Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Nei confronti della Regione Campania, in persona  del  Presidente
della  Giunta  regionale  pro-tempore,  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della  l.r.  27  gennaio  2012,  n.  2,
«Bilancio di previsione della Regione  Campania  per  l'anno  2012  e
Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014» pubblicata nel B.U.R.
Campania 28 gennaio 2012, n. 6, quanto agli artt. 1, commi 5 e  6,  e
5, per contrasto con gli artt. 81, comma 4, e 117, comma  2,  lettera
e) della Costituzione. 
    La predetta legge della  Regione  Campania  viene  impugnata  con
riferimento alle predette disposizioni, giusta delibera del Consiglio
dei ministri in data 16 marzo 2012, depositata in estratto unitamente
al presente ricorso, per i seguenti motivi. 


				 
                             M o t i v i 

 
    1. - L'art. 1, comma 5, della l.r. n. 2/2012 e'  illegittimo  per
contrasto con l'art. 81, comma 4, e 117, comma 2,  lettera  e)  della
Costituzione. 
    L'art. 1, comma 5, dispone che la copertura finanziaria del fondo
per il pagamento dei residui perenti e' pari ad  euro  600.000.000.00
(UPB 7.28.64). 
    Inoltre, la copertura finanziaria e' garantita da una quota parte
del bilancio di amministrazione  dell'esercizio  precedente  malgrado
non sia  stata  ancora  certificata  l'effettiva  disponibilita'  con
l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011. 
    La  disposizione  regionale  in  esame  si  pone,  pertanto,   in
contrasto con  l'art.  44,  comma  3,  della  legge  di  contabilita'
regionale n. 7/2002, il quale prevede che l'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione puo'  avvenire  soltanto  quando  ne  sia  dimostrata
l'effettiva  disponibilita'   con   l'approvazione   del   rendiconto
dell'anno precedente. 
    Inoltre,  tale   stanziamento,   oltre   ad   essere   privo   di
disponibilita' di cassa, appare sottostimato rispetto alle  effettive
esigenze derivanti da eventuali reiscrizioni dei residui  perenti  il
cui ammontare al 31 dicembre 2009, ultimo dato ufficiale disponibile,
e' pari a circa 3.870.000.000,00 di euro. 
    Sussiste, di conseguenza,  la  violazione  dell'art.  81,  quarto
comma, della Costituzione e dell'art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile. 
    2. - L'art. 1, comma 6, della l.r. n. 2/2012 e'  illegittimo  per
contrasto con l'art. 81, comma 4, e 117, comma 2,  lettera  e)  della
Costituzione. 
    L'art.  1,  comma  6,  dispone  che  la   copertura   finanziaria
necessaria al pagamento dei debiti fuori bilancio  e'  pari  ad  euro
100.000.000,00 (UPB 6.23.57). 
    Tale   previsione   e'   effettuata   utilizzando   l'avanzo   di
amministrazione dell'esercizio  precedente  malgrado  non  sia  stata
ancora certificata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione  del
rendiconto per l'esercizio finanziario 2011. 
    La  disposizione  regionale  in  esame  si  pone,  pertanto,   in
contrasto con  l'art.  44,  comma  3,  della  legge  di  contabilita'
regionale n. 7/2002, il quale prevede che l'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione puo'  avvenire  soltanto  quando  ne  sia  dimostrata
l'effettiva  disponibilita'   con   l'approvazione   del   rendiconto
dell'anno precedente. 
    Inoltre, in termini di cassa la previsione risulta insufficiente. 
    Sussiste, di conseguenza,  la  violazione  dell'art.  81,  quarto
comma, della Costituzione e dell'art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile. 
    3. - L'art. 5 della l.r. n. 2/2012 e' illegittimo  per  contrasto
con  l'art.  81,  comma  4,  e  117,  comma  2,  lettera   e)   della
Costituzione. 
    L'art.  5  dispone  il  ricorso  al   mercato   finanziario   per
l'esercizio 2012 per un importo pari ad euro 144.831.213,90. 
    La Regione, pero', non ha  ancora  approvato  il  rendiconto  per
l'esercizio finanziario 2010. 
    Pertanto tale disposizione  normativa  contrasta  con  l'art.  9,
comma 4, della legge di contabilita' regionale n.  7/2002,  il  quale
prevede che non puo'  essere  autorizzata  la  contrazione  di  nuovo
indebitamento se non e' stato approvato dal  Consiglio  regionale  il
rendiconto dell'esercizio di due anni  precedenti  a  quello  al  cui
bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. 
    Non essendo, inoltre, specificato, nell'allegato B alla legge  in
esame, il dettaglio dei capitoli e delle UPB (Unita' previsionali  di
base) finanziate dalle  operazioni  di  indebitamento,  non  si  puo'
valutare se tale  importo  e'  utilizzato  per  finanziare  spese  di
investimento sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, commi da  16
a 21-bis, della legge n. 350/2003, dall'art. 62 del d.l. n. 112/2008,
convertito in legge n. 133/2008, nonche'  dalle  disposizioni  recate
dall'art. 10, comma  2,  della  legge  n.  281/1970  come  modificato
dall'art. 8, comma 2 della legge n. 183/2011. 
    Riguardo, poi, al pagamento degli oneri di ammortamento in  conto
interessi  e  in  conto  capitale  derivanti  dalle   operazioni   di
indebitamento gia' realizzate dalla Regione, gli stessi  non  vengono
quantificati e non vengono  neanche  indicate  le  correlate  UPB  di
copertura finanziaria, sia riguardo al bilancio di previsione annuale
2012 che al bilancio pluriennale 2012-2014. 
    Di conseguenza, per i motivi sopra rappresentati, la disposizione
regionale in esame viola l'art. 81, quarto comma, della  Costituzione
e l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione  in
materia di sistema tributario e contabile.