Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica con sede in Campobasso; Per l'impugnazione della legge della Regione Molise del 4 agosto 2011 n. 17, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 16 agosto 2011, recante «modifica all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991 n. 15 e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010 n. 16, in materia di segreterie particolari», con specifico riguardo agli articoli 1 e 6. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise 22 del 16 agosto 2011 e' stata pubblicata la legge regionale 4 agosto 2011 n. 17, recante «modifica all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991 n. 13 e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010 n. 16, in materia di segreterie particolari». In particolare, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, la legge contiene le seguenti disposizioni: articolo 1 (modifica all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991 n. 15): «il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991 n. 15 e sue successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "6. il personale addetto alle segreterie particolari puo' essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti sub regionali, degli altri enti pubblici, ovvero puo' essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale e quello in posizione di comando, eventualmente non utilizzato nelle segreterie, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al medesimo personale, nel caso di attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, ove sia titolare di retribuzione inferiore, getta un trattamento giuridico, economico ed indennitario che non sia inferiore a quello previsto per la categoria economica D3. Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, e' computato per intero, qualora si tratti di personale in posizione di comando, ed esclusivamente per la differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale"; articolo 3 (decorrenza degli effetti): le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che, a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria pubblica». Le disposizioni riportate sono da ritenersi illegittime per i seguenti Motivi 1. In relazione all'articolo 1: Violazione degli articoli 3, 97 e 117 comma 2 lett. l) della Costituzione. Nella disposizione in argomento e' previsto il riconoscimento di un'indennita' aggiuntiva in favore del personale, individuato nei periodi precedenti, cui sia conferito l'incarico di responsabile di segreteria particolare. La norma comporta pertanto l'introduzione di un beneficio economico in favore di una determinata categoria di personale, senza rispettare la riserva spettante alla contrattazione collettiva in forza del Titolo III del Dlgs. 165/01, costituente declinazione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Una siffatta previsione concretizza, inoltre, un intervento della Regione in materia di ordinamento civile, riservata allo Stato dall'articolo 117 comma 2 lett. l) Cost. che risulta pertanto anch'esso violato. Infine, stante l'irragionevole e immotivata attribuzione a parte del personale di un trattamento economico migliorativo, a parita' di funzioni rispetto ad altro personale che non rientra nella previsione, si ravvisa una discriminazione nella regolazione di fattispecie identiche, in contrasto con l'art. 3 Cost. 2. In relazione all'articolo 3: violazione degli articoli 3, 97 e 117 comma 3 della Costituzione. Nel DL 78/2010,convertito con modifiche dalla L.122/2010, all'articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) sono state dettate le seguenti previsioni con valore di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica: comma 1: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14»; comma 21: «I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». L'articolo 3 della legge regionale in esame, come si e' riportato in premessa, opera una attribuzione con effetto retroattivo del beneficio economico istituito dall'articolo 1, sull'esclusivo presupposto che il personale beneficiario risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare nel corso del 2011. Mancando ogni riferimento al rispetto dei vincoli posti dai citati commi 1 e 21 dell'art. 9 DL 78/2010, la disposizione de qua si deve ritenere adottata in violazione del riparto di competenze legislative in tema di finanza pubblica, secondo l'art. 117 comma 3 della Costituzione. Inoltre l'attribuzione retroattiva, evidentemente discriminatoria e rimessa alla verifica ex post di un dato di fatto non stimabile al momento dell'entrata in vigore della legge, contrasta con canoni di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97.