Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2015, ricorrente; Contro la Regione Campana, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Napoli, via S. Lucia n.81, intimata; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, della legge della Regione Campania, 1° luglio 2011, n. 11, pubblicata nel BUR n. 43 dell'11 luglio 2011, recante «Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici» per violazione degli articoli 97, 117, commi 1 e 2, lett. a) e 117, comma 3, Cost. Fatto Con la legge n. 11 del l° luglio 2011 la Regione Campania ha dettato disposizioni urgenti in materia di impianti eolici. Con l'unica noma di carattere sostanziale contenuta nell'art. 1, comma 2, il legislatore regionale ha disposto che: «per stabilire una griglia di sostenibilita' degli impianti eolici, la costruzione di nuovi aerogeneratori e' autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore piu' vicino preesistente o gia' autorizzato, a tutela della necessita' di quest'ultimo di usufruire della frequenza del vento, in relazione all'intensita' e alla reale capacita' di produrre energia.». La predetta disposizione si espone a censure di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di Diritto 1. - Violazione dell'art. 117, 1° comma e 2° comma, lett. a) Cost, e dei principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalita' degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'art. 1 della legge regionale in esame prevede che la costruzione di nuovi aerogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superire a 800 metri dall'aerogeneratore piu' vicino preesistente o gia' autorizzato. Tale prescrizione generale si risolve in una limitazione delle diverse tipologie degli impianti e delle caratteristiche del sito scelto per l'insediamento. Pertanto, una distanza fissata a priori per legge, senza che sia consentita in sede di autorizzazione la valutazione tecnica del caso concreto, oltre a costituire un ostacolo alla costruzione di impianti eolici puo' risultare distorsiva della concorrenza, portando a privilegiare una determinata tipologia di prodotto a discapito di un'altra, in violazione dei principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalita' degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La disposizione regionale impugnata viola quindi il principio posto dalla direttiva 2009/28/CE, in base al quale le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione agli impianti per la produzione di elettricita' devono essere proporzionate e necessarie (art. 13 direttiva 2009/28/CE). Il divieto posto dalla norma regionale costituisce un ostacolo allo sviluppo della produzione di energia rinnovabile da fonte eolica potendo influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile che l'Italia deve conseguire nell'ambito della Comunita' europea e di cui e' direttamente responsabile nei confronti della stessa. Si ravvisa pertanto una violazione dell'art. 117, comma 1, e comma 2, lett. a) Cost. 2. - Violazione dell'art. 117, comma 3 Cost. La norma impugnata rientra nella materia della produzione dell'energia che appartiene alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Conseguentemente le regioni sono tenute ad uniformarsi ai principi fondamentali della materia determinati dalla legislazione dello Stato. Nel caso di specie tali principi non sono rispettati. Invero le linee per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010, recepito dal d.lgs. n. 28/2010, che hanno il valore di norme di principio, stabiliscono che le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di cui al paragrafo 17. Pertanto non possono essere poste limitazioni e contingentamenti indiretti, come nel caso di specie, attraverso una nonna sulle distanza, ma devono essere individuati aree e siti non idonei alla installazione di' specifiche tipologie di impianti, attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico. delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali, potrebbero determinare una elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione. Ne deriva che anche in caso di aree non idonee, non sussiste un divieto generale di installazione, dato il favor verso le energie rinnovabili, ma e' rimesso all'iniziativa dell'operatore nell'esercizio del diritto d'impresa di cui all'art. 41 Cost. proporre una possibile soluzione tecnica di installazione di un impianto a FR che l'autorita' precedente dovra' valutare in sede di contemperamento dei vari interessi pubblici coinvolti. Si ravvisa pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. 3. - Violazione dell'art. 97 Cost. La norma in questione risulta altresi' contraria ai principi di buon andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Infatti, irrigidendo il procedimento di installazione degli impianti eolici nello schema delle distanze legali, il legislatore impedisce alla Pubblica Amministrazione di procedere alle valutazioni che si rendano di volta in volta piu' opportune per rendere compatibili le esigenze della produzione con gli altri molteplici interessi che possono concorrere alla scelta delle soluzioni piu' adeguate.