LA CORTE DEI CONTI
Ha pronunciato la seguente ordinanza:
sul ricorso iscritto, nel registro di segreteria, al n. 11037
(ex 4309/m), proposto dai sigg.: Donno Antonio (n. a Lecce l'11
agosto 1930), Armenise Vito (n. a Lecce il 13 giugno 1934), Imbo'
Aldo (n. a Cremona il 25 giugno 1933), Leonardo Raffaele (n. a Nardo'
il 4 maggio 1932), Miglietta Adolfo (n. a Lequile il 6 agosto 1930),
Mantovani Guido (n. a Taranto il 30 giugno 1934), Natali Luigi (n. a
Lecce il 14 agosto 1930), Palazzo Domenico (n. a Villa Castelli il 5
dicembre 1933), Semeraro Fausto (n. a Roma il 9 ottobre 1932), Vaglio
Antonio (n. a Lecce il 18 settembre 1933), Chiriaco' Luigi (n. a
Corigliano d'Otranto il 22 ottobre 1933), Baia Simone, Coroneo
Antonio e Semeraro Raffaele; non rapp.ti e difesi;
sui ricorsi iscritti, nel registro di segreteria, ai nn.
13731, 13398, 14582,14543, 13728, 14711, 19579, 19580, 13401, 14136,
14589, 14545, 14536,13395, 14541 proposti rispettivamente dai sigg.:
Maggio Pio (n. a Corigliano d'Otranto il 26 maggio 1933), Miglietta
Adolfo (n. a Lequile il 6 agosto 1930), Semeraro Fausto (n. a Roma il
9 ottobre 1932), Palazzo Domenico (n. a Villa Castelli il 5 dicembre
1933), Tondi Giuseppe (n. a Zollino il 19 marzo 1929), Apollonio
Giovanni (n. a Aradeo il 16 ottobre 1931), De Matteis Luigi (n. a
Alliste il 1° maggio 1931), Chiriaco' Luigi (n. a Corigliano
d'Otranto il 22 ottobre 1933), Donno Antonio (n. a Lecce l'11 agosto
1930), Leonardo Raffaele (n. a Nardo' il 4 maggio 1932), Vaglio
Antonio (n. a Lecce il 18 settembre 1933), Natali Luigi (n. a Lecce
il 14 agosto 1930), Mantovani Guido (n. a Taranto il 30 giugno 1934),
Armenise Vito (n. a Lecce il 13 giugno 1934), Imbo' Aldo (n. a
Cremona il 25 giugno 1933); tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Luigi
Mario Provenzano;
Contro:
Comando della Regione Militare Meridionale, in persona del
Comandante pro tempore;
Ministero della Difesa-Direzione Generale delle Pensioni - 1ª
Divisione, in persona del Ministro pro tempore.
Visti i ricorsi in epigrafe;
Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;
Considerato in
F a t t o
1. - Con il ricorso n. 11037, notificato alle Amministrazioni
sopra indicate e depositato in data 8 gennaio 1996, i sigg.ri Donno
Antonio, Armenise Vito, Baio Simone, Chiriaco' Luigi, Coroneo
Antonio, Imbo' Aldo, Leonardo Raffaele, Miglietta Adolfo, Mantovani
Guido, Natali Luigi, Palazzo Domenico, Semeraro Fausto, Semeraro
Raffaele, Vaglio Antonio - come sopra generalizzati - chiedono che
venga dichiarato il loro diritto alla rideterminazione della
indennita' di ausiliaria, computando nella base di calcolo le
seguenti voci stipendiali: indennita' militare, maggiorazioni
stipendiali biennali, lavoro straordinario obbligatorio; nonche' alla
corresponsione degli arretrati, maggiorati degli interessi legali e
della rivalutazione monetaria.
Nei motivi di ricorso, gli odierni ricorrenti sostengono che il
Ministero della difesa, erroneamente interpretando l'art. 44 della
legge n. 224/1986 (come interpretato dall'art. 6 della legge n.
404/1990), non ha incluso nel computo della indennita' di ausiliaria:
l'indennita' militare, le maggiorazioni stipendiali biennali e le ore
di lavoro straordinario obbligatorio.
2. - Con atto scritto in data 26 luglio 2001, hanno rinunziato al
ricorso n. 11037 i sigg.ri Donno Antonio, Armenise Vito, Imbo' Aldo,
Leonardo Raffaele, Miglietta Adolfo, Mantovani Guido, Natali Luigi,
Palazzo Domenico, Semeraro Fausto e Vaglio Antonio.
3. - Hanno prodotto singoli ricorsi i sig.rri : Donno Antonio
(13401), Armenise Vito (13395), Chiriaco' Luigi (19580), Imbo' Aldo
(14541), Leonardo Raffaele (14136), Miglietta Adolfo (13398),
Mantovani Guido (14536), Natali Luigi (14545), Palazzo Domenico
(14543), Semeraro Fausto (14582), e Vaglio Antonio (14589), Tondi
Giuseppe (13728), Maggio Pio (13731), Apollonio Giovanni (14711), De
Matteis Luigi (19579) - per il tramite dell'avv. Luigi Mario
Provenzano - mediante deposito in segreteria.
4. - Con le domande all'esame. i ricorrenti chiedono, tra
l'altro, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della
indennita' di ausiliaria, comprendendo nella base di calcolo
l'indennita' militare di cui all'art. 9 della legge n. 231/1990, in
applicazione dell'art. 44, primo comma, della legge n. 224/1986 e
dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 404/1990.
Sul punto, circa la indennita' militare, la giurisprudenza ha
registrato, nel tempo ed anche di recente, orientamenti opposti.
L'orientamento negativo (sostenuto da: sez. Friuli-Venezia
Giulia, n. 183/2008; Id., n. 671/2007; sez. Lazio, n. 64/2008; Id.,
n. 1402/2007; Id. n. 414/1998; sez. Sardegna, n. 178/2007; sez.
Toscana, n. 700/2001; sez. Puglia. n. 660/2005; Id., n. 88/2007; sez.
Veneto, n. 194/08; Id., n. 275/2008; sez. II centr. n. 373/2006; Id.,
n. 178/2007; Id., n. 27/2007; sez. I centr., n. 364/2007 Id. n.
41/2008; Id., n. 204/2008) poggia il suo fondamento sulla natura
expressis verbis non pensionabile della indennita' militare (cfr.
art. 9 della legge n. 231/1990), mentre quello favorevole al computo
nella indennita' di ausiliaria (sostenuto da: sez. Toscana, n.
877/2007; sez. Marche, n. 827/2006; sez. Veneto, n. 739/2005; sez.
Emilia Romagna, n. 573/2007; sez. II centr. n. 334/2000; Id., n.
167/2002; App. Sicilia, n. 57/2007) si fonda sulla individuazione
della ratio legis che ha voluto delineare non gia' la pensionabilita'
della indennita' in argomento, ma soltanto il criterio di calcolo
dell'indennita' di ausiliaria, e valorizza la norma di intepretazione
autentica dell'art. 67 della legge n. 113/1954 (recata dall'art. 6
della legge n. 404/1990) che, nell'elencare le voci da escludere
dalla base di calcolo della indennita' di ausiliaria. non fa menzione
della indennita' militare.
5. - Stante il suaccennato contrasto giurisprudenziale, la
Sezione giurisdizionale Puglia, in composizione monocratica, ha
deferito alle Sezioni Riunite la questione di massima relativa al
computo o meno della indennita' militare di cui all'art. 9 della
legge n. 231/1983 nella indennita' di ausiliaria, che attiene al
criterio di determinazione del «trattamento economico del pari grado
in servizio».
6. - Le Sezioni Riunite hanno risolto, con la decisione n. 1/QM
del 26 febbraio 2010, il contrasto giurisprudenziale nel senso di
escludere la computabilita' della indennita' militare nella base di
calcolo dell'indennita' di ausiliaria.
7. - Essendo stato riassunto il giudizio, con istanza proposta il
22 aprile 2010, e' stata fissata l'odierna udienza.
Ritenuto in diritto
1. - La Sezione Ritiene di sollevare d'ufficio questione di
legittimita' costituzionale, in primo luogo, dell'art. 1 della legge
21 luglio 2000, n. 202, per violazione degli artt. 100 e 101 Cost.,
nella parte in cui prevede che il Presidente della Corte dei conti e'
nominato su proposta del Consiglio dei ministri.
Come e' noto, l'art. 1 della legge n. 202/2000 - che sostituisce
l'art. 7, comma 2, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 - stabilisce che il
Presidente della Corte dei conti e' nominato, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza.
1.1. - Orbene, per come e' formulata, la norma contrasta, in
primo luogo, con il principio di indipendenza della funzione
giurisdizionale (art. 101 Cost.).
Gia' agli albori del secolo scorso, F. Cammeo cosi' scriveva:
«Evidentemente l'indipendenza del giudice amministrativo e' completa
quando ad esso sia concessa una posizione che per metodo di nomina e
stabilita' nell'ufficio sia eguale a quella dei giudici ordinari» e
alle sue considerazioni si associavano illustri studiosi del tempo
(Calamandrei, Salandra, Scialoja e D'Amelio).
«La' dove non e' garantita l'indipendenza del giusdicente, non
c'e' giudice di sorta, ne' ordinario, ne' speciale, ne' sezione
specializzata di organo giudiziario ordinario», scriveva, inoltre,
Andrioli pochi anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione e
proprio in relazione alla problematica dell'indipendenza dei giudici
speciali.
In merito all'assetto della magistratura, quale risulta dalla
Carta costituzionale, e' stato detto da autorevole dottrina che la
distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione
amministrativa (nella quale si ricomprende quella contabile) non deve
in alcun modo riflettersi sulle garanzie di indipendenza, che devono
essere eguali e che la Costituzione italiana riconosce e prevede una
serie di giurisdizioni distinte tra loro per struttura, poteri e
competenze, ma ammette un solo tipo di magistrato. Siamo, cioe', di
fronte ad un concetto univoco di «magistrato», affermato con coerenza
e sicurezza sul piano costituzionale.
Sicche' - si e' aggiunto - l'esistenza di una pluralita' di
giudici diversamente regolati quanto a status, garanzie esterne ed
interne di indipendenza e posizione nell'ordinamento si pone in netto
contrasto con la Costituzione.
L'indipendenza dei giudici, di tutti i giudici, non e' un fine ma
un mezzo posto a garanzia di un bene: la retta applicazione delle
legge, bene insostituibile per l'intera comunita' statale. Anche il
solo sospetto della mancanza di indipendenza e' in grado di far
venire meno la fiducia del cittadino negli organi giudiziari
inducendogli il sospetto che la legge potrebbe non venire rettamente
applicata da quel giudice.
Indipendenza della magistratura vuol dire, invero, tutela del
libere convincimento, liberta' di indagine, serenita' di giudizio. In
una parola, liberta' di coscienza, nella quale risiede, come
affermava Calamandrei, la piu' alta ed indiscutibile garanzia
dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; e, sotto il
profilo che ci interessa, non sono indifferenti i meccanismi
predisposti in via legislativa per attuarlo.
Sono ampiamente noti gli orientamenti e le conclusioni della
Corte costituzionale sul problema analogo delle nomine governative
dei consiglieri di Stato e della Corte dei conti, che mirano a
spostare il problema dell'indipendenza dal momento della formazione
dell'organo giudicante a quello delle garanzie successive
(essenzialmente l'inamovibilita'), quasi che l'indipendenza esista a
prescindere dai meccanismi concreti di realizzazione.
Bisogna qui mettere in rilievo, peraltro, che le norme
costituzionali sulla giurisdizione non costituiscono, come si e'
efficacemente scritto, un mero «programma» da attuarsi a cura del
legislatore, con ampia discrezionalita', ma si presentano «alla
stregua di un corpo coerente di principi e criteri immediatamente
validi ed applicabili» e, tra questi, il principio di indipendenza
non consente che i giudici possano essere «scelti» dal potere
esecutivo, giacche' in tal guisa si spezzerebbe quel rapporto
esclusivo che il legislatore costituente ha voluto istituire tra il
giudice e la legge, il quale non ammette in alcun modo la
interferenza di altri poteri dello Stato, tra cui quello esecutivo.
Ed invero, di recente, la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 136 del 15 aprile 2011, ha salvato dalla dichiarazione di
incostituzionalita' l'art. 2, commi 1 e 2, della legge 14 marzo 2005,
n. 41, i quali attribuiscono espressamente al Ministro della
giustizia il potere di nomina del membro nazionale presso l'Eurojust,
che deve essere un magistrato, soltanto perche' le funzioni del
membro nazionale presso l'Eurojust non sono riconducibili a quelle
giudiziarie (v. punto 5 dei Considerato in diritto) e non perche'
deve essere comunque scelto nell'ambito di una rosa di candidati
formata dal Csm.
1.2. - Il potere di proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, inoltre, mina alla radice l'indipendenza della Corte dei
conti nei confronti del Governo ai sensi dell'art. 100/3 Cost.
L'ordinamento interno della giurisdizione contabile soffre,
infatti, ancora vistose eccezioni al principio di indipendenza,
affermato per le magistrature amministrative in modo specifico nei
confronti del Governo (art. 100/3), nel suo significato di completa
sottrazione al potere esecutivo della nomina degli organi di vertice
dell'Istituto.
La resistenza al cambiamento puo' trovare spiegazione soltanto
con l'idea che la contiguita' funzionale della magistratura contabile
all'azione del potere esecutivo implichi necessariamente una qualche
forma di legame organico con il medesimo potere, ma si tratta di
atteggiamento che non ha piu' possibilita' di avere diritto di
cittadinanza alla luce del nuovo quadro istituzionale.
L'attribuzione del potere di nomina in capo al Governo, anziche'
al Consiglio di presidenza, e' tanto piu' grave, poi, in
considerazione della posizione ordinamentale della Corte dei conti e
del suo campo di azione, nella veste di organo controllore
dell'attivita' di Governo (v. art. 3 legge n. 20/1994).
Garantire l'indipendenza dell'Istituto costituisce, dunque, una
operazione «costituzionalmente necessitata» in forza dell'art. 100/3
Cost.
Ne' a confutare quanto sin qui osservato puo' valere l'argomento
che fa leva sul parere del Consiglio di Presidenza, che deve essere
sentito, per la semplice ragione che tale parere, pur obbligatorio,
non e' non vincolante per il Governo, il quale potrebbe, dunque, non
dar corso ad una nomina ritenuta sgradita.
Il semplice pericolo che cio' possa avvenire in forza della norma
di cui della legge n. 202/2000 rende lecito dubitare della
legittimita' costituzionale della stessa.
Il fatto, poi, che il Presidente della Corte dei conti sia anche
il «vertice» dell'organo di autogoverno si riflette come ulteriore
elemento di influenza, sia pure indiretta, del potere esecutivo sulla
piena autonomia dell'ordine.
La nomina governativa si pone, quindi, come una anomalia da
correggere e da eliminare, valorizzando il ruolo decisionale
esclusivo del Consiglio di Presidenza.
2. - Parimenti della legittimita' costituzionale dubita la
Sezione a proposito dell'art. 11, comma 7, u.p., della legge 4 marzo
2009, n. 15, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 101 Cost., nella
parte in cui prevede il potere del Presidente della Corte dei conti
di composizione nominativa delle Sezioni Riunite in mancanza di
criteri oggettivi e predeterminati.
La norma prevede che «Si applica al Presidente della Corte dei
conti, per la composizione nominativa e per la determinazione delle
competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse
attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui
all'articolo 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186,
introdotto dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
Stabilisce tale ultima norma che «Il Presidente del Consiglio di
Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il
Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni
giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di
competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza
Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo comma» che, a sua volta
novellato, attribuisce al Presidente del Consiglio di Stato la piu'
ampia liberta' nella composizione della Adunanza Plenaria, in quanto
i magistrati che la compongono vengono scelti dal medesimo e non piu'
dal Consiglio di presidenza, che deve essere soltanto sentito.
Per il profilo che in questa sede interessa, la legge 15 del 2009
autorizza, dunque, il presidente a stabilire la «composizione
nominativa» delle sezioni riunite, consentendogli di costituire
collegi ad hoc per l'esercizio sia del controllo sia della
giurisdizione, con l'unico limite delle «previsioni organiche
vigenti».
2.1. - E' palese la violazione, in primo luogo, del principio di
indipendenza interna del giudice, che risulta strettamente connesso
alla garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per
legge, la quale viene richiamata ad escludere l'attivita'
discrezionale all'interno della magistratura da parte dei capi degli
uffici giudiziari.
Non pare piu' discutibile dopo la sentenza n. 272/1998 che la
garanzia del giudice naturale precostituito per legge cada anche
sulla persona fisica del giudice, nel senso che la legge deve
prevedere i meccanismi attraverso i quali, all'interno di un medesimo
ufficio giudiziario, spetta ad un giudice, anziche' ad un altro,
pronunciare su una certa controversia.
In questa prospettiva non si puo' peraltro non sottolineare la
centralita' e la rilevanza del c.d. sistema tabellare, che riveste un
ruolo essenziale per la indipendenza interna del giudice, costituendo
il cardine della struttura organizzativa degli uffici, con la
precisazione che le tabelle delineano l'organigramma dell'ufficio, la
sua ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse dei singoli
magistrati ed i criteri di assegnazione degli affari giudiziari. E
non si puo' non ricordare il ruolo centrale e decisivo rivestito in
proposito dal Csm.
Sicche' non sono piu' ammissibili criteri equitativi o che
dipendano nella loro attuazione dalla discrezionalita' del dirigente
dell'ufficio giudiziario. In definitiva, e' decisamente tramontata la
prassi che consentiva al capo dell'ufficio di assegnare i fascicoli
ad personam in base al criterio, peraltro ragionevole secondo l'uomo
della strada e presumibilmente onesto, che «quel tal giudice e' piu'
bravo», ovvero «piu' esperto della materia», «piu' solerte», «piu'
equilibrato», «meno carico di lavoro».
Come e' noto, la sentenza n. 272 del 1998 ha dichiarato non
fondata «nei sensi in motivazione» la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 3. lettera a), del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14
gennaio 1994, n. 19.
La sentenza in esame ha espressamente escluso che «i poteri
organizzativi dei capi degli uffici possano essere svolti in modo
assolutamente libero o addirittura arbitrario», affermando, comunque,
che «l'esplicitazione di criteri per l'assegnazione degli affari, in
quanto espressivi di un'esigenza costituzionale, che opera in tutti i
settori della giurisdizione, possa aver luogo proprio nell'ambito di
detti poteri discrezionali, quale manifestazione ed esercizio dei
medesimi, senza necessita' ne' di una specifica previsione
legislativa ne', tantomeno, di un intervento additivo di questa
Corte» e concludendo nel senso che possa «pervenirsi gia' ora,
nell'ordinamento vigente per la Corte dei conti, alla formulazione di
criteri per l'assegnazione degli affari attraverso l'esercizio dei
poteri spettanti ai capi degli uffici, secondo modalita' che non
spetta a questa Corte indicare, se non nel senso che esse siano tali
da garantire, comunque, la verifica ex post della loro Osservanza».
Con queste parole termina la motivazione della sentenza, che
condivide con quelle di indirizzo o monitorie di rigetto l'invito a
risolvere una situazione di disagio dal punto di vista
dell'attuazione dei valori costituzionali, ma l'analogia si ferma
qui, in quanto il destinatario dell'invito non e', come avviene
sempre, il legislatore, ma la stessa Corte dei conti.
Nel commentare la sentenza n. 272/1998 autorevole dottrina si era
chiesta quanto sarebbe durata l'attesa per l'attuazione del principio
del giudice naturale precostituito per legge all'interno del processo
contabile.
Ebbene, a distanza di tredici anni, il principio del giudice
naturale precostituito per legge aspetta ancora di trovare attuazione
nel processo contabile.
Cio' che preme rimarcare in questa sede, pero', e' che l'assenza
di criteri oggettivi e predeterminati per l'assegnazione degli
affari, a causa di una carenza strutturale del sistema, rende in
concreto impossibile la verifica ex post della loro osservanza.
Vi e', infatti, un problema di «effettivita'» della garanzia del
giudice naturale precostituito per legge, intesa come reale
possibilita' di far valere le eventuali violazioni dei criteri per
l'assegnazione degli affari. E' del tutto evidente, difatti, che il
rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale
precostituito per legge si puo' ottenere soltanto se un controllo
sulla osservanza dei criteri sia possibile, purche' a monte vi sia
stata la posizione degli stessi criteri in via generale.
D'altronde, nella sentenza n. 419/1998 non si esclude che «la
violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di
rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati,
appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi».
Nulla impedisce, dunque, alla Corte costituzionale, in presenza
di una chiara situazione di inattuazione del dettato costituzionale,
di intervenire nuovamente, piuttosto che aspettare a tempo indefinito
l'intervento del legislatore, al fine di realizzare appieno la
garanzia costituzionale del giudice naturale nel processo contabile.
2.2. - Della legittimita' costituzionale della norma in questione
e' lecito dubitare, infine, sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza, assumendo a tertium comparationis la norma
di cui all'art. 5, comma 1-bis, della legge 21 luglio 2000, n. 205,
introdotta dall'art. 42, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno
2009, n. 69, nella parte in cui prevede che i ricorsi sono assegnati
dai presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali ai giudici
unici delle pensioni secondo criteri predeterminati.
Ed invero, a seguito della novella del 2009 si e' venuta a creare
una situazione di irragionevole disparita' di trattamento tra i
giudici che compongono le sezioni riunite e i giudici che prestano
servizio presso le sezioni giurisdizionali regionali. I primi,
infatti, in assenza di criteri oggettivi e predeterminati, possono
essere chiamati ad libitum dal Presidente della Corte dei conti a
comporre i collegi, senza che questi debba rendere conto dei criteri
in concreto seguiti al Consiglio di presidenza.
3. - La questione di legittimita' costituzionale, oltre ad essere
non manifestamente infondata, si presenta come rilevante nel presente
giudizio, in quanto il Collegio delle Sezioni Riunite che ha emesso
la decisione n. 1/2010 e' stato presieduto dal presidente della Corte
dei conti e la decisione e' destinata a dispiegare efficacia
vincolante per cio' che riguarda la soluzione data alla questione di
massima, in quanto, anche a voler considerare applicabile la modifica
introdotta all'art. 1, comma 7, dall'art. 42, comma 2, della legge n.
69 del 2009, che riguarda piu' propriamente i casi nei quali la
questione e' stata deferita dal Presidente della Corte dei conti, non
ci si puo' esimere dall'osservare che il giudice rimettente non puo'
limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni giuridiche che sono
state ritenute non fondate dalle Sezioni riunite con la sentenza
nella quale hanno statuito il punto di diritto non condiviso dal
medesimo, e, comunque, la giurisprudenza contabile e' costante
nell'affermare che le decisioni delle SS.RR. hanno valore vincolante
per il giudice a quo (cfr. SS.RR. n. 5/QM/2008, n. 9/QM/2007, n.
25/QM/1999, n. 2/QM/1999, n. 5/QM/1998).
Il giudizio va, quindi, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte
costituzionale per la conseguente pronunzia.