IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 171 del 2011, proposto da: 
        Lucia Anna Campo, rappresentata e difesa dagli avv.  Vittorio
Angiolini, Valerio Speziale e Marco Cuniberti, con  domicilio  eletto
presso il secondo, in Pescara, via dei Marrucini 21; 
        Giampiero Di Florio, rappresentato e difeso dagli avv.  Marco
Cuniberti e Valerio Speziale, con domicilio eletto presso il secondo,
in Pescara, via dei Marrucini 21; 
        Rosangela  Di  Stefano,  Cristina   Tedeschini,   Mauro   Leo
Tenaglia,  Silvia  Santoro,   Adolfo   Ceccarini,   Alberto   Iachini
Bellisarii, Mirko Monti, Maurizio Sacco, Enrico Colagreco,  Raffaella
Latorraca, Valeria Battista, Morena Susi, Andrea Dell'Orso, Paolo  Di
Geronimo, Valentina D'Agostino,  Ilaria  Prozzo,  Giuseppe  Bellelli,
Luca  De  Ninis,  Carmine  Maffei,  Maria  Rosaria  Parruti,  Alfonso
Grimaldi, Barbara Del Bono e Franco Di Pietro, rappresentati e difesi
dagli avv. Valerio Speziale e Marco Cuniberti, con  domicilio  eletto
presso il primo in Pescara, via dei Marrucini 21; 
      Giuseppe Falasca, Maria Domenica Ponziani,  Nicola  Colantonio,
Lucio Luciotti, Paolo Pompa, Mirvana Di  Serio,  Antonella  Radaelli,
Anna Rita Mantini, Rita De  Donato,  Maria  Michela  Di  Fine,  Guido
Campli, Pietro Mennini,  Nicola  Valletta  e  Salvatore  Campochiaro,
rappresentati e difesi dagli avv. Marco Cuniberti e Valerio Speziale,
con domicilio eletto presso il secondo, in Pescara, via dei Marrucini
21; 
        Rita Carosella,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Valerio
Speziale, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara,  via
dei Marrucini 21; 
    Contro: 
        il Ministero della Giustizia e il Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze, rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura  Distrettuale
dello Stato de L'Aquila,  domiciliata  per  legge  in  L'Aquila,  via
Buccio di Ranallo C/ S. Domenico; 
        la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
    Per  il  diritto  dei  ricorrenti  al   trattamento   retributivo
spettante senza le decurtazioni di cui al comma  22  dell'articolo  9
del decreto-legge 31 marzo 2010 n. 78  convertito  con  modificazioni
nella legge 30 luglio 2010 n. 122. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della
Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  1°  dicembre  2011  il
dott. Umberto Zuballi e uditi i difensori l'avv.  Gabriele  Silvetti,
su delega dell'avv. Valerio  Speziale,  per  le  parti  ricorrenti  e
l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per  le  Amministrazioni
resistenti; 
    I ricorrenti, tutti i magistrati ordinari in servizio presso  gli
uffici giudiziari compresi nell'ambito di competenza territoriale del
TAR per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara, e assoggettati  alle
decurtazioni  del  rispettivo   trattamento   retributivo   derivanti
dall'applicazione delle disposizioni finanziarie contenute nel  comma
22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 marzo 2010 n.  78  convertito
con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, agiscono in giudizio
per la declaratoria di illegittimita'  della  citata  normativa,  con
conseguente  riconoscimento   del   loro   diritto   al   trattamento
retributivo spettante senza tener conto delle previste riduzioni. 
    Deducono la violazione del citato  comma  22  in  relazione  alla
legge 19 febbraio 1981 n. 27, nonche' la violazione degli articoli 3,
23, 36, 53, 97, 101, 102, 104,  107  e  108  della  Costituzione  per
irragionevolezza e  manifesta  illogicita',  nonche'  per  eccesso  e
sviamento di potere. 
    Dopo  aver  illustrato  la  speciale  natura  e  struttura  della
retribuzione dei  magistrati,  derivante  dal  loro  specifico  ruolo
costituzionale, illustrano vari profili di incostituzionalita'  della
normativa citata, in particolare  l'ingiustificata  assimilazione  di
trattamento di situazioni diseguali. Concludono insistendo perche' la
questione venga rinviata la Corte costituzionale in quanto  rilevante
e non manifestamente infondata. 
    Si difende in giudizio il Ministero dell'economia  delle  finanze
che contesta radicalmente il ricorso. 
    Con  apposita  memoria  depositata  il  19  ottobre  2011   parte
ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie argomentazioni. 
    Nel corso della pubblica udienza del 1° dicembre 2011 la causa e'
stata introitata per la decisione. 
    Va premesso che l'art. 9 comma 22 del decreto-legge 31 marzo 2010
n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122,
ha previsto per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981: 
        a) che non siano erogati, senza possibilita' di recupero, gli
acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il  conguaglio  del  triennio
2010-2012; 
        b) che per il  triennio  2013-2015  l'acconto  spettante  per
l'anno 2014 sia pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010  e  il
conguaglio per l'anno 2015 venga  determinato  con  riferimento  agli
anni 2009, 2010 e 2014; 
        c) che l'indennita' speciale  di  cui  all'articolo  3  della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante  negli  anni  2011,  2012  e
2013, sia ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per  cento
per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013, con riduzione non
operante ai fini previdenziali. 
    Questo collegio ritiene, anche nella scia delle ordinanze del TAR
Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1162 del  23  giugno  2011,
TAR Piemonte Sez. II n. 846 del 28 luglio 2011 e TAR Veneto Sez. I n.
1685 del 15 novembre 2011, non manifestamente infondata la  questione
di costituzionalita' della citata normativa, sia sotto i vari profili
prospettati nel ricorso,  sia  sotto  diversi  autonomi  profili  che
questo collegio d'ufficio intende sollevare. 
    Per quanto riguarda le questioni sollevate in ricorso, rileva  il
principio desumibile dall'articolo 104 della Costituzione per cui  il
trattamento economico  dei  magistrati  si  collega  strettamente  al
precetto costituzionale  dell'indipendenza  dei  giudici,  che  viene
garantita  anche  dall'adeguamento  automatico  delle   retribuzioni,
sostanzialmente decurtato dalla normativa in questione. 
    La prevista riduzione dell'indennita' giudiziaria  si  sostanzia,
sotto diverso profilo, anche in una violazione sia del  principio  di
eguaglianza di cui all'articolo 3 sia del principio di ragionevolezza
e di trattamento uguale di situazioni uguali. 
    Infine,  l'articolo  9  comma  22  sopra  citato  contrasta   con
l'articolo  36  della  Costituzione  in   quanto   altera   in   modo
significativo la proporzione prevista tra  il  trattamento  economico
dei magistrati e l'attivita' svolta. 
    Questo  collegio   considera   altresi'   la   citata   normativa
contrastante con gli articoli 23 e 53 della Carta costituzionale,  in
quanto la decurtazione,  avente  natura  sostanzialmente  tributaria,
riguarda unicamente o quasi la  categoria  dei  magistrati  e  quindi
altera il principio di progressivita' delle imposte, con  un'evidente
disparita'  di  trattamento.  Tale   ingiustificata   disparita'   di
trattamento tributario risulta ancora  piu'  evidente  ove  si  ponga
mente che i magistrati godono del trattamento economico  stipendiale,
cui si aggiunge unicamente l'indennita' giudiziaria  e  l'adeguamento
automatico, laddove la medesima normativa fiscale  straordinaria  non
incide sul trattamento complessivo degli alti dirigenti dello Stato e
delle  Aziende  pubbliche,  i  quali  si  vedono  decurtato  solo  il
trattamento stipendiale e quello assimilato, ma non  quello  relativo
alle  numerose  e  spesso  prevalenti  indennita'  di   funzione   ed
emolumenti vari. 
    Cio' vale a  maggior  ragione  per  le  decurtazioni  (denominate
contributo straordinario ma in sostanza consistenti in un aumento  di
aliquota) previste dall'art. 9 comma 2 del medesimo del decreto-legge
31 marzo 2010 n. 78  convertito  con  modificazioni  nella  legge  30
luglio 2010 n. 122, per gli stipendi superiori ai € 90.000  annui,  e
che riguardano quasi unicamente i magistrati e da cui sono esenti non
solo i lavoratori dipendenti autonomi  e  privati,  ma  altresi'  gli
altri dipendenti pubblici che godono di  una  diversa  struttura  del
rispettivo trattamento retributivo. 
    Per quanto detto, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 9, comma 2 e comma  22,  risulta  non  solo  rilevante,
perche' incide direttamente sul trattamento stipendiale degli odierni
ricorrenti,  sia  attualmente  sia  in  prospettiva,  ma  anche   non
manifestamente  infondata  alla  luce  delle   considerazioni   sopra
esposte. 
    Visto l'articolo 23 della legge costituzionale 87 del 1953; 
    Riservata ogni altra decisione  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla  Corte  costituzionale,  alla  quale  va  rimessa  la  soluzione
dell'incidente di costituzionalita';