Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 8022403058.7) presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 (della quale si indica il seguente numero di fax: 06/96514000, ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: roma@mailcert.avvocaturastato.it ai fini delle comunicazioni relative al presente giudizio); Nei confronti della Regione Calabria (c.f. 02205340793) in persona del presidente pro tempore della Giunta Regionale, con sede in Catanzaro - Via Sensales - CAP 88100; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 10, dell'articolo 14, dell'articolo 15, dell'articolo 16 comma 3, dell'articolo 17, dell'articolo 26, dell'articolo 43, dell'articolo 44, dell'articolo 52 comma 4, dell'articolo 55 comma 1, dell'articolo 32 e dell'articolo 50 della legge regionale Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002», pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 29 dicembre 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 2012. Con la legge regionale n. 47 del 23 dicembre 2011 la Regione Calabria ha emanato disposizioni di tipo ordinamentale e procedurale (collegate alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Calabria abbia violato la normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi La legge in esame intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002», presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale : 1) l'art. 10 (Rideterminazione importi delle tasse automobilistiche regionali) della legge in esame ridetermina l'ammontare, aumentandone gli importi, delle tasse automobilistiche regionali. Tale norma regionale contrasta con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche' dell'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che sospendono, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la facolta' concessa alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi il cui gettito e' ad essi attribuito con legge dello Stato. Ad ulteriore conferma della volonta' del legislatore statale di sospendere, in via generale, il potere delle regioni e degli enti locali di azionare la leva impositiva deve rilevarsi che nei casi in cui lo stesso legislatore statale ha inteso operare una deroga al suddetto principio generale di sospensione, ha operato con interventi specifici e riferiti a singoli tributi (come ad esempio l'art. 1, comma 10 del d.l. n. 138/2011 che ha concesso alle regioni a statuto ordinario di aumentare l'addizionale regionale IRPEF a decorrere dall'anno 2012). Pertanto la suddetta disposizione regionale viola l'art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonche' viola l'art. 119, secondo comma, della Costituzione, che si limita ad attribuire alle regioni ed agli enti locali il potere di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, subordinatamente al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, precludendosi comunque al legislatore regionale di intervenire sulla disciplina dei tributi statali. In via di sintesi, voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dare risposta affermativa sulla seguente questione: - se l'art.10 (Rideterminazione importi delle tasse automobilistiche regionali) della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «1. La tassa di circolazione dovuta per i veicoli storici dall'anno 2013 e' rideterminata nell'importo di trenta euro per gli autoveicoli e tredici euro per i motoveicoli. La tassa di circolazione dovuta per i ciclomotori dall'anno 2013 e' rideterminata nell'importo di ventidue euro. 2. Il diritto fisso di sospensione dovuto dall'anno 2013 dai rivenditori di autoveicoli e' rideterminato nell'importo di un euro e settanta centesimi», violi l'art. 117 secondo comma lettera e) della Costituzione, perche' incide sull'assetto del sistema tributario disponendo l'aumento di tributi il cui gettito e' attribuito alla regione con legge dello Stato, e cio' in contrasto con le disposizioni di legge statale che sospendono, in via generale, fino all'attuazione del federalismo fiscale, l'esercizio di tale facolta' (art.1 comma 7 d.l. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2008, ed art. l comma 123, legge n.220/2010); - se il ricordato art. 10 violi l'art. 119 secondo comma della Costituzione, che si limita ad attribuire alle regioni ed agli enti locali il potere di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, subordinatamente al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, precludendosi comunque al legislatore regionale di intervenire sulla disciplina dei tributi statali. 2) L'art. 14 (Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n.11) della legge in esame ridetermina l'ammontare, aumentandone gli importi, della tassa sulle concessioni regionali. Tale norma regionale contrasta con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche' dell'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che sospendono, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la facolta' concessa alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi il cui gettito e' ad essi attribuito con legge dello Stato. Ad ulteriore conferma della volonta' del legislatore statale di sospendere, in via generale, il potere delle regioni e degli enti locali di azionare la leva impositiva deve rilevarsi che nei casi in cui lo stesso legislatore statale ha inteso operare una deroga al suddetto principio generale di sospensione, ha operato con interventi specifici e riferiti a singoli tributi (come ad esempio l'art. 1, comma 10 del d.l. n. 138/2011 che ha concesso alle regioni a statuto ordinario di aumentare l'addizionale regionale IRPEF a decorrere dall'anno 2012). Pertanto la suddetta disposizione regionale viola l'art 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonche' viola l'art. 119, secondo comma, della Costituzione, che si limita ad attribuire alle regioni ed agli enti locali il potere di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, subordinatamente al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, precludendosi comunque al legislatore regionale di intervenire sulla disciplina dei tributi statali. In via di sintesi, voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dare risposta affermativa sulla seguente questione: - se l'art.14 (Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n.11) della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «1. All'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 e' aggiunto il seguente comma: "2. Dall'anno 2012 gli importi della tassa sulle concessioni regionali, come indicati nella Tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono aumentati del 20 per cento"», violi l'art. 117 secondo comma lettera e) della Costituzione, perche' incide sull'assetto del sistema tributario disponendo l'aumento di tributi il cui gettito e' attribuito alla regione con legge dello Stato, e cio' in contrasto con le disposizioni di legge statale che sospendono, in via generale, fino all'attuazione del federalismo fiscale, l'esercizio di tale facolta' (art. 1 comma 7 d.l. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.126/2008, ed art. 1, comma 123, legge n. 220/2010); - se il ricordato art.14 violi l'art. 119 secondo comma della Costituzione, che si limita ad attribuire alle regioni ed agli enti locali il potere di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, subordinatamente al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, precludendosi comunque al legislatore regionale di intervenire sulla disciplina dei tributi statali. 3) L'art. 15 (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n.16) della legge in esame dispone una diversa articolazione e l'aumento degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Tale norma regionale contrasta con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche' dell'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che sospendono, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la facolta' concessa alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Ad ulteriore conferma della volonta' del legislatore statale di sospendere, in via generale, il potere delle regioni e degli enti locali di azionare la leva impositiva deve rilevarsi che nei casi in cui lo stesso legislatore statale ha inteso operare una deroga al suddetto principio generale di sospensione, ha operato con interventi specifici e riferiti a singoli tributi (come ad esempio l'art. 1, comma 10 del d.l. n. 138/2011 che ha concesso alle regioni a statuto ordinario di aumentare l'addizionale regionale IRPEF a decorrere dall'anno 2012). Pertanto la suddetta disposizione regionale viola l'art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario, nonche' viola l'art. 119, secondo comma, della Costituzione, che si limita ad attribuire alle regioni ed agli enti locali il potere di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, subordinatamente al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, precludendosi comunque al legislatore regionale di intervenire sulla disciplina dei tributi statali. In via di sintesi, voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dare risposta affermativa sulla seguente questione: - se l'art.15 (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n.16) della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 16, prima delle parole "compresi i fanghi palabili", sono aggiunte le parole: "e successive modifiche ed integrazioni". 2. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 16/2000 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 3-bis. - 1. A decorrere dal primo gennaio dell'anno 2013 l'ammontare dell'imposta dovuta e' determinata moltiplicando il quantitativo dei rifiuti conferiti, espressi in chilogrammi, per le aliquote di seguito indicate: a) Per i rifiuti del sistema minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico: 1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per inerti; 2) 0,02066 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discariche di altro tipo; b) per rifiuti speciali diversi da quelli sovraindicati: 1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per inerti; 2) 0,02066 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione ad esclusione di quelli derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani o di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata; c) per i rifiuti pericolosi o per i codici 'a specchio' per i quali siano superati i limiti di sostanze pericolose: 1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione autorizzato dall'autorita' competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione; 2) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in discarica; d) per i rifiuti solidi urbani: 1) 0,015495 euro ogni chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica; 2) 0,005335 euro ogni chilogrammo, se conferiti in discarica a seguito di separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o di selezione e/o valorizzazione della raccolta differenziata, secca o umida; il contenuto di sostanza organica non deve essere superiore al 10%, oltre il quale si considerano tal quali; 3) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se prodotti in ambiti territoriali corrispondenti a quelli ottimali, soppressi con legge 26 marzo 2010, n.42, e diversi da quelli ove ha sede la discarica, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione e le previsioni del Piano Gestione Rifiuti Regionale, e fino all'attribuzione delle funzioni gia' esercitate dalle Autorita' di ambito territoriale ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n.191.». 3. All'articolo 5 della legge regionale n. 16/2000 e' aggiunto il seguente comma: «6. Nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che omettono di presentare la dichiarazione annuale o la presentano in modo infedele, ovvero che pur avendo presentato la dichiarazione omettono, in tutto o in parte, di effettuare i versamenti alle scadenze stabilite per due volte consecutive, ovvero per tre volte non consecutive nell'arco di vigenza del contratto di servizio e dell'autorizzazione, e' disposta la revoca dell'affidamento dello stesso e dell'atto autorizzativo con provvedimento motivato adottato dalla competente struttura anche su espressa segnalazione del settore Tributi della Regione, entro e non oltre sessanta giorni. 4. L'articolo 7-ter della legge regionale n. 16/2000 e' abrogato» violi l'art. 117 secondo comma lettera e) della Costituzione, perche' incide sull'assetto del sistema tributario disponendo l'aumento di tributi il cui gettito e' attribuito alla regione con legge dello Stato, e cio' in contrasto con le disposizioni di legge statale che sospendono, in via generale, fino all'attuazione del federalismo fiscale, l'esercizio di tale facolta' (art. 1, comma 7, d.l. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.126/2008, ed art. 1, comma 123, legge n. 220/2010); - se il ricordato art.15 violi l'art. 119, secondo comma della Costituzione, che si limita ad attribuire alle regioni ed agli enti locali il potere di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, subordinatamente al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, precludendosi comunque al legislatore regionale di intervenire sulla disciplina dei tributi statali. 4) L'art. 16 (Modifiche all'art.27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n.34 - IRBA), comma 3, della legge in esame, aggiunge il comma 7-bis all'art. 27 della legge della Regione Calabria n. 34/2010, che prevede che l'esercizio dell'azione penale costituisca causa di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto per il recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione. Tale disposizione regionale nella parte in cui introduce norme concernenti il rapporto tra la giurisdizione penale e quella tributaria e, in particolare, una disciplina del decorso della prescrizione difforme rispetto alla norma statale, viola l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato le materie della giurisdizione e dell'ordinamento civile e penale. In via di sintesi, voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dare risposta affermativa sulla seguente questione: - se l'art.16 (Modifiche all'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 - IRBA), comma 3 della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «3. Dopo il comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale n. 34/2010 e' aggiunto il seguente comma: "7-bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito e' interrotta in caso di esercizio di azione penale. L'imposta e' rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. L'eventuale credito risultante da dichiarazione puo' essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile", violi l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione perche' detta norme in materia di prescrizione e decadenza dei diritti, materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato perche' inerente sotto il profilo sostanziale all'ordinamento civile e penale e sotto il profilo processuale alla definizione delle preliminari di merito nell'esercizio dell'azione davanti alle giurisdizioni. 5) L'art. 17 (Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili - IRESA) della legge in esame, istituisce, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili - IRESA. Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 8 del d.lgs. n. 68/2011 (norma che esprime un principio di coordinamento del sistema tributario) che consente alle regioni di trasformare l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili in tributo proprio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Pertanto, la disposizione regionale in esame, nel prevedere una decorrenza anticipata della trasformazione dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili in tributo proprio regionale, determina la violazione dell'art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario nonche', la violazione dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione, che subordina il potere delle regioni e degli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri al rispetto dei principi di coordinamento del sistema tributario. In via di sintesi, voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dare risposta affermativa sulla seguente questione: - se l'art.17 (Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili - IRESA) della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «l. E' istituita a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che rappresenta un tributo avente come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti. 2. L'imposta e' dovuta alla Regione per ogni decollo e atterraggio degli aeromobili civili negli aeroporti civili. 3. Il soggetto passivo dell'imposta e' l'esercente dell'aeromobile o degli aeromobili come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione. 4. L'IRESA deve essere pagata su base trimestrale, e i termini di versamento sono i seguenti: a) entro il 5 luglio per l'imposta dovuta nel primo trimestre; b) entro il 5 ottobre per l'imposta dovuta nel secondo trimestre; c) entro il 5 gennaio per l'imposta dovuta nel terzo trimestre; d) entro il 5 aprile per l'imposta dovuta nel quarto trimestre. 5. L'IRESA e' determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure: a) classe 1: euro 0,25 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,33 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica; b) classe 2: euro 0,19 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,24 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616; c) classe 3: euro 0,06 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,08 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) e ad elica muniti di certificazione acustica. 6. La Giunta regionale potra' elevare l'imposta fino al 15% nel caso in cui il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nel periodo e fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto. 7. La Giunta regionale dispone in merito: a) alle modalita' di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero e di rimborso dell'imposta, nonche' all'applicazione delle sanzioni; b) alla eventuale stipulazione di apposite convenzioni con le societa' di gestione degli aeroporti, ovvero con i fiduciari di cui all'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n.1085, per l'espletamento delle attivita' di cui alla lettera a)", violi l'art.117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario) perche' prevede una decorrenza anticipata della trasformazione in tributo proprio regionale dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili; e violi l'art.119, secondo comma della Costituzione, perche' non rispetta i principi, dettati dalle norme di legge statale (art.8 d.lgs. n. 68/2011), di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 6) L'art. 26 (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8) della legge in esame, nel novellare l'art. 7 della legge regionale n. 8/1996 (concernente «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale»), stabilisce, nel testo novellato del citato art. 7 della legge regionale Calabria 13 maggio 1996 n. 8, e precisamente nel comma 4 del predetto testo novellato, che il trattamento economico dei dirigenti di Area funzionale sia definito dall'Ufficio di Presidenza. Tale disposizione regionale, consentendo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di derogare alle disposizioni del CCNL del personale dirigente delle Regioni ed Autonomie locali in materia di determinazione del trattamento economico, contrasta con le disposizioni del titolo III del d.lgs. n. 165/2001 (Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale), che obbligano al rispetto delle previsioni contrattuali e delle procedure da seguire in sede di contrattazione collettiva. Pertanto la norma, nella parte in cui deroga ai principi generali di cui al d.lgs. n. 165/2011, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di impiego pubblico privatizzato regolati dalla contrattazione collettiva. Lo stesso articolo 26 della legge in esame, inoltre, nel novellare l'art. 7-bis della legge regionale n. 8/1996 (concernente «Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale»), stabilisce, nel testo novellato del citato art. 7-bis della legge regionale Calabria 13 maggio 1996 n.8, che le strutture speciali della Direzione Generale e del Segretariato Generale del Consiglio regionale sono composte ciascuna da tre unita' di personale, due dei quali possono essere esterni alla pubblica amministrazione. Il combinato disposto di detto art. 7-bis con il suddetto art.7, come modificati dalla disposizione in esame, nel prevedere un ampliamento delle strutture e dei ruoli dirigenziali con oneri che non risultano quantificati e di cui manca la relativa copertura finanziaria, contrasta con le disposizioni relative al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.(...)»; contrasta, altresi', con le disposizioni in materia di turn over - costituenti principi - di cui al comma 7 dell'art. 66 del d.l. n. 112/2008, che nel novellare il comma 102 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), dispone che «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente». L'art. 26 della legge in esame determina, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato il compito di fissare i principi di coordinamento della finanza pubblica, in concreto nella specie fissati con le norme di fonte statale sopra richiamate e non rispettati dalla disposizione regionale in esame, che non tengono conto dei limiti fissati dalle predette norme statali di principio. La suddetta norma, inoltre, non prevedendo adeguata copertura finanziaria, determina la violazione dell'art. 81, comma 4, della Costituzione. In via di sintesi, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dare risposta affermativa sulle seguenti questioni: - se l'art. 26 (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n.8) della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, che sostituisce il testo dell'art.7 della legge regionale 13 maggio 1996, n.8 con un nuovo testo, nel quale al comma 4 e' previsto che «4. Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale e' definito dall'Ufficio di Presidenza [del Consiglio regionale; n.d.r.]», e che inoltre sostituisce il testo dell'art. 7-bis della legge regionale 13 maggio 1996, n.8 con un nuovo testo, del seguente tenore: "Art. 7-bis. - 1. Le strutture speciali del Segretariato Generale e della Direzione Generale [del Consiglio regionale; n.d.r.] sono composte ciascuna da tre unita' di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione", violi - con la richiamata disposizione che detta il testo novellato dell'art.7, comma 4 della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996 n. 8 - l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, la regolamentazione dei rapporti di pubblico impiego privatizzato regolati dal codice civile e/o dalla contrattazione collettiva; - se il ricordato art.26 violi - con la richiamata disposizione che detta il testo novellato dell'art. 7-bis della legge della regione Calabria 13 maggio 1996 n. 8 - l'art. 117, terzo comma della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza a fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, nella specie dettati con l'art. 9, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010 e con l'art. 66 comma 7 del d.l. n. 112/2008, con le cui disposizioni contrasta la disposizione regionale de qua; - se il ricordato art. 26 - con la disposizione da ultimo richiamata - violi l'art.81, quarto comma della Costituzione, perche' - pur prevedendo nuove o maggiori spese per la sua applicazione (necessarie alla Regione per l'assunzione ed il trattamento economico del personale delle strutture sopra indicate) - non indica i mezzi per farvi fronte. 7) L'art. 43 (Misure in materia di trasporto aereo) della legge regionale in esame, al comma l prevede il ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Societa' di Gestione per l'aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) S.p.A. per una spesa di euro 38.000 ed al comma 2 delibera la copertura di spesa pari a euro 400.000 necessari alla sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della SO.G.A.S. S.p.A. In via preliminare si osserva che entrambe le misure presentano le caratteristiche di aiuti di Stato la cui compatibilita' deve essere rimessa alla valutazione della Commissione europea. La SO.G.A.S. S.p.A., infatti opera in un settore, quello della gestione aeroportuale, aperto alla concorrenza di imprese pubbliche e private. L'entita' relativamente esigua dei due aiuti, inoltre, non e' ragione sufficiente ad escludere che vi sia una possibile distorsione degli scambi tra gli Stati membri. La mancata notifica alla Commissione europea delle disposizioni contenute nell'articolo 43 prima della loro entrata in vigore costituisce, pertanto, una violazione degli obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato. Va rilevato, inoltre, che la Commissione europea, con decisione del 20 luglio 2010, ha avviato un procedura di indagine formale nei confronti di analoghe iniziative di copertura delle perdite di SO.G.A.S. S.p.A. operate dagli azionisti pubblici della societa' nel periodo dal 2004 al 2005 e regolarmente notificate dalla Regione Calabria ai sensi dell'articolo 108, par. 3 del TFUE. La Commissione ha ritenuto che tali misure, oltre ad integrare la fattispecie di aiuti di Stato, presentino concreti elementi di incompatibilita' con le regole comunitarie in materia. L'indagine ha, altresi', posto sotto osservazione ulteriori coperture di perdite relative all'anno 2006 nonche' l'aumento di capitale sociale pari a curo 2.743.000 operato nel dicembre 2007 dai soci pubblici che non sono stati oggetto di notifica alla Commissione europea. Inoltre, dalla suddetta decisione della Commissione europea emerge che, relativamente all'aumento di capitale, le autorita' calabresi hanno garantito alla Commissione la non attuazione di questa come di future analoghe misure prima di un pronunciamento dell'esecutivo comunitario sulla natura di aiuto di Stato della stessa. La procedura di indagine formale e' a tutt'oggi in corso. Per le suesposte ragioni, si ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo 43 non debbono trovare pratica attuazione prima di una definitiva valutazione della Commissione. La disposizione regionale, pertanto, nella parte in cui omette di osservare l'obbligo di notifica dell'aiuto previsto dall'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, determina la violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario alla potesta' legislativa regionale. In via di sintesi, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dare risposta affermativa sulla seguente questione: - se l'art. 43 (Misure in materia di trasporto aereo) della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «1. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Societa' di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S) S.p.A. accertate in sede di approvazione del relativo bilancio nell'Assemblea dei soci nella seduta del 2 luglio 2011, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, di euro 38.000,00 con allocazione all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. 2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Societa' di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S) S.p.a. deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 2 luglio 2011, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di euro 400.000,00 con allocazione all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012», violi l'art. 117, primo comma della Costituzione per contrasto con l'ordinamento comunitario, perche' prevede misure che presentano le caratteristiche degli aiuti di Stato e tuttavia non sono state notificate alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell'art.108 par.3 del TFUE. 8) L'art. 44 (Ente Fiera di Cosenza) della legge regionale in esame dispone il contributo regionale straordinario di euro 150.000 a parziale copertura delle spese correnti dell'Ente Fiera di Cosenza. L'erogazione del contributo e' subordinata all'analogo e contestuale impegno da parte di tutti i soggetti istituzionali soci dell'Ente Fiera - Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Comune di Rende - a coprire pro quota la restante parte delle spese correnti. Si premette che la Comunicazione interpretativa della Commissione europea per il settore fiere ed esposizioni (GUCE 1998, C 143, pag. 2), in materia di servizi posti in essere dagli enti fieristici, riconosce il carattere commerciale delle attivita' degli operatori fieristici anche qualora questi agiscano nella forma giuridica di enti autonomi senza scopo di lucro. Sulla stessa linea interpretativa si e' mossa la giurisprudenza comunitaria che ha confermato il principio secondo il quale le attivita' che realizzano lo scopo complessivo delle societa' Ente Fiera sono pienamente contendibili sul mercato degli operatori fieristici tale che qualsiasi beneficio accordato dalla parte pubblica nei confronti dell'Ente medesimo puo' tradursi in un pregiudizio per la concorrenza con altri soggetti economici che operano nello stesso mercato. Tanto premesso, la copertura di spese correnti operata dalla Regione con la disposizione in esame rientra nella fattispecie di cui all'articolo 107 del TFUE concretizzandosi in un aiuto al funzionamento distorsivo della concorrenza nel mercato di riferimento e, per tale ragione, la misura dovrebbe essere notificata ai sensi dell'art. 108, par. 3 del TFUE. La disposizione regionale, pertanto, nella parte in cui omette di osservare l'obbligo di notifica dell'aiuto previsto dall'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, determina la violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario alla potesta' legislativa regionale. In via di sintesi, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dare risposta affermativa sulla seguente questione: - se l'art.44 (Ente Fiera di Cosenza) della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «1. Al fine di consentire la copertura di una parte delle mensilita' arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza e' autorizzato per l'esercizio finanziario 2012, con specifica destinazione, il contributo straordinario di euro 150.000.00 allocato all'UPB 2.2.03.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. 2. L'erogazione del contributo di cui al precedente comma e' subordinata alla contestuale compartecipazione alle spese per la quota loro spettante, da parte dei soci fondatori e in particolare dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, del Comune di Cosenza e del Comune di Rende», violi l'art.117, primo comma della Costituzione per contrasto con l'ordinamento comunitario, perche' prevede misure che presentano le caratteristiche degli aiuti di Stato e tuttavia non sono state notificate alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell'art.108 par.3 del TFUE. 9) L'art. 52 (Disposizioni finanziarie diverse), comma 4, della legge in esame, stabilisce che la Giunta regionale e' autorizzata, a domanda dell'interessato, a rinnovare i contratti di collaborazione al personale gia' assegnato all'Osservatorio per il turismo, attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo. Tale disposizione regionale contrasta con l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimita' indicati nel medesimo comma 6 dell' articolo 7 citato. Tale comma cosi' testualmente dispone: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.». Come appare evidente, la disposizione regionale de qua prescinde, nell'autorizzare il rinnovo dei contratti di collaborazione de quibus, dai requisiti prescritti dal citato art. 7, comma 6 della ricordata legge statale, che detta tra l'altro principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai quali la regione non puo' derogare. La norma regionale, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 9 del d.l. n. 78/2010 (recante «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico») il quale, fissando principi generali di coordinamento della finanza pubblica, cui le regioni debbono adeguarsi, prevede che le pubbliche amministrazioni «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009». Pertanto, la suddetta norma nella parte in cui prevede un generico rinnovo contrattuale e a domanda degli interessati, senza una preventiva valutazione, da parte della Regione, della necessita' di avvalersi di detto personale, viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, nella parte in cui non prevede un contenimento della spesa di personale, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, dettati con le norme statali sopra richiamate, ai quali la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. In via di sintesi, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dare risposta affermativa sulle seguenti questioni: - se l'art.52 (Disposizioni finanziarie diverse), comma 4 della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «4. La Giunta regionale e' autorizzata a rinnovare fino al 31 dicembre 2012, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione al personale gia' assegnato all'Osservatorio del Turismo e attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico di cui all'art.10 della legge regionale 5 maggio 2008, n.8. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all'UPB 2.2.01.04 (capitolo 22010415) dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 2012», violi l'art.117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile (nella quale rientra anche la regolamentazione delle modalita' di affidamento e rinnovo dei contratti di collaborazione de quibus) e l'art.117, terzo comma della Costituzione, che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, dettati con l'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e con l'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), e con i quali la normativa regionale in esame si pone in contrasto. 10) L'art. 55 (Differimento termini del Piano di stabilizzazione legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4) della legge in esame, relativo al piano di stabilizzazione del personale appartenente ai lavoratori socialmente utili, al comma I riproduce la disposizione contenuta nell'art. 16 della l.r. n. 34/2010, modificando il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione precedentemente previsto (31 dicembre 2011) e posticipandolo al 31 dicembre 2014. Sul punto va rilevato che il Governo aveva gia' impugnato l'art. 16 della legge n. 34/2010 nella parte in cui fissava al 31 dicembre 2011 l'attuazione del piano regionale di stabilizzazione del personale appartenente ai lavoratori socialmente utili, e che la Corte costituzionale, con sentenza n. 310/2011, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del suddetto art. 16 precisando che «la proroga del termine finale (...), produce l'effetto di sottrarre le suddette stabilizzazioni ai vincoli previsti dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, in quanto le normative regionali prorogate, anteriori al 2009, non prevedevano alcuno dei suddetti vincoli.». Pertanto, la suddetta disposizione regionale, nella parte in cui proroga nuovamente i termini per l'attuazione del piano di stabilizzazione del suddetto personale contrasta con l'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009, il quale non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate ma prevede che «Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». L'art. 55 in esame, pertanto, determina la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica ai quali, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. In via di sintesi, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dare risposta affermativa sul seguente quesito: - se l'art.55 (Differimento termini del Piano di stabilizzazione legge regionale 30 gennaio 2001, n.4), comma 1, della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «1. Il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n.4, come modificato da ultimo dalla legge regionale 28 aprile 2008 n. 14, e' fissato al 31 dicembre 2014», violi l'art.117, terzo comma della Costituzione, che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, dettati con l'art.17, comma 10, del decreto-legge n.78/2009 (convertito con modificazioni con legge n. 102/2009), e con i quali la normativa regionale in esame si pone in contrasto. Inoltre risultano costituzionalmente illegittime ulteriori disposizioni in materia sanitaria dettate dalla legge della regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011. E' opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della legge n. 311 del 2004 ( legge finanziaria 2005). Con la delibera della Giunta regionale n. 845 del 2009 sono state poi approvate le «Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria» che costituiscono parte integrante dell'Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009. La Regione Calabria, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dell'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003. Nella seduta del 30 luglio 2010, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente della Regione pro tempore. Cio' premesso la legge in esame presenta i seguenti ulteriori profili di incostituzionalita': 11) l'art. 32 (Modifiche all'art.1 della legge regionale 7 dicembre 2007, n.26) della legge in esame apporta modifiche all'art. 1 della l.r. n. 26/2007, concernente l'istituzione dell'autorita' regionale denominata «Stazione Unica Appaltante». In particolare la disposizione regionale in esame, modificando il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. n. 26/2007, prevede l'incremento da una a tre delle «sezioni tecniche» della Stazione Unica Appaltante (SUA), e, introducendo il comma 4-bis dopo il comma 4 del medesimo art. 1 della stessa legge, dispone che «per ogni Sezione tecnica e' previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale» ed inoltre, introducendo l'ulteriore comma 4-ter (meramente conseguenziale), dispone che «Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante e' autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'art. 2». L'art. 32 in esame precisa inoltre che le modifiche apportate non comportano «oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale». La disposizione in esame, che prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative e di ulteriori posizioni dirigenziali, omettendo di quantificare gli inevitabili oneri da essa derivanti e omettendo altresi' di individuare i relativi mezzi di copertura finanziaria, viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. In via di sintesi, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dare risposta affermativa sulla seguente questione: - se l'art.32 (Modifiche all'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26) della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, sono apportate, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, le seguenti modifiche: a) le parole "tre Sezioni" sono sostituite da "cinque Sezioni" e la parola "una tecnica" e' sostituita da "tre tecniche"; b) Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: "4-bis. Le sezioni tecniche sono dedicate: una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per il servizio sanitario regionale; una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per le pubbliche amministrazioni; una alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche. Tali sezioni provvedono, per conto dei soggetti di cui all'articolo 1, allo svolgimento delle attivita' necessarie a garantire la verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti nonche' all'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Per ogni sezione tecnica e' inoltre previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale. 4-ter. Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante e' autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2», violi l'art.81, quarto comma della Costituzione, perche', incrementando da una a tre le «sezioni tecniche» della Stazione Unica Appaltante (SUA) per l'acquisizione dei beni e servizi nell'ambito sanitario regionale, prevedendo l'assunzione di tre dirigenti, omette di quantificare gli inevitabili oneri derivanti dall'istituzione delle nuove sezioni tecniche (e, in particolare, dal costo del personale necessario al funzionamento delle stesse) e di individuare i relativi mezzi di copertura. 12) L'art. 50 (Copertura dei debiti pregressi e razionalizzazione della spesa, di cui alla legge 29 marzo 1999, n. 8) della legge regionale in esame garantisce la copertura finanziaria dei debiti contratti dalla Regione nei confronti dei beneficiari della legge regionale n. 8/1999, che prevede provvidenze in favore di soggetti affetti da determinate patologie. Tale disposizione della Regione Calabria, che garantisce ai propri residenti livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale, interferisce con l'attuazione del Piano di rientro, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 30 luglio 2010. Tale disposizione regionale e', pertanto, incostituzionale sotto un duplice aspetto: a) essa interferisce con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Al riguardo codesta ecc.ma Corte costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi gia' espressi nella sentenza n. 2 del 2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e' idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Secondo tale sentenza in particolare «l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante (art. l, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007») dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze, della finanza pubblica. E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l 'esercizio del potere sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual e' quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali». b) Inoltre la medesima disposizione, oltre ad effettuare senza alcuna legittimazione il menzionato intervento in materia di organizzazione sanitaria, in luogo del Commissario ad acta, interviene in materia senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario. Ne consegue la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro e' preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa. La disposizione regionale in esame pertanto viola l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Codesta ecc.ma Corte costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010 ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006) che hanno «reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», possono essere qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. In particolare con la sentenza n. 141 del 2010 codesta ecc.ma Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale la l.r. Lazio n. 9 del 2009, che istituiva nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale un nuovo tipo di distretti socio-sanitari, definiti «montani» (con rispettivi ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di derogare alla normativa in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica) in quanto «l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa». c) Sotto un ulteriore (terzo) profilo la disposizione in esame, inoltre, omettendo di quantificare gli inevitabili oneri da essa derivanti e di individuare i relativi mezzi di copertura finanziaria, viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. In via di sintesi, voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dare risposta affermativa sulle seguenti questioni: - se l'art.50 (Copertura dei debiti pregressi e razionalizzazione della spesa, di cui alla legge 29 marzo1999, n.8) della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «1. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi contratti dalla regione nei confronti dei beneficiari della legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 (Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie), quantificati a tutto il 31 dicembre 2010 a seguito dell'avvenuta ricezione da parte delle ASP dei rendiconti definitivi, e' autorizzata per il biennio 2012-2013 la spesa di euro 3.015.935,06 allocata all'UPB 6.1.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. 2. Per l'annualita' 2012 la spesa autorizzata a valere sul capitolo 61020111 per un importo di euro 2.018.323,93 e' riferita al debito contratto a tutto il 31 dicembre 2009. 3. Il dipartimento competente e' tenuto ad effettuare, prima dell'erogazione delle relative somme, tutti i controlli necessari sul possesso dei requisiti e sulla conformita' delle richieste degli aventi diritto al dettato della legge regionale 29 marzo 1999 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma2 alla lettera a, dopo le parole "all'estero" sono aggiunte le seguenti parole "che non siano fruibili presso il Servizio Sanitario Regionale" e sono eliminate le lettere e) e f); b) all'articolo 3, comma l, seconda alinea, le parole "euro 50,00" sono sostituite dalle parole "euro 40,00"; c) all'articolo 3, comma 1, terza alinea, le parole "lire 3.200.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.500,00" e le parole "lire 4.800.000" sono sostituite dalle parole "euro 2.500,00"; d) all'art. 3, comma 2, le parole "per l'assistito" sono sostituite colle parole "al comma 1" e) l'articolo 4 e' abrogato; f) all'art.5, comma 4, le parole "equipollenti" e "ticket relativi a pedaggi autostradali" sono soppresse; g) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunte le parole: "Lo stanziamento di competenza allocato in ciascun esercizio finanziario sul pertinente capitolo di spesa costituisce in ogni caso limite massimo ed inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari."; h) all'art.7 e' aggiunto il seguente comma: "2. Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie allocate nel pertinente capitolo di spesa rispetto alle richieste pervenute, il competente dipartimento, anche attraverso apposito regolamento da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, adotta criteri di selezione che privilegino i soggetti economicamente piu' deboli", violi l'art.120, secondo comma della Costituzione, perche' l'applicazione della disposizione regionale in esame comporta una interferenza con l'esercizio delle funzioni del Commissario ad acta nominato ai sensi dell'art.120, secondo comma citato ed incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione Calabria; - se l'art.50 in esame violi l'art.117, terzo comma della Costituzione, che riserva allo Stato la fissazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, dettati nella specie con l'art.2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009, diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria e con i quali la normativa regionale in esame si pone in contrasto; - se l'art.50 in esame violi l'art.81, quarto comma della Costituzione, perche' omette di quantificare gli inevitabili oneri derivanti dalla sua applicazione e di individuare i relativi mezzi di copertura finanziaria.