Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona del
suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso  dalla  Avvocatura
Generale  dello  Stato,  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale della legge  regionale  n.  27  del  13  ottobre  2011
(pubblicata sul BUR n. 165 del 21 ottobre  2011)  recante:  Modifiche
alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita'
idrica pugliese). 
    Nella seduta del 13 dicembre 2011 il Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha  approvato  la
determinazione di impugnare  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  la
legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011 n. 27, recante:  Modifiche
alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita'
idrica pugliese) secondo quanto si argomenta e si deduce come segue. 
 
                               Diritto 
 
    La legge regionale in esame detta modifiche alla precedente legge
regionale n. 9/2011, concernente l'istituzione dell'Autorita'  idrica
pugliese, nuovo ente che assorbe  le  funzioni  e  i  compiti  svolti
dall'ATO (Autorita' d'ambito), e del quale assorbira'  il  personale,
per la gestione del Servizio idrico in Puglia. 
    La l.r. n. 27/11 in  esame  presenta  profili  di  censurabilita'
relativamente alla norma contenuta nell'articolo 3, che  modifica  il
comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9/2011, concernente
appunto il personale del nuovo Ente pubblico. 
    Con tale disposizione si prevede il passaggio  e  l'inquadramento
nei ruoli del nuovo ente pubblico del personale  dipendente  dall'ATO
Puglia, che sarebbe stato assunto anche in base alla normativa di cui
ai commi 90 e 94 dell'articolo  3  della  legge  n.  244/2007  (legge
finanziaria 2008). 
    Poiche' tale normativa e' rivolta alle Amministrazioni  regionali
e locali, il richiamo operato dalla norma regionale in parola risulta
inconferente  rispetto  al  personale  del  disciolto   ATO   (Ambito
Territoriale Ottimale). 
    Il trasferimento del personale  presso  il  nuovo  ente  pubblico
comporterebbe  poi  un'assunzione  senza   la   richiesta   procedura
selettiva concorsuale, in contrasto con l'articolo 17, commi da 10  a
13, del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n.102/2009. 
    Tale disposizione stabilisce infatti, per tutto il personale  non
dirigente delle amministrazioni  pubbliche,  tassative  modalita'  di
valorizzazione  dell'esperienza  professionale  acquisita  attraverso
l'espletamento di concorsi pubblici con parziale  riserva  di  posti,
precludendo quindi alle amministrazioni  ogni  diversa  procedura  di
stabilizzazione del personale non di ruolo,  a  partire  dal  gennaio
2010. 
    La norma regionale in  esame  eccede,  quindi,  dalle  competenze
regionali e viola gli articoli 3, 51  e  97  della  Costituzione,  in
riferimento  alla  ragionevolezza  nella  previsione  di  trattamenti
differenziati ed al principio di uguaglianza, regola posta  a  tutela
non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori,  ma  anche
per garantire a potenziali  aspiranti  (in  possesso  dei  prescritti
requisiti) il diritto di poter partecipare alla relativa selezione. 
    L'automatico  trasferimento  in  blocco  di  tutti  i  lavoratori
assunti a tempo  indeterminato  presso  l'ATO  Puglia  all'istituenda
Autorita' idrica  pugliese  viola  il  principio  costituzionale  che
impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso  pubblico,
come stabilito dall'art. 97 Cost., principio  posto  a  garanzia  del
buon andamento e della imparzialita' della pubblica amministrazione. 
    Codesta Corte  costituzionale,  proprio  in  riferimento  a  tale
principio, ha recentemente ribadito (sent. n. 81/2006 e 52/2011)  che
il  principio  del  pubblico  concorso  costituisce  la  regola   per
l'accesso   all'impiego   alle   dipendenze   delle   amministrazioni
pubbliche,  da  rispettare  allo  scopo   di   assicurare   la   loro
imparzialita' ed efficienza. Tale principio  si  e'  consolidato  nel
senso che le eventuali deroghe possono essere  giustificate  solo  da
peculiari e straordinarie ragioni di interesse  pubblico  (si  vedano
anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004). 
    Nella medesima pronuncia la Corte ha altresi'  escluso  che  tali
peculiari e  straordinarie  ragioni  di  interesse  pubblico  possano
essere ravvisate nella personale  aspettativa  degli  aspiranti,  pur
gia' legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. 
    Inoltre la Consulta nella recente sent. 127/2011 ha affermato che
il previo  superamento  di  una  qualsiasi  «selezione  pubblica»  e'
requisito   troppo   generico   per   autorizzare   una    successiva
stabilizzazione  senza  concorso,   poiche'   tale   previsione   non
garantisce la natura concorsuale dell'accesso, ma anzi lo preclude ai
potenziali aspiranti violando il principio di uguaglianza dell'art. 3
e quello del libero accesso ai pubblici uffici previsto dall'art.  51
Cost. 
    Inoltre, il semplice ed automatico  passaggio  impedisce  che  la
selezione sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che
il personale successivamente  stabilizzato  e'  chiamato  a  svolgere
(sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009). 
    Poiche' la richiamata normativa statale costituisce  disposizione
di principio ai fini del coordinamento  della  finanza  pubblica,  la
norma regionale risulta altresi' violare l'articolo 117  comma  3,  e
l'art. 120, comma 1, della Costituzione.