Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 27 del 13 ottobre 2011 (pubblicata sul BUR n. 165 del 21 ottobre 2011) recante: Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese). Nella seduta del 13 dicembre 2011 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011 n. 27, recante: Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese) secondo quanto si argomenta e si deduce come segue. Diritto La legge regionale in esame detta modifiche alla precedente legge regionale n. 9/2011, concernente l'istituzione dell'Autorita' idrica pugliese, nuovo ente che assorbe le funzioni e i compiti svolti dall'ATO (Autorita' d'ambito), e del quale assorbira' il personale, per la gestione del Servizio idrico in Puglia. La l.r. n. 27/11 in esame presenta profili di censurabilita' relativamente alla norma contenuta nell'articolo 3, che modifica il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9/2011, concernente appunto il personale del nuovo Ente pubblico. Con tale disposizione si prevede il passaggio e l'inquadramento nei ruoli del nuovo ente pubblico del personale dipendente dall'ATO Puglia, che sarebbe stato assunto anche in base alla normativa di cui ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Poiche' tale normativa e' rivolta alle Amministrazioni regionali e locali, il richiamo operato dalla norma regionale in parola risulta inconferente rispetto al personale del disciolto ATO (Ambito Territoriale Ottimale). Il trasferimento del personale presso il nuovo ente pubblico comporterebbe poi un'assunzione senza la richiesta procedura selettiva concorsuale, in contrasto con l'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n.102/2009. Tale disposizione stabilisce infatti, per tutto il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, tassative modalita' di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo, a partire dal gennaio 2010. La norma regionale in esame eccede, quindi, dalle competenze regionali e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati ed al principio di uguaglianza, regola posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, ma anche per garantire a potenziali aspiranti (in possesso dei prescritti requisiti) il diritto di poter partecipare alla relativa selezione. L'automatico trasferimento in blocco di tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l'ATO Puglia all'istituenda Autorita' idrica pugliese viola il principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico, come stabilito dall'art. 97 Cost., principio posto a garanzia del buon andamento e della imparzialita' della pubblica amministrazione. Codesta Corte costituzionale, proprio in riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sent. n. 81/2006 e 52/2011) che il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialita' ed efficienza. Tale principio si e' consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico (si vedano anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresi' escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur gia' legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Inoltre la Consulta nella recente sent. 127/2011 ha affermato che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» e' requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, poiche' tale previsione non garantisce la natura concorsuale dell'accesso, ma anzi lo preclude ai potenziali aspiranti violando il principio di uguaglianza dell'art. 3 e quello del libero accesso ai pubblici uffici previsto dall'art. 51 Cost. Inoltre, il semplice ed automatico passaggio impedisce che la selezione sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato e' chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009). Poiche' la richiamata normativa statale costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale risulta altresi' violare l'articolo 117 comma 3, e l'art. 120, comma 1, della Costituzione.