Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (c.f.
80224030587, fax 06/96514000 e indirizzo P.E.C.  per  il  ricevimento
degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it)  e  presso  la  stessa
domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n.  12,  giusta  delibera
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 ottobre 2011
ricorrente; 
    Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in Firenze,  Palazzo  Strozzi  Sacrati,
Piazza del Duomo n. 103, intimata; 
    Per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   degli
articoli 2 e 11 della legge della Regione Toscana del 5 agosto  2011,
n. 41,  pubblicata  nel  BUR  n.  41  del  10  agosto  2011,  recante
«Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme  per  la
gestione  dei  rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti  inquinanti»)  per
violazione degli articoli 97,  117,  primo  comma  e  secondo  comma,
lettere g) ed s) Cost. 
 
                              F a t t o 
 
    Con la legge n. 41 del  5  agosto  2011  la  Regione  Toscana  ha
modificato la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, contenente norme
per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. 
    L'art. l della predetta legge n. 42/2011 ha modificato  l'art.  5
della legge regionale n. 25/1998, inserendo, dopo il numero  3  della
lettera e), il numero 3-bis che  attribuisce  alla  regione,  tra  le
altre competenze; «la definizione dei parametri di riferimento per la
quantificazione  degli  scarti  e  dei  sovvalli  negli  impianti  di
gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'art. 30-quater,  ai
fini dell'applicazione del Tributo per lo  smaltimento  in  discarica
disciplinato  dalla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica)». 
    L'art. 2 ha modificato l'art. 6-ter, aggiunto dall'art.  6  della
legge regionale dell'8 maggio 2006, n. 16, che contiene «Disposizioni
relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi  e  dai
residui di carico nei porti approvati dall'Autorita' marittima». 
    Gli artt. 3 e 4 hanno aggiunto, dopo l'art. 8, gli artt. 8-bis  e
8-ter che prevedono  rispettivamente  l'istituzione  di  un  comitato
regionale di coordinamento per  la  gestione  dei  rifiuti  e  di  un
comitato  regionale  di  coordinamento  per  la  bonifica  dei   siti
inquinati e  ne  disciplinano  le  funzioni,  la  composizione  e  le
modalita' di funzionamento. 
    L'art. 5 modifica l'art. 9 che disciplina i «contenuti del  Piano
regionale» introducendo al comma 1, dopo la lettera  o),  la  lettera
o-bis)  che  inserisce  tra  i  contenuti  del  piano  «il  programma
regionale per la  riduzione  dei  rifiuti  urbani  biodegradabili  da
conferire  in  discarica  in  attuazione  del'art.  5   del   decreto
legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione  della  direttiva
1999/3I/CE relativa alla discarica dei rifiuti)». 
    L'art. 6 aggiunge all'art. 19, dopo il comma 2, i commi  2-bis  e
2-ter che integrano la disciplina delle garanzie finanziarie  per  le
operazioni di smaltimento e di recupero. 
    Gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 aggiungono, dopo  l'art.  20-ter,  gli
artt.  20-quater,  20-quinquies,  20-sexies,  20-septies,  20-octies,
contenenti rispettivamente «Disposizioni per la gestione delle piante
marine e  delle  alghe  piaggiate»,  «Disposizioni  in  moratoria  di
recupero  di  rifiuti  non  pericolosi»,  «Gestione  dei  rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», «Disposizioni per
l'impiego della frazione organica stabilizzata (FOS)»,  «Disposizioni
di materia di sedimenti in acque superficiali» 
    L'art.  12  modifica  il  comma  1-ter  dell'art.  24   (aggiunto
dell'art. 29 legge regionale 21 novembre 2008, n. 62) e  aggiunge  il
comma 1-quater in materia di delimitazione degli A.T.O. 
    L'art.13 modifica l'art. 26 sulla competenza della  comunita'  di
ambito, mediante l'aggiunta al comma 2, dopo  la  lettera  e),  della
lettera e-bis) ed e-ter), in base alle quali  le  predette  comunita'
provvedono, tra l'altro, «alla certificazione del conseguimento degli
obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire
in discarica ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n.  36/2003
secondo i criteri, le modalita' ed i tempi  stabiliti  nel  programma
regionale di  cui  all'art.  9,  comma  1,  lettera  o-bis»,  nonche'
«all'invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale  sui  rifiuti
urbani biodegradabili conferiti in discarica». 
    L'art.  14  modifica  la  norma  primaria  di  cui  all'art.  29,
prevedendo al comma 5, la possibilita' di integrare gli  stanziamenti
di cui  al  comma  1  con  ulteriori  risorse  provenienti  da  fondi
comunitari e nazionali, e aggiungendo i commi 5-bis e 5-ter. 
    L'art. 15 aggiunge l'art. 30-quater contenente «Disposizioni  per
la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto  per  il
deposito  in  discarica  dei  rifiuti  derivanti   da   impianti   di
trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati'». 
    L'art. 16 detta le disposizioni transitorie. 
    Gli artt. 2 e 11 della legge n. 41 del 5 agosto 2011 si  prestano
a censure di illegittimita' costituzionale. per i seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
1) Violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma,  lett.  g)  Cost.,
con riferimento all'art. 5,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
182/2003 modificato dal  decreto-legge  n.  135/2009,  convertito  in
legge  con  modificazioni  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  n.
166/2009. 
    L'art. 2 dell'impugnata legge regionale sostituisce l'art.  6-ter
della legge n. 25/1998, aggiunto dall'art. 6 della legge regionale  8
maggio 2006, n. 14. 
    Il predetto art. 6-ter rubricato «Disposizioni relative ai  piani
di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui  di  carico
nei porti approvati dall'Autorita' marittima- dispone al comma 4  che
«la Comunita' di ambito, o l'ente che assumera' le relative funzioni,
il cui ambito territoriale  ottimale  ricomprende  il  territorio  di
competenza dell'Autorita'  marittima  o  la  parte  prevalente  dello
stesso, provvede, in avvalimento e per conto della  stessa  Autorita'
marittima, all'espletamento delle  procedure  per  l'affidamento  del
servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi  e  dei  residui
del carico, previa stipula di apposita  convenzione  con  l'Autorita'
marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute. 
    Orbene, il decreto legislativo n. 182 del  2003,  modificato  dal
decreto-legge   25   settembre   2009,   n.   135,   convertito   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge  n.  166  del  2009,
stabilisce le competenze relative  all'affidamento  del  servizio  di
gestione dei rifiuti in capo alla  Regione,  prevedendo  all'art.  5,
comma 4, che «nei porti in cui l'Autorita' competente e'  l'Autorita'
marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate,  d'intesa
con la regione competente, con ordinanza  che  costituisce  piano  di
raccolta, ed integrate a  cura  della  regione,  per  gli  aspetti  i
relativi alla gestione,  con  il  piano  regionale  di  gestione  dei
rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. A tale fine, la regione  cura  altresi'  le  procedure  relative
all'affidamento del servizio di gestione dei  rifiuti,  d'intesa  con
l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. 
    La   citata   norma   statale   presuppone,   dunque,   ai   fini
dell'elaborazione dei piani di raccolta e  gestione  dei  rifiuti  la
necessaria intesa con la regione competente. La normativa  regionale,
che non  prevede  l'intesa,  contrasta  dunque  con  quella  statale,
laddove prevede che la Comunita' di ambito provvede, «in  avvalimento
e per conto della stessa Autorita' marittima», all'espletamento delle
procedure  di  affidamento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti
prodotti dalle navi, previa stipula dl apposita  convenzione  per  il
rimborso delle spese sostenute,  non  contemplando  l'intesa  con  la
regione,  prevista  dall'art.  5,  comma  4,   del   citato   decreto
legislativo n. 182 del 2003. 
    La disciplina regionale, introdotta con il citato art. 2, risulta
pertanto incostituzionale perche' invasiva della competenza esclusiva
dello Sato in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali,  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lett. g), della Costituzione.  Inoltre,  la  normativa
regionale impugnata contrasta anche con il principio della riserva di
legge stabilito dall'art. 97 Cost., che deve essere inteso alla  luce
della regola della competenza esclusiva dello  Stato  nella  predetta
materia, e che comporta, quindi, che il funzionamento della  pubblica
amministrazione deve essere definito con legge statale. 
2) Violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma,  lett.  s),
Cost., con riferimento agli artt. 185, comma 3, e 54, comma 1 e  115,
comma 1, decreto legislativo n. 152/2006. 
    L'art.  11  della  legge  regionale  in  esame,  con   norma   di
interpretazione autentica dell'art. 185 del  decreto  legislativo  n.
152/2006, dispone che «ai fini dell'applicazione  dell'articolo  185,
comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, per acque  superficiali
si intende l'area occupata dal  medesimo  corpo  idrico  superficiale
cosi' come definito dall'art. 54, comma 1,  lettere  i)  ed  n),  del
medesimo decreto legislativo n. 152/2006, nel limite delle  fasce  di
pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di  sponda  o
dal piede esterno dell'argine ove esistente». 
    Tale disposizione eccede la competenza normativa regionale  e  si
pone in contrasto con l'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s)  della
Costituzione in quanto  opera  una  interpretazione  autentica  della
disposizione  statale  relativa  alle  ipotesi  di  esclusione  dalla
disciplina  dei  rifiuti  contenuta  nella  parte  IV   del   decreto
legislativo n. 152/2006. 
    In primo luogo, infatti, la norma  di  interpretazione  regionale
eccede la competenza ad essa attribuita dalla Costituzione in  quanto
la definizione della nozione di rifiuto e, di conseguenza,  anche  la
delimitazione di essa in ragione delle norme di  esclusione  da  tale
disciplina, e' rimessa alla competenza esclusiva statale. 
    In  secondo  luogo,  l'inclusione  nella  definizione  di  «acque
superficiali» del «limite  delle  fasce  di  pertinenza  fino  ad  un
massimo di dieci metri dal ciglio  di  sponda  o  dal  piede  esterno
dell'argine  ove  esistente»,  non  trova   corrispondenza   con   le
disposizioni statali di riferimento. 
    Deve rilevarsi infatti che,  per  un  verso,  la  definizione  di
«acque superficiali» contenuta all'art. 54, comma  1,  lett.  c)  del
decreto legislativo n. 152/2006 comprende "le acque interne (definite
alla lett. e) come tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e
tutte le acque sotterranee all'interno 
    della linea di basche serve da riferimento per definire il limite
delle acque territoriali") ad eccezione delle sole acque sotterranee,
le acque di transizione (definite dalla lett. h) come "i corpi idrici
superficiali  in  prossimita'  della  foce  di  un  fiume,  che  sono
parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque
costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua  dolce")
e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico,  in
relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali». 
    L'impugnata disposizione regionale, quindi, amplia  indebitamente
la   definizione   di   «acque   superficiali»,    ai    soli    fini
dell'applicazione dell'art. 185,  includendovi  anche  le  «fasce  di
pertinenza». 
    In proposito si osserva che  la  sola  disposizione  statale  che
consente un intervento normativo regionale, in  ordine  a  tali  aree
adiacenti i corpi idrici - che, si ribadisce, non sono incluse  nella
definizione di acque superficiali - e' contenuta nell'art. 115, comma
1, del decreto legislativo n. 152/2006, laddove si  prevede  che  «al
fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della  vegetazione
spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi  idrici,  con
funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti  di  origine
diffusa, di stabilizzazione delle sponde  e  di  conservazione  della
biodiversita' da  contemperarsi  con  le  esigenze  di  funzionalita'
dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla parte
terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi  di
trasformazione e di gestione del suolo  e  del  soprassuolo  previsti
nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi,  stagni
e lagune, comunque vietandola copertura dei corsi d'acqua che non sia
imposta  da  ragioni  di  tutela  della  pubblica  incolumita'  e  la
realizzazione  di  impianti  di  smaltimento   dei   rifiuti».   Tale
disposizione non legittima quindi in alcun modo una deroga al  regime
in materia di rifiuti, quale invece risulta  dall'applicazione  della
norma impugnata. 
    Si osserva, infine, che l'art. 185  del  decreto  legislativo  n.
152/2006  costituisce  la   fedele   trasposizione   nell'ordinamento
italiano dell'art. 2 della direttiva comunitaria  2008/98/Ce,  e  che
pertanto la violazione della suddetta disposizione statale  da  parte
della norma censurata potrebbe portare all'avvio di una procedura  di
infrazione comunitaria. 
    Alla stregua delle suesposte argomentazioni si ritiene che l'art.
11 della legge regionale in esame si pone in contrasto sia con l'art.
117,  comma  1,  in  quanto  contraria  ai  principi  comunitari  cui
l'ordinamento interno e' tenuto a conformarsi, sia  con  l'art.  117,
secondo comma, lett. s),  della  Costituzione,  in  quanto  viola  la
competenza legislativa esclusiva sullo stato  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema».