Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; Nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della l.r. 27 gennaio 2012, n. 2, «Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014» pubblicata nel B.U.R. Campania 28 gennaio 2012, n. 6, quanto agli artt. 1, commi 5 e 6, e 5, per contrasto con gli artt. 81, comma 4, e 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. La predetta legge della Regione Campania viene impugnata con riferimento alle predette disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 16 marzo 2012, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per i seguenti motivi. M o t i v i 1. - L'art. 1, comma 5, della l.r. n. 2/2012 e' illegittimo per contrasto con l'art. 81, comma 4, e 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. L'art. 1, comma 5, dispone che la copertura finanziaria del fondo per il pagamento dei residui perenti e' pari ad euro 600.000.000.00 (UPB 7.28.64). Inoltre, la copertura finanziaria e' garantita da una quota parte del bilancio di amministrazione dell'esercizio precedente malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011. La disposizione regionale in esame si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 44, comma 3, della legge di contabilita' regionale n. 7/2002, il quale prevede che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione puo' avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Inoltre, tale stanziamento, oltre ad essere privo di disponibilita' di cassa, appare sottostimato rispetto alle effettive esigenze derivanti da eventuali reiscrizioni dei residui perenti il cui ammontare al 31 dicembre 2009, ultimo dato ufficiale disponibile, e' pari a circa 3.870.000.000,00 di euro. Sussiste, di conseguenza, la violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile. 2. - L'art. 1, comma 6, della l.r. n. 2/2012 e' illegittimo per contrasto con l'art. 81, comma 4, e 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. L'art. 1, comma 6, dispone che la copertura finanziaria necessaria al pagamento dei debiti fuori bilancio e' pari ad euro 100.000.000,00 (UPB 6.23.57). Tale previsione e' effettuata utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011. La disposizione regionale in esame si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 44, comma 3, della legge di contabilita' regionale n. 7/2002, il quale prevede che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione puo' avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilita' con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Inoltre, in termini di cassa la previsione risulta insufficiente. Sussiste, di conseguenza, la violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile. 3. - L'art. 5 della l.r. n. 2/2012 e' illegittimo per contrasto con l'art. 81, comma 4, e 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. L'art. 5 dispone il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2012 per un importo pari ad euro 144.831.213,90. La Regione, pero', non ha ancora approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2010. Pertanto tale disposizione normativa contrasta con l'art. 9, comma 4, della legge di contabilita' regionale n. 7/2002, il quale prevede che non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non e' stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. Non essendo, inoltre, specificato, nell'allegato B alla legge in esame, il dettaglio dei capitoli e delle UPB (Unita' previsionali di base) finanziate dalle operazioni di indebitamento, non si puo' valutare se tale importo e' utilizzato per finanziare spese di investimento sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, commi da 16 a 21-bis, della legge n. 350/2003, dall'art. 62 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, nonche' dalle disposizioni recate dall'art. 10, comma 2, della legge n. 281/1970 come modificato dall'art. 8, comma 2 della legge n. 183/2011. Riguardo, poi, al pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi e in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento gia' realizzate dalla Regione, gli stessi non vengono quantificati e non vengono neanche indicate le correlate UPB di copertura finanziaria, sia riguardo al bilancio di previsione annuale 2012 che al bilancio pluriennale 2012-2014. Di conseguenza, per i motivi sopra rappresentati, la disposizione regionale in esame viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione e l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.