiva l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso. In data 5 maggio 2010 il Comune di Ulassai depositava atto di motivi aggiunti per l'annullamento: 1) della nota del Direttore del servizio sostenibilita' ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali prot. 9217 del 14 aprile 2010, con la quale e' stato confermato il diniego di avvio della Valutazione d'impatto ambientale del progetto di ampliamento del parco eolico operante nel Comune di Ulassai, proposto dalla Sardeolica s.r.l.; 2) della deliberazione della Giunta regionale n. 10/3 del 12 marzo 2010. Avverso questi atti vengono mosse le censure gia' rivolte nei confronti degli atti impugnati con il ricorso introduttivo. Gli atti gravati con i motivi aggiunti sarebbero illegittimi anche per vizi propri di seguito sintetizzati: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l.r. n. 2/2007 e dell'art. 6 della l.r. n. 3/2009, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 delle NTA del PPR; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 43 della Costituzione, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 79/1999, della legge n. 239/004 e delle direttive 1996/92/CE e 2003/54/CE. In data 10 dicembre 2010 la difesa del Comune ricorrente depositava memoria. Altra memoria depositava in data 22 dicembre 2010. Alla udienza pubblica del 12 gennaio 2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. Diritto I. Al fine di vagliare la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, e' necessaria una sintesi delle censure del ricorrente che di seguito si va ad esporre: 1) il ricorrente non contesta che l'ampliamento richiesto possa interessare un'area localizzata in zona E agricola; la motivazione del provvedimento di diniego consta di un richiamo alla previsione dell'art. 18 della l.r. n. 2/2007 come modificato dall'art. 6, comma 8 della l.r. n. 3/2009. A dire del ricorrente la norma citata regola, limitandola, la realizzazione dei soli nuovi impianti eolici e non puo' essere utilizzata per impedire l'ampliamento di impianti esistenti. Un'interpretazione estensiva del limite alla localizzazione sarebbe, poi, senz'altro incompatibile con le finalita' e i principi posti dal d.lgs. n. 387 del 2003 dei quali il primo comma dell'art. 6 citato espressamente garantisce il rispetto. L'art. 12, comma 7 del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, cio' che, a dire del ricorrente, osta radicalmente ad una interpretazione estensiva o analogica dei limiti previsti per gli impianti nuovi. La sottrazione degli ampliamenti ai limiti stringenti previsti per i nuovi impianti deriva anche da una evidente difformita', di ratio tra le due ipotesi. I siti nei quali puo' essere realizzato un ampliamento sono, infatti, proprio e solo quelli nei quali gia' insistono i vecchi impianti da ampliare e quelli ad essi strettamente coerenti Si tratta, quindi, di aree che hanno formato oggetto, a suo tempo, di specifica valutazione circa l'ammissibilita'. dell'intervento, superando tutte le necessarie valutazioni, anche di impatto ambientale e paesaggistiche. Va da ultimo osservato che il provvedimento impugnato, comunque, non e' stato preceduto da un preavviso di diniego che avrebbe consentito al proponente e al comune proprietario delle aree di insistenza di proporre decisive osservazioni, oggi affidate al rimedio giurisdizionale; 2) il provvedimento impugnato violerebbe anche lo Studio per l'individuazione delle aree cui ubicare gli impianti eolici ex art. 112 NTA del PPR poiche' tale studio, in conformita' delle previsioni della l.r. n. 2/2007 pone limiti localizzativi ai soli nuovi impianti eolici; 3) se si ritiene che l'art. 18 della l.r. n. 2/2007 impedisca di realizzare in zona agricola anche il mero ampliamento degli impianti gia' a suo tempo costruiti e attualmente ivi operanti, il ricorrente solleva questione legittimita' costituzionale sotto i seguenti profili: a) violazione dell'art. 4 dello Statuto in relazione agli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; b) ulteriore violazione dell'art. 4 dello Statuto regionale in relazione agli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dell'art. 117 comma lettera s) della Costituzione; c) violazione dell'art. 3 dello Statuto e 117, comma 2 della Costituzione; d) violazione dell'art. 4 dello Statuto in relazione ai principi desumibili dal d.lgs. 152 del 2006 e dalla direttiva 85/337/CEE; e) irragionevolezza e violazione del principio di sussidiarieta'. II. Ai soli fini della, rilevanza della questione, il Collegio ritiene di dovere, in questa sede, preliminarmente esaminare i motivi di ricorso la cui decisione prescinde dalla questione di. costituzionalita'. Tale esame e', invero, piuttosto semplice. L'art. 18 della l.r. n. 2/2007 come sostituito dall'articolo 6 della. l.r. n. 3 del 7 agosto 2009 cosi' recita: «In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti. eolici e' consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree gia' compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale». La citata disposizione individua con precisione le aree dove e' consentita la realizzazione di nuovi impianti eolici con cio' precludendo in radice che in zone non previste essi possano essere assentiti. A nulla rileva che il dettato normativo si riferisca ai «nuovi impianti». La disposizione e' tesa a regolare il corretto insediamento degli impianti nel territorio e, pertanto, si riferisce, con tutta evidenza, non solo alle ipotesi della edificazione di nuovi parchi eolici ma anche a quelle di ampliamento dei parchi preesistenti. Cio' che conta e' quindi non il formale titolo di «nuovo impianto» bensi' la trasformazione del territorio in precedenza non edificato attraverso la realizzazione di nuovi aerogeneratori. In definitiva, l'intervento che comporti l'ampliamento del parco eolico gia' esistente con installazione di nuovi aerogeneratori e' tale da alterare in termini di nuova costruzione lo stato dei luoghi comporta l'applicabilita', delle restrizioni previste dall'art. 18 della l.r. Sardegna n. 2/2007 come modificata dall'art. 6 della l.r. n. 3 del 2009. Quanto appena affermato dal Collegio si ripercuote sulle altre censure dedotte dal ricorrente. Il diniego al richiesto ampliamento si poneva quindi quale atto vincolato di guisa che la mancata, comunicazione del preavviso di rigetto costituisce vizio non invalidante del provvedimento amministrativo. E' del tutto pacifico che l'art. 21-octies legge n. 241 del 1990 deve ritenersi applicabile anche alla violazione dell'art. 10-bis della stessa legge, dal momento che la mancata emanazione del provvedimento di preavviso del rigetto non incide sulla validita' del provvedimento conclusivo del procedimento nel caso in cui quest'ultimo abbia contenuto vincolato (Consiglio Stato, sez. II, 30 luglio 2009 , n. 4802). Ed in questo caso, il diniego discende direttamente dal dettato legislativo che non consente la realizzazione di impianti eolici in zona agricola ma solo nelle zone precisamente indicate, tra le quali non rientra quella proposta da Sardeolica s.r.l. In ordine alla censura contenuta nel secondo motivo di ricorso va osservato che l'applicazione anche agli ampliamenti della l.r. n. 3/2009 rende del tutto inconferente il richiamo all'art. 112 delle NTA del PPR e allo studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici poiche' i limiti localizzativi ivi contenuti si applicano ai nuovi impianti ma non nel senso ritenuto dal ricorrente bensi' nel significato sopra chiarito dal Collegio. Ai soli fini della rilevanza della questione vanno esaminate anche le censure dedotte con l'atto di motivi aggiunti avverso gli atti sopravvenuti rispetto al diniego impugnato con il ricorso introduttivo. Cio', in quanto, il nuovo atto di diniego (nota prot. 9217 del 14 aprile 2010) si basa, oltre che sulle gia' espresse con il precedente diniego, sul blocco generalizzato del settore eolico disposto con la delibera della. Giunta regionale n. 10/3 del 12 marzo 2010. Occorre svolgere alcune considerazioni. La prima e' che se tale blocco fosse considerato legittimo, il ricorso introduttivo diverrebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il successivo diniego, difatti, renderebbe chiara e certa l'inutilita' della sentenza sul primo. La seconda considerazione e' che il nuovo provvedimento di diniego non sostituisce il primo, circostanza che renderebbe comunque improcedibile il. ricorso introduttivo. Esso, invece, si aggiunge al primo diniego che resta fermo e su cui permane l'interesse alla decisione del ricorso. Mentre nel primo caso il diniego e' basato sul contrasto tra il proposto ampliamento e le disposizioni della l.r. n. 18/2007 come modificata dalla l.r. n. 3/2009, vale a dire sul presupposto della illegittima localizzazione dell'ampliamento del parco eolico, il secondo diniego non si pone come atto meramente confermativo del primo bensi' come atto di conferma autonomamente impugnabile. Esso difatti, da un lato richiama le motivazioni contenute nel primo diniego, dall'altro, fa applicazione delle prescrizioni contenute nella delibera della. Giunta regionale 10/3 che dispone il blocco generalizzato del settore eolico. Ebbene, la nota prot. 9217 del 14 aprile 2010, nella parte in cui fa riferimento alla delibera 10/3 cosi' come il presupposto provvedimento deliberativo sono illegittimi per le motivazioni che questo Tribunale amministrativo regionale ha gia' espresso (tra le altre) con la sentenza n. 27 del 14 gennaio 2011. In particolare il Collegio osserva che: 1) in virtu' del quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999, dalla Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE («direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'») e dal d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile sia con riserve e monopoli pubblici, sia con privative industriali; 2) l'adozione di misure (nella specie, attraverso Lina delibera di giunta regionale), che comportino un sostanziale blocco generalizzato delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti eolici, deve ritenersi illegittima, sia per violazione dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e, per tale via, dell'art. 117, comma 3, Costituzione, sia per violazione dei principi sovranazionali tesi alla valorizzazione e' incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, derivanti dalla disciplina comunitaria, e dagli accordi internazionali (Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE «direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta, da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'» e il Protocollo di Kyoto); 3) le (pur condivisibili) esigenze di tutela del paesaggio non possono giustificare un blocco generalizzato delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, posto che l'ordinamento predispone idonei strumenti volti alla valutazione della compatibilita' paesaggistica degli impianti di produzione di energia eolica, in ordine ai quali non vanno trascurate le finalita' di interesse pubblico come la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, oggetto di precisi impegni internazionali assunti dallo Stato italiano e recepiti nell'ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002 n. 120 (concernente«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 1'11 dicembre 1997»). III. Sulla base di tutte le considerazioni esposte, il Collegio rileva che la decisione della controversia dipende dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale che, come si vedra', e' rilevante e non manifestamente infondata per i profili che si andranno ad esporre.. La questione va affrontata seguendo il seguente ordine: 1) l'inquadramento normativo; 2) la rilevanza della questione; 3) la non manifesta infondatezza. IV. l'inquadramento normativo. Brevemente ricostruendo il corpus normativo all'interno del quale si inserisce la disposizione oggetto del dubbio di infrazione costituzionale, osserva il Collegio che, la materia della corretta installazione degli impianti eolici, dopo un periodo di adeguamento alla disciplina comunitaria, abbia ormai raggiunto una apprezzata stabilita' anche, e soprattutto, a seguito di una copiosa elaborazione giurisprudenziale del Giudice delle leggi. Il citato corpus normativo, in sintesi, e' cosi' di seguito descrivibile. IV.1. Le norme statali e comunitarie. A livello statale, il recepimento della Direttiva 2001/77/CE (sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) e' avvenuto con i1 d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Per quanto qui rileva, l'art. 12 del decreto stabilisce, al terzo comma, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la loro modifica, il potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, .nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine, e' convocata dalla Regione una conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Dal punto di vista urbanistico, viene stabilito che gli impianti possono in ogni caso essere ubicati anche in zona agricola, contemperando tuttavia la loro realizzazione con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio rurale; il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, in conformita' al progetto approvato, e comporta l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del titolare a seguito della dismissione. Infine, il decimo comma dell'art. 12 prevede l'approvazione, in Conferenza unificata. Stato-Regioni, delle «linee guida» per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio, volte anche ad assicurare il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio; in attuazione di tali direttive, le Regioni potranno procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, adeguando le rispettive discipline entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle linee guida. Come si vede, la disciplina di riferimento di matrice comunitaria e' costituita dalla direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. Va peraltro rilevato, per completezza di esposizione, che il 5 giugno 2009 e' stata pubblicata la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che ha abrogato (a decorrere dal 1° aprile 2010, per la maggior parte delle disposizioni) la direttiva 2001 /77/CE. Nelle premesse della direttiva 2001/77/CE si afferma che la Comunita' Europea «riconosce la necessita' di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiche' queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile» (1° considerando), che «la promozione dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunita'» (2° considerando) e che «il maggiore uso di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici» (3° considerando). La direttiva impone, poi, agli Stati membri, di fissare degli obiettivi quantitativi precisi di incremento delle fonti rinnovabili, che siano coerenti con gli impegni di riduzione dei gas ad effetto serra assunti dai singoli Stati e dalla Comunita'. Europea nel suo complesso con il Protocollo di Kyoto. Ai sensi dell'art. 12 comma 10 del d.lgs. n. 387 del 2003 in attuazione delle linee guida statali, alle Regioni e' consentito individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Esse, poi, sono tenute ad adeguare le proprie discipline entro 90 giorni, alla data, di entrata in vigore delle linee guida statali, pena l'applicazione diretta di esse. Le linee guida statali, tuttavia, sono state adottate con notevole ritardo solo con D.M. 10 settembre 2010. Il vuoto determinato dalla mancata adozione delle linee guida, e' stato quindi ritenuto da molte Regioni, inclusa la Sardegna, giusto presupposto per dotarsi di proprie linee guida. Lo stesso art. 12, comma 9 del d.lgs. n. 387 del 2003 ha precisato che il procedimento di autorizzazione unica, cosi' come delineato, si applica anche in assenza delle linee guida nazionali. Il legislatore, insomma, in ossequio ai principi di semplificazione e di accelerazione delle procedure autorizzative ha consentito la localizzazione di tali impianti sulla base degli strumenti ordinari di tutela del paesaggio (piani paesaggistici e nulla-osta paesaggistici) sino all'approvazione delle linee guida nazionali, senza la necessita' di uno specifico atto regionale di indirizzo. Tornando al livello comunitario, da analogo favore per l'incremento della produzione di energia, da fonti rinnovabili e' ispirata, la recente Direttiva 2009/28/CE, sulla «promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica, e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. del 5 giugno 2009, destinata ad essere recepita dagli Stati membri entro il 5 dicembre 2010 (attuata dallo Stato italiano con d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28). La nuova direttiva muove, tra l'altro, dai seguenti presupposti: «il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. Tali fattori hanno un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate» (1° considerando); «sono state riconosciute le possibilita' di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle piccole e medie imprese (PMI) locali o regionali. Sono rilevanti le possibilita', di crescita e di occupazione negli Stati membri e' nelle loro regioni riconducibili gigli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e' regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere il ricorso ai fondi strutturali in tale settore» (3° considerando); «nel favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, e' necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia» (4° considerando); «per consentire il rapido sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e alla luce della loro grande utilita' complessiva in termini di sostenibilita' e di ambiente, gli Stati membri, nell'applicazione delle norme amministrative, delle strutture di pianificazione e della legislazione previste per la concessione di licenze agli impianti nel settore della riduzione e del controllo dell'inquinamento degli impianti industriali, per la lotta contro l'inquinamento atmosferico e per la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'ambiente, dovrebbero tenere conto del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di energia non rinnovabile» (42° considerando); «e' opportuno assicurate la coerenza tra gli obiettivi della presente direttiva e la normativa ambientale della Comunita'. In particolare, durante le procedure di valutazione, pianificazione o concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tutta la normativa ambientale della Comunita' e del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia, di ambiente e cambiamenti climatici, specialmente rispetto agli impianti di energia non rinnovabile» (44° considerando). L'art. 13 della Direttiva rafforza il principio di semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative, stabilendo che esse debbano essere «proporzionate e necessarie» e che le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano «oggettive, trasparenti, proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificita' di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili». Le Linee guida statali, adottate con D.M. 10 settembre 2010 prevedono in ordine alla individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti eolici, tra l'altro, quanto segue: che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non gia' a rallentare la realizzazione degli impianti, bensi' ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti 1,10iyiduazione delle aree non idonee dovra' essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalita' indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri: ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei; l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non puo' riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, ne' tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi e' infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunita' localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche vocazioni del territorio. IV.2. Le norme regionali. La Regione Sardegna ha seguito il percorso che si va di, seguito a descrivere. La l.r. n. 2 del 2007 nel testo originario cosi' recitava: Art. 18. Energia rinnovabile-eolica. «1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici e' consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree gia' compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. E' altresi' consentito l'ampliamento, nei limiti quantitativi stabiliti dal Piano energetico ambientale regionale e con le modalita' di cui al comma 2 o comma 3 degli impianti gia' realizzati. 2. Al fine di garantire sviluppo e consolidamento al tessuto industriale regionale ad elevato consumo energetico, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione, e' costituita, entro i massimali di potenza da fonti rinnovabili installabili nel territorio regionale stabiliti con il Piano energetico e ambientale regionale, una riserva strategica a favore di tali azioni. A tal fine la Regione: a) puo' stipulare con primari operatori, in possesso di qualificata esperienza nel settore dell'energia rinnovabile eolica e di una significativa capacita' produttiva, un protocollo di intesa che destini alle aziende energivore quantitativi di energia elettrica sostanzialmente equivalenti alle quantita' prodotte dagli operatori attraverso impianti eolici in esercizio o da realizzarsi nella Regione Sardegna, in tal modo anche promuovendo, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, un maggior utilizzo sostenibile della energia rinnovabile-eolica, in conformita' a quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, attuativo della direttiva 2001/77/CE (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'); b) puo' assegnare quote di energia da prodursi con impianti eolici a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico a1 fine di favorire la riduzione dei relativi costi. A seguito delle azioni di cui al comma 2 l'assegnazione delle restanti quote di energia da prodursi con impianti eolici, fino ai massimali stabiliti nel Piano energetico ambientale regionale, e' effettuata attraverso bandi pubblici che consentono di conseguire importanti ricadute economiche e sociali sui territori interessati. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, deve considerarsi modifica irreversibile dei luoghi la realizzazione dei seguenti interventi previsti, nel progetto approvato: a) completa realizzazione dell'infrastrutturazione primaria; b) realizzazione di tutti i basamenti di fondazione ed elevazione di almeno il 20 per cento delle torri eoliche.». Con la l.r. n. 3 del 2009, il sopra citato articolo 18 della. l.r. n. 2/2007 e' stato cosi' sostituito: «l. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici e' consentita nelle aree industriali retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree gia' compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale». Con Deliberazione G.R. 26 luglio 2007, n. 28/56 pubblicata nel B.U.R.A.S. il 4 marzo 2008, n. 8. la Regione autonoma della Sardegna ha approvato lo Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici. Con Deliberazione della. G.R. 16 gennaio 2009, n. 3/17 sono state apportate modifiche allo studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici, di cui alla delibera 28/56. Nel citato studio si legge tra l'altro: «3 Aree ammissibili alle installazioni di impianti eolici. Al fine di rappresentare sul territorio le aree ammissibili all'installazione di impianti eolici e' stata elaborata una carta, in scala 1:200.000, ove sono riportate: 1. le grandi aree industriali del territorio regionale, cosi' come individuate dal SITAI, Sistema Informativo Territoriale delle Aree Industriali per la Sardegna, con l'indicazione delle rispettive fasce retroindustriali; 2. tutte le zone di valenza ambientale, paesaggistico e storico-culturale, all'interno delle quali, come indicato nel capitolo 1, non sono ammesse trasformazioni capaci di pregiudicare la struttura o la funzionalita' ecosistemica o la fruibilita' paesaggistica di tali zone. Si considerano aree idonee ai fini della realizzazione di fattorie eoliche: 1. le grandi aree industriali del territorio regionale, rappresentate nella cartografia allegata alle presenti linee guida; 2. le aree relative a tutti i Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del territorio regionale; 3. le aree contermini alle grandi aree industriali, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro delle aree di cui al precedente punto 1. 4. esclusivamente per gli impianti di potenza complessiva non superiore a 100 KW, da realizzare da parte di Enti Locali, con un numero totale di aerogeneratori non superiore a tre unita', sono inoltre considerate idonee: 4.a) le altre aree industriali o artigianali cosi' come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti; 4.b) le aree di pertinenza di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque o attivita' di servizio in genere; 4.c) le aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del d.lgs n. 36/03 e perimetrazioni di aree di cava dismesse di sola proprieta' pubblica. Per quanto riguarda i punti 4.b e 4.c deve essere valutata la compatibilita' paesaggistica dei progetti. Pertanto gli impianti eolici risultano realizzabili nelle aree geografiche di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. sopraevidenziati che non ricadano nella fattispecie di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48 e 51 delle NTA del PPR, che costituiscono i vincoli preclusivi all'installazione degli impianti. In tali aree nel contempo dovra' essere garantito il rispetto dei vincoli determinati da norme territoriali, urbanistiche e da condizioni morfologiche e climatiche riportati nel precedente capitolo 2». Descritto il corpus normativo di riferimento, il Collegio ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della l.r. n. 2/2007, come modificato dalla l.r. n. 3/2009 sia rilevante e non manifestamente infondata. Questi i motivi. V. Sulla rilevanza della, questione di legittimita' costituzionale. Dalla questione di legittimita' costituzionale dipende la decisione del ricorso. Va anzitutto premesso che non e' ravvisabile contrasto immediato e diretto tra la Direttiva 2001/77/CE (sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) e le richiamate norme regionali, tanto da procedere ad una disapplicazione di queste ultime nel nome della primazia delle fonti comunitarie. Ne' tale contrasto puo' essere desunto dalla nuova Direttiva 2009/28/CE. L'impegno imposto agli Stati membri e' quello di ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricita', da fonti rinnovabili, a razionalizzare ed accelerare le procedure amministrative, a garantire regole oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Ma le norme comunitarie, tuttavia, non escludono la facolta' degli Stati membri di contemperare la promozione delle fonti rinnovabili di energia con l'esigenza di un ordinato assetto del territorio e con la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, i quali come e' noto costituiscono anch'essi interessi rilevanti per la collettivita' e come tali oggetto di disciplina di protezione di rango comunitario. Non sussiste pertanto, ne' la possibilita' di una disapplicazione delle disposizioni regionali di riferimento, ne' la necessita' di rimettere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale prospettata dal ricorrente. Si ritiene invece di rimettere alla Corte costituzionale la decisione in ordine alla legittimita', della disposizione regionale che, in sostanza, capovolge il criterio stabilito dal legislatore statale: «indicazione aree e siti non idonei alla, installazione di specifiche tipologie di impianti» con il criterio della indicazione di siti idonei stabilendo una generale preclusione di intervento per tutti quelli non espressamente indicati. Sulla rilevanza della questione il Collegio ritiene di avere gia' ampiamente motivato. In particolare, va detto che, scontata l'applicazione del disposto normativo a tutti gli impianti, sia quelli nuovi sia quelli oggetto di ampliamento, il diniego all'ampliamento del Parco Eolico di Ulassai si fonda esclusivamente sul contrasto tra la domanda proposta da Sardeolica s.r.l. e la piu' volte citata disposizione regionale che non consente l'edificazione di parchi eolici in zona agricola (tranne le ipotesi in cui la zona agricola coincida con le aree indicate dallo studio di cui alla citata delibera 3/17, ipotesi che non riguarda il caso in esame). Ne segue che se la Corte costituzionale dovesse ritenere fondata la questione di illegittimita', qui sollevata il ricorso non potrebbe che concludersi con un accoglimento e con l'annullamento dell'impugnato diniego. E', difatti, evidente, che le restrizioni contenute nello studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (delibera G.R. 3/17 del 2009 e 28/56 del 2007) trovano il proprio fondamento nella disposizione della legge regionale che, se dichiarata costituzionalmente illegittima, renderebbe tali atti amministrativi privi di presupposto normativo e, pertanto, siccome debitamente impugnati, essi sarebbero oggetto di annullamento per quanto di interesse dedotto dal ricorrente. VI. Sulla non manifesta infondatezza della, questione di legittimita' costituzionale. Come si e' visto, la Regione autonoma della Sardegna ha demandato ad un atto legislativo la fissazione di prescrizioni localizzative. Occorre dapprima ricordate che, in linea generale, sebbene alle Regioni sia, consentito perseguire, indirettamente, scopi di tutela ambientale, la Corte costituzionale ha piu' volte precisato che l'individuazione della disciplina di tutela dell'ambiente inteso «come una entita' organica», compete in via esclusiva allo Stato (Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). E allo Stato compete, tra l'altro, la ponderazione dell'interesse alla tutela ambientale con gli altri ad essa contrapposti e costituzionalmente garantiti (Corte Cost. 18 giugno 2008, n 214). Un punto e' chiaro. In caso di conflitto tra l'interesse alla tutela ambientale e altri interessi potenzialmente contrapposti, statale e' la sede di composizione del conflitto. La disciplina ambientale costituisce, insomma, un limite alla potesta' legislativa delle Regioni, cosicche' ad esse e' precluso il potere di prevedere «deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale» (Corte cost. 27 giugno 2008, n. 232). Esse, infatti, possono perseguire scopi di tutela ambientale solo se cio' consegua, indirettamente e marginalmente, all'esercizio legittime della competenza legislativa ad esse attribuita. In ogni caso, la disciplina cosi' risultante non puo' contraddire gli obiettivi di rango statale (Corte cost. 18 giugno 2008, n. 214). L'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione sottopone alla legislazione esclusiva statale la materia della «tutela» dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, siano approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale disposizione e' da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto, sebbene inserita nell'ambito della disciplina relativa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ha quale precipua finalita', quella di proteggere il paesaggio. Le linee guida sono volte, infatti, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti eolici, nel paesaggio. Ma la, prevalenza della tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione in esame, non esclude che essa; in quanto inserita nella piu' ampia disciplina dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, incida anche su altre materie (quali la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia») attribuite alla competenza concorrente. Questo giustifica il rinvio alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla norma statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (in questi termini Corte cost., sent. 29 maggio 2009, n. 166). A tanto ha invece ,provveduto la Regione Sardegna, che ha fatto addirittura di piu' che introdurre ampie e tassative fattispecie di divieto di installazione degli impianti eolici. Con la disposizione in esame la Regione Sardegna ha completamente capovolto il principio volto a tutelare il favor per l'installazione di tali impianti. Non gia' liberta' di installazione tranne i casi di divieto in ipotesi tassative e ben individuate, bensi' divieto generalizzato tranne le (rare) ipotesi in cui l'installazione e' astrattamente consentita. Appare, quindi, sospetto di incostituzionalita' l'art. 18 della. l.r. n. 2 del 2007 come sostituito dall'art. 6 della l.r. n. n. 3 del 7 agosto 2009 in primo luogo, per contrasto con l'art. 117 secondo comma lett. s), della Costituzione pur tenuto conto, come si dira' nel prosieguo, della peculiare autonomia della. Regione Sardegna. Sotto diverso profilo, deve giudicarsi non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' in relazione all'art 4 lettera e) dello Statuto della Regione Sardegna e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. E' opportuno precisare che, mentre la richiamata norma statutaria. individua quale materia di competenza concorrente la «produzione e distribuzione di energia elettrica», quella contenuta nella Costituzione individua la materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Il confine di operativita' tra le due norme pare dunque tracciato, tra l'altro, dalla dimensione nazionale (e non) delle attivita' connesse alla distribuzione dell'energia. Cio' che in questa sede conta e' rilevare che i parametri di costituzionalita' appaiono comunque violati. Difatti, la disposizione regionale dubitata di illegittimita' costituzionale incide complessivamente su dette materie, perche' prevede, in sostanza, un generalizzato divieto di installazione di impianti eolici. La normativa statale non contempla simili poteri in capo alla Regione. Costituisce, ad avviso del Collegio, principio fondamentale della materia ricavabile dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, quello della «indifferenza urbanistica» della costruzione di impianti eolici, tenuto conto che: il terzo comma dell'art. 12 stabilisce con chiarezza che l'autorizzazione unica regionale, che scaturisce dalla conferenza di servizi, ha effetto di variante urbanistica, ove occorra; il settimo comma 12 dispone che gli impianti eolici possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici; il decimo comma dell'art. 12 disciplina il procedimento per l'approvazione da parte dello Stato delle linee guida, per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3, linee guida volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio; in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Deve pertanto dubitarsi che il legislatore regionale possa introdurre un generalizzato divieto (con previsione di tassative eccezioni) quale quello previsto dall'art. 18 della l.r. n. 2/2007 come modificato dall'art. 6 della. l.r. n. 3/2009. La disposizione si pone pertanto in contrasto con l'art 117 comma 3 della Costituzione ai sensi del quale, come gia' segnalato, la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia» rientra bella potesta' legislativa concorrente per contrasto della stessa con i principi fondamentali posti dalla legge dello Stato, sopra citati. Ma occorre meglio precisare, proprio in virtu' della autonomia differenziata della Regione Sardegna. Per la Regione Sardegna, la materia della produzione e distribuzione dell'energia elettrica risulta compresa nell'ambito della competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 4 lettera e) dello Statuto e, di conseguenza, essa e' soggetta al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato cosi' come avviene nelle Regioni a statuto ordinario. In definitiva, l'art. 18 della l.r. n. 2 del 2007 cosi' come modificato dalla l.r. n. 3 del 2009, siccome in contrasto sia con i principi desumibili dalle norme comunitarie finora citate (direttiva 2001/77/CE e oggi direttiva 2009/28/CE), sia con l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 viola anche l'art. 4 dello Statuto regionale il quale richiama il precedente articolo 3 e, pertanto, la necessita' del rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, delle riforme economico-sociali della. Repubblica e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Va ancora osservato che nella ipotesi in cui si ritenga che la disposizione dubitata di illegittimita' costituzionale sia stata approvata, nell'esercizio della potesta' legislativa in materia di paesaggio, essa si pone comunque in contrasto con l'art. 3 dello Statuto regionale, pur tenuto conto dei principi statuiti dal Giudice delle leggi con sentenza n. 51/2006. Va difatti rilevato, che siccome lo Statuto speciale regionale prevede la competenza legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica (art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la Regione Sardegna), la Regione e' tenuta ad esercitare la propria competenza legislativa primaria in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e, nel dettare la disciplina in materia di localizzazione degli impianti eolici; e' tenuta ad osservare le disposizioni di principio e di attuazione di precisi obblighi comunitari (direttiva 2001/77/CE e oggi direttiva 2009/28/CE) previste nel d.lgs. n. 387 del 2003 quali quelle contenute nell'art. 12. Le citate norme statali di recepimento delle direttive comunitarie, nel prevedere un sistema chiaramente volto all'incentivazione delle energie rinnovabili, e nel delineare un nuovo e differente quadro della politica energetica, costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale. Cio' in quanto, le fonti di energia rinnovabile esprimono molteplici utilita': da un lato quella, economica relativa alla produzione di energia dall'altro quella ambientale posto che esse, proprio per la loro natura, sono compatibili con la tutela dell'ambiente. I principi fondamentali dettati dalla piu' volte citata normativa statale vincolano anche la Regione Sardegna nell'esercizio della sua potesta' legislativa primaria in funzione dell'effettivo perseguimento dell'interesse nazionale; il conseguimento degli obiettivi della politica energetica, nazionale verrebbe pregiudicato dal divieto generalizzato imposto dalla legge regionale dubitata di illegittimita' costituzionale. La riduzione delle emissioni di gas serra attraverso la ricerca promozione, sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, tra le quali rientrano gli impianti eolici, costituisce preciso impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito dal legislatore con la legge n. 120 del 2002 (ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto). La previsione dell'art. 18 l.r. n. 2/2007 si pone in contrasto con gli impegni internazionali e, pertanto, anche per questo, viola l'art. 3 dello status speciale della Regione Sardegna. VII. Conclusivamente il Collegio, per le ragioni sopra esposte, solleva questione di costituzionalita' dell'articolo 18 della legge regionale sarda n. 2 del 2007 come modificata dall'art. 6 della l.r. n. 3 del 2009 per violazione: degli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 in relazione all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; dell'articolo 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, della Costituzione. Deve essere sospesa ogni decisione sulla presente controversia, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.