Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6555 del 2010, proposto da: Comune di Erbusco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Giuseppe Ramadori e Silvano Venturi, con domicilio eletto presso Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13; Contro: Le Porte Franche Scrl; Conbipel Spa, Borella Emanuel, Camicie & Camicie Srl, Gold Gallery Snc di Tancredi Domenico & C., Lones Spa, Immobiliare Dan Srl, lnvidiauomo Srl, Lochis Abbigliamento Srl, Molinari Srl, Pellicano Srl, Sara 1 Srl, Serenissima Sgr Spa, Scalvi Anna, Spazio Tre Immobiliare Srl, Tradefrau Srl, Valenti Multistore Srl, B & B Srl, Distribuzione Moda Zab Srl, Mariannaud Parfumeries Italia Spa; Finlibri Srl, Holding dei Giochi Spa, Mori Jungle Sushi Srl, Pelizzari House & Garden Srl, Acquari di Franciacorta di Gandossi C & C Snc, Baglioni Jeans Srl, Bottega e Natura di Lombardo Massimo Snc, Calzature Pittarello Glg Srl, Casa Mia Srl, De Carli Fabrizio & C. Snc, Ferretti Costruttori Srl, Gefim Srl, Gelateria Galliaz di Galli & Rolfi Snc, Gemma Srl, Gruppo Negozi Srl, Gypsi Spa, Luce Srl, Margherita 98 Sas di Leonardo Pedrali & C., Mediterraneo Sas di del Medico Rsalba & C., New Living Srl, Piva Sas di Piva Michele & C., Quattroci Srl, Ravelli Profumerie Srl, Seven Snc di Ramona e Cristina Delledonne, Tomato Srl, Zappella Srl, Angelo Randazzo Srl, F.Lli Fontana Srl, Gioielli di Valenza Srl, Golden Lady Company Spa, Impero del Sole Srl, Oviesse Spa, Marald Spa, Marella Srl Societa' Unipersonale, Rialto Srl, Blue di Zappa Riccardo, Marco lacobbe Sas di Saverio Iacobbe & C., Multiplex Porte Franche Srl, Calzedonia Spa, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ettore Ribolzi, Cesare Ribolzi e Aldo Russo, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, n. 2; Nei confronti di Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Forloni, con domicilio eletto presso Emanuela Quici in Roma, via Nicolo' Porpora, 16; Sul ricorso numero di registro generale 7636 del 2010, proposto da: Regione Lombardia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata; Contro: Le Porte Franche Spa, Finlibri Srl, Holding dei Giochi Spa, Mori Jungle Sushi Srl, Pellizzari House & Garden Srl, Acquari di Franciacorta di Gandossi C. & C. Snc, Baglioni Jeans Srl, Blue di Zappa Riccardo, Bottega Natura di Lombardo Massimo, Borella Emanuel, Calzature Pittarello Glg Srl, Camicie e Camicie Srl, Casa Mia Srl, De Cadi Fabrizio & C. Snc, Ferretti Costruttori Srl, Gefim Srl, Gelateria Galliaz di Galli & Rolfi Snc, Gemma Srl, Gold Gallery Snc di Tancredi Domenico & C., Gruppo Negozi Sri, Lones Spa, Gypsi Spa, Immobiliare Dan Srl, Invidiauomo Srl, Lochis Abbigliamento Srl, Luce Srl, Margherita 98 Sas di Leonardo Pedrali & C., Marco Iacobbe Sas di Saverio Iacobbe & C., Molinari Srl, Multiplex Porte Franche Srl, New Ling Srl, Pellicano Srl, Piva Sas di Piva Michele & C., Quattroci Srl, Ravelli Profumerie Srl, Sara 1 Srl, Serenissima Sgr Spa, Scalvi Anna, Seven Snc di Ramona e Cristina Delledonne, Spazio Tre Immobiliare Srl, Tornato Srl, Tradefrau Srl, Valenti Multistore Srl, Zappella Srl, Angelo Randazzo Srl, B & B Srl, Calzedonia Spa, Distribuzione Moda Zab Srl, F.Lli Fontana Srl, Gioielli di Valenza Srl, Golden Lady Company Spa, Impero del Sole Srl, Oviesse Spa, Marald Spa, Marclla Srl, Mariannaud Parfumeries Italia Spa, Rialto Srl, Mediterraneo Sas di del Medico Rosalba, tutti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati; Nei confronti di Comune di Erbusco; Sul ricorso numero di registro generale 7637 del 2010, proposto da: Regione Lombardia, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata; Contro: Condominio Centro Commerciale Le Torbiere, Consorzio Centro Polifunzionale Cortefranca Scrl, Antiche Mura Snc di Spada O. e Ghiglia L., Papiro Tre Srl, La Corte di Gre' Srl, Spaghetteria Da Mauri, rappresentati e difesi dagli avv. Gianfranco Boldini, Paolo Bassi, Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto presso Giovanni Battista Conte in Roma, via E.Q.Visconti 99; Alex Calzature Srl, Anna Shoes Srl, Antico Sebino Snc, Baglioni Jeans Srl, Bambyland Srl, Bar della Corte Srl, Bazar del Tappeto di Ghilardi Giancarla, Derta Spa, Due Erre Immobiliare Srl, Essenza Store Srl, Essevi Srl, Ferrari Piera, Finalba Spa, Il Caffe' di Arianna di Fusari Anna & C. Snc, Il Fulmine di Bignotti Mattia, Il Mercatone Sas, Immobiliare Dany Srl, Immobiliare Franciacorta Iseo Lago Srl, Immobiliare Iseo Lago Srl, Immobiliare Le Torbiere Srl, L'Angolo Moda Srl, L'Arcobaleno Sas di Chao Chaoui & C., Lr Srl, Magic Pechino Sas di Zhou Weigang & C., Mobili Orzinuovi Snc di Gallon Valerio & C., Molinari Srl, Miber Spa, Monia Remotti, C & C Calzature Srl, Nady Store di Lisiari Luca, Nicos Srl, Ottica Vediamoci Srl, Panni Debora, Peccati di Gola Snc, Pianeta Mare di Rolando Dancelli, Planet Coffee Snc di Balestra Ivan Giovanni & C., Raccagni Group Srl, Red Passion di Falapuppi Luca, Tornato Srl, Susan Group Srl, Tempo Libero Corte Franca Srl, Tanservice Srl, Limoni Spa, Unoduetreeuro.Com di Novali Giovanni, Valenti Multistore Srl, Valli Achille, Valli Emilio, Noli Franco, Z 98 Sas di Nanni & C., Wang Rui Kua, Tutto Per Tutti di Ye Xiao Ping, Turla Lara, Mariannaud Parfumeries Italia Spa, Alver Srl, Astra Srl, Concept Group Srl, Prospettiva Immobiliare Srl, Gioielli di Valenza Srl, Stefanel Spa, Gold Sarni Srl; Nei confronti di Comune di Franca; Per la riforma: quanto al ricorso n. 6555 del 2010: della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata Di Brescia: Sezione Ii n. 01536/2009, resa tra le parti, concernente DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO ANNO 2009 quanto al ricorso n. 7636 del 2010: della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata Di Brescia: Sezione Ii n. 01536/2009, resa tra le parti, concernente DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO ANNO 2009 quanto al ricorso n. 7637 del 2010: della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata Di Brescia: Sezione Ii n. 01535/2009, resa tra le parti, concernente DISCIPLINA ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe specificate; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Buccellato, per delega dell'Avv. Ramadori, Nardeili, per delega dell'Avv. Ribolzi, e Quici, per delega dell'Avv. Forloni e Conte; 1. I ricorrenti di primo grado, operatori del Centro polifunzionale «Le Porte Franche - Botteghe in Franciacorta» ed esercenti e proprietari dei locali del Centro «Le Torbiere», complessi polifunzionali e commerciali ubicati rispettivamente ubicati nel territorio dei Comuni di Erbusco e Corte Franca, hanno impugnato, con separati ricorsi, i provvedimenti di regolazione dell'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio con i quali i Comuni in esame, in applicazione della normativa regionale regolatrice della materia, avevano negato l'autorizzazione all'apertura generalizzata degli esercizi nelle giornate festive muovendo dalla premessa della non inclusione del territorio di detti Comuni nel novero degli «ambiti territoriali a forte attrattivita'» per i quali e' legislativamente prevista la deroga al generale divieto di apertura festiva e domenicale. 2. Va premesso, in punto di fatto, che il Comune di Erbusco, in ragione della sua peculiare posizione geografica, contigua all'ambito lacustre del Lago d'Iseo e nel pieno della Franciacorta - che lo connota quale territorio interessato dal turismo enogastronomico e del ruolo di crocevia di numerosi itinerari tra il Lago d'Iseo e la citta' di Brescia - era stato in precedenza annoverato negli «ambiti ad economia prevalentemente turistica» di cui all'art. 12 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sin dall'adozione della D.G.R. 21 dicembre 2001, n. 7/7508, ovvero negli «ambiti a vocazione e potenzialita' turistica» alla stregua dei criteri di cui al D.C.R. 20 marzo 2007, n. VII/358. Tale qualificazione del territorio di pertinenza aveva consentito al centro Le Porte Franche di giovarsi della possibilita' dell'apertura domenicale prevista dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale a beneficio degli esercizi pubblici inclusi nel territorio di un Comune ad economia prevalentemente turistica. 3. A sua volta il Comune di Corte Franca, confinante con il Comune di Iseo, e' inserito nella riserva naturale regionale delle «Torbiere del Sebino», la quale rappresenta l'estrema propaggine sud del lago d'Iseo (al quale le «torbiere» sono idrogeologicamente collegate) e costituisce una zona caratterizzata da grandi e poco profondi specchi d'acqua, alternati ad arginature lievemente emergenti, di particolare interesse paesaggistico ed ambientale. Proprio in ragione della sua peculiare posizione geografica, il Comune di Corte Franca, sin dai primi anni settanta, era stato riconosciuto «Comune turistico» e, quindi, classificato dapprima come «Comune a prevalente economia turistica» (D.P.R.L. 21 febbraio 1990, n. 3196) e poi come ricadente negli «ambiti ad economia prevalentemente turistica» di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 12 (D.G.R. 8 giugno 2001, n. 7/5061), ovvero negli «ambiti a vocazione e potenzialita' turistica» secondo i criteri stabiliti con D.C.R. 20 marzo 2007, n. VII/358 (D.G.R. 6 febbraio 2004, n. 7/16287 e D.G.R. 30 gennaio 2008, n. 8/6532). Tale qualificazione del Comune di Corte Franca e' valsa, quindi, la possibilita' dell'apertura domenicale del centro Le Torbiere, in quanto ricadente nel territorio di un Comune ad economia prevalentemente turistica e per cio' stesso ammesso a godere della deroga all'obbligo della chiusura nella giornata di domenica prevista dall'art. 12 del d.lgs. 114/98. 4. A seguito della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, la Regione Lombardia ha esercitato la competenza legislativa residuale riconosciutale, ex art. 117, comma 4, della Costituzione, in materia di regolamentazione del commercio c, per quanto di interesse, attraverso la modifica della L.R. 3 aprile 2000, n. 22, attuata con la L.R. 28 febbraio 2007, n. 30, ha eliminato ogni riferimento, nella regolamentazione delle aperture domenicali, ai Comuni ad economia prevalentemente turistica, limitando le deroghe agli «ambiti territoriali a forte attrattivita'» definiti in modo puntuale dal comma 10 dell'art. 5-bis con un elenco che comprende, alla lettera b), i «Comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all'allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12». In attuazione di detto jus superveniens i Sindaci dei due Comuni in esame hanno adottato Ordinanze volte alla disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio con le quali, muovendo dall'assunto della non inclusione degli stessi Comuni in alcuno degli «ambiti territoriali a forte attrattivita'» legislativamente enucleati, hanno negato agli esercizi di cui ai complessi polifunzionali in epigrafe specificati il beneficio della generalizzata apertura domenicale. 5. Con le sentenze appellate i Primi Giudici hanno accolto i separati ricorsi proposti dagli operatori economici in oggetto all'indirizzo di dette determinazioni in una con gli atti collegati, connessi e conseguenziali. Appellano, con separati ricorsi, la Regione Lombardia ed il Comune di Erbusco. Resistono i ricorrenti originari, che ripropongono, con appello incidentale, le censure disattese dal Primo Giudice. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive. All'udienza del 21 ottobre 2011 le cause sono state trattenute per la decisione. 6. Con separata sentenza non definitiva n. 6124/2011, resa all'esito dell'odierna udienza, la Sezione ha disposto la riunione dei ricorsi ed ha respinto i ricorsi incidentali mentre ha rimesso alla presente Ordinanza la delibazione delle questioni oggetto dei ricorsi principali. 6.1. Dette censure investono l'interpretazione e l'applicazione della disciplina dettata dal piu' volte citato art. 5-bis della legge regionale n. 22/2000, introdotto dalla legge regionale 30/2007. Ai fini che in questa sede rilevano va rimarcato che detta norma, mentre consente liberamente l'apertura domenicale per tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, prevede, al comma 10, la seguente disciplina relativa ai cd. ambiti a forte attrattivita': «Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive e' consentita negli ambiti territoriali a forte attrattivita', cosi' individuati: a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici; b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all'allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi in cui e' presente un servizio pubblico di navigazione di linea o turistica per il trasporto di persone e cose; c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente; d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici; e) i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d'aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale». In definitiva, dalla disciplina riportata si ricava il seguente assetto delle aperture domenicali: a) resta fermo, per tutti gli esercizi, il rispetto dell'orario massimo previsto dalla legge e dell'obbligo di chiusura nei giorni 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre pomeriggio e 26 dicembre: b) l'apertura al pubblico e' consentita, tranne per chi goda delle deroghe di cui ai punti successivi, esclusivamente nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre, nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre, nelle giornate domenicali e festive di dicembre, nonche' in ulteriori tre giornate domenicali o festive scelte dai Comuni in relazioni alle esigenze locali; c) nessun limite all'apertura domenicale incontrano, per tutto l'arco dell'anno solare, gli esercizi con superficie di vendita inferiore a 250 mq; d) gli esercizi situati in capoluoghi di Provincia, ma fuori dal centro storico, nonche' gli outlet (cosi' come definiti dal comma 7 dell'art. 5-bis della L.R. 22/00) con superficie superiore a 10.000 mq possono essere autorizzati dai comuni, previo accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, fino ad un massimo di ulteriori dieci giornate annue di apertura domenicale o festiva, ulteriormente incrementabili ottenendo la specifica autorizzazione in tal senso dalla Giunta regionale; e) l'apertura domenicale e festiva e' sempre possibile negli «ambiti territoriali a forte attrattivita'» cosi' individuati: comuni montani con impianti sciistici, comuni rivieraschi dei laghi lombardi, con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi in cui e' presente un servizio pubblico di navigazione di linea e turistica per il trasporto di persone e cose, comuni sedi di stabilimenti termali, centri storici dei comuni capoluogo di provincia, comuni in cui insiste il sedime degli aeroporti lombardi. Va per completezza osservato che la norma in questione e' stata abrogata dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (art. 155, comma 1, lett. f), per essere integralmente trasfusa, senza soluzione di continuita', nell'art. 103 di detta ultima legge, il cui comma 13 disciplina in particolare le aperture degli esercizi ubicati nei territori dei Comuni a forte attrattivita'. In applicazione di detta normativa, introdotta nel 2007 e tuttora vigente per effetto della ricordata successione di leggi, il Sindaco del Comune di Erbusco, con l'Ordinanza impugnata in primo grado, ha negato la generalizzata apertura domenicale per gli esercizi di superficie superiore ai 250 mq, stante la non sussunzione del Comune medesimo negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 5-bis, e, in particolare, nel novero dei Comuni rivieraschi di cui alla lettera b), i quali godono della deroga che consente l'apertura domenicale durante tutto l'arco dell'anno. 6.2. La Sezione, in adesione alle censure svolte dalle parti appellanti, non ritiene di poter accedere all'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale, sostenuta dalle parti ricorrenti in primo grado e in parte recepita dal Primo Giudice, nel duplice senso della natura esemplificativa dell'elenco degli ambiti a forte attrattivita' turistica indicati dalla norma e dell'adesione ad una nozione lata di Comuni rivieraschi, idonea ad includere anche i Comuni non aventi un accesso diretto al lago ma ubicati in una situazione di collegamento territoriale e funzionale con lo specchio lacustre apprezzabile sul versante economico e turistico. Osserva, infatti, la Sezione, quanto al primo aspetto, che il comma 10 dell'art. 5-bis, nel riferirsi agli ambiti «cosi' individuati», senza recare alcun richiamo - con l'uso di locuzioni del tipo «tra l'altro» o «ad esempio» o, ancora, «in particolare» - alla natura non esaustiva dell'elencazione, intende con chiarezza enucleare in modo puntuale e tassativo i territori per i quali e' consentita, in via generale, l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive. Risulta, quindi, netto, nell'impalcatura della legge regionale, lo scarto rispetto all'impostazione abbracciata, sul piano della legislazione nazionale, dall'art. 12 del d.lgs. n. 114/1998, che, senza indicare in via diretta, ope legis, i Comuni ad economia prevalentemente turistica, demanda all'attivita' ricognitiva concreta della Regione il relativo compito, da espletare all'esito di un procedimento in contraddittorio teso ad apprezzare la specificita' delle singole situazioni locali («anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti»). Del pari, venendo al secondo profilo, la nozione di Comune rivierasco di cui alla lettera b) di detto art. 5-bis, si riferisce in modo non equivoco ai Comuni che si affacciano sulle sponde del lago, senza comprendere anche quelli caratterizzati da una piu' lata prossimita' che ne implichi l'inclusione, per presenze turistiche e struttura socio-territoriale, nel sistema economico lacustre. E tanto in aderenza alla ricordata impostazione che sorregge in parte qua la legge, orientata ad una ricognizione legislativa puntuale che esclude l'intermediazione di un'attivita' amministrativa concreta di verifica delle caratteristiche delle singole situazioni locali. 6.3. Reputa, tuttavia, la Sezione che proprio detta opzione legislativa, fatta propria del comma 10 dell'art. 5-bis cit. e poi trasfusa in modo pedissequo nel comma 13 dell'art. 103 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e di fiere), nella parte in cui fissa un elenco tassativo che non lascia spazio all'individuazione amministrativa di ulteriori situazioni qualificate, presti il fianco ai dubbi di legittimita' costituzionale, prospettati dalle parti originariamente ricorrenti e ribaditi in secondo grado. Tali dubbi sono, ad avviso del Collegio, rilevanti e non manifestamente in fondati. 6.3.1. Quanto al profilo della rilevanza, dall'esposizione fin qui svolta si ricava che proprio l'applicazione della norma in questione ha impedito l'inclusione dei Comuni di Erbusco e Corte Franca nell'elenco dei Comuni esonerati dalla regola della chiusura festiva prima garantita per effetto dell'attuazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 114/1998, che aveva consentito agli operatori in esame di godere, sin dal 2001, di tale beneficio. In ordine alla non manifesta infondatezza, la Sezione deve rimarcare che la res litigiosa oggi sottoposta al Collegio si differenzia dalle tematiche sulle quali e' intervenuta la sentenza 8 ottobre 2010 n. 288 della Corte Costituzionale. 6.3.2. Le questioni di legittimita' costituzionale affrontate, con esito di rigetto, dalla Corte delle Leggi si appuntavano, infatti, sul regime generale delle aperture domenicali e festive dettato dai commi 5 e 9 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 22/2010 mentre nella specie viene in rilievo la disciplina dettata dal comma 10 con riguardo allo specifico profilo degli ambiti territoriali a forte attrattivita'. Si deve soggiungere che la Corte Costituzionale ha posto a fondamento della propria decisione il rilievo dell'insussistenza della violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in forza della duplice circostanza della sussistenza della competenza delle Regioni in materia di commercio e della non ricorrenza di aspetti limitativi della concorrenza in seno alle norme scrutinate della legge regionale. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia «commercio» di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. e che, nel caso di specie, la normativa regionale sull'apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non si pone in contrasto con il d.lgs.. n. 114 del 1998, e in particolare con l'art. 11, in quanto introduce una disciplina di settore di sostanziale liberalizzazione che, in conformita' con quella statale, prende in considerazione una serie di parametri, quali il settore merceologico di appartenenza, la dimensione dell'esercizio commerciale e gli effetti sull'occupazione. La Corte Costituzionale ha, in particolare, osservato che, a fronte della previsione statale (art. 11 del d.lgs. n. 114/1998), che rimette alla discrezionalita' del Comune la possibilita' di decidere l'apertura per otto domeniche o altre festivita' nei mesi da gennaio a novembre, oltre che a tutto il mese di dicembre, la legge regionale n. 22 del 2000, all'art. 5-bis, comma 5, ha, invece, previsto la possibilita' - non soggetta nell'an alla discrezionalita' del Comune - di apertura domenicale nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre e nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre, e in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai Comuni in relazione alle esigenze locali, oltre che per tutto il mese di dicembre. La Corte ha soggiunto che il comma 9 dell'art. 5-bis della legge regionale citata prevede, addirittura, un esonero quasi integrale dal rispetto della chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di superficie inferiore ai 250 metri quadrati. Risulta, dunque, errata, ad avviso della Corte, la ricostruzione del rimettente secondo la quale la legislazione regionale avrebbe introdotto ulteriori e inammissibili limiti all'apertura domenicale e festiva rispetto a quelli previsti dal legislatore statale con il d.lgs. 114 del 1998. Ha quindi concluso la Corte che la Regione Lombardia, con le norme impugnate, ha esercitato la propria competenza residuale in materia di commercio, dettando una normativa che non si pone in contrasto con gli obiettivi perseguiti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza. 6.4. Nel caso di specie viene invece in rilievo la diversa tematica della legittimita' costituzionale delle norme regionali che, ponendosi in linea di discontinuita' rispetto alla legge nazionale che demandava ad un'indagine amministrativa concreta l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica esonerati dalla regola della chiusura domenicale e festiva, ha sostituito la nozione statale dei Comuni ad economia prevalente turistica con quella degli ambiti territoriali a forte attrattivita', accedendo ad una tipizzazione legislativa che ha comportato l'esclusione di Comuni, come quelli di Erbusco e Corte Franca, prima ammessi alla disciplina di maggior favore a seguito di una verifica concreta delle relative caratteristiche economiche, sociali e territoriali. La Sezione reputa che la disciplina dettata dall'art. 5-bis, comma 10, della legge regionale n. 22/2000 e dall'art. 103, comma 13, della legge regionale n. 6/2010, presenti profili non manifestamente infondati di contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 97, 103, 113 e 117, comma 1, lett. e, Cost. 6.4.1. In primo luogo viene in rilievo la sospetta violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. La tipizzazione legale degli ambiti territoriali di forte attrattivita', nella misura in cui prescinde dall'apprezzamento delle realta' locali e dall'analisi delle situazioni specifiche in relazione alle mutevoli condizioni storiche e fattuali, produce, infatti, un irrigidimento non conforme ai canoni di eguaglianza, ragionevolezza e della buona amministrazione, che richiederebbero, ai fini dell'individuazione di dette peculiari situazioni territoriali, quell'istruttoria adeguata ed in contraddittorio garantita, sul piano nazionale, dall'art. 12 del d.lgs. n. 114/1998. Il concetto di ambito territoriale a forte attrattivita' e', infatti, un concetto generico e indeterminato che necessita di una concretizzazione rimessa ad una verifica amministrativa finalizzata ad apprezzare le situazioni locali che, in ragione della specifica vocazione turistica, incarnano la nozione astratta sancita dalla legge. Ne deriva che, una volta sancito, a livello nazionale come in campo regionale, il principio secondo cui gli esercizi commerciali operanti in bacini territoriali caratterizzati da una speciale attrattivita' debbono godere dell'esenzione dalla generale regola della chiusura festiva onde corrispondere alla piu' intensa domanda di mercato, e' illogica e foriera di immotivate sperequazioni la fissazione di una presunzione juris et de jure, del tutto avulsa dallo scrutinio delle peculiari realta' territoriali, secondo cui debbono ritenersi privi di detta qualita' i Comuni non inclusi nelle categorie legislativamente enunciate. Non si comprende, ad esempio, in base a quale criterio un Comune dotato di un limitato sbocco sul lago debba essere ipso facto un ambito di forte attrattivita' mentre, per converso, un Comune non situato sulla riva lacustre ma caratterizzato da una forte affluenza turistica indotta dalla prossimita' allo specchio acqueo, debba essere ritenuto, a priori, sprovvisto di tale qualitas. Piu' in generale, non appare conforme a ragionevolezza la scelta legislativa regionale di escludere, in via aprioristica, la capacita' di richiamo turistico di Comuni diversi da quelli sedi di impianti sciistici, rivieraschi, sedi di stabilimenti termali, capoluoghi di provincia (limitatamente ai centri storici) e sedi di aeroporti, mentre e' nozione di comune esperienza quella secondo cui anche Comuni diversi da quelli tipizzati, come dimostrato dai provvedimenti adottati nella vigenza dell'art. 12 del decreto legislativo n. 114/1998, possono essere caratterizzati da un rincarato interesse turistico. Sotto altra angolazione si deve osservare che la normativa in questione, accedendo ad un'individuazione chiusa e tassativa degli ambiti territoriali in esame, finisce per vincolare il potere sindacale di fissazione del calendario di apertura degli esercizi commerciali e, soprattutto, per sostituirsi alle statuizioni provvedimentali previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 114/1998. Viene, quindi, in rilievo una legge provvedimento che non fissa i criteri di individuazione dei Comuni a forte attrattivita' ma li individua in modo immediato. Detta legge risulta allora in contrasto con i parameri di cui agli artt. 3 e 97 Cost. in quanto non e' supportata da una specifica istruttoria finalizzata a analizzare le realta' territoriali e ad effettuare una ponderazione comparativa di interessi in relazione a criteri orientativi previamente definiti (cfr., ex multis, Corte Cost. 8 maggio 2009, n. 137; 20 luglio 2007, n. 314; 17 giugno 1996, n. 2059). 6.4.2. Risulta conseguentemente violato il canone della pienezza e dell'effettivita' della tutela giurisdizionale ex artt. 24, 103 e 113 Cost. in quanto l'invasione legislativa della sfera amministrativa si' riflette negativamente sulla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive incise. Risultano, infine, non manifestamente infondati anche i dubbi di legittimita' costituzionale in relazione ai parametri di cui agli artt. 41 e 117, comma 1, lettera e), della Costituzione. 6.4.3. L'introduzione di una normativa regionale che, con riguardo all'apertura domenicale nei territori a valenza turistica, sia di fatto piu' restrittiva di quella previgente e si distacchi in peius dai parametri di riferimento dettati dal d.lgs. 114/98, sortisce un'irragionevole lesione del principio di tutela della liberta' di iniziativa economica collegata all'incisione delle scelte organizzative degli operatori economici (art. 41 Cost.) e si riflette negativamente sui livelli di tutela della concorrenza. Sotto quest'ultima prospettiva va rimarcato che il precetto censurato, diversamente dalle disposizioni esaminate dalla sentenza n. 288/2010 della Consulta, produce effetti limitativi dei livelli di concorrenza garantiti dalla legge nazionale, con conseguente invasione della sfera di competenza riservata alla legislazione statale ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost., in quanto finisce per deprimere le potenzialita' competitive degli esercizi commerciali siti in Comuni che, pur essendo a forte attrattivita' turistica secondo i parametri della legge nazionale, non sono compresi nel numerus clausus dei bacini territoriali presi in considerazione dal legislatore regionale. Ne deriva una chiara e non giustificata restrizione della potenzialita' concorrenziale di tali esercizi rispetto a quella assicurata agli omologhi esercizi compresi nei Comuni inclusi negli ambiti di forte attrattivita' di cui alla citata legge regionale e nei Comuni ad economia prevalentemente turistica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 114/1998. Si deve conclusivamente osservare, al riguardo, che, se la disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. 114/98 - secondo cui «nei Comuni ad economia prevalentemente turistica... gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura di cui all'art. 11, comma 4» (ossia all'obbligo di chiusura domenicale per gli esercizi di vendita al dettaglio) - non puo' escludere la potesta' legislativa delle Regioni in ordine alla disciplina del commercio, detta norma si pone, tuttavia, come limite fondamentale al contenuto della stessa laddove la normativa regionale, come nel caso di specie e diversamente da quanto accade nei campi esaminati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 288/2010, vada ad incidere negativamente sull'assetto della concorrenza, riservato alla competenza legislativa dello Stato. Deve, infatti, ritenersi, alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, che la liberalizzazione dell'apertura domenicale in tutti i comuni ad economia prevalentemente turistica prevista dall'art. 12 del d.lgs. 114/98 rappresenti un principio la violazione del quale e' idonea ad integrare un'incostituzionalita' della norma per violazione dell' art. 117 Cost, oltre che dei gia' citati artt. 3 41 e 97 Cost. 7. Per quanto esposto, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5-bis, comma 10, della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, e 103, comma 13, della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, in relazione agli articoli 3, 24, 41, 97, 103, 113 e 117 della Costituzione. Con la rammentata sentenza non definitiva e' gia' stata disposta la sospensione del giudizio in esame in pendenza della definizione della questione di costituzionalita'.