IL TRIBUNALE 
 
    Esaminati gli atti delle cause riunite nn. 8/10, 55/10, 141/10  e
193/10 R.G. pendenti innanzi a questo Tribunale tra  l'attrice  Occhi
Adelia e i convenuti I.N. P.S. e soc. S.C.C.I. s.p.a.,  discusse  dai
procuratori delle parti all'odierna udienza; 
    ha emesso la seguente ordinanza. 
    Le presenti cause riunite hanno a oggetto le opposizioni proposte
da Occhi  Adelia  avverso  quattro  cartelle  di  pagamento  inerenti
all'omesso versamento  di  contributi  previdenziali  della  gestione
commercianti,  alla  quale  l'attrice  e'  stata  iscritta  d'ufficio
dall'INPS in forza delle risultanze del verbale di  accertamento  del
15 ottobre 2008. I ricorsi sono stati rispettivamente depositati il 7
gennaio 2010, il 2 marzo 2010, il 1° giugno 2010 e il 13 agosto 2010.
L'attrice ha evidenziato di essersi iscritta alla  gestione  separata
in ragione della propria attivita' di amministratore unico della soc.
"La  Magnifica  Terra"  s.r.l.,  esercente  in  Bormio  e   Chiavenna
(Sondrio) attivita' di agenzia di viaggi e turismo, e in relazione ai
compensi in proposito percepiti. Ha quindi sostenuto l'illegittimita'
della propria  iscrizione  alla  gestione  commercianti  sia  per  il
difetto dei presupposti legittimanti tale iscrizione, sia  in  virtu'
del divieto di duplicazione  dell'obbligazione  contributiva  dettato
dall'art. 1, co. 208, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Ha chiesto in  via
principale    l'accertamento    dell'infondatezza    delle    pretese
contributive dell'INPS; in  via  subordinata  ha  chiesto  accertarsi
l'illegittimita'  della   predetta   duplice   iscrizione   e   della
correlativa   duplicazione   contributiva,   con    la    conseguente
compensazione  delle  somme  versate  alla  gestione  separata  o  la
ripetizione del relativo indebito. 
    I convenuti si sono costituiti unitariamente  in  giudizio  nelle
quattro cause e hanno resistito alle avverse  opposizioni,  eccependo
l'inammissibilita' delle  domande  giudiziali  dell'attrice  relative
alla gestione separata e argomentando in ordine alla sussistenza  dei
presupposti per l'iscrizione  d'ufficio  della  Occhi  alla  gestione
commercianti. I convenuti hanno concluso chiedendo la reiezione delle
avverse domande giudiziali. 
    Il Giudice osserva che occorre innanzitutto stabilire se la  soc.
"La   Magnifica   Terra"   s.r.l.   sia   organizzata   e/o   diretta
prevalentemente col lavoro della parte o dei suoi familiari (art.  1,
co. 203, lett. a), L. 662/96), se la parte partecipi personalmente al
lavoro aziendale con carattere di abitualita' e  prevalenza  rispetto
all'attivita' prestata da altri soggetti al suo interno (lett. c))  e
se la parte sia in possesso di licenza ove richiesta (lett.  d)).  Il
requisito di cui alla lett. b) non e' richiesto per le s.r.l. 
    In  caso  di  riscontro  negativo,  ne   conseguirebbe   la   non
iscrivibilita' tout court della Occhi alla gestione commercianti  per
il difetto a monte dei requisiti per l'iscrizione. 
    In caso di  riscontro  positivo,  applicando  la  normativa  come
interpretata costantemente dal Giudice di legittimita', e  da  ultimo
da Cass. SS.UU. 3240 del 12 febbraio 2010,  occorreva  verificare  se
era prevalente l'attivita' di amministratore  o  quella  commerciale,
stante il principio dettato dal cit. comma 208 della  non  duplicita'
dell'iscrizione. Nel primo caso ne conseguiva l'iscrizione alla  sola
gestione separata, nel secondo caso ne conseguiva  l'iscrizione  alla
sola gestione commercianti. 
    Con la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 12,  co.
11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modifica dall'art. 1, L. 30
luglio 2010,  n.  122,  ora  in  tal  caso  sarebbe  invece  comunque
operativa la doppia iscrizione, posto che la regola della  prevalenza
ex art. 1, co. 208, cit.  non  si  puo'  applicare  all'attivita'  di
lavoro autonomo inerente alla gestione separata  (comma  11,  secondo
alinea), potendosi applicare soltanto in relazione a  piu'  attivita'
autonome "esercitate  in  forma  d'impresa  dai  commercianti,  dagli
artigiani e dai coltivatori diretti" (comma 11, primo alinea). 
    Nella specie e' pacifico che la Occhi e' amministratore  unico  e
socia della predetta s.r.l., e come tale e'  iscritta  alla  gestione
separata per i relativi compensi di amministratore. 
    Il Giudice ritiene provata sia la sussistenza dei  requisiti  per
l'iscrizione della Occhi alla gestione commercianti operata d'ufficio
dall'I.N. P.S., sia la prevalenza dell'attivita' lavorativa  da  essa
espletata nella societa' rispetto a quella di amministratore. 
    La prova della sussistenza dei requisiti di cui alla lett.  a)  e
alla lett. c) si desume dalle dichiarazioni rese dalla  stessa  Occhi
agli Ispettori dell'I.N. P.S. in data 16 settembre  2008,  e  da  lei
sottoscritte.  Da  tali  dichiarazioni  si  desume  in  sintesi   che
l'attivita' commerciale in questione e' gestita e  diretta  in  prima
persona dalla Occhi, la quale vi presta quell'abituale  e  prevalente
impegno esecutivo  (tra  l'altro:  "Io  tutte  le  mattine  vengo  in
ufficio, apro sempre io . stipulo  personalmente  i  contratti  .sono
sempre presente per  qualsiasi  problematica  durante  la  quotidiana
attivita'")  che  la  condivisibile   giurisprudenza   prima   citata
considera  ex  se  incompatibile  con   la   configurabilita'   della
prevalenza   dell'attivita'   di    amministratore.    Trattasi    di
dichiarazioni  la  cui   provenienza   dall'attrice,   dalla   stessa
genericamente contestata in ricorso, fa fede fino a querela di  falso
(nella specie non proposta). Le stesse, pur  non  avendo  l'efficacia
probatoria della confessione stragiudiziale poiche' vertono su  fatti
inerenti a diritti non disponibili dalla parte,  ben  possono  essere
utilizzate a fini probatori nel concorso di altri elementi di  prova.
Nella specie vanno valorizzate a tal fine le ulteriori risultanze del
verbale  di  accertamento  I.N.  P.S.  del  15   ottobre   2008,   in
particolare: la circostanza che la  predetta  ricostruzione  fattuale
abbia trovato riscontro nelle dichiarazioni  rese  "dalle  dipendenti
presenti al momento dell'accesso"; il tipo di attivita' svolta  dalla
societa' (agenzia di viaggi  e  turismo)  che  di  per  se'  richiede
maggiore impegno nel disbrigo del "lavoro  aziendale"  piuttosto  che
nell'attivita' tipica dell'amministratore inerente all'organizzazione
e al coordinamento dei fattori della produzione; e infine  la  stessa
mancata allegazione, e richiesta di prova, da parte  dell'attrice  di
specifiche circostanze fattuali idonee a infirmare in modo risolutivo
e convincente il predetto quadro probatorio (cfr. i capitoli di prova
dedotti in ricorso). 
    La prova della sussistenza del requisito di cui alla lett. d)  si
desume invece direttamente dal verbale di accertamento del 15 ottobre
2008 e non e' stata oggetto di specifica contestazione dell'attrice. 
    Ne risulta provata sia per un verso la sussistenza dei  requisiti
per l'iscrizione dell'attrice alle  gestione  commercianti,  sia  per
altro verso delle condizioni per l'applicazione del previgente citato
criterio normativo dell'unicita' di tale iscrizione in ragione  della
prevalenza  della  relativa  attivita'   -   desumibile   da   quanto
evidenziato -  rispetto a quella di amministratore. 
    Va ribadita nella  presente  sede  l'infondatezza  dell'eccezione
pregiudiziale  sollevata  dei  convenuti   in   ordine   all'asserita
inammissibilita' della domanda  giudiziale  attrice  di  accertamento
della  legittimita'  dell'iscrizione   dell'attrice   alla   gestione
separata,  trattandosi  di  una  rituale   ed   ammissibile   domanda
riconvenzionale proposta da soggetto che e' attrice in senso  formale
ma convenuta in senso sostanziale" (cfr. ordinanza del 27 aprile 2010
nella causa 8/10). 
    A  questo  punto  l'applicazione  della   normativa   antevigente
all'entrata in vigore dell'art. 12, co. 11, D.L. 31 maggio  2010,  n.
78, determinerebbe il rigetto della domanda principale dell'attrice e
l'accoglimento della sua domanda subordinata, sopra  illustrate.  Per
converso   l'applicazione   di   tale   normativa,    dichiaratamente
interpretativa e come tale  retroattiva,  determinerebbe  il  rigetto
anche della domanda subordinata attrice. 
    Di qui la rilevanza nel  presente  giudizio  della  questione  di
legittimita' costituzionale  della  norma  ora  citata,  da  vagliare
d'ufficio come segue in ordine  alla  sua  manifesta  infondatezza  o
meno. 
    In proposito il Giudice richiama  l'orientamento  espresso  dalla
Corte costituzionale (cfr. ex plurirnis sentenze 11 giugno  2010,  n.
209, 20 maggio 2008, n. 162 e 14 maggio 2008, n. 132)  in  forza  del
quale il potere del Legislatore di adottare  norme  d'interpretazione
autentica trova un limite, tra l'altro, nel "rispetto delle  funzioni
costituzionalmente  riservate  al   potere   giudiziario"   (sentenza
209/10),  essendo  esercitato  in  modo  legittimo  se  sussista  "la
necessita' di  comporre  un  contrasto  giurisprudenziale"  (sentenza
162/08, in relazione  a  un  contrasto  giurisprudenziale  costituito
dall'emanazione di due sentenze  difformi  di  una  Sezione  semplice
della Corte di cassazione a due mesi di distanza l'una dall'altra)  e
per converso in modo  illegittimo,  se  incida  "su  un  orientamento
giurisprudenziale  a  tal   punto   consolidato   da   far   ritenere
implausibili diverse soluzioni" (sentenza 132/08). 
    Nella fattispecie in esame l'intervento nomofilattico della Corte
di cassazione a sezioni unite e' intervenuto in un contesto  in  cui,
contrariamente   al   solito,   neppure   v'era   un   contrasto   di
giurisprudenza del Giudice di legittimita'. La  cit.  sentenza  Cass.
SS.UU. 3240/10, nella quale vengono richiamate alcune tra le numerose
pronunce  della  cassazione   che   avevano   univocamente   statuito
l'erroneita' della tesi dell'I.N.P.S. sulla duplicita' d'iscrizione e
contribuzione, chiarisce che "anche  la  sentenza  n.  13215  del  22
maggio 2008 - indicata nella ordinanza di rimessione come  appartente
all'indirizzo minoritario  -  concorda,  secondo  il  criterio  della
prevalenza, sulla'unicita' della  gestione  cui  iscrivere  il  socio
lavoratore  della  srl  commerciale,  che  svolga  anche  compiti  di
amministratore, ma se ne discosta [unicamente, n. d.G.] I  quanto  al
meccanismo operativo da applicare per quanto riguarda l'ammontare dei
redditi da sottoporre a contribuzione".  E  invero  le  SS.UU.  danno
conto subito dopo dell'unica ragione  per  la  quale  hanno  comunque
ritenuto  di  esercitare  ugualmente   la   loro   suprema   funzione
nomofilattica: "Considerata la vastita' del contenzioso che ne  viene
coinvolto  ed  i  notevoli  risvolti  economici,   appare   opportuno
riesaminare  funditus  la  questione,  e   i   riflessi   sul   piano
contributivo della alternativa prescelta". 
    Questo Giudice condive appieno, e fa  propria,  la  ricostruzione
normativa e la correlativa interpretazione statuita nella sentenza in
esame. 
    Si aggiunga che, a quanto consta, anche la dottrina aveva accolto
con favore la ricostruzione ermeneutiva operata dalle sezioni  unite,
onde non  appare  potersi  affermare  che  dopo  la  citata  sentenza
sussistesse un contrasto giurisprudenziale suscettibile di  ulteriori
seri sviluppi, nei sensi e ai fini sopra definiti. 
    Ne consegue il  sospetto  d'illegittimita'  costituzionale  della
norma d'interpretazione autentica in esame per violazione del "canone
generale della ragionevolezza delle norme  (art.  3  Cost.),  [della]
effettivita' del diritto dei cittadini di agire in  giudizio  per  la
tutela dei propri diritti  e  interessi  legittimi  (art.  24,  primo
comma, cost.) e [della] integrita' delle attribuzioni  costituzionali
dell'autorita' giudiziaria (art. 102  cost.)"  (cfr.  sentenza  Corte
cost. 209/10). 
    A questo Giudice  spetta  di  verificare  se  tale  questione  di
legittimita' costituzionale possa dirsi  infondata  "manifestamente",
id est  in modo evidente e immediatamente percepibile prima facie. Il
che, per quanto sopra evidenziato, non e'. 
    Il sospetto d'illegittimita' costituzionale  ora  evidenziato  va
esteso alla violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali (ratificata e resa esecutiva con  L.  4  agosto  55,  n.
848). Un intervento normativo di portata  retroattiva  in  favore  di
quella delle due parti del giudizio che ha natura pubblica e'  idoneo
a determinare la violazione del diritto a un giusto processo  innanzi
a un Tribunale indipendente e  imparziale;  siffatta  violazione  non
appare giustificata nella specie -  almeno  non  lo  appare  in  modo
manifesto -  da  motivi  imperiosi  d'interesse  generale,  tali  non
potendosi qualificare le ragioni  finanziarie  della  parte  pubblica
determinate  sic  et  simpliciter  dalle  conseguenze  negative   dei
contenziosi stessi prodotte dall'interpretazione  normativa  adottata
dall'autorita'  giudiziaria  competente.  Anche  tale  questione   di
legittimita' costituzionale va rimessa alla  cognizione  della  Corte
costituzionale in ragione del disposto dell'art. 117, co.  1,  Cost.,
come sostituito dall'art. 3, L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. 
    Questo  Giudice  ritiene  in  definitiva  che  la  sopra  esposta
complessiva questione  di  legittimita'  costituzionale,  che  appare
rilevante e non appare manifestamente infondata, va  sottoposta  alla
valutazione e decisione della Corte costituzionale,  conseguendone  i
provvedimenti di legge di cui in dispositivo. 
    L'esame,  e  la  decisione,  dell'ulteriore  domanda   giudiziale
subordinata  dell'attrice  in  relazione  al   regime   sanzionatorio
applicabile nella specie, prospettata per la prima volta  nelle  note
difensive conclusive e peraltro non proposta nelle conclusioni finali
svolte all'odierna udienza, va demandato all'esito dell'incidente  di
costituzionalita'.