IL TRIBUNALE 
 
    A scioglimento della riserva assunta il 30.3.2011, ha  emesso  la
presente ordinanza nella causa civile di I grado iscritta al n.  3004
del ruolo generale  affari  contenziosi  dell'anno  2008  tra  Iovine
Cecilia, titolare dell'impresa individuale «Central  Park  di  Iovine
Cecilia», elettivamente domiciliata in Potenza, corso XVIII Agosto n.
8, presso lo studio dell'avv. Arturo Andriuolo che la  rappresenta  e
difende, in  virtu'  di  procura  rilasciata  in  calce  all'atto  di
citazione,  attore  e  Bancapulia  Spa,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza, via
Nazario Sauro n. 52, presso lo studio dell'avv. Michele Gallo, che la
rappresenta e difende, in virtu' di procura a margine  della  memoria
di costituzione, convenuto, 
 
                            Premesso che 
 
    Con atto di  citazione  ritualmente  notificato  Iovine  Cecilia,
titolare dell'impresa individuale «Central Park di  Iovine  Cecilia»,
conveniva in giudizio Bancapulia spa, deducendo di avere intrattenuto
quattro rapporti bancari di conto corrente con la convenuta; che, nel
corso  dei  detti  rapporti,  la  Banca  aveva  applicato   interessi
ultralegali   non   pattuiti   per    iscritto;    aveva    applicato
unilateralmente  la  capitalizzazione  trimestrale  degli  interessi;
aveva addebitato costi, oneri e commissioni, tra cui  le  commissioni
di massimo scoperto,  senza  una  effettiva  causa  e  una  specifica
pattuizione scritta; aveva gravato il conto attraverso il  meccanismo
dei cd. giorni valuta, con gli addebiti al correntista in tempo reale
o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato; aveva  gravato  il
conto attraverso il sistema di calcolo in  linea  banca  anziche'  in
linea capitale; aveva applicato interessi usurari. 
    Affermava  di  avere  fatti  analizzare  da  un   consulente   la
situazione dei quattro conto correnti  e  di  aver  conteggiato,  per
ognuno di essi, un saldo attivo in suo favore. 
    Chiedeva la condanna  della  convenuta  al  pagamento  dei  saldi
effettivi  finali  dei  conti  correnti,  ovvero  alla   restituzione
dell'indebito   pagato   dalla   cliente,   ovvero    al    pagamento
dell'indennizzo per arricchimento senza causa. 
    Si costituiva in giudizio Bancapulia Spa, la  quale  deduceva  la
decadenza dell'attrice da  ogni  pretesa,  non  essendovi  mai  stata
contestazione degli estratti  conto;  eccepiva  la  prescrizione  del
diritto per il periodo precedente al quinquennio o al decennio  dalla
data di notificazione dell'atto di citazione. Nel merito deduceva che
il tasso di  interesse  era  stato  pattuito  per  iscritto;  che  la
capitalizzazione applicata era legittima; che la banca non aveva  mai
superato i tassi soglia usurari  e  non  aveva  richiesto  spese  non
dovute. 
    Nel corso del giudizio, veniva effettuata un'istruttoria orale  e
si procedeva ad espletare una CTU di natura contabile. 
    All'udienza del 30.3.2011 - fissata per chiarimenti alla  CTU  -,
parte convenuta contestando le  risultanze  dell'elaborato  peritale,
richiedeva, in punto di  prescrizione,  l'applicazione  dell'art.  2,
comma 61 della legge 10/2011,  nonche'  della  sentenza  n.  24418/10
delle S.U. della Suprema Corte. 
    Anche   parte   attrice   formulava   rilievi    nei    confronti
dell'espletata CTU. 
    Tutto cio' premesso, 
 
                               Osserva 
 
    Ritiene  il  Giudice  che  sussistano,  nel  caso  di  specie,  i
presupposti per sollevare  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma  61,  legge  n.  10  del  2011,  di
conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.  225  (cd.  decreto
Milleproroghe), per violazione dei limiti interni  all'ammissibilita'
di una legge interpretativa e per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. 
    La norma in questione cosi' recita: «In  ordine  alle  operazioni
bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile  si
interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti
dall'annotazione   in   conto   inizia   a   decorrere   dal   giorno
dell'annotazione  stessa.  In  ogni  caso  non  si  fa   luogo   alla
restituzione di importi gia' versati alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge». 
    Quanto alla rilevanza della norma, nel caso di specie, osserva il
Giudicante  che,  tenuto  conto  della  eccezione   di   prescrizione
sollevata da parte convenuta, non puo' prescindere  dall'esame  della
norma citata, al fine di decidere se ed in quali termini affidare  al
CTU  l'incarico  di  effettuare  un  nuovo  conteggio   delle   somme
movimentate sul conto corrente oggetto di causa. 
    D'altro  canto,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art.  2,  comma  61  legge  10/2011  non  appare  manifestamente
infondata, per le ragioni di seguito indicate. 
    Ed invero, a differenza di quanto  espressamente  indicato  dalla
lettera della norma in esame, alla stessa non puo' essere  attribuita
natura di norma  di  interpretazione  autentica  dell'art.  2935  del
codice civile, ne'  alla  stessa  puo'  essere  attribuita  efficacia
retroattiva. 
    Ed  infatti,  la  Corte  costituzionale  ha   chiarito   che   il
Legislatore puo'  adottare  norme  di  interpretazione  autentica  in
presenza di incertezze sull'applicazione di  una  disposizione  o  di
contrasti giurisprudenziali o quando la scelta  imposta  dalla  legge
rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario,  con
cio' vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore. 
    Inoltre, la medesima Corte  ha  fissato  i  limiti  all'efficacia
retroattiva delle leggi, da individuarsi  nella  salvaguardia,  oltre
che dei principi costituzionali, anche di altri  valori  fondamentali
di civilta' giuridica, tra i quali il principio di ragionevolezza, il
divieto di ingiustificate disparita' di trattamento,  la  tutela  del
diritto dei cittadini  di  agire  a  difesa  dei  propri  diritti  ed
interessi, il principio dell'affidamento, nonche' quello di  coerenza
e certezza dell'ordinamento giuridico. 
    La norma in esame, a parere di  questo  Giudice,  viola  tutti  i
citati principi. 
    Ed  infatti,  nell'ambito  del  nostro  ordinamento,   non   sono
ravvisabili incertezze circa la  decorrenza  della  prescrizione  del
diritto di ripetere le somme illegittimamente trattenute dalla  banca
nei rapporti regolati in conto corrente. 
    La Corte di cassazione ha piu' volte chiarito che il  termine  di
prescrizione decennale  del  diritto  alla  ripetizione  delle  somme
indebitamente  trattenute  dalla  Banca  a  titolo  di  interessi  su
un'apertura di credito in  conto  corrente,  decorre  dalla  chiusura
definitiva  del  rapporto  (ex  plurimis  sent.  n.  2262/1984  e  n.
10127/2005). 
    Da ultimo, le Sezioni Unite della Suprema Corte  -  pronunciatesi
per la particolare importanza delle questioni  sollevate  e  non  per
difformita' di orientamenti tra diverse sezioni  -,  hanno  precisato
che «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura  di  credito
bancario regolato in conto corrente, il correntista  agisce  per  far
dichiarare la nullita' della clausola che prevede  la  corresponsione
di interessi anatocistici e  per  la  ripetizione  di  quanto  pagato
indebitamente a questo titolo, il termine di  prescrizione  decennale
cui tale  azione  di  ripetizione  e'  soggetta  decorre,  qualora  i
versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto  abbiano
avuto solo funzione ripristinatoria della provvista,  dalla  data  in
cui e' stato estinto il saldo  di  chiusura  del  conto  in  cui  gli
interessi non dovuti sono  stati  registrati»  (sent.  n.  24418  del
2/12/2010). 
    D'altro canto, l'art. 2935  del  codice  civile  prevede  che  la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il  diritto  puo'
essere fatto valere. 
    Le gia' citate Sezioni Unite della Suprema Corte hanno  precisato
che, ovviamente, perche' possa sorgere il diritto alla ripetizione di
un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere  ed
essere ben individuabile. 
    La statuizione normativa  secondo  cui  la  prescrizione  decorre
dall'annotazione in conto dell'addebito degli interessi,  attribuendo
all'annotazione l'efficacia di un pagamento,  introduce  un  concetto
del tutto innovativo, ponendosi al di fuori delle possibili  varianti
interpretative delle preesistenti norme. 
    Inoltre, ove l'applicazione della norma in  esame  si  estendesse
anche ai giudizi in corso, si violerebbe il principio  del  legittimo
affidamento  delle  parti  in  relazione   all'applicazione   di   un
orientamento consolidato  in  tema  di  prescrizione,  essendo  stato
operato per via legislativa un vero e proprio overruling. 
    Infine, si osserva che la norma esaminata,  rendendo  impossibile
la restituzione degli  importi  gia'  versati  alla  data  della  sua
entrata in vigore, oltre ad impedire ai titolari  di  un  diritto  di
ottenerne  la  relativa  realizzazione  per  via   giudiziaria   (con
conseguente violazione dell'art. 24 Cost.), non  appare  giustificata
da  alcun  ragionevole  principio  e  determina   una   inammissibile
disparita' di trattamento (con  conseguente  violazione  dell'art.  3
Cost.) tra i debitori che abbiano versato somme prima dell'entrata in
vigore della legge e i  debitori  che  dette  somme  abbiano  versato
successivamente.