LA CORTE DEI CONTI 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza: 
        sul ricorso iscritto, nel registro di segreteria, al n. 11037
(ex 4309/m), proposto dai sigg.:  Donno  Antonio  (n.  a  Lecce  l'11
agosto 1930), Armenise Vito (n. a Lecce il  13  giugno  1934),  Imbo'
Aldo (n. a Cremona il 25 giugno 1933), Leonardo Raffaele (n. a Nardo'
il 4 maggio 1932), Miglietta Adolfo (n. a Lequile il 6 agosto  1930),
Mantovani Guido (n. a Taranto il 30 giugno 1934), Natali Luigi (n.  a
Lecce il 14 agosto 1930), Palazzo Domenico (n. a Villa Castelli il  5
dicembre 1933), Semeraro Fausto (n. a Roma il 9 ottobre 1932), Vaglio
Antonio (n. a Lecce il 18 settembre  1933),  Chiriaco'  Luigi  (n.  a
Corigliano d'Otranto  il  22  ottobre  1933),  Baia  Simone,  Coroneo
Antonio e Semeraro Raffaele; non rapp.ti e difesi; 
        sui ricorsi iscritti, nel  registro  di  segreteria,  ai  nn.
13731, 13398, 14582,14543, 13728, 14711, 19579, 19580, 13401,  14136,
14589, 14545, 14536,13395, 14541 proposti rispettivamente dai  sigg.:
Maggio Pio (n. a Corigliano d'Otranto il 26 maggio  1933),  Miglietta
Adolfo (n. a Lequile il 6 agosto 1930), Semeraro Fausto (n. a Roma il
9 ottobre 1932), Palazzo Domenico (n. a Villa Castelli il 5  dicembre
1933), Tondi Giuseppe (n. a Zollino  il  19  marzo  1929),  Apollonio
Giovanni (n. a Aradeo il 16 ottobre 1931), De  Matteis  Luigi  (n.  a
Alliste  il  1°  maggio  1931),  Chiriaco'  Luigi  (n.  a  Corigliano
d'Otranto il 22 ottobre 1933), Donno Antonio (n. a Lecce l'11  agosto
1930), Leonardo Raffaele (n. a  Nardo'  il  4  maggio  1932),  Vaglio
Antonio (n. a Lecce il 18 settembre 1933), Natali Luigi (n.  a  Lecce
il 14 agosto 1930), Mantovani Guido (n. a Taranto il 30 giugno 1934),
Armenise Vito (n. a Lecce il  13  giugno  1934),  Imbo'  Aldo  (n.  a
Cremona il 25 giugno 1933); tutti rapp.ti e  difesi  dall'avv.  Luigi
Mario Provenzano; 
    Contro: 
        Comando della Regione Militare Meridionale,  in  persona  del
Comandante pro tempore; 
        Ministero della Difesa-Direzione Generale delle Pensioni - 1ª
Divisione, in persona del Ministro pro tempore. 
    Visti i ricorsi in epigrafe; 
    Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa; 
    Considerato in 
 
                              F a t t o 
 
    1. - Con il ricorso n.  11037,  notificato  alle  Amministrazioni
sopra indicate e depositato in data 8 gennaio 1996, i  sigg.ri  Donno
Antonio,  Armenise  Vito,  Baio  Simone,  Chiriaco'  Luigi,   Coroneo
Antonio, Imbo' Aldo, Leonardo Raffaele, Miglietta  Adolfo,  Mantovani
Guido, Natali Luigi,  Palazzo  Domenico,  Semeraro  Fausto,  Semeraro
Raffaele, Vaglio Antonio - come sopra generalizzati  -  chiedono  che
venga  dichiarato  il  loro  diritto  alla   rideterminazione   della
indennita'  di  ausiliaria,  computando  nella  base  di  calcolo  le
seguenti  voci  stipendiali:   indennita'   militare,   maggiorazioni
stipendiali biennali, lavoro straordinario obbligatorio; nonche' alla
corresponsione degli arretrati, maggiorati degli interessi  legali  e
della rivalutazione monetaria. 
    Nei motivi di ricorso, gli odierni ricorrenti sostengono  che  il
Ministero della difesa, erroneamente interpretando  l'art.  44  della
legge n. 224/1986 (come  interpretato  dall'art.  6  della  legge  n.
404/1990), non ha incluso nel computo della indennita' di ausiliaria:
l'indennita' militare, le maggiorazioni stipendiali biennali e le ore
di lavoro straordinario obbligatorio. 
    2. - Con atto scritto in data 26 luglio 2001, hanno rinunziato al
ricorso n. 11037 i sigg.ri Donno Antonio, Armenise Vito, Imbo'  Aldo,
Leonardo Raffaele, Miglietta Adolfo, Mantovani Guido,  Natali  Luigi,
Palazzo Domenico, Semeraro Fausto e Vaglio Antonio. 
    3. - Hanno prodotto singoli ricorsi i  sig.rri  :  Donno  Antonio
(13401), Armenise Vito (13395), Chiriaco' Luigi (19580),  Imbo'  Aldo
(14541),  Leonardo  Raffaele  (14136),  Miglietta   Adolfo   (13398),
Mantovani Guido  (14536),  Natali  Luigi  (14545),  Palazzo  Domenico
(14543), Semeraro Fausto (14582), e  Vaglio  Antonio  (14589),  Tondi
Giuseppe (13728), Maggio Pio (13731), Apollonio Giovanni (14711),  De
Matteis  Luigi  (19579)  -  per  il  tramite  dell'avv.  Luigi  Mario
Provenzano - mediante deposito in segreteria. 
    4. -  Con  le  domande  all'esame.  i  ricorrenti  chiedono,  tra
l'altro, il riconoscimento  del  diritto  alla  riliquidazione  della
indennita'  di  ausiliaria,  comprendendo  nella  base   di   calcolo
l'indennita' militare di cui all'art. 9 della legge n.  231/1990,  in
applicazione dell'art. 44, primo comma, della  legge  n.  224/1986  e
dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 404/1990. 
    Sul punto, circa la indennita'  militare,  la  giurisprudenza  ha
registrato, nel tempo ed anche di recente, orientamenti opposti. 
    L'orientamento  negativo  (sostenuto  da:   sez.   Friuli-Venezia
Giulia, n. 183/2008; Id., n. 671/2007; sez. Lazio, n.  64/2008;  Id.,
n. 1402/2007; Id. n.  414/1998;  sez.  Sardegna,  n.  178/2007;  sez.
Toscana, n. 700/2001; sez. Puglia. n. 660/2005; Id., n. 88/2007; sez.
Veneto, n. 194/08; Id., n. 275/2008; sez. II centr. n. 373/2006; Id.,
n. 178/2007; Id., n. 27/2007; sez.  I  centr.,  n.  364/2007  Id.  n.
41/2008; Id., n. 204/2008) poggia  il  suo  fondamento  sulla  natura
expressis verbis non pensionabile  della  indennita'  militare  (cfr.
art. 9 della legge n. 231/1990), mentre quello favorevole al  computo
nella indennita'  di  ausiliaria  (sostenuto  da:  sez.  Toscana,  n.
877/2007; sez. Marche, n. 827/2006; sez. Veneto,  n.  739/2005;  sez.
Emilia Romagna, n. 573/2007; sez. II  centr.  n.  334/2000;  Id.,  n.
167/2002; App. Sicilia, n. 57/2007)  si  fonda  sulla  individuazione
della ratio legis che ha voluto delineare non gia' la pensionabilita'
della indennita' in argomento, ma soltanto  il  criterio  di  calcolo
dell'indennita' di ausiliaria, e valorizza la norma di intepretazione
autentica dell'art. 67 della legge n. 113/1954  (recata  dall'art.  6
della legge n. 404/1990) che,  nell'elencare  le  voci  da  escludere
dalla base di calcolo della indennita' di ausiliaria. non fa menzione
della indennita' militare. 
    5.  -  Stante  il  suaccennato  contrasto  giurisprudenziale,  la
Sezione  giurisdizionale  Puglia,  in  composizione  monocratica,  ha
deferito alle Sezioni Riunite la questione  di  massima  relativa  al
computo o meno della indennita' militare  di  cui  all'art.  9  della
legge n. 231/1983 nella indennita'  di  ausiliaria,  che  attiene  al
criterio di determinazione del «trattamento economico del pari  grado
in servizio». 
    6. - Le Sezioni Riunite hanno risolto, con la decisione  n.  1/QM
del 26 febbraio 2010, il contrasto  giurisprudenziale  nel  senso  di
escludere la computabilita' della indennita' militare nella  base  di
calcolo dell'indennita' di ausiliaria. 
    7. - Essendo stato riassunto il giudizio, con istanza proposta il
22 aprile 2010, e' stata fissata l'odierna udienza. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    1. - La Sezione  Ritiene  di  sollevare  d'ufficio  questione  di
legittimita' costituzionale, in primo luogo, dell'art. 1 della  legge
21 luglio 2000, n. 202, per violazione degli artt. 100 e  101  Cost.,
nella parte in cui prevede che il Presidente della Corte dei conti e'
nominato su proposta del Consiglio dei ministri. 
    Come e' noto, l'art. 1 della legge n. 202/2000 - che  sostituisce
l'art. 7, comma 2, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 - stabilisce  che  il
Presidente della  Corte  dei  conti  e'  nominato,  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza. 
    1.1. - Orbene, per come e'  formulata,  la  norma  contrasta,  in
primo  luogo,  con  il  principio  di  indipendenza  della   funzione
giurisdizionale (art. 101 Cost.). 
    Gia' agli albori del secolo scorso,  F.  Cammeo  cosi'  scriveva:
«Evidentemente l'indipendenza del giudice amministrativo e'  completa
quando ad esso sia concessa una posizione che per metodo di nomina  e
stabilita' nell'ufficio sia eguale a quella dei giudici  ordinari»  e
alle sue considerazioni si associavano illustri  studiosi  del  tempo
(Calamandrei, Salandra, Scialoja e D'Amelio). 
    «La' dove non e' garantita l'indipendenza  del  giusdicente,  non
c'e' giudice di sorta,  ne'  ordinario,  ne'  speciale,  ne'  sezione
specializzata di organo giudiziario  ordinario»,  scriveva,  inoltre,
Andrioli pochi anni dopo l'entrata in  vigore  della  Costituzione  e
proprio in relazione alla problematica dell'indipendenza dei  giudici
speciali. 
    In merito all'assetto della  magistratura,  quale  risulta  dalla
Carta costituzionale, e' stato detto da autorevole  dottrina  che  la
distinzione   tra    giurisdizione    ordinaria    e    giurisdizione
amministrativa (nella quale si ricomprende quella contabile) non deve
in alcun modo riflettersi sulle garanzie di indipendenza, che  devono
essere eguali e che la Costituzione italiana riconosce e prevede  una
serie di giurisdizioni distinte tra  loro  per  struttura,  poteri  e
competenze, ma ammette un solo tipo di magistrato. Siamo,  cioe',  di
fronte ad un concetto univoco di «magistrato», affermato con coerenza
e sicurezza sul piano costituzionale. 
    Sicche' - si e' aggiunto  -  l'esistenza  di  una  pluralita'  di
giudici diversamente regolati quanto a status,  garanzie  esterne  ed
interne di indipendenza e posizione nell'ordinamento si pone in netto
contrasto con la Costituzione. 
    L'indipendenza dei giudici, di tutti i giudici, non e' un fine ma
un mezzo posto a garanzia di un bene:  la  retta  applicazione  delle
legge, bene insostituibile per l'intera comunita' statale.  Anche  il
solo sospetto della mancanza di  indipendenza  e'  in  grado  di  far
venire  meno  la  fiducia  del  cittadino  negli  organi   giudiziari
inducendogli il sospetto che la legge potrebbe non venire  rettamente
applicata da quel giudice. 
    Indipendenza della magistratura vuol  dire,  invero,  tutela  del
libere convincimento, liberta' di indagine, serenita' di giudizio. In
una  parola,  liberta'  di  coscienza,  nella  quale  risiede,   come
affermava  Calamandrei,  la  piu'  alta  ed  indiscutibile   garanzia
dell'eguaglianza dei cittadini di fronte  alla  legge;  e,  sotto  il
profilo  che  ci  interessa,  non  sono  indifferenti  i   meccanismi
predisposti in via legislativa per attuarlo. 
    Sono ampiamente noti gli  orientamenti  e  le  conclusioni  della
Corte costituzionale sul problema analogo  delle  nomine  governative
dei consiglieri di Stato e  della  Corte  dei  conti,  che  mirano  a
spostare il problema dell'indipendenza dal momento  della  formazione
dell'organo   giudicante   a   quello   delle   garanzie   successive
(essenzialmente l'inamovibilita'), quasi che l'indipendenza esista  a
prescindere dai meccanismi concreti di realizzazione. 
    Bisogna  qui  mettere  in  rilievo,  peraltro,   che   le   norme
costituzionali sulla giurisdizione  non  costituiscono,  come  si  e'
efficacemente scritto, un mero «programma» da  attuarsi  a  cura  del
legislatore, con  ampia  discrezionalita',  ma  si  presentano  «alla
stregua di un corpo coerente di  principi  e  criteri  immediatamente
validi ed applicabili» e, tra questi, il  principio  di  indipendenza
non consente  che  i  giudici  possano  essere  «scelti»  dal  potere
esecutivo,  giacche'  in  tal  guisa  si  spezzerebbe  quel  rapporto
esclusivo che il legislatore costituente ha voluto istituire  tra  il
giudice  e  la  legge,  il  quale  non  ammette  in  alcun  modo   la
interferenza di altri poteri dello Stato, tra cui quello esecutivo. 
    Ed invero, di recente, la Corte costituzionale, con  la  sentenza
n. 136  del  15  aprile  2011,  ha  salvato  dalla  dichiarazione  di
incostituzionalita' l'art. 2, commi 1 e 2, della legge 14 marzo 2005,
n.  41,  i  quali  attribuiscono  espressamente  al  Ministro   della
giustizia il potere di nomina del membro nazionale presso l'Eurojust,
che deve essere un  magistrato,  soltanto  perche'  le  funzioni  del
membro nazionale presso l'Eurojust non sono  riconducibili  a  quelle
giudiziarie (v. punto 5 dei Considerato in  diritto)  e  non  perche'
deve essere comunque scelto nell'ambito  di  una  rosa  di  candidati
formata dal Csm. 
    1.2. - Il potere di proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, inoltre, mina alla radice l'indipendenza  della  Corte  dei
conti nei confronti del Governo ai sensi dell'art. 100/3 Cost. 
    L'ordinamento  interno  della  giurisdizione  contabile   soffre,
infatti, ancora  vistose  eccezioni  al  principio  di  indipendenza,
affermato per le magistrature amministrative in  modo  specifico  nei
confronti del Governo (art. 100/3), nel suo significato  di  completa
sottrazione al potere esecutivo della nomina degli organi di  vertice
dell'Istituto. 
    La resistenza al cambiamento puo'  trovare  spiegazione  soltanto
con l'idea che la contiguita' funzionale della magistratura contabile
all'azione del potere esecutivo implichi necessariamente una  qualche
forma di legame organico con il medesimo  potere,  ma  si  tratta  di
atteggiamento che non  ha  piu'  possibilita'  di  avere  diritto  di
cittadinanza alla luce del nuovo quadro istituzionale. 
    L'attribuzione del potere di nomina in capo al Governo,  anziche'
al  Consiglio  di  presidenza,  e'  tanto   piu'   grave,   poi,   in
considerazione della posizione ordinamentale della Corte dei conti  e
del  suo  campo  di  azione,  nella  veste  di   organo   controllore
dell'attivita' di Governo (v. art. 3 legge n. 20/1994). 
    Garantire l'indipendenza dell'Istituto costituisce,  dunque,  una
operazione «costituzionalmente necessitata» in forza dell'art.  100/3
Cost. 
    Ne' a confutare quanto sin qui osservato puo' valere  l'argomento
che fa leva sul parere del Consiglio di Presidenza, che  deve  essere
sentito, per la semplice ragione che tale parere,  pur  obbligatorio,
non e' non vincolante per il Governo, il quale potrebbe, dunque,  non
dar corso ad una nomina ritenuta sgradita. 
    Il semplice pericolo che cio' possa avvenire in forza della norma
di  cui  della  legge  n.  202/2000  rende  lecito   dubitare   della
legittimita' costituzionale della stessa. 
    Il fatto, poi, che il Presidente della Corte dei conti sia  anche
il «vertice» dell'organo di autogoverno si  riflette  come  ulteriore
elemento di influenza, sia pure indiretta, del potere esecutivo sulla
piena autonomia dell'ordine. 
    La nomina governativa si  pone,  quindi,  come  una  anomalia  da
correggere  e  da  eliminare,  valorizzando  il   ruolo   decisionale
esclusivo del Consiglio di Presidenza. 
    2.  -  Parimenti  della  legittimita'  costituzionale  dubita  la
Sezione a proposito dell'art. 11, comma 7, u.p., della legge 4  marzo
2009, n. 15, per contrasto con gli artt. 3, 25  e  101  Cost.,  nella
parte in cui prevede il potere del Presidente della Corte  dei  conti
di composizione nominativa  delle  Sezioni  Riunite  in  mancanza  di
criteri oggettivi e predeterminati. 
    La norma prevede che «Si applica al Presidente  della  Corte  dei
conti, per la composizione nominativa e per la  determinazione  delle
competenze  delle  sezioni  riunite,  in  ogni   funzione   ad   esse
attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla  data
di entrata in vigore della presente legge,  la  disposizione  di  cui
all'articolo 1, quinto comma, della legge 27  aprile  1982,  n.  186,
introdotto dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». 
    Stabilisce tale ultima norma che «Il Presidente del Consiglio  di
Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il
Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che  svolgono  funzioni
giurisdizionali e consultive,  determina  le  rispettive  materie  di
competenza e la composizione, nonche' la composizione della  Adunanza
Plenaria ai  sensi  dell'art.  5,  primo  comma»  che,  a  sua  volta
novellato, attribuisce al Presidente del Consiglio di Stato  la  piu'
ampia liberta' nella composizione della Adunanza Plenaria, in  quanto
i magistrati che la compongono vengono scelti dal medesimo e non piu'
dal Consiglio di presidenza, che deve essere soltanto sentito. 
    Per il profilo che in questa sede interessa, la legge 15 del 2009
autorizza,  dunque,  il  presidente  a  stabilire  la   «composizione
nominativa»  delle  sezioni  riunite,  consentendogli  di  costituire
collegi  ad  hoc  per  l'esercizio  sia  del  controllo   sia   della
giurisdizione,  con  l'unico  limite  delle   «previsioni   organiche
vigenti». 
    2.1. - E' palese la violazione, in primo luogo, del principio  di
indipendenza interna del giudice, che risulta  strettamente  connesso
alla garanzia costituzionale del giudice naturale  precostituito  per
legge,  la  quale   viene   richiamata   ad   escludere   l'attivita'
discrezionale all'interno della magistratura da parte dei capi  degli
uffici giudiziari. 
    Non pare piu' discutibile dopo la sentenza  n.  272/1998  che  la
garanzia del giudice naturale  precostituito  per  legge  cada  anche
sulla persona fisica  del  giudice,  nel  senso  che  la  legge  deve
prevedere i meccanismi attraverso i quali, all'interno di un medesimo
ufficio giudiziario, spetta ad un  giudice,  anziche'  ad  un  altro,
pronunciare su una certa controversia. 
    In questa prospettiva non si puo' peraltro  non  sottolineare  la
centralita' e la rilevanza del c.d. sistema tabellare, che riveste un
ruolo essenziale per la indipendenza interna del giudice, costituendo
il  cardine  della  struttura  organizzativa  degli  uffici,  con  la
precisazione che le tabelle delineano l'organigramma dell'ufficio, la
sua ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse  dei  singoli
magistrati ed i criteri di assegnazione degli  affari  giudiziari.  E
non si puo' non ricordare il ruolo centrale e decisivo  rivestito  in
proposito dal Csm. 
    Sicche' non  sono  piu'  ammissibili  criteri  equitativi  o  che
dipendano nella loro attuazione dalla discrezionalita' del  dirigente
dell'ufficio giudiziario. In definitiva, e' decisamente tramontata la
prassi che consentiva al capo dell'ufficio di assegnare  i  fascicoli
ad personam in base al criterio, peraltro ragionevole secondo  l'uomo
della strada e presumibilmente onesto, che «quel tal giudice e'  piu'
bravo», ovvero «piu' esperto della materia»,  «piu'  solerte»,  «piu'
equilibrato», «meno carico di lavoro». 
    Come e' noto, la sentenza n.  272  del  1998  ha  dichiarato  non
fondata «nei sensi  in  motivazione»  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 3. lettera a), del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge  14
gennaio 1994, n. 19. 
    La sentenza in esame  ha  espressamente  escluso  che  «i  poteri
organizzativi dei capi degli uffici possano  essere  svolti  in  modo
assolutamente libero o addirittura arbitrario», affermando, comunque,
che «l'esplicitazione di criteri per l'assegnazione degli affari,  in
quanto espressivi di un'esigenza costituzionale, che opera in tutti i
settori della giurisdizione, possa aver luogo proprio nell'ambito  di
detti poteri discrezionali, quale  manifestazione  ed  esercizio  dei
medesimi,  senza  necessita'  ne'   di   una   specifica   previsione
legislativa ne', tantomeno,  di  un  intervento  additivo  di  questa
Corte» e concludendo  nel  senso  che  possa  «pervenirsi  gia'  ora,
nell'ordinamento vigente per la Corte dei conti, alla formulazione di
criteri per l'assegnazione degli affari  attraverso  l'esercizio  dei
poteri spettanti ai capi degli  uffici,  secondo  modalita'  che  non
spetta a questa Corte indicare, se non nel senso che esse siano  tali
da garantire, comunque, la verifica ex post della loro Osservanza». 
    Con queste parole termina  la  motivazione  della  sentenza,  che
condivide con quelle di indirizzo o monitorie di rigetto  l'invito  a
risolvere  una   situazione   di   disagio   dal   punto   di   vista
dell'attuazione dei valori costituzionali,  ma  l'analogia  si  ferma
qui, in quanto il  destinatario  dell'invito  non  e',  come  avviene
sempre, il legislatore, ma la stessa Corte dei conti. 
    Nel commentare la sentenza n. 272/1998 autorevole dottrina si era
chiesta quanto sarebbe durata l'attesa per l'attuazione del principio
del giudice naturale precostituito per legge all'interno del processo
contabile. 
    Ebbene, a distanza di tredici  anni,  il  principio  del  giudice
naturale precostituito per legge aspetta ancora di trovare attuazione
nel processo contabile. 
    Cio' che preme rimarcare in questa sede, pero', e' che  l'assenza
di  criteri  oggettivi  e  predeterminati  per  l'assegnazione  degli
affari, a causa di una carenza  strutturale  del  sistema,  rende  in
concreto impossibile la verifica ex post della loro osservanza. 
    Vi e', infatti, un problema di «effettivita'» della garanzia  del
giudice  naturale  precostituito  per  legge,   intesa   come   reale
possibilita' di far valere le eventuali violazioni  dei  criteri  per
l'assegnazione degli affari. E' del tutto evidente, difatti,  che  il
rispetto  della  garanzia   costituzionale   del   giudice   naturale
precostituito per legge si puo' ottenere  soltanto  se  un  controllo
sulla osservanza dei criteri sia possibile, purche' a  monte  vi  sia
stata la posizione degli stessi criteri in via generale. 
    D'altronde, nella sentenza n. 419/1998 non  si  esclude  che  «la
violazione dei criteri di assegnazione  degli  affari  sia  priva  di
rilievo e che non vi siano, o che  non  debbano  essere  prefigurati,
appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi». 
    Nulla impedisce, dunque, alla Corte costituzionale,  in  presenza
di una chiara situazione di inattuazione del dettato  costituzionale,
di intervenire nuovamente, piuttosto che aspettare a tempo indefinito
l'intervento del  legislatore,  al  fine  di  realizzare  appieno  la
garanzia costituzionale del giudice naturale nel processo contabile. 
    2.2. - Della legittimita' costituzionale della norma in questione
e' lecito dubitare, infine, sotto il  profilo  della  violazione  del
principio di eguaglianza, assumendo a tertium comparationis la  norma
di cui all'art. 5, comma 1-bis, della legge 21 luglio 2000,  n.  205,
introdotta dall'art. 42, comma 1, lettera a), della legge  18  giugno
2009, n. 69, nella parte in cui prevede che i ricorsi sono  assegnati
dai presidenti delle sezioni  giurisdizionali  regionali  ai  giudici
unici delle pensioni secondo criteri predeterminati. 
    Ed invero, a seguito della novella del 2009 si e' venuta a creare
una situazione di  irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra  i
giudici che compongono le sezioni riunite e i  giudici  che  prestano
servizio  presso  le  sezioni  giurisdizionali  regionali.  I  primi,
infatti, in assenza di criteri oggettivi  e  predeterminati,  possono
essere chiamati ad libitum dal Presidente della  Corte  dei  conti  a
comporre i collegi, senza che questi debba rendere conto dei  criteri
in concreto seguiti al Consiglio di presidenza. 
    3. - La questione di legittimita' costituzionale, oltre ad essere
non manifestamente infondata, si presenta come rilevante nel presente
giudizio, in quanto il Collegio delle Sezioni Riunite che  ha  emesso
la decisione n. 1/2010 e' stato presieduto dal presidente della Corte
dei  conti  e  la  decisione  e'  destinata  a  dispiegare  efficacia
vincolante per cio' che riguarda la soluzione data alla questione  di
massima, in quanto, anche a voler considerare applicabile la modifica
introdotta all'art. 1, comma 7, dall'art. 42, comma 2, della legge n.
69 del 2009, che riguarda piu'  propriamente  i  casi  nei  quali  la
questione e' stata deferita dal Presidente della Corte dei conti, non
ci si puo' esimere dall'osservare che il giudice rimettente non  puo'
limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni giuridiche che sono
state ritenute non fondate dalle  Sezioni  riunite  con  la  sentenza
nella quale hanno statuito il punto  di  diritto  non  condiviso  dal
medesimo,  e,  comunque,  la  giurisprudenza  contabile  e'  costante
nell'affermare che le decisioni delle SS.RR. hanno valore  vincolante
per il giudice a quo (cfr. SS.RR.  n.  5/QM/2008,  n.  9/QM/2007,  n.
25/QM/1999, n. 2/QM/1999, n. 5/QM/1998). 
    Il giudizio va, quindi, sospeso e gli atti trasmessi  alla  Corte
costituzionale per la conseguente pronunzia.