Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso  ex  lege   dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato   (c.f.
80224030587, per il ricevimento degli atti,  fax  06/96514000  e  PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)   presso   i   cui   uffici    e'
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione  Puglia  in  persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 28
del 2  novembre  2011,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione Puglia n. 172 del 4 novembre 2011,  recante  «Misure  urgenti
per  assicurare  la  funzionalita'  dell'amministrazione   regionale»
giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2011. 
    Con la legge regionale n. 28 del 2 novembre 2011, che  consta  di
un solo articolo, la Regione Puglia ha dettato  «Misure  urgenti  per
assicurare la funzionalita' dell'amministrazione regionale». 
    In particolare, in tale articolo e' previsto che «Fermo  restando
quanto previsto dall'art. 9 (Contenimento delle spese in  materia  di
impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  in  via
eccezionale  e  all'esclusivo  fine  di  garantire   la   continuita'
dell'attivita'  amministrativa  e  la  funzionalita'   degli   uffici
regionali, nelle more dell'esperimento  delle  procedure  concorsuali
per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza 
    della Corte costituzionale 15 dicembre 2010, n. 354, i dipendenti
della Regione Puglia interessati dagli effetti di tale sentenza  sono
adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati
alla data di pubblicazione  della  stessa  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.». 
    E' avviso del Governo che, con questa  disposizione,  la  Regione
Puglia abbia violato i principi costituzionali contenuti negli  artt.
3, 97 e 136 nonche' gli articoli 24 e 113 della Costituzione, come si
chiarira' attraverso l'illustrazione dei seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    1. - Violazione degli artt. 3, 97 e 136 della Costituzione. 
    Occorre, anzitutto, premettere che la disposizione legislativa in
esame, nel far espresso riferimento alle «procedure  concorsuali  per
la copertura dei posti resisi  vacanti  per  effetto  della  sentenza
della  Corte  costituzionale  15  dicembre  2010,  n.  354»  e  nello
stabilire che «i dipendenti della Regione  Puglia  interessati  dagli
effetti di tale sentenza sono adibiti  alle  mansioni  proprie  della
categoria in cui erano inquadrati alla data  di  pubblicazione  della
stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»  contiene
un espresso riferimento ad un contenzioso pregresso in  relazione  al
quale appare utile fornire alcune preliminari  osservazioni.  Codesta
Corte, infatti, ha gia'  avuto  modo  di  occuparsi  della  procedura
concorsuale, che ha  interessato  la  progressione  nelle  qualifiche
funzionali  del  personale  della  Regione   Puglia,   anzitutto   in
riferimento alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata
in via incidentale dal TAR Puglia  -  dell'art.  32  l.r.  Puglia  n.
7/1997 - ai sensi del quale erano stati banditi dalla Regione  Puglia
due concorsi, per la copertura di 482 posti di  VIII  e  381  di  VII
qualifica funzionale, riservati per intero agli  impiegati  regionali
inquadrati nelle qualifiche immediatamente inferiori - in riferimento
agli artt. 3 e 97 Costituzione. 
    Con  decisione  n.  373/2004,  ritenendo  che  la  riserva  della
totalita' dei posti per i funzionari regionali interni alla  Regione,
collideva con il principio costituzionale sancito negli artt. 3 e 97,
terzo comma,  della  Costituzione,  secondo  cui  «il  passaggio  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una  fascia  funzionale
superiore ... e' soggetto alla regola del pubblico concorso» e' stata
dichiarata l'incostituzionalita' del combinato disposto dell'art. 32,
primo comma, l.r. n. 7/1997 e  dell'art.  39  della  l.r.  Puglia  n.
26/1984, nella parte in cui riserva la copertura del 100%  dei  posti
messi a concorso al personale interno. 
    Successivamente a tale declaratoria, il TAR Puglia  annullava  le
procedure concorsuali  indette  sulla  base  delle  norme  dichiarate
illegittime. 
    Interveniva, quindi, la l.r. Puglia n. 14/2004 che, all'art.  59,
terzo comma, conteneva la  seguente  previsione  «In  sede  di  prima
applicazione delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo  sono
fatti salvi gli  esiti  delle  procedure  di  progressione  verticale
effettuate in base alla  Delib.  G.R.  30  dicembre  1997,  n.  10179
(Articoli 30 e 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Bandi
di concorsi interni riservati al personale di ruolo  della  Regione).
Restano fermi, pertanto, gli inquadramenti effettuati in base a  tali
procedure da imputarsi all'aliquota di cui al comma 1,  anche  se  in
esubero rispetto alla medesima. I  posti  in  esubero  rispetto  alla
citata aliquota sono portati in detrazione dall'aliquota  di  cui  al
comma 2  in  occasione  dell'espletamento  di  procedure  concorsuali
successive alla data di entrata in vigore della presente legge»). 
    Codesta  Corte,  veniva  allora  investita  della  questione   di
legittimita' costituzionale  del  sopra  riprodotto  art.  59,  terzo
comma, l.r. n. 14/2004, dal Consiglio di Stato, in  via  incidentale,
per violazione degli artt. 3, 24, 97 e  113  della  Costituzione,  in
quanto la Regione  «facendo  salvi  "gli  esiti  delle  procedure  di
progressione verticale effettuate" in base  ai  bandi  annullati  dal
giudice amministrativo, e, in asserita  ottemperanza  delle  sentenze
rese da questa Corte e dal giudice  amministrativo,  ha  adottato  la
delibera oggetto di impugnazione nel giudizio a quo, con la quale  e'
stato indetto un concorso, aperto agli esterni, volto alla  copertura
di 60 (30 per la categoria  D1  e  30  per  la  categoria  D3)  degli
originari 863 posti cui si riferivano i concorsi interni annullati.». 
    Con sentenza n.  354/2010,  espressamente  richiamata  nel  testo
normativo  oggi  all'esame  -  nella  quale   veniva   premesso   che
«L'appellante nel giudizio principale ha partecipato  a  quest'ultimo
concorso, conseguendo  un  punteggio  superiore  al  minimo,  ma  non
sufficiente per accedere alle prove successive, in ragione del numero
limitato di posti messi a concorso, la cui  quantificazione  egli  ha
conseguentemente contestato, proponendo prima ricorso al Tar  Puglia,
che lo ha dichiarato inammissibile per carenza di  legittimazione  ad
agire, e poi proponendo l'appello  che  forma  oggetto  del  giudizio
principale,  con  il  quale  egli  deduce  l'elusione  del  giudicato
amministrativo e l'illegittimita' costituzionale  della  sopravvenuta
norma censurata.» - codesta Corte riconosceva esistente la violazione
degli   stessi   principi   costituzionali,   gia'    precedentemente
riscontrata - avendo  la  Regione  Puglia  destinato  ai  concorrenti
esterni, su n. 863 posti totali,  soltanto  60  posti  -  nonche'  di
quelli contenuti  negli  artt.  24  e  113  della  Costituzione,  per
evidente  elusione  dello  stesso   proprio   precedente   giudicato,
testualmente affermando: «La disciplina censurata ha fatto salvi  gli
effetti  dell'applicazione  di  disposizioni  legislative  dichiarate
costituzionalmente illegittime da questa Corte con la sentenza n. 373
del 2002. Essa, pertanto, ha riprodotto il medesimo vizio  di  quelle
norme, cioe' la violazione  dei  principi  di  imparzialita'  e  buon
andamento, determinata dalla previsione di una riserva  al  personale
interno della totalita' dei posti messi  a  concorso  dalla  pubblica
amministrazione. L'orientamento affermato nella sentenza n.  373  del
2002 e' stato ribadito ulteriormente nella successiva  giurisprudenza
di questa Corte, secondo la quale una riserva integrale ai dipendenti
gia' in servizio dei posti messi a  concorso,  come  quella  prevista
dalle procedure di cui la disposizione censurata ha fatto  salvi  gli
esiti,  contraddice  il  carattere  aperto  della  selezione.  Questo
rappresenta un elemento essenziale del concorso  pubblico  e  il  suo
difetto costituisce lesione degli artt. 3 e 97 Cost. (sentenze n. 169
e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009). 
    Sotto  altro  profilo,  la  norma  censurata,  in  quanto   legge
provvedimento che incide sugli effetti di un giudicato,  interferisce
con l'esercizio  della  funzione  giurisdizionale,  determinando  una
violazione anche degli artt. 24 e 113 Cost. (fra le  molte,  sentenze
n. 24 del 2009 e n. 267 del 2007).». 
    Tutto quanto finora considerato, si ritiene che  anche  la  norma
oggi censurata contenga identiche previsioni violative  dei  principi
costituzionali,   gia'   fatte    oggetto    di    declaratoria    di
incostituzionalita'. 
    Invero, la Regione Puglia, nell'adibire tutti i dipendenti  della
Regione Puglia interessati dagli effetti della sentenza  n.  354/2010
alle mansioni proprie della categoria in cui  erano  inquadrati  alla
data di pubblicazione della stessa  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  sostanzialmente  ottiene   il   risultato   di
annullare  gli  effetti   di   questa   pronuncia,   conseguentemente
determinando la violazione dell'art. 136 Cost. - a  mente  del  quale
«Quando la Corte  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  di  una
norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa  di
avere  efficacia  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  della
decisione. La decisione della Corte e' pubblicata e  comunicata  alle
Camere ed  ai  Consigli  regionali  interessati,  affinche',  ove  lo
ritengano  necessario  provvedano  nelle  forme  costituzionali.»   -
nonche', ancora  una  volta,  attuando  la  violazione  dei  principi
costituzionali di imparzialita' e di buon andamento, gia' piu'  volte
acclarata con le sentenze  sopra  richiamate,  dal  momento  che,  in
concreto,  continua  ad  essere  adibita  alle  mansioni   superiori,
ottenute senza pubblico concorso, la quasi totalita'  dei  funzionari
regionali. 
    Tale orientamento e' stato  costantemente  affermato  da  codesta
Corte che non ha mancato di rilevare che una  riserva  integrale  dei
posti messi a concorso ai dipendenti gia' in servizio  -  di  cui  la
disposizione censurata ha fatto salvi  gli  esiti  -  contraddice  il
carattere  aperto  della  selezione  come  elemento  essenziale   del
concorso pubblico, il cui difetto costituisce lesione degli  articoli
3 e 97 della Costituzione (sentenze numeri 169/2010 e 100/2010). 
    2. - Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione. 
    La  norma  oggi  censurata  avrebbe  dovuto  costituire   diretta
attuazione  delle  pronunce  di  incostituzionalita'  medio   tempore
intervenute, con la previsione della indizione di  concorso  pubblico
ed  un  numero  di  posti,  ragionevolmente  del  50%,  riservati  al
personale esterno. 
    Invece,   la   stessa   lasciando,   in   sostanza,    inalterata
l'attribuzione delle qualifiche illegittimamente perseguite,  in  tal
modo incidendo sugli effetti di  precedenti  giudicati,  in  concreto
interferisce  con  la  funzione  giurisdizionale  violando,  in  modo
evidente, gli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche alla  luce  di
quanto affermato nelle sentenze di codesta Corte  numeri  267/2007  e
24/2009.