Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso  i  cui
Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente  pro-tempore
della Giunta regionale; 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in  parte
qua della legge regionale 27 dicembre 2011,  n.  38,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 24 del  28  dicembre  2011  e
recante il titolo «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012
». 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 febbraio 2012,  come  da
estratto del verbale, che si deposita. 
    La legge in esame presenta i seguenti profili  di  illegittimita'
costituzionale. 
    1. L'articolo 8, comma 8, della legge  regionale  all'esame,  nel
modificare l'art.  29  (rubricato  «Disposizioni  sull'autonomia  del
Consiglio regionale.  Assemblea  legislativa  della  Liguria»)  della
legge  regionale  n.25/2006,  introduce,  al  comma  2,  la   lettera
d-quater),  secondo  cui  «sino  all'espletamento   delle   procedure
concorsuali o di mobilita' relative alla copertura dei posti previsti
nella  dotazione   organica   dell'Ufficio   stampa,   l'Ufficio   di
Presidenza, nel rispetto dei limiti di  spesa  di  cui  alla  lettera
d-sexies), su proposta  del  Presidente  puo'  individuare,  mediante
scelta diretta motivata in relazione alla professionalita' richiesta,
unita'  di  personale  che  sono  assunte  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato, di durata sino al  30  giugno  2013,
con applicazione del contratto di lavoro giornalistico». 
    Tale  disposizione  regionale,  non   prevedendo   procedure   di
valutazione comparativa  ad  evidenza  pubblica,  si  pone  in  netto
contrasto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 che, nel  disciplinare
l'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile, consente le assunzioni
a  tempo  determinato  esclusivamente  per  rispondere   a   esigenze
temporanee  ed  eccezionali  e  nel  rispetto  delle   procedure   di
reclutamento vigenti. 
    Pertanto, il contrasto della disposizione regionale in esame  con
i principi fondamentali della legislazione statale  sopra  menzionati
determina la violazione dei principi di uguaglianza e buon  andamento
della pubblica amministrazione di  cui  agli  artt.  3  e  97  Cost.,
nonche' la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della
stessa Carta Costituzionale,  che  riserva  l'ordinamento  civile  e,
quindi, i rapporti di diritto privato regolabili  dal  codice  civile
(contratti collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato. 
    2. L'articolo 18 della legge in esame, nel sostituire  l'articolo
8 (rubricato  «Continuita'  nei  rapporti  di  lavoro»)  della  legge
regionale n. 15/2011, prevede che «le ferie maturate e non fruite dai
dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con  la  Regione
Liguria con forma contrattuale diversa, che  comporti  la  cessazione
dal rapporto di lavoro in essere o  il  collocamento  in  aspettativa
senza assegni (...), non possono essere monetizzate e sono convertite
in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata
lavorativa nell'ambito della nuova tipologia contrattuale». 
    Al riguardo giova sottolineare, anzitutto, che  l'istituto  delle
ferie e' rimesso alla contrattazione collettiva. 
    La citata disposizione regionale, pertanto, si pone  in  evidente
contrasto con le disposizioni del titolo III del d.lgs.  n.  165/2001
(Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale),  che  obbliga
al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire
in sede di contrattazione. 
    La norma, peraltro, non risulta conforme neppure all'articolo 18,
commi 9 e 16, del CCNL 6 luglio 1995 (come integrato dall'art. 10 del
CCNL del 5 ottobre 2001) secondo cui, fermo restando che le ferie non
sono monetizzabili, qualora all'atto della cessazione dal rapporto di
lavoro le ferie spettanti non siano  state  fruite  per  esigenze  di
servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. 
    Pertanto  la  norma,  nella  parte  in  cui   non   consente   la
monetizzabilita' delle  ferie  che,  all'atto  della  cessazione  dal
rapporto di lavoro, non siano state fruite per esigenze di  servizio,
contrasta con le disposizioni recate dal citato CCNL, determinando la
violazione dei  principi  di  ragionevolezza,  imparzialita'  e  buon
andamento della pubblica amministrazione, sanciti dagli artt. 3 e  97
della Costituzione, nonche' la violazione dell'articolo 117, comma 2,
lettera  l)  della  medesima  Costituzione  che,  come   sopra   gia'
evidenziato, riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia
dell'ordinamento civile e, quindi,  i  rapporti  di  diritto  privato
regolabili dal codice civile (contratti collettivi).