Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato  codice
fiscale  n.  80224030587,  fax  n.  06/96514000  e  P.E.C.   per   il
ricevimento degli atti ags m2@mailcert.avvocaturastato.it,  e  presso
la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.  12,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella  riunione  del  23
dicembre 2011, ricorrente; 
    Contro la Regione  Calabria,  in  persona  del  presidente  della
giunta regionale in carica, con sede in Catanzaro,via Sensales n. 20,
intimata; 
    Per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
8-bis della legge della Regione Calabria, 4  novembre  2011,  n.  41,
pubblicata nel BUR n. 20 dell'11 novembre  2011  recante  «norme  per
l'abitare sostenibile»; 
    Per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) Cost. 
 
                                Fatto 
 
    Con la legge n. 41 in data 4 novembre 2011, la  Regione  Calabria
ha dettato norme per l'abitare sostenibile. 
    L'art. 8-bis di tale legge, rubricato  «Gestione  del  ciclo  dei
rifiuti  derivanti  da  processi  edili»   disciplina   la   gestione
sostenibile del ciclo  dei  rifiuti  da  demolizione,  costruzione  e
sbancamento in un'ottica di funzionalita', efficienza  ed  efficacia,
secondo criteri e modalita' definiti con apposito regolamento. 
    Tale norma presenta profili di illegittimita' costituzionale  per
il seguente motivo di 
 
                               Diritto 
 
    Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) Cost., in
relazione agli artt. 184-ter e 208 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e alle direttive 75/442/CE e 2006/12/CE. 
    La disciplina dei rifiuti  si  colloca,  secondo  la  consolidata
giurisprudenza di codesta Ecc.ma  Corte  Costituzionale,  nell'ambito
della competenza esclusiva statale ai sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera s)  Cost.  (sentenze  n.  244/2011,  n.  127/2010,  n.
10/2009, n. 61/2009). Sono, pertanto, vincolanti per  il  legislatore
regionale le disposizioni di cui al decreto legislativo n.  152/2006,
che  costituiscono   standards   minimi   ed   uniformi   di   tutela
dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale. 
    In materia di rifiuti sussiste altresi' il vincolo  del  rispetto
comunitario, 
    derivante dall'art. 117, primo comma, Cost., essendo  intervenuta
la direttiva  del  Consiglio  75/442/CE  del  15  luglio  1975  e  la
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5  aprile  2006,  n.
2006/12/CE, ed avendo la  Corte  di  giustizia  europea  delineato  i
principi generali, particolarmente  in  ordine  alla  definizione  di
«rifiuto». 
    L'art.  8-bis   della   legge   regionale   impugnata,   contiene
disposizioni in materia di rifiuti la cui disciplina e' di competenza
esclusiva dello  Stato.  Tale  norma  rimanda  in  maniera  generica,
all'emanazione di regolamenti attuativi regionali per la  definizione
di criteri e modalita' di gestione dei rifiuti derivanti da  processi
edili. 
    In particolare, la lettera c) di tale articolo,  concernente  «la
definizione e l'individuazione delle modalita' e dei criteri  per  il
ciclo di recupero  dei  rifiuti  nel  piu'  ampio  processo  edilizio
pubblico e privato» e' priva del richiamo alla normativa  statale  di
settore vigente. Considerato che il legislatore statale e' competente
in via esclusiva a disciplinare la materia, anche in  attuazione  dei
principi  di  derivazione  comunitaria,  la  norma  impugnata  doveva
necessariamente sancire  il  rispetto  delle  disposizioni  contenute
nell'art.  208  del  decreto  legislativo   n.   152/2006   rubricato
«Autorizzazione unica per  i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di
recupero dei rifiuti» nonche' nel  decreto  ministeriale  5  febbraio
1998 che, al punto 7 dell'allegato 1, sub-allegato  1,  individua  le
caratteristiche, la provenienza e le attivita' di recupero consentite
ai fini dell'ammissione di tale tipologia di rifiuto  alle  procedure
semplificate di recupero. 
    La lettera g) dello stesso art. 8-bis,  che  riguarda  i  criteri
tecnici di  selezione  e  trattamento  dei  materiali  derivanti  dal
processo  di  riciclo  per  la  reimmissione   come   materie   prime
all'interno dei processi di fabbricazione e la loro definizione  come
materiali  ecosostenibili,   da   individuare   attraverso   predetti
regolamenti  attuativi  regionali,  non  contiene  alcun  riferimento
all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006  concernente  la
disciplina relativa alla «Cessazione  della  qualifica  di  rifiuto».
Tale norma, infatti, stabilisce le condizioni da rispettare affinche'
un rifiuto, sottoposto ad un'operazione di recupero, cessi di  essere
tale. 
    L'impugnata  disposizione  regionale,   invece,   esclude   dalla
qualifica di rifiuti, in modo generalizzato,  i  materiali  derivanti
dal processo  di  riciclo.  Poiche',  come  e'  noto,  in  base  alla
normativa comunitaria e nazionale,  non  sono  consentite  esclusioni
generalizzate o presunzioni  assolute  di  esclusione  dal  campo  di
applicazione della normativa in materia di rifiuti,  la  disposizione
regionale che non contiene la necessaria norma  di  salvaguardia  che
faccia  espressamente  salvo  quanto  disposto  dal  citato   decreto
legislativo n. 152/2006, si pone in  contrasto  con  le  disposizioni
comunitarie e nazionali. 
    La norma regionale impugnata, di  cui  le  disposizioni  previste
alle lettere c) e g) costituiscono componente essenziale,  e'  dunque
invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art.  117,  comma
2,  lettera  s)  della  Costituzione,  e  viola  altresi'  i  vincoli
comunitari, al cui rispetto la regione e'  tenuta  in  base  all'art.
117, comma 1, della Costituzione. 
    Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  propone  il  presente
ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni;