Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  2  della
legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2009, n. 32  (Modifiche  alla
L.R. 10 marzo 2008, n.  2  e  successive  modifiche  -  Provvedimenti
urgenti a tutela della costa teatina), promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22 febbraio 2010,
depositato in cancelleria il 23 febbraio 2010 ed iscritto  al  n.  25
del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    Udito nella camera di consiglio del 22  giugno  2011  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il 17-22 febbraio  2010,  il
Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale della  legge  della  Regione  Abruzzo  18
dicembre 2009, n. 32 (Modifiche alla L.R.  10  marzo  2008,  n.  2  e
successive modifiche - Provvedimenti urgenti  a  tutela  della  costa
teatina), per  violazione:  a)  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, che  riserva  alla  potesta'  concorrente  di  Stato  e
Regioni la disciplina della «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale  dell'energia»,  in  quanto   la   competenza   legislativa
concorrente deve  esplicarsi  con  spirito  di  leale  collaborazione
all'interno del quadro di riferimento  tracciato  dalla  legislazione
statale «di cornice», e in particolare dalla legge 23 agosto 2004, n.
239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al  Governo  per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e  dal
decreto legislativo  25  novembre  1996,  n.  625  (Attuazione  della
direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di  rilascio  e  di
esercizio  delle   autorizzazioni   alla   prospezione,   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi); b) dell'art. 117,  primo  comma,  della
Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi comunitari  della
liberta' di circolazione e di stabilimento di cui agli artt.  49  (ex
art. 43) e 56 (ex art. 49) del Trattato del 25 marzo  1957  (Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea); c)  dell'art.  41  Cost.  che
afferma il principio della liberta' di iniziativa economica  privata;
d) e  ancora,  dell'art.  118  Cost.,  considerato  che  le  funzioni
amministrative in materia di impianti  e  infrastrutture  energetiche
sono, eccezion fatta  per  quelli  di  rilievo  locale,  di  primaria
competenza statale e le relative opere sono considerate  dalle  leggi
statali di  preminente  interesse  nazionale  per  la  sicurezza  del
sistema elettrico e degli approvvigionamenti; 
        che in data  29  marzo  2010  si  e'  costituita  la  Regione
Abruzzo, chiedendo che il ricorso venga  dichiarato  inammissibile  o
comunque infondato; 
        che l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  depositato  l'8
febbraio 2011 atto di rinuncia al  ricorso  notificato  alla  Regione
Abruzzo il 1° febbraio 2011; 
        che la Regione Abruzzo ha depositato il 1° aprile  2011  atto
di accettazione della rinuncia. 
    Considerato che il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia da
parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente.