Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo  72,  comma
1,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»),  promosso  dal  Tribunale  di  Torino  nel
procedimento vertente tra  M.  B.  e  il  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca con ordinanza del 14 gennaio 2011, iscritta  al
n. 51  del  registro  ordinanze  2011  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2011. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  M.  B.  nonche'  l'atto   di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  4  ottobre  2011  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    uditi l'avvocato Carlo Rienzi per M. B. e l'avvocato dello  Stato
Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza del 14  gennaio  2011,  depositata  presso  la
cancelleria della Corte il 2 marzo 2011 ed iscritta al n. 51 del r.o.
2011, il Tribunale  di  Torino  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
articoli  3  e  97  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  72,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. 
    Il testo  della  disposizione  in  questione  -  come  modificato
dall'art. 2, comma 53, lettera  a),  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e di interventi urgenti in materia  tributaria  e  di  sostegno  alle
imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10 - prevede che «per  gli  anni  2009,  2010  e
2011,  2012,  2013  e  2014,  il  personale  in  servizio  presso  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri,  gli  Enti
pubblici non economici, le Universita', le  Istituzioni  ed  Enti  di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere  esonerato
dal servizio  nel  corso  del  quinquennio  antecedente  la  data  di
maturazione della anzianita' massima  contributiva  di  40  anni.  La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun  anno  a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita'  contributivo  richiesto   e   non   e'   revocabile.   La
disposizione non si applica al personale della Scuola». 
    Il giudice a quo premette che la parte ricorrente, prof. M. B., -
dopo aver presentato ricorso al TAR Piemonte,  che  ha  declinato  la
propria giurisdizione -  ha  proposto  azione  giudiziale  contro  il
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (MIUR)  perche'  sia
accertato il suo diritto al collocamento a riposo anticipato,  avendo
maturato  i  35  anni  di  anzianita'  contributiva   al   2009.   In
particolare, il ricorrente ha chiesto che sia annullata la  nota  del
MIUR di rigetto della  sua  istanza  e  sia  sollevata  questione  di
costituzionalita' dell'ultimo periodo dell'art. 72 del  decreto-legge
n. 112 del 2008. 
    Cio' premesso, quanto alla rilevanza della questione nel caso  di
specie, il Tribunale  rileva  come  il  rigetto  della  richiesta  di
esonero anticipato dal servizio del ricorrente da parte del MIUR  sia
stato  motivato  proprio  in  base  alla  norma  richiamata,  la  cui
declaratoria di incostituzionalita', pertanto, sarebbe l'unica strada
percorribile per ottenere il  riconoscimento  del  suo  diritto  alla
collocazione in riposo. 
    In merito alla non manifesta  infondatezza  della  questione,  il
giudice rimettente argomenta, in primo luogo, in riferimento all'art.
3 Cost., sottolineando come l'esclusione  dell'intera  categoria  dei
dipendenti pubblici del  "comparto  scuola"  dalla  agevolazione  del
collocamento a riposo anticipato, di cui alla prima parte della norma
impugnata, - tra l'altro, a suo giudizio, mai adeguatamente  motivata
ne' nel testo normativo ne' dalla difesa convenuta in giudizio -  non
puo'  «essere  ritenuta  sufficiente  a  rispettare   i   canoni   di
uguaglianza e ragionevolezza della norma, poiche' (...)  non  vengono
in rilievo motivi evidenti per tale esclusione». 
    In ordine alla illegittimita' della norma censurata per contrasto
con l'art. 97 Cost., il  giudice  remittente  deduce  che  la  deroga
introdotta  dalla  norma  stessa  contrasta  irrazionalmente  con  le
esigenze di «riduzione del  personale  in  servizio  all'interno  del
comparto scuola», quali  emergerebbero,  tra  l'altro,  dallo  stesso
decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui pone l'obiettivo  di
giungere «ad una riduzione dell'organico del 17  per  cento  rispetto
all'anno    scolastico     2007/2008».     Sottolineando,     quindi,
l'irrazionalita' interna alla stessa  norma,  il  Tribunale  conclude
ritenendo   impossibile   una   interpretazione    costituzionalmente
orientata della norma in oggetto, essendo impossibile attribuire alla
stessa, stante la sua sinteticita', un significato diverso da  quello
letterale. 
    2. - Con atto depositato il 18 aprile 2011 si  e'  costituita  in
giudizio  la  parte  privata  che,  aderendo   sostanzialmente   alla
prospettazione del giudice rimettente, insiste perche'  la  questione
di  legittimita'  costituzionale   venga   dichiarata   fondata,   in
riferimento agli artt. 2, 3 e 97  Cost.  In  particolare,  sottolinea
l'irrazionalita'  e  la  contraddittorieta'   di   un   provvedimento
normativo che, pur avendo il dichiarato obbiettivo di  conseguire  la
riduzione  del  personale  in  servizio,  esclude,   poi,   l'esonero
anticipato in pensione che pure quell'obbiettivo potrebbe contribuire
a realizzare. In questo senso, si nota come, sia proprio la Circolare
n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione pubblica a prevedere -
per gli altri dipendenti dello Stato -  che  l'istituto  dell'esonero
anticipato «puo' essere utilizzato  dalle  amministrazioni,  ai  fini
della progressiva riduzione del personale in servizio, (...)». 
    3. - E' intervenuto  nel  presente  giudizio  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
infondata. 
    In primo luogo, la difesa dello Stato mette in evidenza  come  il
collocamento a riposo anticipato di  un  docente  deve  avvenire  nel
rispetto   degli   ordinamenti   didattici   e   della    continuita'
dell'insegnamento, con la conseguenza  che,  anziche'  costituire  un
automatico risparmio di spesa, «comporta fisiologicamente il  sorgere
di ulteriori oneri,  correlati  con  il  pagamento  delle  competenze
spettanti al sostituto-supplente o immesso in ruolo». 
    In secondo luogo, diversamente da quanto  opinato  dal  Tribunale
rimettente, l'Avvocatura dello  Stato  rileva  come  la  disposizione
sottoposta allo scrutinio  di  costituzionalita',  lungi  dall'essere
irrazionale e in contraddizione con l'impianto normativo  in  cui  si
inserisce, operi nel senso della progressiva riduzione del  personale
scolastico come "norma di chiusura". Ed invero,  e'  sottolineata  la
peculiarita' del comparto scuola in cui la riduzione dell'organico  -
diversamente da quanto  avviene  negli  altri  settori  del  pubblico
impiego - non «puo' essere attuata  senza  procedere  alla  revisione
delle  dotazioni  organiche,  e  in  particolare  non  puo'  avvenire
mediante automatismi di sorta». 
    Infine,   richiamando   quanto   sostenuto   da   questa    Corte
nell'ordinanza n. 10  del  2011,  l'Avvocatura  ritiene  operante  la
regola generale secondo cui la ragionevolezza della  limitazione  per
il personale docente della possibilita' di collocamento anticipato  a
riposo «va apprezzata nel contesto di una valutazione  complessiva  e
sistematica dell'intero intervento normativo  in  cui  la  stessa  si
inserisce». 
    4. - Con note presentate il 13 settembre 2011, la parte  privata,
confermando  l'eccezione  di   incostituzionalita'   per   violazione
dell'art. 3 Cost., propone ulteriori considerazioni in base a recenti
interventi normativi. Secondo il ricorrente, infatti,  la  disparita'
di  trattamento  tra  pubblici  impiegati,  determinata  dalla  norma
impugnata, emergerebbe anche dalla piu'  recente  normativa  (decreto
ministeriale 10 agosto 2011, n. 74,  e  decreto  interministeriale  3
agosto 2011) tesa a programmare un piano di assunzioni del  personale
docente. Da tale programmazione, a suo  parere,  sarebbe  ragionevole
derivare  la  corrispondente  possibilita',  di  chi  e'  ancora   in
servizio, «di esercitare l'istituto dell'esonero anticipato». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale di Torino ha  sollevato,  in  riferimento  agli
articoli  3  e  97  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  72,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008  n.
133. 
    2. - Secondo il comma citato - nella sua formulazione  originaria
- «per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri,  gli  Enti
pubblici non economici, le Universita', le  Istituzioni  ed  Enti  di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere  esonerato
dal servizio  nel  corso  del  quinquennio  antecedente  la  data  di
maturazione della anzianita' massima  contributiva  di  40  anni.  La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun  anno  a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita'  contributivo  richiesto   e   non   e'   revocabile.   La
disposizione non si applica al personale della Scuola». 
    Successivamente,  l'art.   2,   comma   53,   lettera   a),   del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di  termini  previsti
da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in  materia
tributaria e di sostegno alle imprese e  alle  famiglie),  convertito
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha inserito, al citato comma  1,
dopo le parole: «2009, 2010 e 2011» le seguenti: «2012, 2013 e 2014».
Tale modificazione non rileva nel presente giudizio. 
    3. - Il giudice rimettente censura la disposizione  in  questione
nella sua ultima parte, innanzi  tutto  con  riferimento  all'art.  3
Cost., sottolineando  come  l'esclusione  dell'intera  categoria  dei
dipendenti  pubblici  del  "comparto   scuola"   dalla   agevolazione
dell'esonero anticipato dal servizio, di cui alla prima  parte  della
norma, non sia «sufficiente a rispettare i canoni  di  uguaglianza  e
ragionevolezza», non venendo in rilievo motivi evidenti  che  possano
giustificare tale esclusione. 
    3.1. - Il  giudice  a  quo,  inoltre,  deduce  la  illegittimita'
costituzionale della medesima disposizione per contrasto  con  l'art.
97 Cost., asserendo che la deroga introdotta  dalla  norma  censurata
contrasta irrazionalmente con le esigenze di «riduzione del personale
in servizio all'interno del comparto  scuola»,  quali  emergerebbero,
tra l'altro, dallo stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nella  parte
in cui pone l'obiettivo di giungere «ad una  riduzione  dell'organico
del 17 per cento rispetto all'anno scolastico 2007/2008». 
    3.2. - Il ricorrente nel processo a quo  insiste,  a  sua  volta,
perche' venga dichiarata fondata la questione  per  violazione  degli
artt. 3, 97 e 2, Cost. 
    3.3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha  chiesto  che
la questione sia dichiarata non fondata. 
    4. - Deve  preliminarmente  essere  dichiarata  inammissibile  la
censura sollevata dalla parte  privata,  con  riguardo  al  parametro
costituzionale di cui all'art. 2  Cost.,  non  indicato  dal  giudice
rimettente. 
    Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte,
l'oggetto del giudizio di costituzionalita' in  via  incidentale  e',
infatti, limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze
di rimessione, non potendo essere presi in  considerazione,  oltre  i
limiti  in  queste  fissati,  ulteriori  questioni   o   profili   di
costituzionalita' dedotti dalle parti, sia che siano  stati  eccepiti
ma non fatti propri dal giudice a quo, sia  che,  come  nel  caso  di
specie, siano diretti ad ampliare  o  modificare  successivamente  il
contenuto delle stesse ordinanze (ex multis, sentenze n. 42 del  2011
e n. 50 del 2010). 
    5. - Sempre in via preliminare, risulta  necessario  ripercorrere
il contenuto della disposizione censurata, alla  luce  del  complesso
normativo in cui essa si inserisce. 
    5.1. - L'art. 72 del  decreto-legge  n.  112  del  2008  si  pone
nell'ambito di un intervento legislativo tendente a  realizzare,  tra
l'altro, l'obiettivo  di  una  riduzione  della  spesa  pubblica.  In
quest'ottica, l'articolo in  esame  detta  disposizioni  incidenti  a
vario titolo sul  collocamento  a  riposo  dei  pubblici  dipendenti,
apportando  importanti   modifiche   riguardo   alle   modalita'   di
pensionamento. 
    Le innovazioni introdotte dal suddetto art. 72 concernono: 
        1)  l'esonero  dal  servizio   anticipato,   strumentale   al
collocamento a riposo (commi da 1 a 6); 
        2) il trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7  a
10); 
        3) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro  per  il
dipendente che abbia 40 anni di servizio (comma 11). 
    L'esonero dal servizio - disciplinato  dai  commi  da  1  a  6  e
consistente nella sospensione dal servizio per un periodo massimo  di
cinque anni - si pone sostanzialmente come una forma di  collocamento
a  riposo,  consistente,  a  domanda  dell'interessato,  nell'esonero
anticipato per i dipendenti  pubblici,  che  abbiano  una  anzianita'
contributiva vicina ai 40 anni. 
    L'ultimo periodo della disposizione in esame esclude, invece,  il
personale della scuola dalla suindicata possibilita'. 
    Tale  esclusione  deve  essere  letta  congiuntamente  a   quanto
stabilito  dall'art.  64  del  predetto   decreto-legge,   che,   con
l'obiettivo di «una migliore qualificazione dei servizi scolastici  e
di una piena valorizzazione  professionale  del  personale  docente»,
delinea una serie di interventi e di misure volte a riorganizzare  il
comparto  scolastico  e,  in  particolare,  tese  ad   «incrementare,
gradualmente, di un punto il rapporto  alunni/docente»  entro  l'anno
scolastico 2010/2011. 
    A tal fine, il citato articolo 64 individua un iter complesso che
prevede: 
        la predisposizione da  parte  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
(Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e  previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, di un  piano  programmatico  di
interventi volti  ad  una  maggiore  razionalizzazione  dell'utilizzo
delle risorse umane e strumentali disponibili, che  conferiscano  una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico; 
        l'adozione  di  uno   o   piu'   regolamenti   di   revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo  e  didattico  del  sistema
scolastico,  vincolati  al   rispetto   dei   criteri   espressamente
menzionati dalle lettere da a) ad e) del comma  4  dell'art.  64  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
        la stipula di una intesa tra  Stato  e  Regioni  in  sede  di
Conferenza unificata. 
    6. - Cosi' precisato il contenuto della normativa  in  esame,  la
questione sollevata dal giudice a quo per violazione degli artt. 3  e
97 Cost. non e' fondata. 
    6.1. - Il legislatore, attraverso una molteplicita' di interventi
- quali quelli in  tema  di  blocco  delle  assunzioni  nel  pubblico
impiego, ove si e' operata, di frequente, un'eccezione per il settore
scolastico (cosi' gli artt. 19, comma 1, e 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria  2002»;  e  gli
artt. 34  e  35  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2003»),  ha  riservato  al  "comparto
scuola",  nell'ambito  del  pubblico  impiego,  un  trattamento   non
necessariamente omogeneo rispetto alle altre categorie di  dipendenti
pubblici. Cio' in quanto  la  normativa  di  tale  comparto  presenta
talune specificita' legate, in particolare, all'esigenza di garantire
il   rispetto   dell'ordinamento   didattico   e    la    continuita'
dell'insegnamento, tali da rendere  necessaria  una  regolamentazione
derogatoria di quella vigente per altri  comparti  dell'impiego  alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni. 
    In questo contesto si inserisce la disposizione di cui all'ultima
parte del primo comma dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008,
che esclude il personale scolastico dalla facolta' di  accedere  alla
procedura di collocamento a riposo anticipato, delineata dai commi da
1 a 6 dell'articolo stesso. Tale  scelta  limitativa  deve  ritenersi
dettata dalla necessita' di rispettare, anche nel caso di  cessazione
dal  servizio,  i  criteri  informatori  della  normativa  in  questo
settore, in base ai quali, in  caso  di  collocamenti  a  riposo,  e'
necessario procedere alle  sostituzioni  del  personale  cessato  dal
servizio mediante il ricorso a supplenze o all'immissione in ruolo di
altri docenti iscritti nelle graduatorie  permanenti  (artt.  2  e  4
della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti  in
materia di personale scolastico»). 
    6.2. - Risulta, pertanto, evidente, ai fini che qui  interessano,
come non siano confrontabili, da un lato, la posizione dei dipendenti
pubblici  appartenenti  agli   altri   comparti   di   contrattazione
collettiva e, dall'altro, quella dei  dipendenti  della  scuola,  dal
momento che gli interventi normativi che riguardano l'ingresso  e  la
cessazione   dal   servizio   di   questi   ultimi   devono    tenere
necessariamente   conto   di   esigenze   e   ragioni   organizzative
differenziate, che rendono giustificabile la denunciata diversita' di
discipline normative per quanto attiene alla previsione  dell'esonero
anticipato di cui alla disposizione censurata. 
    6.3.  -  Ne'  alcun  rilievo  possono  assumere,  in  merito,  le
previsioni  -  richiamate  dalla  parte  privata  -   contenute   nei
provvedimenti amministrativi  aventi  ad  oggetto  la  programmazione
delle  assunzioni  del  personale  scolastico,  in  quanto  esse  non
contraddicono,   anzi   confermano,   le   esigenze   di    copertura
dell'organico per garantire la continuita' dell'attivita' didattica. 
    6.4. - Alla luce delle considerazioni che precedono, dall'analisi
delle ragioni che hanno  portato  ad  escludere  il  personale  della
scuola dalla possibilita' di accedere all'esonero anticipato  di  cui
alla  disposizione  censurata  non  emerge  la  carenza  di   ragioni
giustificatrici della disciplina stessa, sicche' non e' da  ravvisare
la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. (sentenze n. 264 del 2005, n.
5 del 2000 e n. 89 del 1996). 
    6.5.  -  Deve,  inoltre,  essere  esclusa  anche  la   violazione
dell'art. 97 Cost., non potendosi dubitare che, nel caso  di  specie,
sia   possibile   operare   un'interpretazione   sistematica    della
disposizione censurata coerente sia con il quadro normativo delineato
dal  decreto-legge  n.  112  del  2008,  sia  con   le   peculiarita'
legislative vigenti in materia di ordinamento scolastico. 
    In  effetti,  la  disposizione  di   esclusione   del   personale
scolastico dall'area di operativita' dell'art. 72  del  decreto-legge
in questione si presenta in sintonia con il disegno del  legislatore,
che pur essendo volto a  realizzare  una  riduzione  del  numero  dei
dipendenti pubblici, e quindi anche  del  personale  scolastico,  per
quanto concerne quest'ultima categoria, tiene  conto  tuttavia  della
necessita' di effettuare  una  razionale  revisione  delle  dotazioni
organiche attraverso il riassetto ordinamentale di  cui  all'art.  64
del medesimo decreto-legge. 
    Quest'ultima  disposizione,  perseguendo  l'obiettivo   di   «una
migliore  qualificazione  dei  servizi  scolastici  e  di  una  piena
valorizzazione professionale  del  personale  docente»,  delinea  una
serie  di  interventi   e   di   misure   che   sono   dirette   alla
riorganizzazione del  comparto  scolastico,  e,  in  particolare,  ad
«incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto  alunni/docente»
entro l'anno scolastico 2010/2011. 
    In  tale  contesto,  l'opzione  legislativa  di  esclusione   del
personale  scolastico  dall'esonero,  di   cui   alla   prima   parte
dell'articolo in questa sede censurata, si pone come  strumentale  ad
assicurare, in definitiva, il buon andamento dell'amministrazione  di
cui  all'art.  97  Cost.  attraverso  la  riduzione   del   personale
scolastico   nell'ambito   del   complessivo   iter   riorganizzativo
individuato dall'art. 64 del decreto-legge sopra citato.