Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2009, n. 32 (Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche - Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2010, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2010 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2010. Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2009, n. 32 (Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche - Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina), per violazione: a) dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla potesta' concorrente di Stato e Regioni la disciplina della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto la competenza legislativa concorrente deve esplicarsi con spirito di leale collaborazione all'interno del quadro di riferimento tracciato dalla legislazione statale «di cornice», e in particolare dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi); b) dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi comunitari della liberta' di circolazione e di stabilimento di cui agli artt. 49 (ex art. 43) e 56 (ex art. 49) del Trattato del 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); c) dell'art. 41 Cost. che afferma il principio della liberta' di iniziativa economica privata; d) e ancora, dell'art. 118 Cost., considerato che le funzioni amministrative in materia di impianti e infrastrutture energetiche sono, eccezion fatta per quelli di rilievo locale, di primaria competenza statale e le relative opere sono considerate dalle leggi statali di preminente interesse nazionale per la sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti; che in data 29 marzo 2010 si e' costituita la Regione Abruzzo, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque infondato; che l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato l'8 febbraio 2011 atto di rinuncia al ricorso notificato alla Regione Abruzzo il 1° febbraio 2011; che la Regione Abruzzo ha depositato il 1° aprile 2011 atto di accettazione della rinuncia. Considerato che il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente.