IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1172/2008 RG proposto da S.M. rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Gargano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Arezzo, Galleria Valtiberina n. 9, contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Calzone ed elettivamente domiciliato in Arezzo; A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 22 settembre 2011; Ritenuto in fatto che: con ricorso, depositato in data 9 settembre 2008 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, M.S. esponeva di essere soggetto a dialisi per insufficienza renale e di avere usufruito nel 2007 di n. 180 giornate corrispondenti al periodo massimo indennizzabile per i lavoratori a tempo determinato (n. 121 a titolo di ricaduta malattia, corrispondenti a quelle per dialisi, n. 20 per ricovero ospedaliero, n. 39 a titolo di malattia generica documentata da certificati medici); di essersi dovuto assentare anche per ulteriori 17 giorni di dialisi, che, pur ritenuti giustificati, non erano in ogni caso stati retribuiti. Tanto premesso conveniva in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avanti al Tribunale di Arezzo, in veste di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare il proprio diritto all'erogazione dell'indennita' di malattia con le modalita' di legge per tutte le giornate di assenza per dialisi, ritenendo le stesse scorporabili dal periodo massimo indennizzabile delle centottanta giornate; b) condannare l'INPS all'erogazione dell'indennita' di malattia per diciassette giorni decorrenti dall'8 al 31 dicembre 2007 con gli interessi e la rivalutazione monetaria di legge; c) in via meramente ipotetica e subordinata, sollevare davanti alla Corte costituzionale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2110 c.c., primo comma, nella parte in cui non annovera anche la dialisi tra le malattie atte ad escludere la decorrenza dal periodo massimo indennizzabile; Costituitosi in giudizio, l'INPS si opponeva all'accoglimento del ricorso, deducendo che il trattamento di dialisi non e' una malattia, ma un evento terapeutico; il Giudice del Lavoro del Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 16 giugno 2009, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2110 c.c. per contrasto con gli artt. 3, 32, 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche per i soggetti sottoposti a dialisi sia superabile il limite massimo indennizzabile; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 356 del 15 dicembre 2010, ha dichiarato l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2110 c.c., per inesatta identificazione del quadro normativo rispetto al sollevato dubbio di costituzionalita', in quanto l'indennita' e' dovuta al prestatore di lavoro nella misura e per il tempo determinati da leggi speciali, da usi oppure secondo equita', fonti queste che non sono state tenute in considerazione da codesto Tribunale nella ricostruzione dell'esegesi normativa dell'istituto de quo, tanto che e' stato ritenuto inconferente il richiamo all'art. 2110 c.c.; Ritenuto in diritto che: risulta inevitabile riproporre la questione di legittimita' costituzionale alla luce delle evidenze esposte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 356 del 2010, operando pieno riferimento non soltanto alla normativa civilistica (art. 2110 c.c.), ma anche alle altre fonti di diritto a cui fa espressa riserva la norma richiamata e, precisamente: l'art. 3 del d.lgs. C.p.S. 31 ottobre 1947 n. 1304 (trattamento di malattia dei lavoratori del commercio del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati), che espressamente statuisce che «l'indennita' giornaliera di malattia e' dovuta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni in un anno»; l'art. 104 del CCNL del settore Commercio del 24 luglio 2004 in cui si afferma che «il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare»; l'art. 105 del CCNL del settore Commercio (Trattamento Economico di Malattia) in cui si stabilisce che «Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avra' diritto alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennita' pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalita' stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro e' posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalita' di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione dell'indennita' a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123». l'art. 110 dell'anzidetto contratto collettivo (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio) a norma del quale «Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 104 e 106 del presente contratto, sara' prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata r. r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. Il datore di lavoro dara' riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potra' procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 104; il periodo stesso e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio in caso di prosecuzione del rapporto»; cosi' ricostruito il quadro normativo e della contrattazione collettiva, si osserva che tali disposizioni (in particolare art. 2110 c.c. ed art. 3 del d.lgs. C.p.S. 31 ottobre 1947 n. 1304) si pongono in contrasto, ad avviso dell'odierno Giudice remittente e come gia' in precedenza rilevato dal Tribunale di Arezzo con ordinanza del 16 giugno 2009, con gli artt. 3, 32 e 28 della Costituzione in quanto non consentono di considerare la malattia renale con trattamento di emodialisi tra quelle - quali infortuni o tubercolosi - aventi diritto al trattamento anche oltre i 180 giorni; in particolare si ritiene che le anzidette norme contrastino: a) con l'art. 3 della Costituzione per il disporre implicitamente una tutela attenuata, a parita' di altre condizioni, a carico di un lavoratore affetto da insufficienza renale e percio' soggetto a trattamento di emodialisi, che costituisce un trattamento salvavita, rispetto ad un lavoratore in stato di infortunio o malato di tubercolosi (per il quale al contrario esiste una specifica normativa, la legge n. 1088/1970, che prevede l'erogazione dell'indennita' anche oltre i 180 giorni); b) con l'art. 32 Cost., che qualifica la salute come fondamentale diritto dell'individuo, suscettibile di tutela in particolar modo quando ricorrano condizioni di indispensabilita' ed indifferibilita' delle cure, come nell'ipotesi di trattamenti e terapie salvavita quali l'emodialisi (trattamenti e terapie per i quali alcune contrattazioni collettive, specie nel pubblico impiego, prevedono l'esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e la conseguente retribuzione integrale); c) con i principi di solidarieta' sociale di cui all'art. 38 della Costituzione, contenente, al secondo comma, un precetto volto a garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita in caso di malattia; ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sia non manifestamente infondata per i motivi in precedenza illustrati e rilevante in quanto da essa dipende l'accoglimento della domanda nel merito, non altrimenti accoglibile, non potendo il Giudice a quo adottare interpretazioni estensive o analogiche in assenza di specifiche previsioni legislative o contrattuali in materia di trattamenti emodialitici; che infatti se le disposizioni censurate fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, sotto tale profilo, non sussisterebbe piu' alcuna possibilita' di sommare alle giornate di malattia comune quelle di trattamento emodialitico, che acquisterebbero la caratteristica di una malattia specifica, comportante tra l'altro anche il diritto, per il lavoratore sottoposto a dialisi, al pagamento dell'indennita' di malattia oltre il periodo massimo indennizzabile