IL TRIBUNALE Esaminati gli atti delle cause riunite nn. 8/10, 55/10, 141/10 e 193/10 R.G. pendenti innanzi a questo Tribunale tra l'attrice Occhi Adelia e i convenuti I.N. P.S. e soc. S.C.C.I. s.p.a., discusse dai procuratori delle parti all'odierna udienza; ha emesso la seguente ordinanza. Le presenti cause riunite hanno a oggetto le opposizioni proposte da Occhi Adelia avverso quattro cartelle di pagamento inerenti all'omesso versamento di contributi previdenziali della gestione commercianti, alla quale l'attrice e' stata iscritta d'ufficio dall'INPS in forza delle risultanze del verbale di accertamento del 15 ottobre 2008. I ricorsi sono stati rispettivamente depositati il 7 gennaio 2010, il 2 marzo 2010, il 1° giugno 2010 e il 13 agosto 2010. L'attrice ha evidenziato di essersi iscritta alla gestione separata in ragione della propria attivita' di amministratore unico della soc. "La Magnifica Terra" s.r.l., esercente in Bormio e Chiavenna (Sondrio) attivita' di agenzia di viaggi e turismo, e in relazione ai compensi in proposito percepiti. Ha quindi sostenuto l'illegittimita' della propria iscrizione alla gestione commercianti sia per il difetto dei presupposti legittimanti tale iscrizione, sia in virtu' del divieto di duplicazione dell'obbligazione contributiva dettato dall'art. 1, co. 208, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Ha chiesto in via principale l'accertamento dell'infondatezza delle pretese contributive dell'INPS; in via subordinata ha chiesto accertarsi l'illegittimita' della predetta duplice iscrizione e della correlativa duplicazione contributiva, con la conseguente compensazione delle somme versate alla gestione separata o la ripetizione del relativo indebito. I convenuti si sono costituiti unitariamente in giudizio nelle quattro cause e hanno resistito alle avverse opposizioni, eccependo l'inammissibilita' delle domande giudiziali dell'attrice relative alla gestione separata e argomentando in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio della Occhi alla gestione commercianti. I convenuti hanno concluso chiedendo la reiezione delle avverse domande giudiziali. Il Giudice osserva che occorre innanzitutto stabilire se la soc. "La Magnifica Terra" s.r.l. sia organizzata e/o diretta prevalentemente col lavoro della parte o dei suoi familiari (art. 1, co. 203, lett. a), L. 662/96), se la parte partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza rispetto all'attivita' prestata da altri soggetti al suo interno (lett. c)) e se la parte sia in possesso di licenza ove richiesta (lett. d)). Il requisito di cui alla lett. b) non e' richiesto per le s.r.l. In caso di riscontro negativo, ne conseguirebbe la non iscrivibilita' tout court della Occhi alla gestione commercianti per il difetto a monte dei requisiti per l'iscrizione. In caso di riscontro positivo, applicando la normativa come interpretata costantemente dal Giudice di legittimita', e da ultimo da Cass. SS.UU. 3240 del 12 febbraio 2010, occorreva verificare se era prevalente l'attivita' di amministratore o quella commerciale, stante il principio dettato dal cit. comma 208 della non duplicita' dell'iscrizione. Nel primo caso ne conseguiva l'iscrizione alla sola gestione separata, nel secondo caso ne conseguiva l'iscrizione alla sola gestione commercianti. Con la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 12, co. 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modifica dall'art. 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, ora in tal caso sarebbe invece comunque operativa la doppia iscrizione, posto che la regola della prevalenza ex art. 1, co. 208, cit. non si puo' applicare all'attivita' di lavoro autonomo inerente alla gestione separata (comma 11, secondo alinea), potendosi applicare soltanto in relazione a piu' attivita' autonome "esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti" (comma 11, primo alinea). Nella specie e' pacifico che la Occhi e' amministratore unico e socia della predetta s.r.l., e come tale e' iscritta alla gestione separata per i relativi compensi di amministratore. Il Giudice ritiene provata sia la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione della Occhi alla gestione commercianti operata d'ufficio dall'I.N. P.S., sia la prevalenza dell'attivita' lavorativa da essa espletata nella societa' rispetto a quella di amministratore. La prova della sussistenza dei requisiti di cui alla lett. a) e alla lett. c) si desume dalle dichiarazioni rese dalla stessa Occhi agli Ispettori dell'I.N. P.S. in data 16 settembre 2008, e da lei sottoscritte. Da tali dichiarazioni si desume in sintesi che l'attivita' commerciale in questione e' gestita e diretta in prima persona dalla Occhi, la quale vi presta quell'abituale e prevalente impegno esecutivo (tra l'altro: "Io tutte le mattine vengo in ufficio, apro sempre io . stipulo personalmente i contratti .sono sempre presente per qualsiasi problematica durante la quotidiana attivita'") che la condivisibile giurisprudenza prima citata considera ex se incompatibile con la configurabilita' della prevalenza dell'attivita' di amministratore. Trattasi di dichiarazioni la cui provenienza dall'attrice, dalla stessa genericamente contestata in ricorso, fa fede fino a querela di falso (nella specie non proposta). Le stesse, pur non avendo l'efficacia probatoria della confessione stragiudiziale poiche' vertono su fatti inerenti a diritti non disponibili dalla parte, ben possono essere utilizzate a fini probatori nel concorso di altri elementi di prova. Nella specie vanno valorizzate a tal fine le ulteriori risultanze del verbale di accertamento I.N. P.S. del 15 ottobre 2008, in particolare: la circostanza che la predetta ricostruzione fattuale abbia trovato riscontro nelle dichiarazioni rese "dalle dipendenti presenti al momento dell'accesso"; il tipo di attivita' svolta dalla societa' (agenzia di viaggi e turismo) che di per se' richiede maggiore impegno nel disbrigo del "lavoro aziendale" piuttosto che nell'attivita' tipica dell'amministratore inerente all'organizzazione e al coordinamento dei fattori della produzione; e infine la stessa mancata allegazione, e richiesta di prova, da parte dell'attrice di specifiche circostanze fattuali idonee a infirmare in modo risolutivo e convincente il predetto quadro probatorio (cfr. i capitoli di prova dedotti in ricorso). La prova della sussistenza del requisito di cui alla lett. d) si desume invece direttamente dal verbale di accertamento del 15 ottobre 2008 e non e' stata oggetto di specifica contestazione dell'attrice. Ne risulta provata sia per un verso la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'attrice alle gestione commercianti, sia per altro verso delle condizioni per l'applicazione del previgente citato criterio normativo dell'unicita' di tale iscrizione in ragione della prevalenza della relativa attivita' - desumibile da quanto evidenziato - rispetto a quella di amministratore. Va ribadita nella presente sede l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale sollevata dei convenuti in ordine all'asserita inammissibilita' della domanda giudiziale attrice di accertamento della legittimita' dell'iscrizione dell'attrice alla gestione separata, trattandosi di una rituale ed ammissibile domanda riconvenzionale proposta da soggetto che e' attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale" (cfr. ordinanza del 27 aprile 2010 nella causa 8/10). A questo punto l'applicazione della normativa antevigente all'entrata in vigore dell'art. 12, co. 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, determinerebbe il rigetto della domanda principale dell'attrice e l'accoglimento della sua domanda subordinata, sopra illustrate. Per converso l'applicazione di tale normativa, dichiaratamente interpretativa e come tale retroattiva, determinerebbe il rigetto anche della domanda subordinata attrice. Di qui la rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimita' costituzionale della norma ora citata, da vagliare d'ufficio come segue in ordine alla sua manifesta infondatezza o meno. In proposito il Giudice richiama l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale (cfr. ex plurirnis sentenze 11 giugno 2010, n. 209, 20 maggio 2008, n. 162 e 14 maggio 2008, n. 132) in forza del quale il potere del Legislatore di adottare norme d'interpretazione autentica trova un limite, tra l'altro, nel "rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (sentenza 209/10), essendo esercitato in modo legittimo se sussista "la necessita' di comporre un contrasto giurisprudenziale" (sentenza 162/08, in relazione a un contrasto giurisprudenziale costituito dall'emanazione di due sentenze difformi di una Sezione semplice della Corte di cassazione a due mesi di distanza l'una dall'altra) e per converso in modo illegittimo, se incida "su un orientamento giurisprudenziale a tal punto consolidato da far ritenere implausibili diverse soluzioni" (sentenza 132/08). Nella fattispecie in esame l'intervento nomofilattico della Corte di cassazione a sezioni unite e' intervenuto in un contesto in cui, contrariamente al solito, neppure v'era un contrasto di giurisprudenza del Giudice di legittimita'. La cit. sentenza Cass. SS.UU. 3240/10, nella quale vengono richiamate alcune tra le numerose pronunce della cassazione che avevano univocamente statuito l'erroneita' della tesi dell'I.N.P.S. sulla duplicita' d'iscrizione e contribuzione, chiarisce che "anche la sentenza n. 13215 del 22 maggio 2008 - indicata nella ordinanza di rimessione come appartente all'indirizzo minoritario - concorda, secondo il criterio della prevalenza, sulla'unicita' della gestione cui iscrivere il socio lavoratore della srl commerciale, che svolga anche compiti di amministratore, ma se ne discosta [unicamente, n. d.G.] I quanto al meccanismo operativo da applicare per quanto riguarda l'ammontare dei redditi da sottoporre a contribuzione". E invero le SS.UU. danno conto subito dopo dell'unica ragione per la quale hanno comunque ritenuto di esercitare ugualmente la loro suprema funzione nomofilattica: "Considerata la vastita' del contenzioso che ne viene coinvolto ed i notevoli risvolti economici, appare opportuno riesaminare funditus la questione, e i riflessi sul piano contributivo della alternativa prescelta". Questo Giudice condive appieno, e fa propria, la ricostruzione normativa e la correlativa interpretazione statuita nella sentenza in esame. Si aggiunga che, a quanto consta, anche la dottrina aveva accolto con favore la ricostruzione ermeneutiva operata dalle sezioni unite, onde non appare potersi affermare che dopo la citata sentenza sussistesse un contrasto giurisprudenziale suscettibile di ulteriori seri sviluppi, nei sensi e ai fini sopra definiti. Ne consegue il sospetto d'illegittimita' costituzionale della norma d'interpretazione autentica in esame per violazione del "canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.), [della] effettivita' del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24, primo comma, cost.) e [della] integrita' delle attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria (art. 102 cost.)" (cfr. sentenza Corte cost. 209/10). A questo Giudice spetta di verificare se tale questione di legittimita' costituzionale possa dirsi infondata "manifestamente", id est in modo evidente e immediatamente percepibile prima facie. Il che, per quanto sopra evidenziato, non e'. Il sospetto d'illegittimita' costituzionale ora evidenziato va esteso alla violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 55, n. 848). Un intervento normativo di portata retroattiva in favore di quella delle due parti del giudizio che ha natura pubblica e' idoneo a determinare la violazione del diritto a un giusto processo innanzi a un Tribunale indipendente e imparziale; siffatta violazione non appare giustificata nella specie - almeno non lo appare in modo manifesto - da motivi imperiosi d'interesse generale, tali non potendosi qualificare le ragioni finanziarie della parte pubblica determinate sic et simpliciter dalle conseguenze negative dei contenziosi stessi prodotte dall'interpretazione normativa adottata dall'autorita' giudiziaria competente. Anche tale questione di legittimita' costituzionale va rimessa alla cognizione della Corte costituzionale in ragione del disposto dell'art. 117, co. 1, Cost., come sostituito dall'art. 3, L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Questo Giudice ritiene in definitiva che la sopra esposta complessiva questione di legittimita' costituzionale, che appare rilevante e non appare manifestamente infondata, va sottoposta alla valutazione e decisione della Corte costituzionale, conseguendone i provvedimenti di legge di cui in dispositivo. L'esame, e la decisione, dell'ulteriore domanda giudiziale subordinata dell'attrice in relazione al regime sanzionatorio applicabile nella specie, prospettata per la prima volta nelle note difensive conclusive e peraltro non proposta nelle conclusioni finali svolte all'odierna udienza, va demandato all'esito dell'incidente di costituzionalita'.