LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza. La Corte, visti gli atti del procedimento penale a carico di P. G. ed altri per il reato di cui agli artt. 73, 1 e 6 comma ed 80, secondo comma del d.P.R. n. 309/1990, premette quanto segue: P. G. e' stato ammesso al gratuito patrocinio in data 30 settembre 2004 con provvedimento del Tribunale di Milano ed ha nominato come proprio difensore l'avv. F. S. del foro di Milano; in data 21 gennaio 2011 il predetto difensore ha presentato la richiesta di liquidazione dei compensi per lo svolgimento della sua attivita' professionale, con riferimento al giudizio di cassazione e al giudizio di appello in sede di rinvio, tenutosi successivamente in questa Corte territoriale a seguito dell'annullamento della precedente decisione di secondo grado; nelle more del nuovo giudizio di appello e prima dell'apertura del nuova dibattimento, e' entrata in vigore la disposizione di cui all'art. 12-ter, comma 1, lettera a), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125; a seguito di tale norma, la quale ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per coloro che sono stati gia' condannati per i reati di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate dall'art. 80 e 74, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio; il P. risulta gia' condannato con sentenze della Corte d'appello di Roma in data 24 maggio 1995, irrevocabile dal 10 gennaio 1996, e 25 febbraio 1997, irrevocabile dal 24 ottobre 1997, oltre che per il reato di cui all'art. 74 comma 2 (ipotesi da cui non discende la presunzione assoluta di cui sopra) anche per il delitto di cui all'art. 73, 80, secondo comma, del d.P.R. n. 309/1990, che invece rende operativa la citata esclusione, ragion per cui, per effetto delle citate condanne, il P. non potrebbe beneficiare del patrocinio a spese dello Stato con riferimento alla causa penale in oggetto; con separato decreto in data 20 giugno 2011, questa Corte, considerato che la disposizione che esclude il P. dal poter usufruire del patrocinio gratuito e' disposizione che ha riflessi sostanziali in quanto, pur attenendo a modalita' di svolgimento di attivita' processuale, incide sul suo diritto di difesa, ha ritenuto di non potere attribuire alla norma in parola effetto retroattivo, anche per i suoi riflessi nei riguardi del difensore, che ha svolto la sua attivita' confidando in una diversa normativa al tempo vigente, ma, semmai, efficacia solo a partire dalla data di sua entrata in vigore; conseguentemente, all'avv. F. S. questa Corte, con il decreto citato, ha parzialmente liquidato il compenso, con riferimento a tutte le attivita' svolte prima della data di entrata in vigore della citata disposizione di legge, avvenuta il 26 luglio 2008, riservandosi la decisione in merito alla richiesta del difensore per euro 774,69 (e quote di competenza per rimborso forfettario spese generali, contributo alla cassa di previdenza ed IVA), somme attinenti al compenso per l'attivita' difensiva dinnanzi a questa Corte territoriale nel giudizio di rinvio, svoltosi invece successivamente alla data sopra citata; sulla richiesta del difensore non si puo' decidere senza affrontare la questione della legittimita' costituzionale della normativa di cui 12-ter,comma 1, lettera a), del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, introduttiva del comma 4-bis all'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perche', se si ritiene che tale norma sia costituzionalmente legittima, nulla potrebbe essere liquidato ulteriormente per patrocinio gratuito, mentre, se tale norma fosse costituzionalmente illegittima, la Corte dovrebbe procedere, secondo gli usuali criteri, a determinare e liquidare il residuo compenso al difensore del P.; la questione e' dunque rilevante ai fini della decisione che la Corte deve assumere anche tenuto conto del fatto che il P. detenuto dal 2005, i cui precedenti ostativi risale a fatti avvenuti circa venti anni or sono. Tanto Premesso, questa Corte osserva: l'esigenza di assicurare la difesa, in tema penale, a chi non sia in grado economicamente di permettersela ha trovato accoglienza non solo nella legislazione nazionale, ma anche nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 ed entrata in vigore il 26 ottobre 1955, il cui art. 6, comma 3, lettera c), dispone che «ogni accusato ... se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, (ha diritto a ...) essere assistito gratuitamente da un difensore di ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia»; la nostra Carta costituzionale, all'art. 24, terzo comma, dispone che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»; sebbene la norma europea non disciplini l'ipotesi per cui l'indigente possa essere assistito da un difensore di fiducia, ma preveda solo, evidentemente come minima guarentigia, l'obbligatoria assistenza di un difensore di ufficio e la nostra Costituzione deleghi alla legge ordinaria la definizione dei mezzi di difesa, appare indiscutibile che entrambe le norme colleghino l'istituto del patrocinio gratuito alla sola, sufficiente, condizione di precarieta' economica dell'interessato; come si e' anticipato, la diposizione di cui all'art. 12-ter, comma 1, lettera a) del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, con il comma 4-bis dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ora stabilisce pero' che, per coloro che sono stati gia' condannati per i reati di cui agli artt. 74 comma 1 ed 80, secondo comma, del d.P.R. n. 309/1990, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per essere ammessi al gratuito patrocinio, introducendo una presunzione iuris et de iure, quindi assoluta e quindi resistente a qualsiasi tentativo di prova contraria; al di la' delle formula usata - e dello strumento sostanziale indiretto con il quale si perviene all'esclusione degli imputati condannati (nello specifico per i delitti aggravati di cui all'art. 74 comma 1 o 80, secondo comma del d.P.R. n. 309/1990), ritenuti percettori di sufficiente reddito, di fatto il dictum della norma, assistita da presunzione assoluta, nega a quei pregiudicati la possibilita', in ogni caso, di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato; posta nei suddetti termini la questione, l'applicazione della norma in parola appare presentare all'interprete una questione di legittimita' costituzionale, non manifestamente infondata, rispetto alle norme di rango superiore sopra indicate; si osserva in particolare che la nostra norma costituzionale, che ovviamente non si riferisce al solo settore penale ma all'intera giurisdizione, ed anche la norma europea non distinguono, ai fini del beneficio, tra accusati in ragione dei loro precedenti. Come detto, infatti, posta l'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, quelle norme collegano la gratuita disponibilita' dei mezzi per agire o difendersi in giudizio non all'esistenza di precedenti condanne definitive per determinati delitti, bensi', come e' ragionevole che sia, alla sola, ed attuale, indisponibilita' di risorse economiche del richiedente; collegando invece l'esclusione del patrocinio a spese dello Stato, o comunque l'offerta gratuita dei mezzi per agire o resistere in giudizio, non ad un effettivo stato di indigenza del soggetto, ma all'esistenza di condanne per delitti dei quali presumere in via assoluta un'apprezzabile attuale redditivita', puo' anzitutto apparire incoerente rispetto ad un principio di ragionevolezza. Infatti, anche solo volendo limitare la questione alla giurisdizione penale, i delitti indicati nella norma in esame non esauriscono certamente il numero di quelli che possono costituire fonte di attuale reddito o far presumere un accumulo di ricchezza da parte del condannato (si pensi a taluni reati finanziari, o commessi nell'esercizio del commercio, ovvero anche ad alcuni delitti contro il patrimonio). Soprattutto, pero', la disposizione di cui si dovrebbe ora fare applicazione, come anticipato, sembra violare le disposizioni di cui all'art. 23, 4 comma, Cost. e 6 comma 3, lettera c), della menzionata Carta europea, limitandone l'ambito applicativo; come si puo' intuire, infatti, e' certamente comprensibile che lo Stato debba essere preservato da un intervento assistenziale nei confronti di coloro che possano affrontare la giurisdizione grazie ai propri mezzi, e, a questo scopo, pare anche ragionevole presumere disponibilita' economica da parte degli autori di determinati reati caratterizzati da consistente lucro, tuttavia, appare a questa Corte territoriale attinta da non manifesto dubbio di costituzionalita' una diposizione che sancisca in concreto l'esclusione dal patrocinio gratuito tout court, in ragione di una presunzione assoluta, che, per quanto detto, appare forzare il dato delle norme di rango superiore, dato coniugabile invece con l'introduzione di una presunzioneiuris tantum, che, onerando di prova il richiedente, consenta al giudice una verifica, anche attraverso gli organi deputati ai controlli, della situazione concreta legittimante, costituita dalla permanente indisponibilita' di mezzi per approntare la propria difesa; ne', infine, il dubbio di legittimita' costituzionale afferente alla disposizione in parola potrebbe essere fugato, ipotizzando che, in caso di precarieta' economica del soggetto escluso dal patrocinio gratuito, costui possa comunque usufruire di un difensore di ufficio, i cui compensi sono anticipati dallo Stato ai sensi dell'art. 116, primo comma del d.P.R. n. 115/2002, qualora il difensore possa dimostrare di avere inutilmente esperito le procedure di recupero del credito, posto che nessuna norma allo stato prevede una siffatta procedura per la (sostanzialmente coattiva) sostituzione del difensore di fiducia con un difensore di ufficio, rimanendo peraltro l'assistito d'ufficio, a differenza del difeso in patrocinio gratuito, sempre esposto alla ripetizione da parte dello Stato delle somme anticipate, a mente del 2 comma del citato art. 116 del d.P.R. n. 115/2002.