nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23  dicembre  2010,
n. 23, recante «Modifiche ed  integrazioni  alla  legge  regionale  7
agosto  2009,  n.  22  (Nuova  disciplina  degli  insediamenti  degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  nel
territorio  della  Regione  Molise)»,  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°- 4  marzo  2011,
depositato presso la cancelleria il 10 marzo 2011 ed iscritto  al  n.
20 del registro ricorsi 2011; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  18  ottobre  2011  il  Giudice
relatore Alfonso Quaranta; 
    Udito  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  depositato
il 10 marzo 2011, ha impugnato l'articolo 1, comma 1,  lettere  a)  e
b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, recante
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n.  22
(Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio  della  Regione
Molise)», per contrasto con l'art. 117, primo comma,  secondo  comma,
lettere a) ed e), e terzo comma, della Costituzione. 
    1.1. - L'art. 1, comma 1, lettera a), nell'introdurre la  lettera
c-bis) all'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 agosto  2009,  n.
22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di  produzione
di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  nel  territorio  della
Regione Molise), individua la Valle del Tammaro e i  rilievi  che  la
delimitano tra le aree non idonee all'installazione  di  impianti  di
produzione di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili,  ai  sensi
dell'art. 12  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
(Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'). 
    1.2. - L'art. l, comma 1, lettera b), invece, inserisce il  comma
1-bis all'indicato art. 2 della  legge  regionale  n.  22  del  2009,
stabilendo che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di  cui
all'allegato 3, lettera f), del decreto del Ministero dello  sviluppo
economico  10  settembre  2010,  contenente  le   linee   guida   per
l'autorizzazione degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,
costituiscono  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione  degli
impianti eolici, le aree e i beni di  notevole  interesse  culturale,
cosi' dichiarati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonche' gli immobili e le aree
dichiarati di notevole  interesse  pubblico  ai  sensi  del  medesimo
decreto legislativo. 
    2. - Il ricorrente ritiene tali  disposizioni  in  contrasto  con
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione,  in  relazione  all'art.
12, commi 3, 4 e 10 del d.lgs. n. 387 del 2003, con il  quale  si  e'
data attuazione alla direttiva CE del 27 settembre  2001,  2001/77/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  sulla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'). 
    2.1. - In particolare,  l'art.  12,  comma  10,  dispone  che  le
Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla
realizzazione di impianti da fonti  rinnovabili  nel  rispetto  delle
linee guida nazionali adottate in sede di Conferenza unificata. 
    Queste ultime prevedono che le  suddette  aree  sono  individuate
mediante   l'indicazione   di   specifici   siti   e   in   relazione
all'installazione  di  determinate  tipologie   e/o   dimensioni   di
impianti, dovendo tale individuazione avvenire previo espletamento di
una istruttoria approfondita (d.m. 10  settembre  2010,  allegato  3,
paragrafo 17). 
    Sarebbero, pertanto, in contrasto con le  descritte  prescrizioni
le  disposizioni  regionali  impugnate  che  prevedono   un   divieto
generalizzato e  indiscriminato  di  localizzazione  di  impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    2.2. - L'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge  regionale
n. 23 del 2010 contrasterebbe, inoltre, con l'art. 12, commi 3  e  4,
del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale prevede  che  la  costruzione  e
l'esercizio degli impianti di energia alternativa  sono  soggetti  ad
un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione  o  dalle  Province
delegate dalla stessa, anche a seguito di un'eventuale conferenza dei
servizi alla  quale  partecipano  le  amministrazioni  preposte  alla
tutela  dell'ambiente  del  paesaggio  e   del   patrimonio   storico
artistico. 
    I   divieti   previsti   dalle    norme    regionali    impugnate
contrasterebbero con tali principi in quanto risultano posti senza il
rispetto dell'iter procedimentale fissato dal  legislatore  nazionale
sopra riportato. 
    3. - La normativa regionale  censurata  violerebbe,  poi,  l'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 
    In particolare, il ricorrente ritiene che  tale  disciplina,  nel
porre gli indicati divieti di installazione di  impianti  di  energia
alimentati da fonti alternative, pregiudicherebbe il  libero  accesso
al  relativo  mercato,  creando   una   situazione   di   artificiosa
alterazione della concorrenza fra le aree del Paese e tra  i  diversi
modi di produzione dell'energia. 
    4. - Infine, le  disposizioni  regionali  in  esame  violerebbero
anche l'art. 117, primo comma e  secondo  comma,  lettera  a),  della
Costituzione, in  quanto  impedirebbero  il  rispetto  degli  impegni
internazionali e comunitari assunti dallo Stato, i quali  manifestano
un favor per le fonti energetiche rinnovabili,  assumendo  sul  punto
rilievo la gia' citata direttiva 2001/77/CE, e  quella  piu'  recente
del 23 aprile 2009, 2009/28/CE (Direttiva del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  sulla  promozione  dell'uso   dell'energia,   recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e
2003/30/CE). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  proposto
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo  1,  comma  1,
lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23  dicembre  2010,
n. 23, recante «Modifiche ed  integrazioni  alla  legge  regionale  7
agosto  2009,  n.  22  (Nuova  disciplina  degli  insediamenti  degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  nel
territorio della Regione Molise)», per asserito contrasto con  l'art.
117, primo comma, secondo comma, lettere a) ed  e),  e  terzo  comma,
della Costituzione. 
    L'art. 1, comma 1, lettera a),  introducendo  la  lettera  c-bis)
nell'art. 2, comma 1, della legge regionale  7  agosto  2009,  n.  22
(Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio  della  Regione
Molise), individua la valle del Tammaro e i rilievi che la delimitano
tra le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili. 
    L'art. l, comma 1, lettera b), a sua volta,  inserisce  il  comma
1-bis nell'indicato art. 2 della legge  regionale  n.  22  del  2009,
stabilendo che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di  cui
all'allegato 3, lettera f), del decreto del Ministero dello  sviluppo
economico  10  settembre  2010,  contenente  le   linee   guida   per
l'autorizzazione degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,
costituiscono  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione  degli
impianti eolici, le aree e i beni di  notevole  interesse  culturale,
cosi' dichiarati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonche' gli immobili e le aree
dichiarati di notevole  interesse  pubblico  ai  sensi  del  medesimo
decreto legislativo. 
    2.  -  Il  ricorrente  ritiene  che  tali  disposizioni  violino,
innanzitutto,  l'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   in
relazione all'art. 12, commi 3, 4 e 10, del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'),  commi  che  sono
espressivi  di  principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    In particolare, l'art. 12,  comma  10,  citato,  dispone  che  le
Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla
realizzazione  di  impianti  da  fonti  rinnovabili  solo  a  seguito
dell'adozione, avvenuta con decreto  ministeriale  del  10  settembre
2010,  delle  linee  guida  nazionali  da  parte   della   Conferenza
unificata. 
    Tale decreto stabilisce  che  le  suddette  aree  possono  essere
individuate, previo espletamento di apposita  istruttoria,  solo  con
riferimento a specifici siti  e  in  relazione  all'installazione  di
determinate  tipologie  e/o  dimensioni  di  impianti  (allegato   3,
paragrafo 17); diversamente, le norme impugnate prevedono un  divieto
generalizzato di localizzazione di tali impianti. 
    In secondo luogo, i suddetti divieti sarebbero anche in contrasto
con l'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto non
consentirebbero il rispetto del procedimento previsto dal legislatore
statale in materia di rilascio di autorizzazione alla  costruzione  e
all'esercizio dei suddetti impianti, impedendo  ogni  valutazione  da
parte delle amministrazioni coinvolte  dalle  richieste  a  tal  uopo
avanzate. 
    Il ricorrente ritiene, poi, che la  disciplina  impugnata  incida
sull'assetto del mercato,  in  quanto  i  divieti  da  essa  previsti
limiterebbero il libero accesso al mercato dell'energia, creando  una
situazione di  artificiosa  alterazione  della  concorrenza  fra  gli
operatori delle diverse aree del  Paese  e  tra  i  diversi  modi  di
produzione dell'energia. 
    Infine, l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale
n. 23 del 2010 violerebbe l'art. 117, primo comma  e  secondo  comma,
lettera a), della Costituzione, in  quanto  impedirebbe  il  rispetto
degli impegni internazionali e comunitari  assunti  dallo  Stato  con
riferimento alla maggiore produzione di energia da fonti alternative. 
    3. - La questione e' fondata. 
    3.1.  -  In  via  preliminare,  appare  necessario  indicare   il
contenuto  della  disciplina  statale   rilevante   ai   fini   della
risoluzione della questione di legittimita' costituzionale proposta. 
    L'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 disciplina  il  procedimento
volto al rilascio dell'autorizzazione  unica  per  la  costruzione  e
l'esercizio  degli  impianti  di  produzione  di  energia   elettrica
alimentati da fonti rinnovabili. Il  comma  10  del  citato  art.  12
dispone che le linee guida  devono  essere  approvate  in  Conferenza
unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive  (oggi
Ministro per lo sviluppo economico),  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali. L'obiettivo delle  linee  guida,
espressamente  indicato,  e'  quello  di  «assicurare   un   corretto
inserimento degli impianti,  con  specifico  riguardo  agli  impianti
eolici, nel paesaggio». La norma in  esame  prevede  che  le  Regioni
possono procedere alla individuazione  di  aree  e  siti  non  idonei
all'installazione di specifiche tipologie di impianti  in  attuazione
delle predette linee guida. 
    Queste ultime sono state adottate con il citato d.m. 10 settembre
2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri  e  i
principi che le Regioni devono rispettare al fine di  individuare  le
zone nelle quali non e' possibile realizzare gli impianti  alimentati
da fonti di energia alternativa. Il suddetto paragrafo  17,  infatti,
prevede che le Regioni possono procedere alla individuazione di  aree
e siti non idonei  alla  installazione  di  specifiche  tipologie  di
impianti secondo le modalita' di cui al suddetto punto e  sulla  base
dei criteri di cui all'allegato 3. Lo stesso paragrafo stabilisce che
il giudizio sulla non idoneita' dell'area debba essere espresso dalle
Regioni in seguito  ad  un'apposita  istruttoria.  Quest'ultima  deve
avere ad oggetto la  ricognizione  delle  disposizioni  dirette  alla
tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio,  del  patrimonio  storico   e
artistico,   delle   tradizioni    agroalimentari    locali,    della
biodiversita' e del paesaggio rurale, che identificano  obiettivi  di
protezione non compatibili con l'insediamento, in  determinate  aree,
di  specifiche  tipologie  e/o  dimensioni  di  impianti,   i   quali
potrebbero  determinare,  in  sede  di  autorizzazione,  una  elevata
probabilita'  di  esito  negativo  delle  valutazioni.  L'allegato  3
prevede, poi, che l'individuazione delle aree e dei siti  non  idonei
alla  realizzazione  degli  impianti  in   questione   «deve   essere
differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e
alle diverse taglie di impianto» e che non puo' riguardare  «porzioni
significative del territorio o zone genericamente soggette  a  tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,  ne'
tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni  non
giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela». 
    3.2. - Alla luce del quadro  normativo  riportato,  e'  possibile
procedere all'individuazione della materia nel cui ambito si  colloca
la disciplina relativa al procedimento in esame. 
    Questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che  il  legislatore
statale, nel dettare tale disciplina, ha «inteso trovare modalita' di
equilibrio»  tra  la  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di
ambiente e paesaggio e  quella  concorrente  in  materia  di  energia
(sentenza n. 275  del  2011).  Si  e',  inoltre,  precisato  che  «il
bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di  energia  e
gli  interessi  ambientali   impone   una   preventiva   ponderazione
concertata in ossequio al principio di leale cooperazione»  (sentenza
n. 192 del 2011). In questa prospettiva, si giustifica l'attribuzione
alla Conferenza unificata della  competenza  ad  approvare  le  linee
guida. 
    3.3. - Cio'  premesso,  le  norme  regionali  impugnate  sono  in
contrasto con gli evocati parametri costituzionali. 
    Le  disposizioni  censurate  prevedono,   infatti,   un   divieto
arbitrario,  generalizzato  e  indiscriminato  di  localizzazione  di
impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti   rinnovabili.   Il
legislatore regionale ha  individuato  le  suddette  aree  senza  una
adeguata e preventiva  istruttoria  che  tenesse  conto  dei  diversi
interessi coinvolti,  cosi'  come  prevista  dalle  suindicate  linee
guida, vietando l'installazione di ogni tipo di  impianto  alimentato
da  fonte  di  energia  alternativa,  indipendentemente   dalla   sua
tipologia o potenza. 
    Questa Corte - in ragione degli ambiti materiali che  vengono  in
rilievo  -  ha  affermato  che  il  legislatore  regionale  non  puo'
procedere autonomamente all'individuazione dei siti nei quali non  e'
consentita  la  costruzione  dei  suddetti  impianti,  potendo   cio'
avvenire solo sulla base delle linee guida  nazionali  di  cui  sopra
(sentenze nn. 124 e 119 del 2010). In particolare, la Corte,  con  la
sentenza  n.  168  del  2010,  nel   dichiarare   la   illegittimita'
costituzionale di una norma regionale analoga a  quella  oggetto  del
presente scrutinio, ha affermato che non e' consentito «alle  Regioni
di provvedere autonomamente alla individuazione  di  criteri  per  il
corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti
di energia alternativa» e cio' in quanto l'adozione delle linee guida
nazionali, previste dall'art. 12 del  d.lgs.  n.  387  del  2003,  e'
informata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. 
    4. - In definitiva, la Regione non ha osservato le  modalita'  di
svolgimento del procedimento prefigurate dalla normativa statale che,
nella specie, costituisce corretta proiezione, sul  piano  normativo,
delle  competenze  costituzionali  rilevanti   nel   settore.   Deve,
pertanto, essere  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  delle
norme regionali impugnate.