Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 ottobre 2011 ricorrente; Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo n. 103, intimata; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 2 e 11 della legge della Regione Toscana del 5 agosto 2011, n. 41, pubblicata nel BUR n. 41 del 10 agosto 2011, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti») per violazione degli articoli 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere g) ed s) Cost. F a t t o Con la legge n. 41 del 5 agosto 2011 la Regione Toscana ha modificato la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, contenente norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. L'art. l della predetta legge n. 42/2011 ha modificato l'art. 5 della legge regionale n. 25/1998, inserendo, dopo il numero 3 della lettera e), il numero 3-bis che attribuisce alla regione, tra le altre competenze; «la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e dei sovvalli negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'art. 30-quater, ai fini dell'applicazione del Tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)». L'art. 2 ha modificato l'art. 6-ter, aggiunto dall'art. 6 della legge regionale dell'8 maggio 2006, n. 16, che contiene «Disposizioni relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui di carico nei porti approvati dall'Autorita' marittima». Gli artt. 3 e 4 hanno aggiunto, dopo l'art. 8, gli artt. 8-bis e 8-ter che prevedono rispettivamente l'istituzione di un comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti e di un comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati e ne disciplinano le funzioni, la composizione e le modalita' di funzionamento. L'art. 5 modifica l'art. 9 che disciplina i «contenuti del Piano regionale» introducendo al comma 1, dopo la lettera o), la lettera o-bis) che inserisce tra i contenuti del piano «il programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica in attuazione del'art. 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/3I/CE relativa alla discarica dei rifiuti)». L'art. 6 aggiunge all'art. 19, dopo il comma 2, i commi 2-bis e 2-ter che integrano la disciplina delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero. Gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 aggiungono, dopo l'art. 20-ter, gli artt. 20-quater, 20-quinquies, 20-sexies, 20-septies, 20-octies, contenenti rispettivamente «Disposizioni per la gestione delle piante marine e delle alghe piaggiate», «Disposizioni in moratoria di recupero di rifiuti non pericolosi», «Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», «Disposizioni per l'impiego della frazione organica stabilizzata (FOS)», «Disposizioni di materia di sedimenti in acque superficiali» L'art. 12 modifica il comma 1-ter dell'art. 24 (aggiunto dell'art. 29 legge regionale 21 novembre 2008, n. 62) e aggiunge il comma 1-quater in materia di delimitazione degli A.T.O. L'art.13 modifica l'art. 26 sulla competenza della comunita' di ambito, mediante l'aggiunta al comma 2, dopo la lettera e), della lettera e-bis) ed e-ter), in base alle quali le predette comunita' provvedono, tra l'altro, «alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 36/2003 secondo i criteri, le modalita' ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all'art. 9, comma 1, lettera o-bis», nonche' «all'invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica». L'art. 14 modifica la norma primaria di cui all'art. 29, prevedendo al comma 5, la possibilita' di integrare gli stanziamenti di cui al comma 1 con ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali, e aggiungendo i commi 5-bis e 5-ter. L'art. 15 aggiunge l'art. 30-quater contenente «Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati'». L'art. 16 detta le disposizioni transitorie. Gli artt. 2 e 11 della legge n. 41 del 5 agosto 2011 si prestano a censure di illegittimita' costituzionale. per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. g) Cost., con riferimento all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182/2003 modificato dal decreto-legge n. 135/2009, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 166/2009. L'art. 2 dell'impugnata legge regionale sostituisce l'art. 6-ter della legge n. 25/1998, aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 14. Il predetto art. 6-ter rubricato «Disposizioni relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti approvati dall'Autorita' marittima- dispone al comma 4 che «la Comunita' di ambito, o l'ente che assumera' le relative funzioni, il cui ambito territoriale ottimale ricomprende il territorio di competenza dell'Autorita' marittima o la parte prevalente dello stesso, provvede, in avvalimento e per conto della stessa Autorita' marittima, all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di apposita convenzione con l'Autorita' marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute. Orbene, il decreto legislativo n. 182 del 2003, modificato dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 166 del 2009, stabilisce le competenze relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in capo alla Regione, prevedendo all'art. 5, comma 4, che «nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti i relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresi' le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. La citata norma statale presuppone, dunque, ai fini dell'elaborazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti la necessaria intesa con la regione competente. La normativa regionale, che non prevede l'intesa, contrasta dunque con quella statale, laddove prevede che la Comunita' di ambito provvede, «in avvalimento e per conto della stessa Autorita' marittima», all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, previa stipula dl apposita convenzione per il rimborso delle spese sostenute, non contemplando l'intesa con la regione, prevista dall'art. 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 182 del 2003. La disciplina regionale, introdotta con il citato art. 2, risulta pertanto incostituzionale perche' invasiva della competenza esclusiva dello Sato in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione. Inoltre, la normativa regionale impugnata contrasta anche con il principio della riserva di legge stabilito dall'art. 97 Cost., che deve essere inteso alla luce della regola della competenza esclusiva dello Stato nella predetta materia, e che comporta, quindi, che il funzionamento della pubblica amministrazione deve essere definito con legge statale. 2) Violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), Cost., con riferimento agli artt. 185, comma 3, e 54, comma 1 e 115, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006. L'art. 11 della legge regionale in esame, con norma di interpretazione autentica dell'art. 185 del decreto legislativo n. 152/2006, dispone che «ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, per acque superficiali si intende l'area occupata dal medesimo corpo idrico superficiale cosi' come definito dall'art. 54, comma 1, lettere i) ed n), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ove esistente». Tale disposizione eccede la competenza normativa regionale e si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione in quanto opera una interpretazione autentica della disposizione statale relativa alle ipotesi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti contenuta nella parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. In primo luogo, infatti, la norma di interpretazione regionale eccede la competenza ad essa attribuita dalla Costituzione in quanto la definizione della nozione di rifiuto e, di conseguenza, anche la delimitazione di essa in ragione delle norme di esclusione da tale disciplina, e' rimessa alla competenza esclusiva statale. In secondo luogo, l'inclusione nella definizione di «acque superficiali» del «limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ove esistente», non trova corrispondenza con le disposizioni statali di riferimento. Deve rilevarsi infatti che, per un verso, la definizione di «acque superficiali» contenuta all'art. 54, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 152/2006 comprende "le acque interne (definite alla lett. e) come tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di basche serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali") ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione (definite dalla lett. h) come "i corpi idrici superficiali in prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce") e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali». L'impugnata disposizione regionale, quindi, amplia indebitamente la definizione di «acque superficiali», ai soli fini dell'applicazione dell'art. 185, includendovi anche le «fasce di pertinenza». In proposito si osserva che la sola disposizione statale che consente un intervento normativo regionale, in ordine a tali aree adiacenti i corpi idrici - che, si ribadisce, non sono incluse nella definizione di acque superficiali - e' contenuta nell'art. 115, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, laddove si prevede che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze di funzionalita' dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietandola copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumita' e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti». Tale disposizione non legittima quindi in alcun modo una deroga al regime in materia di rifiuti, quale invece risulta dall'applicazione della norma impugnata. Si osserva, infine, che l'art. 185 del decreto legislativo n. 152/2006 costituisce la fedele trasposizione nell'ordinamento italiano dell'art. 2 della direttiva comunitaria 2008/98/Ce, e che pertanto la violazione della suddetta disposizione statale da parte della norma censurata potrebbe portare all'avvio di una procedura di infrazione comunitaria. Alla stregua delle suesposte argomentazioni si ritiene che l'art. 11 della legge regionale in esame si pone in contrasto sia con l'art. 117, comma 1, in quanto contraria ai principi comunitari cui l'ordinamento interno e' tenuto a conformarsi, sia con l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, in quanto viola la competenza legislativa esclusiva sullo stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».