LA CORTE D'APPELLO 
 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  civile  di
appello iscritta al n. 1894/2009 del ruolo generale promossa da: 
    AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - in persona  del
Direttore Generale, con sede in Torino, Via Magellano n.  1  (Partita
Iva: 09059340019), rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto
disgiuntamente  dall'avv.  Roberta  Bonavia,  dall'avv.  prof.  Paolo
Scaparone e  dall'avv.  Cinzia  Picco  ed  elettivamente  domiciliata
presso lo studio dei secondi in Torino, Via San Francesco d'Assisi n.
14,  per  procura  ed  elezione  di  domicilio  a  margine  dell'atto
introduttivo del giudizio, appellante; 
    Nel contraddittorio di SANOFI-AVENTIS S.P.A. - in persona del suo
procuratore speciale avv. Donatella  Musazzi,  con  sede  in  Milano,
Viale Bodio n.  37/3  (Partita  Iva:  00832400154),  rappresentata  e
difesa dall'avv. Roberto Fusco e dall'avv. Francesca Occhino,  presso
la quale e' elettivamente domiciliata in Torino - Via L. Colli n.  3,
in forza di procura in calce alla comparsa di risposta depositata  in
primo grado, appellata; 
    e di FONDAZIONE  ORDINE  MAURIZIANO,  con  sede  in  Torino,  Via
Magellano  n.  1,  (Partita  Iva:  09007180012),   in   persona   del
Commissario  e  legale   rappresentante   prof.   Giovanni   Zanetti,
elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Solferino n.  10,  presso
lo studio degli  avv.ti  Mario  Tortonese,  Ilaria  Biagi  ed  Enrico
Grande, che la rappresentano e difendono per  delega  in  calce  alla
comparsa di costituzione e risposa con appello incidentale, appellata
ed appellante incidentale 
    Ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
    § 1. La causa trae origine dalla opposizione a precetto  proposta
dalla   Azienda   Ospedaliera    Ordine    Mauriziano    di    Torino
(successivamente ridenominata,  come  esposto  nell'atto  di  appello
della  medesima,  pag.  3,  sub  fine,  Azienda  Ospedaliera   Ordine
Mauriziano; d'ora innanzi, in breve: ASOM) nei  confronti  di  Sanofi
Aventis s.p.a. (Sanofi), nel corso della quale e'  stata  autorizzata
ed  effettuata  la  chiamata  in  causa,  ad  opera  della   societa'
convenuta, della Fondazione Ordine Mauriziano (Fondazione). 
    Sanofi chiedeva e otteneva che il Tribunale di  Torino  emettesse
decreto ingiuntivo nei confronti di Ente  Ordine  Mauriziano  per  il
pagamento di euro  381.596,82,  oltre  accessori,  per  forniture  di
materiale sanitario effettuate nel periodo fra il 23 novembre 2004  e
il 31 gennaio 2005. Il decreto, notificato in data  24  luglio  2006,
era  dichiarato  esecutivo  per  mancata  opposizione  e  come   tale
notificato in forma esecutiva (tali dati sono riferiti nel  precetto,
prodotto da ASOM, e non sono controversi). 
    Il precetto era notificato ad opera di Sanofi in data  19  luglio
2007, nei confronti di ASOM. 
    ASOM  si  opponeva  eccependo  l'inammissibilita',   inefficacia,
nullita'  o  invalidita'  del  precetto  e  del   titolo   esecutivo,
incentrando le proprie difese sul difetto di legittimazione  passiva,
sul rilievo che le obbligazioni attinenti alle forniture per cui  era
stata chiesta e ottenuta l'ingiunzione dovevano far carico  non  gia'
ad essa opponente ASOM, ma alla Fondazione. 
    Parte convenuta in opposizione (Sanofi) chiedeva, per il caso  in
cui non fosse riconosciuta la legittimazione passiva, da essa  invece
sostenuta, dell'ente opponente (ASOM), che fosse  dichiarato  che  la
Fondazione, a tal fine chiamata in causa, era legittimata  passiva  e
come  tale  tenuta   al   pagamento   delle   obbligazioni   di   cui
all'ingiunzione  ed  al  precetto.  A  sua   volta   la   Fondazione,
costituitasi, eccepiva l'improponibilita' o improcedibilita' di  ogni
domanda proposta nei propri confronti, sia perche'  inammissibile  in
sede  di  giudizio  di  opposizione  a  precetto,  sia  perche'   non
rispettosa del principio dell'accertamento concorsuale dei crediti  a
carico di essa Fondazione stabilito dalla  legislazione  speciale  ad
essa attinente, sia infine  perche'  a  mente  di  tale  legislazione
speciale si trattava di crediti gravanti sul patrimonio della attrice
in opposizione ASOM. 
    Il Tribunale, in  composizione  monocratica,  provvedeva  con  la
sentenza  in  forma  oggetto  del  presente  giudizio   di   appello,
pronunciata in data 3 luglio 2009, depositata in Cancelleria in  data
7 luglio 2009. Esso rigettava l'opposizione, ravvisando la contestata
legittimazione   passiva   dell'opponente   (ASOM)    e    dichiarava
improcedibile  la  domanda  proposta   dalla   parte   convenuta   in
opposizione (Sanofi)  nei  confronti  della  Fondazione  chiamata  in
causa. 
    La ASOM ha proposto appello, insistendo nella  tesi  del  proprio
difetto di legittimazione passiva, inteso  in  senso  sostanziale,  e
cioe' come difetto di titolarita' del rapporto giuridico controverso,
ribadendo che legittimata passiva e' la Fondazione. 
    Sanofi si e' costituita, chiedendo la conferma della sentenza  di
primo grado ovvero, in subordine, in via, deve intendersi, di appello
incidentale  condizionato,  che  sia  dichiarata  la   legittimazione
passiva della Fondazione. 
    Quest'ultima,  pure  costituitasi,   ha   resistito   all'appello
proposto, proponendo appello incidentale  in  ordine  al  regolamento
delle spese. 
    Sia  Sanofi  sia  la  Fondazione  hanno  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale, per il caso in cui la Corte non confermi
la sentenza appellata  e  ravvisi  la  legittimazione  passiva  della
Fondazione  rispetto  alle  obbligazioni   contemplate   dal   titolo
esecutivo. 
    § 2. La questione che si pone all'attenzione della Corte, oggetto
per  vero  di  numerose  e   spesso   contrastanti   pronunce   nella
giurisprudenza  di  merito,   consiste   nella   attribuzione   della
legittimazione passiva rispetto  alle  obbligazioni  contratte  dall'
Ente  Ordine  Mauriziano  per   la   prosecuzione   della   attivita'
ospedaliera, dopo la costituzione  della  Fondazione,  cui  e'  stato
attribuito un proprio patrimonio, destinato  al  soddisfacimento  dei
debiti pregressi dello storico ente (previsto  e  mantenuto  in  vita
dalla XIV disposizione  transitoria  della  Costituzione),  risultato
dissestato. 
    La costituzione della Fondazione, con lo scopo di procedere  alla
liquidazione del patrimonio dell'ente, fu attuata  con  il  parallelo
intento  di   non   pregiudicare   la   prosecuzione   dell'attivita'
ospedaliera. Infatti si dispose che  l'Ente  Ordine  Mauriziano,  che
restava dotato  delle  strutture  ospedaliere,  non  trasferite  alla
Fondazione, proseguisse la propria attivita' e si prevedeva che  esso
sarebbe stato trasformato in azienda sanitaria, da inquadrare, a cura
della Regione  Piemonte,  nella  organizzazione  sanitaria  pubblica.
Peraltro  quest'ultima  vicenda  subi'  uno  iato,  nel   senso   che
l'immediata prosecuzione dell'attivita' ospedaliera avvenne come Ente
Ordine Mauriziano, mentre solo  successivamente,  sia  pure  a  breve
distanza di tempo, detto ente fu trasformato nella Azienda  Sanitaria
Ospedaliera  Ordine  Mauriziano  (ASOM).  La  normativa,  non  sempre
chiara, sia statale sia regionale in materia, ha indotto a  soluzioni
difformi  circa  la  legittimazione  passiva  per   le   obbligazioni
attinenti  al  pagamento  delle  forniture  di  materiale   sanitario
ottenute  nel  periodo  intercorrente  fra  la   costituzione   della
Fondazione, con contestuale prosecuzione  dell'attivita'  ospedaliera
ad opera dello Ente Ordine Mauriziano, e la trasformazione di  questo
nella ASOM (cosi' detto "periodo limbo"). 
    § 3. Cio' premesso, occorre ripercorrere meno  sinteticamente  lo
sviluppo  degli  interventi  normativi  che  hanno   determinato   la
difficolta' interpretativa. 
    Con il decreto legge 19 novembre  2004  n.  277,  convertito  con
modificazioni nella legge 21 gennaio 2005 n. 4, entrato in vigore  in
data 23 novembre 2004, viene costituita  la  Fondazione.  Essa  viene
dotata  di  un  patrimonio  che  in  sostanza  consiste   nell'intero
compendio attivo del  tradizionale  ente  ospedaliero,  con  la  sola
esclusione  delle  strutture  ospedaliere,  notoriamente  di  rilievo
fondamentale per la sanita' torinese. 
    Scopo precipuo attribuito alla Fondazione e' quello  di  "gestire
il  patrimonio  dei  beni  trasferiti,  nonche'  di  operare  per  il
risanamento del dissesto finanziario dell'Ente, calcolato  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto [...]". 
    L'attivita' ospedaliera rimane invece in capo  all'  Ente  Ordine
Mauriziano, che viene ridefinito come "ente ospedaliero", di  cui  e'
espressamente  detto  che  "e'  costituito  dai  presidi  ospedalieri
Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di
Candiolo (Torino)". Ed e' previsto che detto ente "continua  svolgere
la propria attivita' secondo le vigenti disposizioni  previste  dallo
statuto e dalla legge 5 novembre  1962  n.  1596  [nuovo  ordinamento
dell'Ordine.   Mauriziano   in   attuazione   della   quattordicesima
disposizione finale della Costituzione], fino alla data di entrata in
vigore della legge regionale con la  quale  la  regione  Piemonte  ne
disciplinera',  nel  rispetto  della  previsione  costituzionale,  la
natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario
della regione". 
    Si crea dunque una cesura nei rapporti giuridici fino  ad  allora
pendenti, nel senso che la Fondazione "succede allo Ente nei rapporti
attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui  lo  stesso
e' titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto,  con
esclusione dei rapporti di lavoro  relativi  al  personale  impegnato
nelle attivita' sanitarie". 
    La Fondazione, a sua volta, "succede, inoltre,  nelle  situazioni
debitorie e creditorie a qualsiasi titolo maturate dall'Ente in  data
anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto". 
    Ma per assicurare la continuita' dei  servizi  in  capo  all'ente
ospedaliero, e' precisato  che  "l'ente  prosegue  nei  contratti  di
somministrazione   di   beni   e   servizi   connessi   all'esercizio
dell'attivita' svolte nei presidi [ospedalieri],  fermo  restando  il
trasferimento in capo alla Fondazione delle  obbligazioni  pecuniarie
sorte dai suddetti  contratti  per  le  prestazioni  delle  forniture
eseguite anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto". 
    Per il soddisfacimento dei debiti maturati alla data  di  entrata
in vigore del decreto  legge  ed  attribuiti  alla  Fondazione  viene
prevista una procedura  disciplinata  in  modo  specifico,  ma  dalle
evidenti connotazioni proprie della concorsualita', anche  se  ancora
bisognosa di puntualizzazioni,  tanto  che  successivamente,  con  il
decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, di cui ancora  si  dira',  tale
caratterizzazione sara' ulteriormente rafforzata. Qui merita comunque
rilevare che sin dalla  emanazione  del  decreto  legge  in  rassegna
vengono istituite alcune connotazioni quali: il divieto di  inizio  o
di prosecuzione di azioni esecutive individuali, per un periodo di 24
mesi; il blocco del  corso  degli  interessi  e  della  rivalutazione
monetaria per i debiti scaduti alla data dell'entrata in  vigore  del
decreto legge; la previsione di una procedura amministrativa  per  la
liquidazione dei beni di tipo concorsuale, con  la  formazione  della
massa  passiva  ad  opera  del  commissario   liquidatore   e   della
liquidazione e  distribuzione  dell'attivo  nel  rispetto  della  par
conditio creditorum. 
    Come si e' gia' notato, sin dal  decreto  legge  in  rassegna  e'
prevista una futura continuita' fra l'ente ospedaliero, che  prosegue
nell'esercizio  dell'attivita'  caratteristica,  e   una   istituenda
articolazione del servizio sanitario  (futuro  inserimento  dell'ente
nello "ordinamento giuridico sanitario della regione"). 
    Tra la vicenda cosi' delineata che, giova ribadire,  da  un  lato
costituisce  il  nuovo   soggetto   giuridico   rappresentato   dalla
Fondazione, con propria dotazione patrimoniale e con destinazione  al
soddisfacimento del  ceto  creditorio  esistente,  mentre  dall'altro
garantisce la continuita' della operativita' dei servizi  ospedalieri
attraverso l'  Ente  Ordine  Mauriziano,  e  l'effettiva  istituzione
dell'articolazione del servizio sanitario di cui  si  diceva,  accade
pero' che vi sia  una  soluzione  di  continuo.  Infatti  la  regione
Piemonte provvedera' con propria  legge  24  dicembre  2004,  n.  39,
pubblicata  sul  relativo  bollettino  ufficiale  del   30   dicembre
successivo,  alla  costituzione  della  ASOM,   peraltro   demandando
l'attuazione  di  tale  previsione  ad  apposito  decreto  alla   cui
emissione viene facoltizzato il presidente della giunta regionale. La
legge regionale espressamente prevede che con  detto  decreto  l'Ente
Ordine Mauriziano, di cui all'espressamente richiamato decreto  legge
277/2004, sia costituito "in Azienda sanitaria Ospedaliera (ASO)  con
personalita'  giuridica  pubblica  e  con  autonomia   organizzativa,
amministrativa,  patrimoniale,  contabile,  gestionale   e   tecnica,
denominata Ordine Mauriziano di Torino" (qui brevemente: ASOM). 
    Inoltre,  nonostante  tale   evidente   linea   di   continuita',
normativamente  prevista,  la   stessa   legge   regionale   ha   una
disposizione (art. 2 co. 3) che cosi' testualmente stabilisce: 
    "Dalla data della sua costituzione l'ASO assume a proprio  carico
ogni onere di gestione. La gestione e i conseguenti e derivanti oneri
economici di tutte le  controversie  relative  a  rapporti  attivi  e
passivi,  di  carattere  contrattuale,  finanziario  e   patrimoniale
relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell'ASO di cui  al
comma 1, ivi comprese le liti attive e passive,  rimangono  a  carico
della Fondazione Ordine Mauriziano di cui all'articolo 2 del  decreto
legge 277/2004". 
    Orbene, la costituzione della ASOM, in forza del previsto decreto
del Presidente della  giunta  regionale  (24  gennaio  20005),  sara'
efficace solo a far data dall'i febbraio 2005. 
    Ecco dunque profilarsi sin  da  allora  la  questione  che  viene
comunemente definita (come si e' gia' ricordato) del periodo "limbo",
con riferimento alle obbligazioni certamente estranee alla gestione e
liquidazione del patrimonio attribuito alla Fondazione al fine  della
liquidazione concorsuale innanzi delineata, ma attinenti invece  alla
continuazione     dell'esercizio     dell'attivita'      ospedaliera,
continuazione avvenuta per un primo segmento, e cioe' dal 23 novembre
2004 fino al 1° febbraio  2005,  ancora  a  nome  dell'  Ente  Ordine
Mauriziano e solo successivamente a detta ultima data  a  nome  della
nuova azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (ASOM). 
    Lo sviluppo successivo della normativa, probabilmente  inteso  ad
apportare un  chiarimento,  ma  certamente  non  rivelatosi  tale  da
evitare le  gia'  ricordate  incertezze  giurisprudenziali,  consiste
nell'articolo 1 comma 1349 della legge finanziaria del 2007 (legge 27
dicembre  2006  n.  296,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale,
supplemento ordinario, n. 244, dello  stesso  giorno),  che  e'  bene
riportare per  intero,  pur  separandone  in  distinti  capoversi  le
proposizioni che sono invece tutte conglobate in un unico contesto: 
    Comma 1349: 
    "Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure  di
valorizzazione  e  di  dismissione  gia'  avviate  nell'ambito  degli
interventi  di  risanamento  finanziario  della   Fondazione   Ordine
Mauriziano e nelle more della nomina dei  relativi  organi  ordinari,
nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 19 novembre
2004,  n.  277,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   21
gennaio2005, n. 4, le parole:  "ventiquattro  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "trentasei mesi". 
    "A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legge, la gestione dell'attivita' sanitaria svolta  dall'Ente  Ordine
Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto legge
si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria  ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata
in essere con l'Ente  Ordine  Mauriziano  di  Torino,  esclusivamente
nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei  medesimi  successiva
alla  data  di   istituzione   della   predetta   azienda   sanitaria
ospedaliera. 
    "Sono inefficaci nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione  e  le  sentenze
emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata  in  vigore  del
decreto  legge  19   novembre   2004,   n.   277,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora  riguardino
crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano di  Torino,
per obbligazioni anteriori alla data di  istituzione  della  predetta
azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. 
    "Nelle azioni esecutive iniziate sulla base ai medesimi titoli di
cui  al  presente  comma,  all'Ente  Ordine  Mauriziano  succede   la
Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto legge 19
novembre 2004, n. 277". 
    L'ultimo atto, per cosi' dire, dello sviluppo  normativo  che  ne
occupa e' costituito dal  gia'  innanzi  accennato  decreto  legge  1
ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge  29  novembre  2007,  n.
222, il cui articolo  30,  nel  disporre  il  commissariamento  della
Fondazione,  meglio  definisce   ed   intensifica   le   connotazioni
concorsuali  della  procedura  liquidatoria  demandata  ad  essa,  in
particolare  trasformando  quella  che  era  una  semplice  moratoria
nell'inizio o nella prosecuzione della azioni  esecutive  individuali
in un divieto analogo a quello previsto dall'articolo 51 della  legge
fallimentare e facendo rinvio alle  disposizioni  sulla  liquidazione
coatta amministrativa, in tal modo  richiamando  anche  il  principio
dell'accertamento  concorsuale  di  tutte  le  ragioni  di   credito,
attraverso il rinvio dell'articolo 201 della legge fallimentare  alle
norme sul fallimento. 
    § 4. Ricordato, piu'  che  altro  per  completezza,  tale  ultimo
intervento normativo, occorre riportare l'attenzione sul  precedente,
vera chiave di volta della problematica che ne occupa,  vale  a  dire
sul comma 1349 dell'articolo 1 della legge 296/06. 
    Balza agli occhi  una  evidente  difficolta'  di  prima  lettura,
perche' la seconda parte del comma, che sembra espressamente dedicata
a chiarire detta problematica, se  da  un  lato  sembra  ribadire  il
principio di continuita' fra lo Ente Ordine  Mauriziano  e  la  ASOM,
posto che stabilisce che "la gestione" pertinente all'ente si intende
a carico della ASOM non gia' dalla istituzione di questa (si ricordi:
1° febbraio 2005) ma dalla anteriore entrata in  vigore  del  decreto
legge  277/2004  (24  novembre   2004),   dall'altro   immediatamente
soggiunge che con riferimento ai contratti di durata  sono  a  carico
della ASOM solo le obbligazioni derivanti dalle prestazioni  eseguite
quando questa era gia' istituita. 
    Cio' rende di immediata evidenza una difficolta'  interpretativa.
Infatti se  si  accredita  la  lettura  che  considera  l'espressione
"gestione a carico" come  sinonimo  di  soggezione  alla  rispondenza
patrimoniale  per  le  obbligazioni  derivanti  dalla  gestione,   la
disposizione  porta  al  seguente  risultato,  con  riferimento  alle
obbligazioni  rappresentate  dal  pagamento  dei  corrispettivi   per
forniture sanitarie effettuate agli  ospedali  ormai  separati  dalla
Fondazione nel periodo limbo: 
        se non  si  tratta  di  prestazioni  erogate  sulla  base  di
contratti di  durata,  ma  comunque  effettuate  nel  periodo  limbo,
allora, in  base  al  principio  di  continuita'  e  in  ossequio  la
disposizione  letterale  che  fa  carico  alla  ASOM   della   intera
"gestione" della Ente Ordine Mauriziano a far tempo dal  24  novembre
2004 (ex tunc, per  cosi'  dire),  ancorche'  si  tratti  prestazioni
richieste ed effettuate in un periodo in cui  la  ASOM  non  esisteva
ancora, almeno formalmente (non era ancora stato emanato  il  decreto
del Presidente della Regione  Piemonte),  esse  sono  comunque  poste
dalla norma, sia pure retroattivamente  (ove  si  contesti  pero'  il
principio della continuativita'  della  soggettivita'  giuridica  fra
Ente Ospedale Mauriziano e ASOM), a carico della ASOM; 
        invece, se si tratta  di  prestazioni  erogate  nel  medesimo
torno di tempo e dunque anche se andate a sostegno  della  erogazione
del servizio ospedaliero rimasto in capo all'Ente Ordine  Mauriziano,
ma costituenti adempimento di  ordini  per  prestazioni  continuative
(contratti  di  durata)  gia'  in  precedenza  effettuati,  non  solo
eventualmente prima  della  costituzione  della  Fondazione  e  della
separazione  degli  attivi  patrimoniali  ad  essa   attribuiti,   ma
eventualmente anche nel periodo limbo, allora il  relativo  pagamento
non fa carco alla ASOM e dunque dovrebbe far carico alla Fondazione. 
    Questa  lettura  appare  di  per  se'   insoddisfacente   perche'
determina una linea di distinzione fra pagamenti dovuti o non  dovuti
dalla ASOM per forniture ricevute dagli ospedali  nel  periodo  limbo
che non pare ragionevolmente giustificabile. E' tuttavia un  dato  di
fatto che vi e' l'evidente l'intento del  legislatore  di  non  porre
tutte  le  obbligazioni  contratte  per  l'esercizio   dell'attivita'
ospedaliera nel periodo limbo a carico della costituita ASOM, ponendo
almeno una parte di queste obbligazioni a carico della Fondazione. 
    Questo intento diviene pero' ancora piu' evidente e,  come  tale,
rispondente ad una esegesi ineludibile della norma, se  si  legge  la
parte successiva del comma 1349, laddove  e'  espressamente  previsto
che  per  le  sentenze  e  i  decreti  ingiuntivi,   anche   divenuti
irrevocabili, che si siano formati per obbligazioni anteriori si badi
bene non gia' al 24 novembre 2004 (inizio del periodo limbo), ma solo
alla data di istituzione della ASOM, e cioe'  al  1°  febbraio  2005,
indipendentemente - si puo' soggiungere - dalla circostanza che siano
nominativamente intestati allo Ente Ordine Mauriziano o alla ASOM, si
intendono inefficaci nei confronti di quest'ultima.  La  norma  elide
ogni dubbio quando soggiunge  che  tali  obbligazioni,  gia'  sancite
dall'eventuale  titolo   giudiziale,   vuoi   definitivo   vuoi   non
definitivo, si intendono poste a  carico  della  Fondazione  per  una
vicenda che viene espressamente qualificata come successoria  ("nelle
azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli  di  cui  al
presente comma, all'Ente  Ordine  Mauriziano  succede  la  Fondazione
[...]"). Cio' indica  chiaramente  la  volonta'  del  legislatore  di
determinare,  per  rescriptum  principis,  una  vicenda  modificativa
soggettiva nella titolarita'  passiva  dell'obbligazione,  imponendo,
per legge, il trasferimento della obbligazione, ex latere  debitoris,
da un soggetto ad un altro, nonostante l'accertamento giudiziale gia'
in corso o gia' concluso. 
    Ed in questo caso non vi e' alcuna distinzione  fra  obbligazioni
derivanti da prestazioni effettuate sulla base di contratti di durata
o no. Cio' induce a ritenere che  anche  la  precedente  parte  della
norma vada interpretata nel senso che, anche indipendentemente  dalla
formazione del titolo giudiziale,  tutte  le  obbligazioni  derivanti
dalle forniture avvenute nel corso del periodo limbo sono intese  dal
legislatore come poste per legge a  carico  della  Fondazione  e  non
della ASOM. L'affermazione che la  "gestione"  si  intende  a  carico
della  ASOM  fin  dall'inizio  del  periodo  limbo  non  comporta  la
conseguenza che le obbligazioni nel corso di esso contratte  ricadano
nella rispondenza patrimoniale di ASOM, ma ribadisce semplicemente la
continuita' soggettiva tra Ente Ordine Mauriziano  post  costituzione
della  Fondazione  e  (allora  istituenda  e  poi  istituita)   ASOM,
preoccupandosi pero' subito  di  chiarire  che  le  obbligazioni  per
forniture sanitarie avvenute nel  periodo  corrispondente  saranno  a
carico  della  Fondazione  e  non  di  ASOM.   Diversamente   opinare
comporterebbe una insanabile contraddizione fra le  due  parti  della
norma, perche' non e' ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore
intenda porre determinate obbligazioni a carico dei soggetti  diversi
a seconda che in relazione ad esse  si  siano  o  no  formati  titoli
giudiziali (si noti: non necessariamente definitivi; la  norma  parla
infatti di decreti di ingiunzione  e  sentenze  "emanati  o  divenuti
esecutivi") in favore della parte creditrice. 
    Tale lettura e' del resto armonica  con  quanto  gia'  emergente,
come chiara linea di tendenza, dalla impostazione data alla questione
dalla legge della Regione Piemonte (la gia' ricordata legge regionale
24 dicembre 2004, n. 39) il cui articolo 1 co. 3 (pure  gia'  passato
in  rassegna)  non  solo  prevede  che  la  gestione   dell'attivita'
ospedaliera fin allora proseguita come Ente Ordine Mauriziano  faccia
carico alla ASOM solo dalla data della  sua  costituzione  e  non  da
quella di entrata in  vigore  del  decreto  legge  che  tale  vicenda
prefigurava, ma subito soggiunge che tutti gli oneri  economici  (con
conseguente responsabilita' per le obbligazioni correlate)  derivanti
dalla  attivita'  suddetta,  relativi  ai  periodi  antecedenti  alla
costituzione della ASOM (id est: 1° febbraio 2005 e non  24  novembre
2004), "rimangono a carico della Fondazione Ordine Mauriziano di  cui
all'articolo 2 del decreto legge 277/2004". 
    Il  caso  che  nella  specie  ricorre  rientra   tuttavia   nella
previsione dell'ultima parte del comma 1349, in quanto si  tratta  di
controversia  che  concerne  la  titolarita'  passiva   rispetto   ad
obbligazioni  che  sono  gia'   consolidate   in   un   provvedimento
giudiziario  divenuto  irrevocabile,  vale  a  dire  in  un   decreto
ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata  opposizione  nei  termini.
Ne'  sembra  ragionevole  obiettare  che,  nel  caso,  il  titolo  e'
nominativamente formato nei confronti dello Ente Ordine Mauriziano  e
non di ASOM, perche' non vi puo' essere dubbio circa  la  continuita'
soggettiva fra quello  e  questa.  L'istituzione  di  ASOM,  -  giova
ricordare, - era gia' prefigurata nel decreto legge 277/04  non  come
un fenomeno di successione tra enti distinti, ma  come  inquadramento
nella organizzazione sanitaria regionale dello storico ente  che  per
intanto,  per  ovvie  ragioni  attinenti  alla  necessita'   di   non
interrompere l'essenziale servizio per la collettivita',  proseguiva.
Ove pure sia configurabile, tra i  due,  una  distinta  soggettivita'
giuridica, si tratta pero' in tal caso di una  successione  a  titolo
universale di ASOM a Ente Ordine Mauriziano, il quale non  sopravvive
e non mantiene una qualsiasi  forma  di  dotazione  patrimoniale  sua
propria   (i   presidi   ospedalieri   passano    ovviamente    nella
disponibilita' di ASOM). 
    D'altra parte e' lo stesso comma 1349 a considerare come  normale
che provvedimenti giudiziari (ingiunzioni  e  sentenze  di  condanna)
siano stati  pronunciati  nei  confronti  di  ASOM  per  obbligazioni
contratte dall'Ente Ordine Mauriziano nel periodo limbo, nel  momento
in  cui  si  preoccupa  di  sancirne,  appunto  in  forza  di  legge,
l'inefficacia proprio ed espressamente verso ASOM. 
    Opina pertanto il collegio che non sia  praticabile  una  diversa
soluzione, in base al  diritto  positivo  vigente,  che  consenta  di
ritenere, in conformita' di  quanto  deciso  dal  Tribunale,  per  le
obbligazioni poste in esecuzione attraverso  il  precetto  della  cui
opposizione si tratta, la legittimazione passiva della ASOM, come  si
e'  visto  espressamente  esclusa  (o  forse,  meglio:  ablata)   dal
legislatore con lo stabilire che per siffatte obbligazioni, ancorche'
vi sia un titolo giudiziale anche in ipotesi definitivo, si  verifica
la "successione" della Fondazione. 
    Cio' peraltro e' in contrasto con la continuita'  soggettiva,  di
cui gia' si e' detto, fra ente Ordine Mauriziano e ASOM e  quindi  si
risolve  nel  determinare  per  legge  uno  spostamento  del   carico
dell'obbligazione, con evidenti effetti distorsivi sia per le ragioni
di fondo che avevano determinato la  costituzione  della  Fondazione,
sia per la giusta tutela delle posizioni di  diritto  soggettivo  dei
fornitori, i quali, a partire  dalla  costituzione  della  Fondazione
stessa, hanno confidato nel fatto  che  continuavano  ad  erogare  le
prestazioni ai presidi ospedalieri ormai distaccati dall'ente che  in
passato li aveva gestiti -  risultato  pero'  dissestato  e  comunque
bisognoso di una  procedura  concorsuale  per  la  definizione  delle
passivita' maturate - ed inseriti nella organizzazione  del  servizio
sanitario regionale,  sostenuto  dalla  contribuzione  della  finanza
pubblica,  al  pari  di  tutti  gli  altri  presidi  ospedalieri  che
costituiscono la loro normale clientela. 
    Da  un  lato,  dunque,  i  creditori  concorrenti,  che  vanno  a
costituire il passivo della procedura demandata alla  Fondazione,  si
vedono imporre un carico derivante dalla prosecuzione  dell'attivita'
ospedaliera, che non era previsto  nel  momento  in  cui  fu  fissata
l'apertura del concorso  e  che  deriva  dalla  prosecuzione  di  una
attivita' che nulla ha  a  che  vedere  con  la  realizzazione  della
rispondenza  patrimoniale  sulla  quale  essi   potevano   confidare.
Dall'altro  si  impone  ai  fornitori,  che  hanno  confidato   nella
prosecuzione  della  attivita'  ospedaliera  inserita   nel   sistema
pubblico, di soddisfarsi mediante la partecipazione ad un concorso le
cui  premesse  erano  gia'  cristallizzate  prima  ancora  che   essi
effettuassero  le  prestazioni  di  cui  chiedono  legittimamente  il
pagamento e che  era  evidentemente  basato  sulla  previsione  della
presumibile incapienza, persino rispetto alle  obbligazioni  maturate
al momento della relativa apertura. 
    §  5.  Si  ritengono  allora  non  manifestamente  infondate   le
eccezioni di illegittimita' costituzionale coralmente  sollevate  sia
dalla Fondazione  sia  da  Sanofi,  sia  pure  sotto  diversi  angoli
visuale, subordinatamente alla domanda di conferma  pura  e  semplice
della sentenza appellata. 
    Sembra innanzitutto ricorrere la medesima ratio decidendi che  ha
indotto  la  Corte  costituzionale  a   dichiarare   l'illegittimita'
dell'articolo 7-quater del  decreto  legge  31  gennaio  2005  n.  7,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005 n. 43. 
    In tale pronuncia la Corte ha in sintesi rilevato e ritenuto: 
        la premessa della vicenda regolata consiste nella istituzione
della azienda sanitaria Policlinico Umberto  I,  intesa  a  succedere
nella gestione dei servizi sanitari  gia'  erogati  dalla  dissestata
azienda universitaria titolare del medesimo, di cui al decreto  legge
n. 341 del 1999; 
        tale disposizione  era  stata  chiarita  con  interpretazione
autentica in forza dell'articolo 8-sexies del decreto  legge  n.  136
del 2004, il quale  stabiliva  che  la  azienda  sanitaria  di  nuova
costituzione subentrava alla precedente azienda universitaria, per  i
contratti di durata, limitatamente alle obbligazioni derivanti  dalle
forniture eseguite successivamente alla costituzione  di  essa  nuova
azienda sanitaria; 
        con la norma denunciata e ritenuta affetta da  illegittimita'
costituzionale si va  ben  al  di  la'  di  cio',  con  il  prevedere
"l'inefficacia nei confronti della azienda Policlinico Umberto I  dei
decreti ingiuntivi e delle sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata
in vigore del d.l. 1° ottobre 1999 n. 341, conv., con  modificazioni,
in l. 3 dicembre 1999 n. 453, qualora relativi a crediti vantati  nei
confronti  della  soppressa   omonima   azienda   universitaria   per
obbligazioni contrattuali anteriori alla data  di  istituzione  della
predetta  azienda  ospedaliera   Policlinico   Umberto   I,   nonche'
l'inefficacia  dei  pignoramenti  e  l'estinzione  dei   giudizi   di
ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti"; 
        in tal modo si travolgono "provvedimenti definitivi  ottenuti
contro un  soggetto  di  nuova  istituzione  non  in  dissesto  quale
l'azienda Policlinico Umberto I, facendo confluire anche i  creditori
di quest'ultimo nell'ambito della  procedura  concorsuale  instaurata
per i crediti fondati su titoli emessi nei  confronti  della  cessata
azienda universitaria"; 
        di conseguenza  si  violano  le  attribuzioni  costituzionali
dell'autorita' giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti (art. 102
e 113 cost.),  in  quanto  l'emissione  di  provvedimenti  idonei  ad
acquistare autorita' di  giudicato  costituisce  uno  dei  principali
strumenti per la realizzazione del suindicato compito; 
        del pari si violano  gli  art.  3  e  24  Cost.,  perche'  si
vanificano i risultati dell'attivita'  difensiva  svolta,  sulla  cui
definitivita' i creditori del Policlinico  Umberto  I  potevano  fare
ragionevole affidamento". 
    Non aiuta ad elidere i dubbi di illegittimita' costituzionale  il
rilievo che la sentenza della  Corte  costituzionale  innanzi  citata
faccia menzione di un  proprio  precedente,  riferito  alla  presente
vicenda, relativa all'Ente Ordine Mauriziano. Invero con  sentenza  7
novembre 2006, n.  355,  la  Corte  aveva  respinto  un'eccezione  di
illegittimita'  sollevata  nei  confronti  del  decreto   legislativo
277/2004,  rilevando  che  non  vi  era  alcuna  lesione  di  diritti
costituzionali nel fatto di avere istituito, - ma, beninteso, per  il
passivo  fin  allora  maturato,  -  la  procedura   di   liquidazione
concorsuale  della  quale  piu'  volte  si   e'   detto.   La   norma
successivamente emanata,  della  cui  costituzionalita'  il  collegio
dubita, pone a carico del  concorso  anche  obbligazioni  successive,
come si e' ormai piu' volte notato stipulate non gia' in funzione del
soddisfacimento dei crediti  concorrenti  e  consolidati  al  momento
dell'apertura  del  concorso  stesso,  ma  derivanti  dal  successivo
esercizio dell'attivita' ospedaliera. 
    Analogamente  e'  a  dire  per  altra   pronuncia   della   Corte
costituzionale, vale a dire l'ordinanza 18 gennaio 2008 n. 5, con  la
quale sono stati  restituiti  al  giudice  rimettente,  Tribunale  di
Torino, per nuovo esame, gli atti relativi alla  sollevata  eccezione
concernente l'art. 2 co. 3 della  innanzi  menzionata  legge  regione
Piemonte 24 dicembre 2004, numero 39, censurata in  riferimento  agli
articoli 97 (buon andamento della pubblica amministrazione), 117  co.
2  lettera  1)  (legislazione  esclusiva  statale   in   materia   di
ordinamento civile) e 120 (principio di  sussidiarieta'  e  di  leale
collaborazione dell'ordinamento regionale rispetto a quello  statale)
della  Carta  fondamentale,  sul  rilievo  che  era   nel   frattempo
intervenuta la nuova normativa, in particolare la legge 296/2006, con
l'art. 1 co. 1349, sicche'  necessitava  un  nuovo  esame  della  non
manifesta infondatezza e della rilevanza della questione. 
    Ma  e'  evidente  che  alla  luce  dell'interpretazione   innanzi
ritenuta necessitata della norma da ultimo  menzionata  permangono  i
dubbi  di  legittimita'  gia'  sollevati  dal  Tribunale  di  Torino,
soprattutto sotto il secondo profilo, trattandosi di norma che sposta
sul passivo della Fondazione obbligazioni contratte  da  un  soggetto
estraneo al patrimonio consolidato in capo alla medesima nel  momento
dell'apertura del concorso, come espressamente disposto  dal  decreto
legge 277/04, con la conseguenza di modificare  con  legge  regionale
rapporti di diritto privato, in palese contrasto sia con  i  principi
generali in terna di rispondenza patrimoniale (art.  2740  c.c.)  sia
con la legge statale specificamente attinente alla  vicenda  e  cioe'
con il d.l. 277/2004. 
    Inoltre la ravvisata ed evidente conformita'  della  disposizione
regionale  alla  parte  revocata  in  dubbio  di  legittimita'  della
disposizione del comma 1349, e cioe' il rilievo  che  gia'  la  legge
regionale, in contrasto con  l'originario  decreto  legge  istitutivo
della Fondazione, spostava nella rispondenza patrimoniale  di  questa
le  obbligazioni  insorte   nel   periodo   limbo   per   l'esercizio
dell'attivita' ospedaliera, di  cui  era  invece  nel  decreto  legge
previsto che sarebbero rimaste  a  carico  dell'ente  che  proseguiva
l'attivita', a sua volta destinato a proseguire mediante  inserimento
nell'ordinamento giuridico regionale, induce a sollevare  gli  stessi
dubbi di legittimita' costituzionale innanzi espressi a proposito del
comma 1349 anche con riferimento alla norma regionale in questione. 
    Si aggiunga infine che non appaiono infondati  altri  profili  di
possibile  illegittimita'  sollevati  dalle  parti,  soprattutto  con
riferimento agli articoli  41  e  42  della  Costituzione,  anche  in
relazione alla norma interposta di  cui  all'art.  1  del  protocollo
addizionale alla Convenzione europea dei diritti  dell'uomo  (per  la
cui rilevanza come norma interposta, impugnabile dinanzi  alla  Corte
costituzionale,  per  violazione  dell'art.  117  co.  1  Cost.,   si
ricordano le note sentenze nn. 348 e 349 del 2006 del  Giudice  delle
leggi), ed all'articolo 97 della Costituzione stessa. 
    Sotto il primo profilo, non si puo'  negare  che  la  sostanziale
espropriazione della rispondenza  patrimoniale  propria,  prefigurata
nel  decreto  legge  istitutivo  della  fondazione   come   ricadente
sull'Ente Ordine Mauriziano in quanto ente che proseguiva l'attivita'
ospedaliera anche all'esito  del  futuro  inserimento  nella  sanita'
regionale, ma stornata  a  posteriori  sulla  dissestata  Fondazione,
finisce per ledere sia la tutela della  libera  iniziativa  economica
sia il principio secondo cui non vi puo' essere espropriazione  senza
adeguato indennizzo. Ovvio essendo, a  quest'ultimo  proposito,  che,
specie in un'economia moderna, caratterizzata dalla prevalenza  della
ricchezza mobiliare, limitare  siffatto  genere  di  tutela  ai  soli
diritti reali significherebbe dare una lettura contraria alle ragioni
profonde che ispirano i principi costituzionali  e  sovranazionali  a
tutela della proprieta'. La nozione di cui all'articolo 1 co.  1  del
protocollo addizionale della Convenzione europea, con il  presidiare,
piu' generalmente, il diritto di ogni "persona fisica o giuridica" al
"rispetto dei suoi beni", chiaramente allude ad  una  tutela  estesa,
non limitabile ai beni suscettibili di  formare  oggetto  di  diritti
reali. 
    Quanto al secondo aspetto, e' fondato il rilievo di parte Sanofi,
secondo cui siffatta per cosi' dire espropriazione a posteriori di un
credito liquido ed esigibile e comunque maturato sulla base di un non
solo  ragionevole,  ma   normativamente   previsto   (si   ribadisce:
previsione del decreto legge 274/2007, che limitava espressamente  il
concorso al pregresso) affidamento sulla rispondenza patrimoniale  in
senso  lato  riconducibile  alla  sanita'  pubblica  regionale,   ben
altrimenti affidabile di quanto non sia il postumo inserimento in  un
concorso dagli esiti incerti e comunque sicuramente  dilazionati  nel
tempo, disancorato dalla dotazione patrimoniale del soggetto  che  ha
beneficiato delle  prestazioni,  mina  in  radice  la  fiducia  degli
operatori nella pubblica amministrazione. 
    § 6 La rilevanza delle questioni cosi' delineate  e'  gia'  stata
posta  in  evidenza.  Giova  comunque  ribadire  come  si  tratti  di
questioni dirimenti nella vicenda che ne occupa, giacche' la  lettura
che si ritiene necessitata del comma 1349 della legge finanziaria del
2007 e della correlata  ed  anticipatrice  disposizione  della  legge
regionale imporrebbe di riformare la sentenza di  primo  grado  e  di
disattendere l'affermazione della legittimazione passiva  sostanziale
di ASOM rispetto le obbligazioni che  vengono  in  rilievo,  anche  a
dispetto   della   irrevocabilita'   dell'ingiunzione   per   mancata
opposizione. 
    § 7 In conclusione la Corte ravvisa non manifestamente  infondata
e  rilevante  la  questione  di  legittimita'   costituzionale,   per
contrasto con gli articoli 3, 24, 41, 42, 97, 102, 113,  117  co.  1,
della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art.  1  del  primo
protocollo addizionale della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di cui alla legge  4
agosto 1955 n. 848, dell'art. 1 co. 1349 della legge 27 dicembre 2006
n. 296 e dell'art. 2 co. 3 della  legge  della  Regione  Piemonte  24
dicembre 2004 n. 39, quest'ultimo anche per contrasto con l'art.  117
co. 2 lettera 1) della Costituzione.