Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede  in  Aosta,  P.zza
Deffeyes, n. 1, c.f.  80002270074,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, Augusto Rollandin,  rappresentato  e  difeso,  in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  Deliberazione
della Giunta regionale n. 2514 del 28 ottobre 2011,  dal  Prof.  Avv.
Francesco      Saverio      Marini      (c.f.       MRNFNC73D28H501U;
PEC:francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax  06/36001570),
presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli,  48,  ha  eletto
domicilio; ricorrente; 
    Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo  Chigi,
Piazza Colonna, 370; resistente; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto
legislativo 6 settembre 2011,  n.  149  («Meccanismi  sanzionatori  e
premiali relativi  a  regioni,  province  e  comuni,  a  norma  degli
articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio  2009,  n.  42»)  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del  20  settembre
2011, e, in particolare, dell'art. 13, nella parte in cui non esclude
l'applicabilita' delle norme recate dal medesimo atto normativo  alla
Regione  ricorrente,  con  conseguente   lesione   delle   competenze
costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla stessa. 
 
                                Fatto 
 
    1.  Con  il  decreto  legislativo  6  settembre  2011,   n.   149
(Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a  Regioni,  Province  e
Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5  maggio  2009,
n. 42), adottato in attuazione della delega contenuta nella  legge  5
maggio 2009, n. 42 (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119  della  Costituzione)  e
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 20  settembre  2011  n.  219,  il
legislatore statale, oltre a prevedere una serie di obblighi a carico
di Regioni ed enti locali volti a garantire  il  coordinamento  della
finanza pubblica e la trasparenza delle decisioni  di  entrata  e  di
spesa, ha introdotto misure premiali nei  confronti  degli  Enti  che
adottino comportamenti virtuosi ed  efficienti  nell'esercizio  della
gestione finanziaria ed  economica  nonche'  meccanismi  sanzionatori
destinati a colpire,  tra  l'altro,  le  ipotesi  di  grave  dissesto
finanziario e quelle di mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno. 
    2. Alcune osservazioni preliminari devono pertanto essere rivolte
alla legge delega sul federalismo fiscale,  ed  in  particolare  alle
disposizioni contenute negli articoli 2, 17 e  26,  richiamati  nelle
premesse al decreto legislativo oggetto del presente ricorso, nonche'
alle disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale. 
    3. L'art. 2 della legge n. 42/2009 delega il Governo ad adottare,
entro il termine di trenta mesi,  «uno  o  piu'  decreti  legislativi
aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della  Costituzione,
al  fine  di  assicurare,  attraverso  la  definizione  dei  principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e  del  sistema
tributario  e  la   definizione   della   perequazione,   l'autonomia
finanziaria di  comuni,  province,  citta'  metropolitane  e  regioni
nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e  gli  schemi  di
bilancio dei medesimi enti e i relativi termini  di  presentazione  e
approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione,  gestione
e rendicontazione della finanza pubblica». 
    Il  medesimo  articolo  2  stabilisce  i  principi  e  i  criteri
direttivi generali della delega al Governo,  cui  si  aggiungono  gli
specifici principi e criteri direttivi contenuti in una pluralita' di
articoli della legge n. 42/2009 in relazione ai diversi oggetti della
delega. 
    Quanto ai primi, assumono rilievo, per  la  questione  in  esame,
l'art. 1, comma 2, lettere z) e aa), della  legge  n.  42/2009.  Tali
disposizioni individuano, rispettivamente, quali principi  e  criteri
direttivi  generali:  «premialita'  dei  comportamenti  virtuosi   ed
efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria,  nella  gestione
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori  per
gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o  non
assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera  m),  della  Costituzione  o  l'esercizio
delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,  secondo  comma,
lettera p), della Costituzione [...], cui  si  aggiungono  previsioni
concernenti  l'entita'  e  la  natura  di  tali  misure  sanzionatone
adottabili dal Governo (lett. z); «previsione che le sanzioni di  cui
alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino  anche
nel caso di mancato rispetto dei crtieri uniformi  di  redazione  dei
bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata
o tardiva comunicazione dei dati  ai  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica» (lett. aa). 
    Principi e criteri direttivi specifici - rilevanti per  l'oggetto
disciplinato dal d.lgs. n. 149/2011 - sono poi contenuti nell'art. 17
della  legge  n.  42/2009,   che   definisce   quelli   relativi   al
coordinamento ed alla  disciplina  fiscale  dei  diversi  livelli  di
governo, e nell'art. 26 della  medesima  legge  delega,  dedicato  al
contrasto all'evasione fiscale con riguardo  al  «sistema  gestionale
dei tributi e delle compartecipazioni,  nel  rispetto  dell'autonomia
organizzativa delle regioni e degli enti locali  nella  scelta  delle
forme  di  organizzazione  delle   attivita'   di   gestione   e   di
riscossione». In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. e), individua
tra i principi e criteri  direttivi  l'introduzione  «di  un  sistema
premiante nei confronti degli enti che  assicurano  elevata  qualita'
dei servizi e livello della pressione fiscale  inferiore  alla  media
degli altri enti del proprio livello di governo a parita' di  servizi
offerti  [...]»  nonche'  la  «previsione  di  meccanismi  automatici
sanzionatori degli organi di governo e  amministrativi  nel  caso  di
mancato    rispetto    degli    equilibri    e    degli     obiettivi
economico-finanziari  assegnati  alla  regione  e  agli  enti  locali
[...]». 
    L'art.  26  della  legge  n.  42/2009,  in  tema   di   contrasto
all'evasione  fiscale,  individua  i  seguenti  principi  e   criteri
direttivi: «a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione
delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti  locali
e lo Stato per le attivita' di contrasto  dell'evasione  dei  tributi
erariali,  regionali  e  degli  enti  locali,  nonche'   di   diretta
collaborazione volta  a  fornire  dati  ed  elementi  utili  ai  fini
dell'accertamento dei predetti tributi;  b)  previsione  di  adeguate
forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano  ottenuto
risultati  positivi  in  termini   di   maggior   gettito   derivante
dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale». 
    4.  L'art.  1,  comma  2,  legge  n.  42/2009,   specifica,   con
riferimento alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome
di Trento e Bolzano, che a tali Enti si  applicano,  «in  conformita'
con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli  articoli
15, 22 e 27» della legge delega, ad esclusione, quindi, di ogni altra
disposizione. 
    Scendendo nel dettaglio, quanto  all'articolo  15,  esso  attiene
alle modalita' di finanziamento delle citta' metropolitane; l'art. 22
disciplina, dal canto suo, la «perequazione strutturale»; l'art.  27,
invece, reca norme di «coordinamento della finanza  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome». 
    5. Il rilievo dell'art. 27 della legge n. 42/2009 nel ricorso  in
oggetto, impone di richiamare  sinteticamente  i  contenuti  di  tale
disposizione. 
    Esso prevede, al primo comma, che le Regioni a Statuto speciale e
le  Provincie  autonome,  nel  rispetto   degli   statuti   speciali,
concorrano al conseguimento degli  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta' previsti dalla legge n. 42/2009,  nonche'  al  patto  di
stabilita' interno  e  all'assolvimento  degli  obblighi  comunitari,
«secondo criteri e modalita' stabiliti da  norme  di  attuazione  dei
rispettivi statuti, da definire,  con  le  procedure  previste  dagli
statuti medesimi [...]» (cfr. art. 27, comma 1, legge n. 42/2009). Il
terzo comma del medesimo art. 27, attribuisce alle suddette norme  di
attuazione il compito di disciplinare «il coordinamento tra le  leggi
statali in materia di finanza  pubblica  e  le  corrispondenti  leggi
regionali e  provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di  finanza
regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei  casi  in  cui
questa rientri nella competenza della regione a  statuto  speciale  o
provincia  autonoma»;  di  stabilire  «i  principi  fondamentali   di
coordinamento del sistema tributario con  riferimento  alla  potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a  statuto
speciale e alle province autonome in materia  di  tributi  regionali,
provinciali, locali»; infine, di individuare forme di  fiscalita'  di
sviluppo. 
    L'articolo 27, settimo comma, prevede altresi', in attuazione del
principio  di  leale   collaborazione,   l'istituzione,   presso   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, di «un tavolo di  confronto
tra il Governo e ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e  ciascuna
provincia autonoma», con il  compito  di  individuare  «linee  guida,
indirizzi e strumenti per assicurare  il  concorso  delle  regioni  a
statuto  speciale  e  delle  province  autonome  agli  obiettivi   di
perequazione e di solidarieta' e per  valutare  la  congruita'  delle
attribuzioni  finanziarie   ulteriori   intervenute   successivamente
all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con  i
principi» contenuti nella legge di delega n. 42 del  2009  «e  con  i
nuovi assetti della finanza pubblica». 
    6. Cio' premesso, in attuazione degli articoli 2, 17 e  26  della
legge delega n. 42/2009 (che,  come  visto,  non  si  applicano  alle
Autonomie speciali), il Governo ha adottato il decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 149, oggetto del presente giudizio,  disciplinando
dettagliatamente una serie di meccanismi  sanzionatori  e  di  misure
premiali applicabili a tutti i livelli territoriali di governo. 
    6. Con riferimento alle Autonomie speciali, l'art. 13 del  d.lgs.
n. 149/2011 prevede che «La decorrenza e le modalita' di applicazione
delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  nei
confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province  autonome
di Trento e di Bolzano,  nonche'  nei  confronti  degli  enti  locali
ubicati  nelle  medesime  Regioni  a  statuto  speciale  e   Province
autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti,  con
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo  non  risultino
concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al  completamento
delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente  decreto
trovano immediata e diretta  applicazione  nelle  Regioni  a  statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Pertanto, l'art.  13,  anziche'  escludere  l'applicazione  delle
norme recate dal d.lgs. n. 149/2011 alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e Bolzano, cosi' come disposto dalla
legge delega sul federalismo fiscale (v. art. 1, comma  2,  legge  n.
42/2009), stabilisce, di contro, che la disciplina introdotta da tale
decreto trovi applicazione anche nelle Autonomie speciali. 
    In particolare, la disposizione censurata: 
        i) obbliga le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
autonome ad un adattamento a tutte  le  disposizioni  del  d.lgs.  n.
149/2011 e non soltanto ai principi in esso contenuti; 
        ii) rinvia alle modalita' previste  dall'art.  27,  legge  n.
42/2009 (norme di attuazione) esclusivamente  la  definizione  «della
decorrenza  e  delle  modalita'  di  applicazione»   delle   suddette
disposizioni, senza sostanziali margini di adattamento per  gli  Enti
medesimi; 
        iii)  prevede  l'applicazione  immediata   e   diretta   alle
autonomie speciali delle «disposizioni di cui  al  presente  decreto»
nel caso in cui non vengano concluse, entro il termine di  legge,  le
procedure previste dal citato art. 27, legge n. 42/2009,  e  sino  al
completamento delle stesse. 
    A tale riguardo deve osservarsi che  la  formulazione  utilizzata
nell'art. 13 del decreto oggetto del presente ricorso  e'  analoga  a
quella contenuta nell'art. 37 del decreto  legislativo  n.  118/2011,
relativo all'armonizzazione dei bilanci, che e' stato gia'  impugnato
dalla Regione Valle d'Aosta. 
    7. A quanto sin qui richiamato puo'  aggiungersi  che  l'art.  2,
comma 3, della legge n. 42/2009, prevede che i decreti legislativi di
cui al comma 1 del medesimo articolo siano  adottati  sulla  base  di
un'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata. In particolare,
l'art.  2,  comma  3,  secondo  periodo,  della  legge   delega   sul
federalismo fiscale dispone che «Gli schemi di  decreto  legislativo,
previa intesa da sancire in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono
trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica  [...]
perche' su di essi sia espresso il parere della  Commissione  di  cui
all'articolo 3 e delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario,  entro  sessanta  giorni  dalla
trasmissione». La medesima disposizione aggiunge poi che «In mancanza
di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo
28  agosto  1997,  n.  281,  il  Consiglio  dei  Ministri   delibera,
approvando  una  relazione  che  e'  trasmessa  alle  Camere.   Nella
relazione sono indicate le specifiche motivazioni  per  cui  l'intesa
non e' stata raggiunta». 
    Sul decreto legislativo n. 149/2011 oggetto del presente  ricorso
- come emerge dalle premesse allo  stesso  decreto  -  non  e'  stata
raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata nella  seduta  del
18 maggio 2011. Pertanto il Consiglio dei Ministri ha deliberato,  in
data 19 maggio 2011, una apposita relazione che  e'  stata  trasmessa
alle Camere unitamente allo schema di  decreto  legislativo  adottato
dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 aprile 2011 (All. 1). 
    In tale relazione,  il  Governo  afferma,  tra  l'altro,  che  in
assenza dell'intesa, ha ritenuto di dovere comunque procedere «per un
duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il Governo ritiene che  il
provvedimento sia del tutto conforme a  Costituzione,  oltre  che  ai
principi e criteri direttivi della legge delega n. 42 del 2009, e che
esso individui meccanismi e procedure  per  una  piena  realizzazione
degli obiettivi perseguiti dalla legge. In secondo luogo, il  Governo
ha dovuto tenere conto dei tempi a disposizione per il  rispetto  dei
termini  previsti  dalla  legge  per  l'esercizio  della  delega   di
imminente  scadenza.  Inoltre,  i  rappresentanti   delle   autonomie
territoriali in Conferenza unificata non  hanno  ritenuto  di  potere
sancire l'intesa, neppure subordinatamente all'accoglimento di alcune
modificazioni significative per le quali il Governo aveva prospettato
ampia disponibilita[... ].» 
    8. Infine, si  osserva  che  la  Regione  ricorrente  aveva  gia'
sottolineato  i  profili  di  illegittimita'   costituzionale   della
versione originaria della clausola riferita alle autonomie  speciali,
prevista  dall'articolo  13  dello  schema  di  decreto   legislativo
deliberato in  via  preliminare  dal  Consiglio  dei  Ministri  nella
riunione  del  7  aprile  2011,  nella  quale  si  prevedeva  che  le
disposizioni di cui al capo I  (misure  sanzionatone)  e  II  (misure
premiali) del decreto legislativo  si  applicassero  alle  Regioni  a
statuto  speciale,  alle  province  autonome  ed  agli  enti   locali
appartenenti ai rispettivi territori in  base  alle  procedure  e  ai
tempi stabiliti dall'articolo 27 della legge n. 42/2009. La  Regione,
con nota prot. n. 3843 in data 2 maggio 2011 (All. 2), aveva  infatti
evidenziato  che  lo  schema  di  decreto  in  questione,  nel   dare
attuazione agli articoli 2, 17 e  26  della  legge  n.  42/2009,  non
applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province  autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
n. 42/2009, fosse viziato per eccesso di delega, ai  sensi  dell'art.
76 della Costituzione. 
    9.  Tutto  cio'  premesso,  l'odierna  ricorrente,   come   sopra
rappresentata,  difesa  e  domiciliata,  ritenuta  la  lesione  delle
proprie competenze costituzionali  e  statutarie  per  effetto  delle
norme recate dal decreto legislativo n. 149 del 2011 e, segnatamente,
di quelle desumibili dall'art.  13,  le  impugna  dinanzi  a  codesta
ecc.ma Corte alla luce dei seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
I. Illegittimita' costituzionale di tutte le norme recate dal  d.lgs.
n. 149 del 2011 e, in particolare, dell'art. 13, per  violazione  del
combinato disposto di cui agli articoli 27, commi 1 e 3, e  1,  comma
2, della legge delega, n. 42/2009, letti congiuntamente  all'art.  76
Cost.: lesione delle competenze costituzionalmente garantite in  capo
alla regione ricorrente. 
    L'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, in questa  sede  impugnato,
si mostra illegittimo sotto una pluralita' di profili, anzitutto  per
violazione del combinato disposto di cui agli artt. 27, commi 1 e  3,
e 1, comma 2, della legge n. 42/2009, nonche' dell'art. 76 Cost. 
    Il legislatore  delegato,  infatti,  ha  esercitato  la  funzione
legislativa in contrasto con i precetti contenuti nella legge delega,
determinando la lesione delle competenze costituzionalmente garantite
in capo alla Regione Valle d'Aosta dagli articoli 2, comma  1,  lett.
a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis  e
50 dello Statuto speciale, approvato con l. cost. n. 4/1948, e  dalle
relative  norme  di  attuazione  e,  segnatamente,  dalla  legge   n.
690/1981, nonche' dal combinato disposto degli articoli 117, commi  3
e 4, 118, 119 Cost. e 10, della l. cost. n. 3/2001. 
    Il contrasto della disposizione censurata  con  gli  articoli  1,
comma 2, e 27, commi 1  e  3,  della  legge  delega  sul  federalismo
fiscale,  nel  determinare  la  violazione  dell'art.  76  Cost.,  si
riflette, infatti, nella lesione delle competenze  costituzionalmente
garantite alla Regione Valle  d'Aosta,  per  le  ragioni  di  seguito
indicate. 
    Anzitutto, deve ribadirsi che l'art. 27, comma 1, della legge  n.
42/2009 stabilisce che le Regioni a Statuto  speciale  provvedono  al
perseguimento degli obiettivi  fissati  dalla  legge  delega  secondo
criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione  dei  rispettivi
statuti,  da  definire,  con  le  procedure  previste  dagli  statuti
medesimi [...]. 
    Il comma 3, del medesimo  articolo,  riserva  espressamente  alla
normativa di attuazione - da adottarsi in  conformita'  agli  statuti
speciali e,  per  quanto  riguarda  la  Valle  d'Aosta,  in  ossequio
all'art. 48-bis dello statuto (che risulta,  quindi,  parimenti  leso
per effetto della disposizione gravata) - «il  coordinamento  tra  le
leggi statali in materia di  finanza  pubblica  e  le  corrispondenti
leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza
regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei  casi  in  cui
questa rientri nella competenza della regione a  statuto  speciale  o
provincia   autonoma»,   nonche'   la   definizione   dei   «principi
fondamentali di coordinamento del sistema tributario con  riferimento
alla potesta' legislativa  attribuita  dai  rispettivi  statuti  alle
regioni a statuto speciale e alle province  autonome  in  materia  di
tributi regionali, provinciali e locali». 
    Il comma 7 dell'art.  27,  legge  n.  42/2009,  prevede,  infine,
l'istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo e le Autonomie
speciali affinche' venga assicurato, ad  opera  di  quest'ultime,  il
rispetto delle norme  fondamentali  e  dei  principi  in  materia  di
federalismo fiscale. 
    Alla luce di siffatte previsioni, dunque, il coordinamento  della
finanza regionale e locale valdostana nonche'  quello  relativo  alla
disciplina fiscale dei  diversi  livelli  di  governo  rispetto  alla
normativa statale dovevano essere realizzati unicamente attraverso lo
strumento della normativa di attuazione, ad esclusione  di  qualsiasi
intervento ad opera di altre fonti. 
    Il Governo non era quindi autorizzato a dettare  unilateralmente,
con decreto legislativo, una disciplina articolata e puntuale in tema
di meccanismi sanzionatori e premiali relativi agli enti territoriali
direttamente applicabile alla Regione valdostana. 
    Tale  profilo  di  illegittimita'  costituzionale   del   decreto
legislativo impugnato trova ulteriore conferma nella violazione della
norma interposta costituita dall'art. 1,  comma  2,  della  legge  n.
42/2009, in base al quale: «Alle regioni a statuto speciale  ed  alle
province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita'
con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli  articoli
15, 22 e 27». 
    La  stessa  Corte   costituzionale,   chiamata   a   pronunciarsi
sull'argomento, ha chiaramente riconosciuto, nella  sentenza  n.  201
del 2010, che «la clausola di esclusione contenuta nel citato art. 1,
comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente  che  gli
unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili  alle
Regioni a statuto speciale ed  alle  Province  autonome  sono  quelli
contenuti negli artt. 15, 22 e 27». Pertanto, l'art. 13 del d.lgs. n.
149 del 2011 - adottato in attuazione degli articoli 2, 17 e 26 della
legge n. 42/2009 e, dunque, di disposizioni che non  sono  riferibili
alle Autonomie speciali - e' da ritenere  manifestamente  illegittimo
nella parte in cui non  esclude  -  anzi,  pretende  di  estendere  -
l'applicabilita' delle norme recate dal medesimo decreto  legislativo
alla Regione autonoma Valle d'Aosta. 
    Cio'  determina  la  violazione  dei  parametri  normativi  sopra
invocati, con conseguente lesione delle competenze costituzionalmente
garantite in capo alla Regione ricorrente sotto una molteplicita'  di
profili  che  investono  l'autonomia  legislativa,  amministrativa  e
finanziaria dell'Ente. 
    i)  Anzitutto,  paiono  lesive   dell'autonomia   della   Regione
ricorrente le previsioni contenute negli artt.  1  e  3  del  decreto
legislativo impugnato. 
    L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 dispone  quanto  segue:
«Al fine di garantire il coordinamento  della  finanza  pubblica,  il
rispetto dell'unita'  economica  e  giuridica  della  Repubblica,  il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
Regioni sono tenute a redigere una relazione  di  fine  legislatura».
Tale relazione, sottoscritta dal Presidente della Regione  non  oltre
il  novantesimo  giorno  antecedente  la  data  di   scadenza   della
legislatura,  deve  contenere  «la  descrizione   dettagliata   delle
principali attivita' normative e  amministrative  svolte  durante  la
legislatura» (art. 1, comma  4),  con  particolare  riferimento  alle
eventuali carenze riscontrate  nella  gestione  degli  enti  comunque
sottoposti al controllo della regione, inclusi  quelli  del  servizio
sanitario regionale (lett. c), alle eventuali azioni  intraprese  per
il contenimento della spesa, anzitutto quella  sanitaria  (lett.  d),
nonche' alla situazione economica e finanziaria, in  particolare  del
settore  sanitario  (lett.  e).  L'art.  3  del  d.lgs.  n.  149/2011
stabilisce, dal  canto  suo,  l'automatica  decadenza  dei  direttori
generali e, previa  verifica  delle  rispettive  responsabilita'  del
dissesto, dei direttori amministrativi  e  sanitari  degli  enti  del
Servizio   sanitario   regionale,    del    dirigente    responsabile
dell'assessorato regionale competente,  nonche'  dei  componenti  del
collegio dei revisori dei conti, nel caso si verifichi una situazione
di «grave dissesto finanziario». Nei confronti dei medesimi  soggetti
e' prevista, inoltre, l'interdizione  da  qualsiasi  carica  in  Enti
vigilati o partecipati  dagli  Enti  pubblici,  per  un  periodo  non
superiore a dieci anni. 
    Cio' premesso, gli artt. 1 e 3 del decreto legislativo impugnato,
nella parte in cui prevedono la redazione di una  relazione  di  fine
legislatura conforme  ai  contenuti  previsti  nel  medesimo  decreto
legislativo, e secondo uno schema-tipo adottato dallo Stato, nonche',
nel caso di grave dissesto finanziario in materia  sanitaria  di  cui
all'articolo 2 del d.lgs. n.  149/2011,  la  decadenza  automatica  e
l'interdizione  delle  figure  apicali   sopra   richiamate,   ledono
anzitutto le competenze legislative della Regione  Valle  d'Aosta  di
cui gli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma  1,  lett.  l),  e  4
dello Statuto valdostano, approvato con l. cost. n.  4/1948,  nonche'
il  particolare  regime  di  finanziamento  del  servizio   sanitario
regionale, secondo quanto stabilito dagli  articoli  34  e  36  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della
finanza pubblica). 
    Le citate  disposizioni  statutarie  attribuiscono  alla  Regione
ricorrente,  rispettivamente,  potesta'  legislativa  in  materia  di
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  Regione  e
stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, comma  1,  lett.
a), di «igiene e  sanita',  assistenza  ospedaliera  e  profilattica»
(art.  3,  comma  1,  lett.  l)  ed  una   corrispondente   autonomia
amministrativa nei medesimi ambiti materiali (art. 4). 
    E' di immediata evidenza che l'applicabilita' degli artt. 1  e  3
del d.lgs. n. 149/2011 alla Regione Valle d'Aosta  determinerebbe  la
lesione  delle  competenze  legislative  ed  amministrative  ad  essa
spettanti nelle materie contemplate nei citati  parametri  statutari.
L'obbligo di redigere una relazione di fine legislatura, accompagnato
dalla previsione dei contenuti che tale relazione deve assumere, fino
alla previsione  di  uno  schema-tipo  deciso  unilateralmente  dallo
Stato,  costituiscono  infatti  indebite  invasioni  del  legislatore
statale in ambiti ad esso costituzionalmente preclusi.  L'illegittima
violazione delle attribuzioni regionali risulta peraltro  ancor  piu'
palese se si considera che il legislatore  regionale,  nelle  materie
contemplate negli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, dello Statuto,  non
puo' essere in alcun modo limitato  dall'intervento  del  legislatore
statale, essendo venuto meno, al riguardo, il limite del rispetto dei
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica,  dell'interesse
nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in
virtu' della previsione di cui all'art. 10 della l. cost.  n.  3  del
2001. D'altra parte, la previsione, contenuta nel decreto legislativo
impugnato, di forme di decadenza automatica e di interdizione rivolte
ad  alcune  figure   apicali   dell'amministrazione   regionale,   si
riflettono, altresi', in  una  significativa  lesione  dell'autonomia
amministrativa spettante alla Regione, in virtu'  del  principio  del
parallelismo di cui all'art. 4 dello  Statuto,  nei  medesimi  ambiti
materiali. 
    A  quanto   fin   qui   osservato   devono   aggiungersi   alcune
considerazioni concernenti il particolare regime di finanziamento del
servizio sanitario regionale.  Le  disposizioni  impugnate,  infatti,
incidono anche sulla gestione  finanziaria  sanitaria  della  Regione
ricorrente, la quale, diversamente da quanto accade in altre Regioni,
e' posta interamente a carico del bilancio regionale, secondo  quanto
stabilito dalle legge n. 724/1994. 
    Proprio in relazione al particolare sistema di finanziamento  del
servizio sanitario  regionale  valdostano,  questa  ecc.ma  Corte  ha
sottolineato in  piu'  occasioni  come  esso  costituisca  uno  degli
aspetti caratterizzanti l'autonomia finanziaria della Regione, la cui
disciplina potrebbe essere modificata soltanto con l'accordo  tra  lo
Stato e la Regione stessa. Nella sentenza n. 341/2009 viene anzitutto
evidenziato come lo Stato, quando non concorre al finanziamento della
spesa sanitaria - come accade, appunto, nel territorio della  Regione
Valle d'Aosta - «neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento
finanziario» (sentenza n. 341/2009). Piu' di recente, nella  sentenza
n. 133/2010, la Corte ha affermato che la disciplina dell'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta puo' essere  modificata  solo
con l'accordo della Regione stessa, in virtu' degli artt. 48-bis e 50
dello Statuto speciale nonche' della legge 26 novembre 1981,  n.  690
(Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta),
e successive modificazioni, con la quale si e' innovato il quadro dei
rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  la  Regione  Valle  d'Aosta,
introducendo una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario  della
Regione stessa. 
    Alla luce delle considerazioni svolte, appare del tutto  evidente
che gli artt. 1 e 3 del  d.lgs.  n.  149/2011,  nella  parte  in  cui
impongono una relazione di fine legislatura al fine di garantire, tra
l'altro, il coordinamento della finanza pubblica» (art. 1, comma 1) e
dispongono  specifici  adempimenti  connessi  anche  alla  situazione
economica e finanziaria del settore sanitario ed alla gestione  degli
enti  del   servizio   sanitario   regionale,   introducendo   misure
sanzionatorie conseguenti a situazioni di grave dissesto  finanziario
con riferimento al disavanzo sanitario, viola l'autonomia finanziaria
della  Regione  ricorrente.  Del  tutto  illegittimo  deve   pertanto
considerarsi l'intervento del legislatore statale volto  ad  incidere
unilateralmente  sull'ordinamento  finanziario  della   Regione,   in
violazione delle disposizioni statutarie e delle  relative  norme  di
attuazione che presiedono, come gia' osservato, ai  rapporti  tra  lo
Stato e la Regione in tale ambito. 
    ii) Considerazioni analoghe devono svolgersi  in  relazione  agli
articoli 4  e  6  del  decreto  legislativo  n.  149/2011.  La  prima
disposizione prevede infatti l'obbligo per le province ed i comuni di
redigere una relazione di fine mandato, sottoscritta, rispettivamente
dal presidente della provincia o dal sindaco.  Anche  tale  relazione
deve contenere, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4,  una  descrizione
dettagliata delle principali attivita'  normative  ed  amministrative
svolte durante il mandato; ed anche in tale  ipotesi  il  legislatore
statale  individua  analiticamente  i  contenuti  di  tale  relazione
concernenti, tra l'altro, le azioni intraprese per  il  rispetto  dei
saldi di finanza pubblica programmati, la  situazione  finanziaria  e
patrimoniale, le azioni intraprese per contenere la spesa.  L'art.  6
del d.lgs. n. 149/2011, dedicato alla  responsabilita'  politica  del
presidente di provincia e del sindaco,  nel  modificare  il  comma  5
dell'art. 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali), dispone, tra l'altro, l'incandidabilita' dei sindaci  e  dei
presidenti  di   provincia,   ritenuti   responsabili   di   dissesto
finanziario, per un periodo di dieci anni, alle cariche  di  sindaco,
di presidente  di  provincia,  di  presidente  di  Giunta  regionale,
nonche' di membro dei consigli comunali, provinciali, delle assemblee
e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. 
    La  disciplina  dettata  dagli  articoli  4  e  6   del   decreto
legislativo impugnato, nella parte in cui prevedono l'obbligo  per  i
Comuni di redigere la relazione di  fine  mandato,  sottoscritta  dal
sindaco, conforme ai contenuti previsti dall'articolo 4, comma 4, del
medesimo decreto, e secondo uno schema-tipo adottato dallo  Stato,  e
sanciscono  la  responsabilita'  politica  del  sindaco  in  caso  di
dissesto finanziario e l'ineleggibilita' per dieci anni  alle  citate
cariche elettive a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo,
sono anch'essi lesivi dell'autonomia  legislativa  ed  amministrativa
della Regione Valle d'Aosta. L'applicazione degli articoli 4 e 6  del
d.lgs. 149/2011 alla Regione ricorrente, infatti,  determinerebbe  la
violazione degli articoli 2, comma 1, lett. b),  e  4  dello  Statuto
speciale, che riconoscono alla  Valle  d'Aosta  potesta'  legislativa
primaria in materia di «ordinamento degli enti locali», ivi  compresa
la  legislazione  elettorale,  nonche'  le  corrispondenti   funzioni
amministrative. 
    iii) Parimenti lesivi dell'autonomia  legislativa  e  finanziaria
della Regione Valle  d'Aosta,  anche  con  riguardo  ai  propri  enti
locali, appaiono gli articoli 5 e  7  del  d.lgs.  n.  149/2011,  che
prevedono, rispettivamente, la possibilita' per lo Stato,  attraverso
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  attivare   verifiche   sulla
regolarita' della gestione amministrativo-contabile (art. 5)  nonche'
l'applicazione di una serie di misure sanzionatorie  a  carico  della
«Regione» o  della  «Provincia  autonoma  inadempiente»  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno (art.  7).  Altresi'
lesive  dell'autonomia   finanziaria   regionale   si   palesano   le
disposizioni contenute nel capo II del medesimo  decreto,  avente  ad
oggetto una molteplicita'  di  meccanismi  premiali,  correlati,  tra
l'altro, al contrasto all'evasione fiscale. 
    Tutte le disposizioni richiamate violano gli articoli 2, comma 1,
lettere a) e b), 3, comma 1,  lettera  f),  12  e  50  dello  Statuto
speciale e le relative norme di attuazione, e segnatamente  la  legge
n. 690/1981, la quale garantisce alla Regione potesta' legislativa in
materia di ordinamento contabile e di finanze regionali  e  comunali,
attribuendo in via esclusiva alle norme di attuazione,  adottate  nel
rispetto delle procedure di cui all'art.  48-bis  dello  Statuto,  la
determinazione della misura della compartecipazione della Regione  ai
tributi statali. 
    Valgano in proposito i seguenti rilievi. 
    Anzitutto,   l'«ordinamento   contabile»,   come    espressamente
affermato da codesta ecc.ma Corte sin dalla sentenza n. 107/1970,  va
ricondotto nella materia  «ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
dipendenti  dalla  Regione  e  stato  giuridico  ed   economico   del
personale», in ordine alla quale la  Regione  ricorrente  gode,  come
gia' osservato, di competenza legislativa ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera a) dello Statuto  speciale.  Spetta  quindi  alla  Regione
ricorrente «il potere di regolare [...] la gestione  del  bilancio  e
l'erogazione delle spese in esso stanziate» (cfr. sent. n. 107/1970). 
    Analoga competenza legislativa e' riconosciuta alla Regione Valle
d'Aosta in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 2,  comma
1, lett. b). Conseguentemente, nella relativa disciplina, la  Regione
valdostana non puo' essere limitata dall'intervento  del  legislatore
statale, essendo peraltro venuti meno, come gia' osservato, i  limiti
del  rispetto   dei   principi   dell'ordinamento   giuridico   della
Repubblica, dell'interesse nazionale e delle  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale, in virtu' della previsione di cui all'art.
10 della l. cost. 3 del 2001. E non vi  e'  dubbio  che  l'intervento
statale realizzato attraverso  le  citate  disposizioni  del  decreto
impugnato incida altresi' su tale ambito  materiale,  atteso  che  la
disciplina introdotta dal legislatore statale riguarda, tra  l'altro,
il     controllo      sulla      regolarita'      della      gestione
amministrativo-contabile anche degli enti locali e  si  riflette  sui
bilanci di questi ultimi. 
    Inoltre, le disposizioni censurate si pongono in contrasto  anche
con l'art. 3, comma 1, lett. f), dello Statuto,  che  riconosce  alla
Valle la potesta' di legiferare, nell'ambito dei principi individuati
con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e  comunali».
Come noto, il citato art. 3, comma 1, lett. f), letto alla  luce  dei
novellati articoli 117, comma 3 e  119,  comma  2,  Cost.,  (i  quali
risultano parimenti lesi dalle disposizione censurate), qualifica  la
competenza normativa regionale in materia di finanza locale non  piu'
come meramente suppletiva rispetto a quella statale. 
    Ebbene,  il  fatto  che  la  Valle  d'Aosta  goda  di   autonomia
finanziaria costituzionalmente garantita,  fa  si'  che  alla  stessa
possa essere richiesto unicamente il rispetto dei  principi  e  delle
norme fondamentali in materia di finanza pubblica e non  anche,  come
accade nel caso di specie, l'adeguamento, tanto piu' automatico, alle
disposizioni statali attuative della  legge  delega  sul  federalismo
fiscale volte a definire minuziosamente i meccanismi  sanzionatori  e
premiali da applicare agli enti territoriali. 
    D'altro canto, poiche' la normazione statale nelle materie di cui
si e' detto (ordinamento contabile proprio e dei propri enti  locali,
finanza regionale e  locale)  non  puo'  non  incidere  (limitandole)
sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali  nei  medesimi
ambiti, ne risulta altresi' violato l'art. 4 dello  Statuto  speciale
della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del quale «la Regione  esercita
le funzioni amministrative sulle  materie  nelle  quali  ha  potesta'
legislativa a norma degli articoli 2 e 3» dello Statuto stesso. 
    Deve  inoltre  osservarsi  che  l'art.   48-bis   dello   Statuto
disciplina, com'e' noto, il procedimento di approvazione dei  decreti
legislativi di attuazione statutaria, prevedendo, al  secondo  comma,
che «Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  sono  elaborati  da  una
commissione   paritetica   composta   da   sei    membri    nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale  della
Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere  del  consiglio  stesso».
L'art. 50, comma 5, dello Statuto attribuisce alla legge dello Stato,
in accordo con la  Giunta  regionale,  il  compito  di  stabilire,  a
modifica  degli  artt.  12  e  13  dello  Statuto,   un   ordinamento
finanziario della Regione. 
    In ossequio alla previsione  statutaria,  la  legge  26  novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della  regione
Valle d'Aosta), e successive modificazioni, ha innovato il quadro dei
rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una  nuova  disciplina
dell'ordinamento  finanziario  della  Regione   Valle   d'Aosta.   Il
successivo decreto legislativo 22  aprile  1994,  n.  320  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) ha poi
statuito, all'art. 1, che  «Le  norme  di  attuazione  dello  statuto
speciale della regione  Valle  d'Aosta  [...]  nonche'  l'ordinamento
finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma  3,
dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690  e  con
l'art. 8, comma 4, della legge 23  dicembre  1992,  n.  498,  possono
essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del
medesimo statuto speciale». 
    Dal quadro normativo fin  qui  richiamato  puo'  dedursi  -  come
affermato da questa ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che
«le  modifiche  dell'ordinamento  finanziario  della  Regione   Valle
d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis
dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti  legislativi
di attuazione  statutaria,  e  quindi  a  seguito  dei  lavori  della
commissione paritetica e  del  parere  del  Consiglio  della  Valle».
Illegittima deve dunque ritenersi ogni previsione legislativa statale
tesa a modificare  unilateralmente  l'ordinamento  finanziario  della
Regione Valle d'Aosta. 
    Alla  luce  di  quanto  sin  qui  osservato,  e'   evidente   che
l'applicazione degli articoli 5 e 7 nonche' dell'intero capo  II  del
decreto legislativo n. 149/2011, oggetto del presente  ricorso,  alla
Regione   ricorrente   determinerebbe   un'illegittima   compressione
dell'autonomia finanziaria regionale. La  disciplina  statale  incide
infatti sull'ordinamento finanziario  della  Regione,  e  degli  enti
locali compresi nel  proprio  territorio,  in  modo  unilaterale,  in
aperta violazione delle previsioni contenute nello Statuto speciale e
nelle relative norme di attuazione. 
    iv)  Anche  l'art.  2   del   d.lgs.   n.   149/2011,   rubricato
«Responsabilita' politica del  Presidente  della  giunta  regionale»,
pare chiaramente lesivo delle competenze della Regione Valle d'Aosta,
ponendosi in aperto contrasto con la disciplina statutaria in materia
di organi della Regione. 
    L'art. 2, infatti,  dopo  aver  disciplinato  le  condizioni  che
determinano  la  fattispecie  di  grave  dissesto  finanziario,   con
riferimento al disavanzo sanitario, stabilisce, al comma  2,  che  il
«grave dissesto finanziario» di cui  al  comma  1  costituisce  grave
violazione di legge ai sensi  dell'art.  126  Cost.  e  determina  lo
scioglimento  del  Consiglio  regionale  nonche'  la  rimozione   del
Presidente della Giunta regionale. Ai sensi del comma 3 dello  stesso
articolo, il Presidente rimosso e' incandidabile per  un  periodo  di
tempo di dieci anni. Per lo stesso periodo non puo'  essere  nominato
quale componente di alcun organo  o  carica  di  governo  degli  enti
locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea. 
    La  disciplina  dettata  dall'art.  2  del  d.lgs.  n.  149/2011,
imponendo  lo  scioglimento  del  Consiglio  regionale   nonche'   la
rimozione del Presidente della Regione per  responsabilita'  politica
nel caso in cui sia  accertato  il  grave  dissesto  finanziario  con
riferimento al disavanzo  sanitario,  nonche'  l'ineleggibilita'  del
Presidente  della  Regione  rimosso  alle  cariche  elettive  locali,
regionali, nazionali e europee per dieci anni,  lede  le  prerogative
statutarie in materia di disciplina degli organi della Regione  e  di
impedimenti elettorali ed  integra,  con  mera  legge  ordinaria,  la
disciplina,  invero  di   rango   costituzionale,   in   materia   di
scioglimento e di rimozione sanzionatori degli organi regionali. 
    Risultano pertanto violati sia l'art. 15, comma 2, sia l'art.  48
dello Statuto valdostano. 
    L'art. 15, comma 2, dello Statuto,  attribuisce  infatti  ad  una
legge  regionale,  in  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi
dell'ordinamento  giuridico   della   Repubblica,   il   compito   di
determinare «la forma di governo della Regione  e,  specificatamente,
le modalita' di elezione del Consiglio della  Valle,  del  Presidente
della Regione e degli assessori,  i  casi  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita' con le predette cariche, i rapporti tra  gli  organi
della Regione [...]», in tal modo precludendo ogni  intervento  della
legge statale volto ad incidere sulla disciplina degli  organi  della
Regione e sulle cause di ineleggibilita' dei loro componenti. 
    L'art. 48 dello Statuto, dal canto suo, definisce le  ipotesi  di
scioglimento del Consiglio della Valle  e  quelle  di  rimozione  del
Presidente della Regione, disciplinando i relativi  procedimenti.  E'
pertanto evidente che lo Stato non puo'  in  alcun  modo  derogare  o
integrare  con  mera  legge  ordinaria  una   disciplina   di   rango
costituzionale, determinando altrimenti una palese  violazione  delle
particolari  condizioni  di  autonomia  riconosciute   alla   Regione
ricorrente. 
    Alla luce delle  considerazioni  che  precedono,  si  richiede  a
questa ecc.ma Corte  di  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
dell'intero decreto legislativo n. 149 del 2011  e,  in  particolare,
dell'art. 13, per violazione del combinato disposto di cui agli artt.
27, commi 1 e 3, e 1, comma 2, della legge delega n.  42/2009,  letti
congiuntamente all'art. 76 Cost., giacche' tale decreto, nella  parte
in cui non esclude dall'applicabilita' delle proprie norme la Regione
autonoma della Valle d'Aosta, si riflette in  una  lesione  indiretta
delle competenze ad essa spettanti, radicando in tal modo l'interesse
processuale della Regione. 
II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 149  del
2011 per violazione del combinato disposto di cui agli  articoli  27,
commi 1 e 2, lettere z) e aa),  3  e  5  della  legge  delega,  letti
congiuntamente agli artt. 5, 76 e 120 Cost., anche con riferimento al
mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata in
data 18 maggio 2011 ed alla relazione deliberata  dal  Consiglio  dei
ministri in data 19 maggio 2011. 
    Fermo  restando   quanto   sin   qui   rilevato,   si   evidenzia
ulteriormente come l'art.  13  del  d.lgs.  n.  149  del  2011  violi
altresi' gli articoli 2, commi 1 e 2, lettere z) e aa), 3 e  5  della
legge n. 42/2009, letti congiuntamente agli  articoli  5,  76  e  120
Cost., nella parte in cui prevedono  che  il  Governo  e'  tenuto  ad
adottare i decreti  legislativi  attuativi  del  federalismo  fiscale
«previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata»  (art.  2,
comma   3,   legge   n.   42/2009),   nonche'   assicurando,   «nella
predisposizione dei decreti legislativi  [...]  piena  collaborazione
con le regioni e  gli  enti  locali»  (art.  2,  comma  5,  legge  n.
42/2009). e che, in mancanza di intesa, come avvenuto per il  decreto
legislativo  n.  149/2011,  il  Consiglio   dei   ministri   delibera
approvando una relazione da trasmettere alle Camere  ed  alla  stessa
Conferenza unificata in cui sono «indicate le specifiche  motivazioni
di difformita' dall'intesa» (art. 2, comma 4, legge n. 42/2009). 
    Alla luce delle disposizioni legislative da  ultimo  citate  -  e
tenuto conto che il Governo, come gia'  ricordato  in  narrativa,  ha
approvato il  decreto  legislativo  in  mancanza  del  raggiungimento
dell'intesa, trasmettendo  alle  Camere  una  relazione  priva  delle
specifiche motivazioni richieste dalla legge delega - appare evidente
che la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 13 del d.lgs.  n.
149/2011, imponendo alle Regione ricorrente l'adattamento a tutte  le
disposizioni del medesimo decreto e non soltanto ai sui principi,  si
pone in contrasto col principio di leale collaborazione di  cui  agli
artt. 5 e 120 Cost., e determina altresi' la violazione dell'art. 76,
per mancato rispetto delle norme procedurali  contenute  nelle  norme
interposte di cui all'articolo 2, commi 1, 2, lettere z) e aa), 3 e 5
della legge delega. 
    In particolare, dalla lettura della predetta relazione,  relativa
al d.lgs. n.  149/2011,  adottata  il  19  maggio  2011,  emerge  una
motivazione del  tutto  generica  e  carente,  essendosi  il  Governo
limitato ad affermare l'intenzione di voler comunque procedere, anche
senza intesa, ritenendo il decreto conforme alla Costituzione,  oltre
ai principi e criteri direttivi della legge delega n. 42/2009,  e  al
fine di rispettare  i  termini  previsti  dalla  medesima  legge  per
l'esercizio della delega, di imminente scadenza. 
    Le «affermazioni» addotte  dal  Governo  nella  citata  relazione
appaiono  pertanto  del  tutto  inidonee   ad   assolvere   l'obbligo
motivazionale previsto  dalla  legge  delega,  risolvendosi  in  mere
asserzioni di conformita' al parametro costituzionale ed  alla  legge
delega,  oltre  che  in  autoevidenti   attestazioni   dell'imminente
scadenza della delega contenuta nella legge n. 42/2009. Al contrario,
l'obbligo  di  motivazione  previsto  dalla  legge,  proprio  perche'
finalizzato ad assicurare un sostanziale inveramento del principio di
leale collaborazione  tra  i  diversi  livelli  di  Governo,  avrebbe
richiesto una puntuale disamina delle ragioni che  hanno  determinato
il  mancato  raggiungimento  dell'intesa   nonche'   una   articolata
individuazione dei profili  di  difformita'  emersi  nelle  posizioni
sostenute dallo Stato e dalle altre  autonomie  territoriali.  Ma  di
tutto cio' non si rinviene traccia nella relazione  governativa,  con
conseguente violazione del parametro  di  costituzionalita'  poc'anzi
invocato. 
    A tale riguardo puo' ancora osservarsi che l'assoluta  carenza  e
genericita' della motivazione addotta dal Governo, come  sottolineato
nella giurisprudenza di questa ecc. ma Corte (si veda in  particolare
la sentenza n. 225/2009), costituisce un vizio  del  procedimento  di
formazione   dell'atto   delineato   dalla   legge   di   delegazione
legislativa, tale da determinarne l'illegittimita' costituzionale per
violazione indiretta dell'articolo 76 Cost. oltre che  del  principio
di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost. 
    Pertanto, la disposizione censurata viola i  vincoli  procedurali
posti dalla legge n. 42/2009 a tutela della leale collaborazione  tra
i diversi livelli di governo, con conseguente lesione degli artt.  5,
120 e 76 Cost., idonea a tradursi, per quanto gia' chiarito nel punto
I delle considerazioni  in  diritto  del  presente  ricorso,  in  una
lesione dell'autonomia  legislativa,  finanziaria  ed  amministrativa
della Regione Valle D'Aosta. 
    Anche  sotto  tale  ultimo  profilo,  quindi,  la  illegittimita'
dell'art. 13 del d.lgs. n. 149/2011, si mostra di tutta evidenza.