Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.
80224030587  -  n.  fax  0696514000  ed  indirizzo  P.E.C.   per   il
ricevimento degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it)  e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla  Via  dei  Portoghesi  12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella  riunione  del  28
luglio 2015, ricorrente; 
    Contro la Regione Campana, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in Napoli, via S. Lucia n.81, intimata; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
della legge della Regione Campania, 1° luglio 2011, n. 11, pubblicata
nel BUR n. 43 dell'11 luglio 2011, recante «Disposizioni  urgenti  in
materia di impianti eolici» per violazione degli  articoli  97,  117,
commi 1 e 2, lett. a) e 117, comma 3, Cost. 
 
                                Fatto 
 
    Con la legge n. 11 del l° luglio  2011  la  Regione  Campania  ha
dettato disposizioni urgenti  in  materia  di  impianti  eolici.  Con
l'unica noma di carattere sostanziale contenuta nell'art. 1, comma 2,
il legislatore regionale ha disposto che: «per stabilire una  griglia
di sostenibilita' degli impianti  eolici,  la  costruzione  di  nuovi
aerogeneratori e' autorizzata  esclusivamente  nel  rispetto  di  una
distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore piu' vicino
preesistente  o  gia'  autorizzato,  a  tutela  della  necessita'  di
quest'ultimo di usufruire della frequenza  del  vento,  in  relazione
all'intensita' e alla reale capacita' di produrre energia.». 
    La predetta disposizione si espone a  censure  di  illegittimita'
costituzionale per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    1. - Violazione dell'art. 117, 1° comma  e  2°  comma,  lett.  a)
Cost, e dei principi comunitari di ragionevolezza e  proporzionalita'
degli obblighi posti in sede di  autorizzazioni  alla  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili. 
    L'art.  1  della  legge  regionale  in  esame  prevede   che   la
costruzione di nuovi aerogeneratori  sia  autorizzata  esclusivamente
nel  rispetto  di  una  distanza  pari  o  superire   a   800   metri
dall'aerogeneratore piu' vicino preesistente o gia' autorizzato. 
    Tale prescrizione generale si risolve in  una  limitazione  delle
diverse tipologie degli impianti e  delle  caratteristiche  del  sito
scelto per l'insediamento. 
    Pertanto, una distanza fissata a priori per legge, senza che  sia
consentita in sede di autorizzazione la valutazione tecnica del  caso
concreto, oltre a costituire un ostacolo alla costruzione di impianti
eolici  puo'  risultare  distorsiva  della  concorrenza,  portando  a
privilegiare una determinata tipologia di  prodotto  a  discapito  di
un'altra, in violazione dei principi comunitari di  ragionevolezza  e
proporzionalita' degli obblighi posti in sede di autorizzazioni  alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
    La disposizione regionale impugnata  viola  quindi  il  principio
posto dalla direttiva 2009/28/CE, in base al quale le norme nazionali
in materia di  procedure  di  autorizzazione  agli  impianti  per  la
produzione di elettricita' devono essere proporzionate  e  necessarie
(art.  13  direttiva  2009/28/CE).  Il  divieto  posto  dalla   norma
regionale costituisce un ostacolo allo sviluppo della  produzione  di
energia rinnovabile da fonte eolica  potendo  influire  negativamente
sul raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da  fonte
rinnovabile che l'Italia deve conseguire nell'ambito della  Comunita'
europea e di cui e' direttamente  responsabile  nei  confronti  della
stessa. Si ravvisa pertanto una violazione dell'art. 117, comma 1,  e
comma 2, lett. a) Cost. 
    2. - Violazione dell'art. 117, comma 3 Cost. 
    La  norma  impugnata  rientra  nella  materia  della   produzione
dell'energia che appartiene alla competenza concorrente dello Stato e
delle Regioni. Conseguentemente le regioni sono tenute ad uniformarsi
ai principi fondamentali della materia determinati dalla legislazione
dello Stato. 
    Nel caso di specie tali principi non sono rispettati. 
    Invero le linee per  l'autorizzazione  degli  impianti  da  fonti
rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010, recepito dal d.lgs.  n.
28/2010, che hanno il valore di norme di principio, stabiliscono  che
le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di
specifiche tipologie  di  impianti  alimentati  a  fonti  rinnovabili
esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di cui al paragrafo 17. 
    Pertanto non possono essere poste limitazioni e  contingentamenti
indiretti, come nel  caso  di  specie,  attraverso  una  nonna  sulle
distanza, ma devono essere individuati aree e siti  non  idonei  alla
installazione  di'  specifiche  tipologie  di  impianti,   attraverso
un'apposita istruttoria  avente  ad  oggetto  la  ricognizione  delle
disposizioni volte alla  tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio,  del
patrimonio  storico  e  artistico.  delle  tradizioni  agroalimentari
locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale  che  identificano
obiettivi  di  protezione  non  compatibili  con  l'insediamento,  in
determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti,
i quali, potrebbero determinare una  elevata  probabilita'  di  esito
negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione. Ne  deriva  che
anche in caso di aree non idonee, non sussiste un divieto generale di
installazione, dato il favor verso  le  energie  rinnovabili,  ma  e'
rimesso  all'iniziativa  dell'operatore  nell'esercizio  del  diritto
d'impresa di cui all'art. 41 Cost. proporre una  possibile  soluzione
tecnica  di  installazione  di  un  impianto  a  FR  che  l'autorita'
precedente dovra'  valutare  in  sede  di  contemperamento  dei  vari
interessi pubblici coinvolti.  Si  ravvisa  pertanto,  la  violazione
dell'art. 117, comma 3, Cost. 
    3. - Violazione dell'art. 97 Cost. 
    La norma in questione risulta altresi' contraria ai  principi  di
buon andamento ed imparzialita'  dell'azione  amministrativa  di  cui
all'art.  97  Cost.   Infatti,   irrigidendo   il   procedimento   di
installazione degli  impianti  eolici  nello  schema  delle  distanze
legali, il legislatore impedisce  alla  Pubblica  Amministrazione  di
procedere alle valutazioni che si rendano  di  volta  in  volta  piu'
opportune per rendere compatibili le esigenze  della  produzione  con
gli altri molteplici interessi che  possono  concorrere  alla  scelta
delle soluzioni piu' adeguate.