Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F.
80188230587)  in  carica,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato (C.F.  80224030587)  per  il  ricevimento  degli
atti,  fax  06/96514000  e  PEC   ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it,
presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via  dei  Portoghesi
n. 12; 
    Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta
in   carica,   con   sede   in   Roma   per   la   declaratoria    di
incostituzionalita' e  conseguente  annullamento  dell'art.  6  della
legge della Regione Toscana 28 novembre 2011, n. 63,  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale  n.  56   del   30   novembre   2011,   recante
«Disposizioni  in  materia  di  outlet  ed  obbligo  di   regolarita'
contributiva  nel  settore  del  commercio  sulle   aree   pubbliche.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio  2005  n.  28  (Codice  del
Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di  stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)», per contrasto
con  l'art.  117,  primo  e  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione,  a  seguito  della  determinazione  del  Consiglio  dei
ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella
seduta del 20 gennaio 2012. 
    1. - Nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  del  30
novembre 2011, n. 56, risulta pubblicata la legge 28  novembre  2011,
n. 63, recante la «Disposizione in materia di outlet  ed  obbligo  di
regolarita'  contributiva  nel  settore  del  commercio  sulle   aree
pubbliche. Modifiche alla legge regionale  7  febbraio  2005,  n.  28
(codice del Commercio. Testo unico in materia di  commercio  in  sede
fissa , su aree pubbliche, somministrazione di  alimenti  e  bevande,
vendita  di  stampa  quotidiana  e  periodica  e   distribuzione   di
carburanti)». 
    Il testo dell'art. 6 di tale legge stabilisce  testualmente  che:
«Dopo l'articolo 29 della l.r. n. 28/2005 e' inserito il seguente: 
 
                            Art. 29-bis. 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
    Ai fini del presente  capo  non  trova  applicazione  l'art.  16,
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della  direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi  nel  mercato  interno),  per  motivi
imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi  dell'art.  8,
comma 1, lettera h), del  medesimo  decreto  legislativo,  all'ordine
pubblico,  alla  sicurezza  pubblica,  all'incolumita'  pubblica,  al
mantenimento dell'equilibrio finanziario  del  sistema  di  sicurezza
sociale, alla tutela dei consumatori». 
    Il decreto legislativo n. 59/2010 da' attuazione  alla  direttiva
2006/123/CE  riguardante  i   servizi   nel   mercato   interno.   In
particolare, l'art. 16  di  tale  decreto  legislativo,  riproducendo
l'art. 12 della direttiva, dispone testualmente: 
    «1. Nelle ipotesi  in  cui  il  numero  di  titoli  autorizzatori
disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato per
ragioni correlate alla  scarsita'  delle  risorse  naturali  o  delle
capacita' tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una
procedura di selezione tra i candidati potenziali  ed  assicurano  la
predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri
ordinamenti, dei  criteri  e  delle  modalita'  atti  ad  assicurarne
l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi. 
    2.  Nel  fissare  le  regole  della  procedura  di  selezione  le
autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di salute
pubblica, di obbiettivi di politica sociale,  della  salute  e  della
sicurezza dei lavoratori dipendenti  ed  autonomi,  della  protezione
dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri
motivi  imperativi   d'interesse   generale   conformi   al   diritto
comunitario. 
    3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio
del titolo autorizzatorio. 
    4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo  e'  rilasciato  per  una
durata limitata e non  puo'  essere  rinnovato  automaticamente,  ne'
possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente  o  ad  altre
persone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo». 
    2. - Con riferimento all'articolo sopra riportato, si ritiene che
esso sia illegittimo. 
    Tale norma regionale, invero, statuendo che per il  commercio  su
aree  pubbliche  non  trova  applicazione  l'art.  16   del   decreto
legislativo n. 59/2010,  illegittimamente  legifera  in  una  materia
riservata alla potesta' esclusiva dello Stato. E' di tutta  evidenza,
infatti, che la statuizione del citato art. 16  incide  profondamente
sulla concorrenza degli operatori  commerciali.  La  norma  regionale
impugnata quindi, viola  l'art.  117,  comma  2,  lettera  e),  della
Costituzione. 
    3. - L'art. 6 della legge regionale n.  63/2011,  inoltre,  viola
l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai  vincoli
derivanti  dall'ordinamento  comunitario.  Al  riguardo,  giova   far
presente quanto segue. 
    Ai sensi del citato art. 16 del decreto legislativo  n.  59/2010,
le  autorita'  competenti,  ove  il   numero   delle   autorizzazioni
disponibili per una determinata attivita' di  servizi  sia  limitato,
devono esperire una procedura di selezione tra i  candidati,  con  la
rigorosa tutela dell'imparzialita', mediante la  predeterminazione  e
la pubblicazione dei criteri e della modalita' di  svolgimento  della
medesima selezione. 
    Tale  procedura,  invero,  e'  stabilita  al  preciso  scopo   di
garantire la parita' di trattamento, impedire  la  discriminazione  e
tutelare la liberta' di stabilimento. Questi principi sono previsti e
tutelati  dalla  direttiva  europea  2006/123/CE  e  rientrano  nella
competenza esclusiva dello Stato, al quale infatti e'  attribuita  la
funzione di assicurare che il mercato possa funzionare  correttamente
e che possano sussistere condizioni  uniformi  di  accessibilita'  ai
servizi  sul  territorio  nazionale,  come  sostanzialmente  indicato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59/2010. 
    A  quanto  sopra  posto  in  evidenza  puo'  essere  aggiunta  la
considerazione  che  la  disapplicazione  dell'art.  16  del  decreto
legislativo n. 59/2010 «per motivi imperativi di interesse  generale»
dall'art.  29-bis  della  legge  regionale  n.  28/2005,   introdotta
dall'impugnato  art.  6  della  legge  regionale  n.   63/2011,   non
conferisce alcuna legittimita' a una  simile  disposizione.  Infatti,
nella normativa statale ed europea i motivi imperativi  di  interesse
generale vengono in rilievo ai fini  della  fissazione  delle  regole
procedurali per la selezione dei candidati, ma non fanno  minimamente
venir  meno  la  necessita'  di  assicurare  l'imparzialita'   e   la
trasparenza, affinche' le autorizzazioni siano rilasciate con criteri
e modalita' tali da  evitare  che  le  autorita'  competenti  possano
favorire, anche indirettamente, il prestatore uscente, in  violazione
del principio di parita' di trattamento tra i medesimi  candidati  al
rilascio delle autorizzazioni. 
    L'illegittimita'  della  norma   impugnata   non   trova   alcuna
giustificazione  nemmeno  nelle  disposizioni  previste  dalla  legge
regionale n. 28/2005, alla quale si potrebbe  ritenere  riconducibile
il pregiudizio per la concorrenza. 
    L'assetto previsto da  tale  legge  regionale,  infatti,  risulta
ormai superato dalle norme della «direttiva servizi» e, pertanto,  si
rivela comunque inapplicabile. 
    Con l'occasione, infine, giova  far  presente  che,  per  effetto
della clausola di  cedevolezza  prevista  dall'art.  84  del  decreto
legislativo n. 59/2010, le disposizioni contenute in quest'ultimo «si
applicano fino alla data di entrata  in  vigore  della  normativa  di
attuazione della direttiva 2006/123/CE adottata da ciascuna regione»,
la quale di conseguenza deve disapplicare le proprie nonne che  siano
in contrasto con quelle stabilite dal piu' volte indicato decreto  n.
59/2010. 
    L'impugnata norma regionale merita, dunque, di  essere  annullata
per violazione dell'art. 117, primo  e  secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione. 
    Per le considerazioni che precedono, il Presidente del  Consiglio
dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso