Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 6555 del 2010, proposto da: 
        Comune di  Erbusco,  in  persona  del  Sindaco  pro  tempore,
rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Fiorenzo  Bertuzzi,   Giuseppe
Ramadori e Silvano Venturi,  con  domicilio  eletto  presso  Giuseppe
Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13; 
    Contro: 
        Le Porte Franche Scrl; Conbipel Spa, Borella Emanuel, Camicie
& Camicie Srl, Gold Gallery Snc di Tancredi Domenico & C., Lones Spa,
Immobiliare Dan  Srl,  lnvidiauomo  Srl,  Lochis  Abbigliamento  Srl,
Molinari Srl, Pellicano Srl, Sara 1 Srl, Serenissima Sgr Spa,  Scalvi
Anna, Spazio Tre Immobiliare Srl, Tradefrau Srl,  Valenti  Multistore
Srl, B & B Srl, Distribuzione Moda Zab  Srl,  Mariannaud  Parfumeries
Italia Spa; Finlibri Srl, Holding dei Giochi Spa, Mori  Jungle  Sushi
Srl, Pelizzari  House  &  Garden  Srl,  Acquari  di  Franciacorta  di
Gandossi C & C Snc, Baglioni Jeans Srl, Bottega e Natura di  Lombardo
Massimo Snc, Calzature Pittarello Glg Srl, Casa  Mia  Srl,  De  Carli
Fabrizio & C. Snc, Ferretti Costruttori  Srl,  Gefim  Srl,  Gelateria
Galliaz di Galli & Rolfi Snc, Gemma Srl,  Gruppo  Negozi  Srl,  Gypsi
Spa,  Luce  Srl,  Margherita  98  Sas  di  Leonardo  Pedrali  &   C.,
Mediterraneo Sas di del Medico Rsalba & C., New Living Srl, Piva  Sas
di Piva Michele & C., Quattroci Srl, Ravelli  Profumerie  Srl,  Seven
Snc di Ramona e Cristina Delledonne, Tomato Srl, Zappella Srl, Angelo
Randazzo Srl, F.Lli Fontana Srl, Gioielli di Valenza Srl, Golden Lady
Company Spa, Impero del Sole Srl, Oviesse Spa,  Marald  Spa,  Marella
Srl Societa' Unipersonale, Rialto Srl, Blue di Zappa Riccardo,  Marco
lacobbe Sas di Saverio Iacobbe & C.,  Multiplex  Porte  Franche  Srl,
Calzedonia Spa, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e  difesi  dagli  avv.ti  Ettore  Ribolzi,
Cesare Ribolzi e Aldo Russo, con  domicilio  eletto  presso  Giovanni
Corbyons in Roma, via Maria Cristina, n. 2; 
    Nei confronti di Regione Lombardia, in persona del Presidente pro
tempore della  Giunta  Regionale  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
Antonella Forloni, con domicilio  eletto  presso  Emanuela  Quici  in
Roma, via Nicolo' Porpora, 16; 
    Sul ricorso numero di registro generale 7636 del  2010,  proposto
da: 
        Regione  Lombardia,  come  sopra  rappresentata,   difesa   e
domiciliata; 
    Contro: 
        Le Porte Franche Spa, Finlibri Srl, Holding dei  Giochi  Spa,
Mori Jungle Sushi Srl, Pellizzari House  &  Garden  Srl,  Acquari  di
Franciacorta di Gandossi C. & C. Snc, Baglioni  Jeans  Srl,  Blue  di
Zappa Riccardo, Bottega Natura di Lombardo Massimo, Borella  Emanuel,
Calzature Pittarello Glg Srl, Camicie e Camicie Srl, Casa Mia Srl, De
Cadi  Fabrizio  &  C.  Snc,  Ferretti  Costruttori  Srl,  Gefim  Srl,
Gelateria Galliaz di Galli & Rolfi Snc, Gemma Srl, Gold  Gallery  Snc
di Tancredi Domenico & C., Gruppo Negozi Sri, Lones Spa,  Gypsi  Spa,
Immobiliare Dan Srl, Invidiauomo Srl, Lochis Abbigliamento Srl,  Luce
Srl, Margherita 98 Sas di Leonardo Pedrali & C., Marco Iacobbe Sas di
Saverio Iacobbe & C., Molinari Srl, Multiplex Porte Franche Srl,  New
Ling Srl, Pellicano Srl, Piva Sas di Piva  Michele  &  C.,  Quattroci
Srl, Ravelli Profumerie Srl, Sara 1 Srl, Serenissima Sgr Spa,  Scalvi
Anna,  Seven  Snc  di  Ramona  e  Cristina  Delledonne,  Spazio   Tre
Immobiliare Srl, Tornato Srl, Tradefrau Srl, Valenti Multistore  Srl,
Zappella Srl, Angelo  Randazzo  Srl,  B  &  B  Srl,  Calzedonia  Spa,
Distribuzione Moda Zab Srl, F.Lli Fontana Srl,  Gioielli  di  Valenza
Srl, Golden Lady Company Spa,  Impero  del  Sole  Srl,  Oviesse  Spa,
Marald Spa, Marclla Srl, Mariannaud Parfumeries  Italia  Spa,  Rialto
Srl, Mediterraneo  Sas  di  del  Medico  Rosalba,  tutti  come  sopra
rappresentati, difesi e domiciliati; 
    Nei confronti di Comune di Erbusco; 
    Sul ricorso numero di registro generale 7637 del  2010,  proposto
da:  Regione  Lombardia,   come   sopra   rappresentata,   difesa   e
domiciliata; 
    Contro: 
        Condominio Centro Commerciale Le Torbiere,  Consorzio  Centro
Polifunzionale Cortefranca Scrl, Antiche  Mura  Snc  di  Spada  O.  e
Ghiglia L., Papiro Tre Srl, La Corte di  Gre'  Srl,  Spaghetteria  Da
Mauri, rappresentati e difesi dagli avv.  Gianfranco  Boldini,  Paolo
Bassi, Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto presso  Giovanni
Battista Conte in Roma, via E.Q.Visconti 99; 
        Alex Calzature  Srl,  Anna  Shoes  Srl,  Antico  Sebino  Snc,
Baglioni Jeans Srl, Bambyland Srl, Bar della  Corte  Srl,  Bazar  del
Tappeto di Ghilardi Giancarla, Derta Spa, Due Erre  Immobiliare  Srl,
Essenza Store Srl, Essevi Srl, Ferrari Piera, Finalba Spa, Il  Caffe'
di Arianna di Fusari Anna & C. Snc, Il Fulmine di Bignotti Mattia, Il
Mercatone Sas, Immobiliare Dany Srl,  Immobiliare  Franciacorta  Iseo
Lago Srl, Immobiliare Iseo Lago Srl,  Immobiliare  Le  Torbiere  Srl,
L'Angolo Moda Srl, L'Arcobaleno Sas di Chao  Chaoui  &  C.,  Lr  Srl,
Magic Pechino Sas di Zhou Weigang  &  C.,  Mobili  Orzinuovi  Snc  di
Gallon Valerio & C., Molinari Srl, Miber Spa, Monia Remotti,  C  &  C
Calzature  Srl,  Nady  Store  di  Lisiari  Luca,  Nicos  Srl,  Ottica
Vediamoci Srl, Panni Debora, Peccati di Gola  Snc,  Pianeta  Mare  di
Rolando Dancelli, Planet Coffee Snc di Balestra Ivan Giovanni  &  C.,
Raccagni Group Srl, Red Passion di Falapuppi Luca, Tornato Srl, Susan
Group Srl, Tempo Libero Corte Franca Srl, Tanservice Srl, Limoni Spa,
Unoduetreeuro.Com di Novali Giovanni, Valenti Multistore  Srl,  Valli
Achille, Valli Emilio, Noli Franco, Z 98 Sas di Nanni & C., Wang  Rui
Kua, Tutto  Per  Tutti  di  Ye  Xiao  Ping,  Turla  Lara,  Mariannaud
Parfumeries Italia Spa, Alver Srl,  Astra  Srl,  Concept  Group  Srl,
Prospettiva Immobiliare Srl, Gioielli di Valenza Srl,  Stefanel  Spa,
Gold Sarni Srl; 
    Nei confronti di Comune di Franca; 
    Per la riforma: 
quanto al ricorso n. 6555 del 2010: 
    della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata  Di  Brescia:
Sezione Ii n. 01536/2009, resa tra le parti,  concernente  DISCIPLINA
ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO ANNO 2009 
quanto al ricorso n. 7636 del 2010: 
    della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata  Di  Brescia:
Sezione Ii n. 01536/2009, resa tra le parti,  concernente  DISCIPLINA
ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO ANNO 2009 
quanto al ricorso n. 7637 del 2010: 
    della sentenza del T.a.r. Lombardia - Sez. Staccata  Di  Brescia:
Sezione Ii n. 01535/2009, resa tra le parti,  concernente  DISCIPLINA
ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO 
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  delle  parti  in
epigrafe specificate; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  21  ottobre  2011  il
Cons.  Francesco  Caringella  e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati
Buccellato, per  delega  dell'Avv.  Ramadori,  Nardeili,  per  delega
dell'Avv. Ribolzi, e Quici, per delega dell'Avv. Forloni e Conte; 
    1.  I  ricorrenti  di   primo   grado,   operatori   del   Centro
polifunzionale «Le Porte  Franche  -  Botteghe  in  Franciacorta»  ed
esercenti  e  proprietari  dei  locali  del  Centro  «Le   Torbiere»,
complessi  polifunzionali  e  commerciali   ubicati   rispettivamente
ubicati nel territorio dei Comuni di Erbusco e  Corte  Franca,  hanno
impugnato, con  separati  ricorsi,  i  provvedimenti  di  regolazione
dell'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio con  i  quali  i
Comuni  in  esame,  in   applicazione   della   normativa   regionale
regolatrice   della   materia,   avevano   negato    l'autorizzazione
all'apertura generalizzata  degli  esercizi  nelle  giornate  festive
muovendo dalla premessa della non inclusione del territorio di  detti
Comuni nel novero degli «ambiti territoriali a  forte  attrattivita'»
per i quali  e'  legislativamente  prevista  la  deroga  al  generale
divieto di apertura festiva e domenicale. 
    2. Va premesso, in punto di fatto, che il Comune di  Erbusco,  in
ragione della sua peculiare posizione geografica, contigua all'ambito
lacustre del Lago d'Iseo e nel pieno  della  Franciacorta  -  che  lo
connota quale territorio interessato dal  turismo  enogastronomico  e
del ruolo di crocevia di numerosi itinerari tra il Lago d'Iseo  e  la
citta' di Brescia - era stato in precedenza annoverato negli  «ambiti
ad economia prevalentemente turistica» di cui all'art. 12 del  d.lgs.
31 marzo 1998, n. 114, sin dall'adozione  della  D.G.R.  21  dicembre
2001, n. 7/7508, ovvero negli «ambiti  a  vocazione  e  potenzialita'
turistica» alla stregua dei criteri di cui al D.C.R. 20  marzo  2007,
n. VII/358. 
    Tale qualificazione del territorio di pertinenza aveva consentito
al  centro  Le  Porte  Franche   di   giovarsi   della   possibilita'
dell'apertura domenicale  prevista  dalla  legislazione  nazionale  e
dalla normativa regionale a beneficio degli esercizi pubblici inclusi
nel territorio di un Comune ad economia prevalentemente turistica. 
    3. A sua volta il Comune  di  Corte  Franca,  confinante  con  il
Comune di Iseo, e' inserito nella riserva  naturale  regionale  delle
«Torbiere del Sebino», la quale rappresenta l'estrema propaggine  sud
del lago d'Iseo  (al  quale  le  «torbiere»  sono  idrogeologicamente
collegate) e costituisce una zona caratterizzata  da  grandi  e  poco
profondi  specchi  d'acqua,  alternati   ad   arginature   lievemente
emergenti, di particolare interesse paesaggistico ed ambientale. 
    Proprio in ragione della sua peculiare posizione  geografica,  il
Comune di Corte Franca,  sin  dai  primi  anni  settanta,  era  stato
riconosciuto «Comune turistico» e, quindi, classificato dapprima come
«Comune a prevalente economia turistica» (D.P.R.L. 21 febbraio  1990,
n.  3196)  e  poi  come   ricadente   negli   «ambiti   ad   economia
prevalentemente turistica» di cui al d.lgs. 31 marzo  1998,  n.  114,
art. 12 (D.G.R. 8 giugno 2001, n. 7/5061),  ovvero  negli  «ambiti  a
vocazione e potenzialita' turistica» secondo i criteri stabiliti  con
D.C.R. 20 marzo 2007, n. VII/358 (D.G.R. 6 febbraio 2004, n.  7/16287
e D.G.R. 30 gennaio 2008, n. 8/6532). 
    Tale qualificazione del Comune di Corte Franca e' valsa,  quindi,
la possibilita' dell'apertura domenicale del centro Le  Torbiere,  in
quanto  ricadente  nel  territorio   di   un   Comune   ad   economia
prevalentemente turistica e per cio' stesso ammesso  a  godere  della
deroga all'obbligo della chiusura nella giornata di domenica prevista
dall'art. 12 del d.lgs. 114/98. 
    4. A seguito della riforma del Titolo  V  della  parte  II  della
Costituzione,  la  Regione  Lombardia  ha  esercitato  la  competenza
legislativa residuale riconosciutale, ex art.  117,  comma  4,  della
Costituzione, in materia di regolamentazione  del  commercio  c,  per
quanto di interesse, attraverso la modifica della L.R. 3 aprile 2000,
n. 22, attuata con la L.R. 28 febbraio 2007, n. 30, ha eliminato ogni
riferimento, nella regolamentazione  delle  aperture  domenicali,  ai
Comuni ad economia prevalentemente turistica,  limitando  le  deroghe
agli «ambiti territoriali a forte  attrattivita'»  definiti  in  modo
puntuale dal comma 10 dell'art. 5-bis con un  elenco  che  comprende,
alla lettera b), i «Comuni rivieraschi  dei  laghi  lombardi  di  cui
all'allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12». 
    In attuazione di detto jus superveniens i Sindaci dei due  Comuni
in esame hanno adottato Ordinanze volte alla disciplina  degli  orari
degli esercizi  di  vendita  al  dettaglio  con  le  quali,  muovendo
dall'assunto della non inclusione degli stessi Comuni in alcuno degli
«ambiti  territoriali   a   forte   attrattivita'»   legislativamente
enucleati,  hanno  negato  agli  esercizi   di   cui   ai   complessi
polifunzionali   in   epigrafe   specificati   il   beneficio   della
generalizzata apertura domenicale. 
    5. Con le sentenze appellate i  Primi  Giudici  hanno  accolto  i
separati  ricorsi  proposti  dagli  operatori  economici  in  oggetto
all'indirizzo di dette determinazioni in una con gli atti  collegati,
connessi e conseguenziali. 
    Appellano, con separati  ricorsi,  la  Regione  Lombardia  ed  il
Comune di Erbusco. 
    Resistono i ricorrenti originari, che ripropongono,  con  appello
incidentale, le censure disattese dal Primo Giudice. 
    Le  parti  hanno  affidato  al  deposito  di   apposite   memorie
l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive. 
    All'udienza del 21 ottobre 2011 le cause  sono  state  trattenute
per la decisione. 
    6. Con  separata  sentenza  non  definitiva  n.  6124/2011,  resa
all'esito dell'odierna udienza, la Sezione ha  disposto  la  riunione
dei ricorsi ed ha respinto i ricorsi incidentali  mentre  ha  rimesso
alla presente Ordinanza la delibazione delle  questioni  oggetto  dei
ricorsi principali. 6.1. Dette censure investono l'interpretazione  e
l'applicazione della disciplina dettata dal piu'  volte  citato  art.
5-bis della  legge  regionale  n.  22/2000,  introdotto  dalla  legge
regionale 30/2007. 
    Ai fini che in questa sede rilevano va rimarcato che detta norma,
mentre consente  liberamente  l'apertura  domenicale  per  tutti  gli
esercizi commerciali di vendita al dettaglio  in  sede  fissa  aventi
superficie di vendita fino a 250 metri quadrati,  prevede,  al  comma
10,  la  seguente  disciplina  relativa  ai  cd.   ambiti   a   forte
attrattivita': «Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2,  3  e  11,
l'apertura  al  pubblico  nelle  giornate  domenicali  e  festive  e'
consentita negli ambiti territoriali  a  forte  attrattivita',  cosi'
individuati: 
        a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici; 
        b)  i  comuni  rivieraschi  dei   laghi   lombardi   di   cui
all'allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge  per
il  governo  del  territorio),  con  esclusione  dei  capoluoghi   di
provincia e limitatamente ai laghi in cui  e'  presente  un  servizio
pubblico di navigazione di linea o  turistica  per  il  trasporto  di
persone e cose; 
        c) i comuni sedi  di  stabilimenti  termali  riconosciuti  ai
sensi della disciplina regionale vigente; 
        d) i centri storici dei comuni capoluogo di  provincia,  come
delimitati dagli strumenti urbanistici; 
        e) i comuni su cui  insiste  il  sedime  degli  aeroporti  di
Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500
metri in linea d'aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo,
esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello  sviluppo
aeroportuale». 
    In definitiva, dalla disciplina riportata si ricava  il  seguente
assetto delle aperture domenicali: 
        a)  resta  fermo,  per  tutti  gli  esercizi,   il   rispetto
dell'orario massimo previsto dalla legge e dell'obbligo  di  chiusura
nei giorni 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio,  15  agosto,  25
dicembre pomeriggio e 26 dicembre: 
        b) l'apertura al pubblico e' consentita, tranne per chi  goda
delle deroghe di cui ai punti successivi, esclusivamente nella  prima
domenica dei mesi da gennaio a  novembre,  nell'ultima  domenica  dei
mesi di maggio,  agosto  e  novembre,  nelle  giornate  domenicali  e
festive di dicembre, nonche' in ulteriori tre giornate  domenicali  o
festive scelte dai Comuni in relazioni alle esigenze locali; 
        c) nessun  limite  all'apertura  domenicale  incontrano,  per
tutto l'arco dell'anno solare, gli esercizi con superficie di vendita
inferiore a 250 mq; 
        d) gli esercizi situati in capoluoghi di Provincia, ma  fuori
dal centro storico, nonche' gli outlet (cosi' come definiti dal comma
7 dell'art. 5-bis della L.R. 22/00) con superficie superiore a 10.000
mq possono essere autorizzati  dai  comuni,  previo  accordo  con  le
organizzazioni maggiormente rappresentative  dei  consumatori,  delle
imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, fino ad
un massimo di ulteriori dieci giornate annue di apertura domenicale o
festiva,  ulteriormente   incrementabili   ottenendo   la   specifica
autorizzazione in tal senso dalla Giunta regionale; 
        e) l'apertura domenicale e festiva e' sempre possibile  negli
«ambiti territoriali a forte attrattivita'» cosi' individuati: comuni
montani  con  impianti  sciistici,  comuni  rivieraschi   dei   laghi
lombardi, con esclusione dei capoluoghi di provincia e  limitatamente
ai laghi in cui e' presente un servizio pubblico  di  navigazione  di
linea e turistica per il trasporto di persone e cose, comuni sedi  di
stabilimenti  termali,  centri  storici  dei  comuni   capoluogo   di
provincia, comuni in cui insiste il sedime degli aeroporti lombardi. 
    Va per completezza osservato che la norma in questione  e'  stata
abrogata dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (art. 155, comma
1, lett. f), per essere integralmente trasfusa,  senza  soluzione  di
continuita', nell'art. 103 di detta ultima legge,  il  cui  comma  13
disciplina in particolare le  aperture  degli  esercizi  ubicati  nei
territori dei Comuni a forte attrattivita'. 
    In applicazione di detta normativa, introdotta nel 2007 e tuttora
vigente per effetto della ricordata successione di leggi, il  Sindaco
del Comune di Erbusco, con l'Ordinanza impugnata in primo  grado,  ha
negato la generalizzata  apertura  domenicale  per  gli  esercizi  di
superficie superiore ai 250 mq, stante la non sussunzione del  Comune
medesimo negli ambiti territoriali  di  cui  al  comma  10  dell'art.
5-bis, e, in particolare, nel novero dei Comuni  rivieraschi  di  cui
alla lettera b), i quali godono della deroga che consente  l'apertura
domenicale durante tutto l'arco dell'anno. 
    6.2. La Sezione, in adesione  alle  censure  svolte  dalle  parti
appellanti,  non  ritiene  di  poter   accedere   all'interpretazione
costituzionalmente orientata  della  normativa  regionale,  sostenuta
dalle parti ricorrenti in primo grado e in parte recepita  dal  Primo
Giudice, nel duplice senso della natura  esemplificativa  dell'elenco
degli ambiti a forte attrattivita' turistica indicati dalla  norma  e
dell'adesione ad una nozione lata di Comuni  rivieraschi,  idonea  ad
includere anche i Comuni non aventi un accesso  diretto  al  lago  ma
ubicati in una situazione di collegamento territoriale  e  funzionale
con lo  specchio  lacustre  apprezzabile  sul  versante  economico  e
turistico. 
    Osserva, infatti, la Sezione, quanto al  primo  aspetto,  che  il
comma  10  dell'art.  5-bis,  nel  riferirsi   agli   ambiti   «cosi'
individuati», senza recare alcun richiamo - con  l'uso  di  locuzioni
del tipo «tra l'altro» o «ad esempio» o, ancora, «in  particolare»  -
alla natura non esaustiva  dell'elencazione,  intende  con  chiarezza
enucleare in modo puntuale e tassativo i territori  per  i  quali  e'
consentita, in via generale, l'apertura al  pubblico  nelle  giornate
domenicali e festive. Risulta, quindi, netto, nell'impalcatura  della
legge regionale, lo scarto rispetto all'impostazione abbracciata, sul
piano della  legislazione  nazionale,  dall'art.  12  del  d.lgs.  n.
114/1998, che, senza indicare in via diretta, ope legis, i Comuni  ad
economia prevalentemente turistica, demanda all'attivita' ricognitiva
concreta della Regione il relativo compito, da espletare all'esito di
un procedimento in contraddittorio teso ad apprezzare la specificita'
delle singole  situazioni  locali  («anche  su  proposta  dei  comuni
interessati  e  sentite  le  organizzazioni  dei  consumatori,  delle
imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti»). 
    Del pari, venendo  al  secondo  profilo,  la  nozione  di  Comune
rivierasco di cui alla lettera b) di detto art. 5-bis,  si  riferisce
in modo non equivoco ai Comuni che si  affacciano  sulle  sponde  del
lago, senza comprendere anche quelli caratterizzati da una piu'  lata
prossimita' che ne implichi l'inclusione, per presenze  turistiche  e
struttura socio-territoriale, nel sistema economico lacustre. 
    E tanto in aderenza alla ricordata impostazione che  sorregge  in
parte  qua  la  legge,  orientata  ad  una  ricognizione  legislativa
puntuale che esclude l'intermediazione di un'attivita' amministrativa
concreta di verifica delle caratteristiche delle  singole  situazioni
locali. 
    6.3. Reputa, tuttavia,  la  Sezione  che  proprio  detta  opzione
legislativa, fatta propria del comma 10 dell'art. 5-bis  cit.  e  poi
trasfusa in modo pedissequo nel comma 13 dell'art.  103  della  legge
regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di commercio e di fiere), nella parte in cui fissa un  elenco
tassativo che non lascia spazio all'individuazione amministrativa  di
ulteriori situazioni  qualificate,  presti  il  fianco  ai  dubbi  di
legittimita' costituzionale, prospettati dalle parti  originariamente
ricorrenti e ribaditi in secondo grado. 
    Tali  dubbi  sono,  ad  avviso  del  Collegio,  rilevanti  e  non
manifestamente in fondati. 
    6.3.1. Quanto al profilo della  rilevanza,  dall'esposizione  fin
qui svolta si  ricava  che  proprio  l'applicazione  della  norma  in
questione ha impedito l'inclusione dei  Comuni  di  Erbusco  e  Corte
Franca nell'elenco dei Comuni esonerati dalla regola  della  chiusura
festiva prima garantita per effetto dell'attuazione dell'art. 12  del
d.lgs. n. 114/1998, che aveva consentito agli operatori in  esame  di
godere, sin dal 2001, di tale beneficio. 
    In ordine  alla  non  manifesta  infondatezza,  la  Sezione  deve
rimarcare che  la  res  litigiosa  oggi  sottoposta  al  Collegio  si
differenzia dalle tematiche sulle quali e' intervenuta la sentenza  8
ottobre 2010 n. 288 della Corte Costituzionale. 
    6.3.2. Le questioni di  legittimita'  costituzionale  affrontate,
con esito  di  rigetto,  dalla  Corte  delle  Leggi  si  appuntavano,
infatti, sul regime generale  delle  aperture  domenicali  e  festive
dettato dai commi 5 e 9 dell'art.  5-bis  della  legge  regionale  n.
22/2010 mentre nella specie viene in rilievo  la  disciplina  dettata
dal comma  10  con  riguardo  allo  specifico  profilo  degli  ambiti
territoriali a forte attrattivita'. 
    Si deve soggiungere  che  la  Corte  Costituzionale  ha  posto  a
fondamento della  propria  decisione  il  rilievo  dell'insussistenza
della violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  in
forza della duplice circostanza della  sussistenza  della  competenza
delle Regioni in materia di  commercio  e  della  non  ricorrenza  di
aspetti limitativi della concorrenza in seno  alle  norme  scrutinate
della legge regionale. 
    In particolare,  la  Corte  Costituzionale  ha  ritenuto  che  la
disciplina degli  orari  degli  esercizi  commerciali  rientra  nella
materia «commercio» di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.  e  che,
nel caso di specie, la normativa regionale sull'apertura domenicale e
festiva degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non si
pone in contrasto con il d.lgs.. n. 114 del 1998,  e  in  particolare
con l'art. 11, in quanto  introduce  una  disciplina  di  settore  di
sostanziale liberalizzazione che, in conformita' con quella  statale,
prende in considerazione una serie di  parametri,  quali  il  settore
merceologico   di   appartenenza,   la   dimensione    dell'esercizio
commerciale e gli effetti sull'occupazione. 
    La Corte Costituzionale ha,  in  particolare,  osservato  che,  a
fronte della previsione statale (art. 11 del d.lgs. n. 114/1998), che
rimette alla discrezionalita' del Comune la possibilita' di  decidere
l'apertura per otto domeniche o altre festivita' nei mesi da  gennaio
a novembre, oltre che a tutto il mese di dicembre, la legge regionale
n. 22 del 2000, all'art. 5-bis, comma  5,  ha,  invece,  previsto  la
possibilita' - non soggetta nell'an alla discrezionalita' del  Comune
- di apertura domenicale nella prima domenica dei mesi da  gennaio  a
novembre e nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio,  agosto  o
novembre, e in altre cinque giornate domenicali e festive scelte  dai
Comuni in relazione alle esigenze locali, oltre che per tutto il mese
di dicembre. 
    La Corte ha soggiunto che il comma 9 dell'art. 5-bis della  legge
regionale citata prevede, addirittura, un esonero quasi integrale dal
rispetto  della  chiusura  domenicale  e  festiva  per  gli  esercizi
commerciali di superficie inferiore ai 250 metri  quadrati.  Risulta,
dunque,  errata,  ad  avviso  della  Corte,  la   ricostruzione   del
rimettente  secondo  la  quale  la  legislazione  regionale   avrebbe
introdotto ulteriori e inammissibili limiti all'apertura domenicale e
festiva rispetto a quelli previsti dal  legislatore  statale  con  il
d.lgs. 114 del 1998. 
    Ha quindi concluso la Corte che  la  Regione  Lombardia,  con  le
norme impugnate, ha esercitato la  propria  competenza  residuale  in
materia di commercio, dettando una  normativa  che  non  si  pone  in
contrasto con  gli  obiettivi  perseguiti  dalle  norme  statali  che
tutelano e promuovono la concorrenza. 
    6.4. Nel caso di  specie  viene  invece  in  rilievo  la  diversa
tematica della legittimita' costituzionale delle norme regionali che,
ponendosi in linea di discontinuita' rispetto  alla  legge  nazionale
che demandava ad un'indagine amministrativa concreta l'individuazione
dei Comuni ad  economia  prevalentemente  turistica  esonerati  dalla
regola della chiusura domenicale e festiva, ha sostituito la  nozione
statale dei Comuni ad economia prevalente turistica con quella  degli
ambiti  territoriali  a  forte  attrattivita',   accedendo   ad   una
tipizzazione legislativa che ha comportato  l'esclusione  di  Comuni,
come quelli di Erbusco e Corte Franca, prima ammessi alla  disciplina
di maggior favore a seguito di una verifica concreta  delle  relative
caratteristiche economiche, sociali e territoriali. 
    La Sezione reputa che  la  disciplina  dettata  dall'art.  5-bis,
comma 10, della legge regionale n. 22/2000 e dall'art. 103, comma 13,
della legge regionale n. 6/2010, presenti profili non  manifestamente
infondati di contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 97, 103, 113  e  117,
comma 1, lett. e, Cost. 
    6.4.1. In primo luogo viene in rilievo la sospetta violazione dei
principi   di   eguaglianza,   ragionevolezza   e   buon    andamento
dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. 
    La  tipizzazione  legale  degli  ambiti  territoriali  di   forte
attrattivita', nella misura in cui prescinde dall'apprezzamento delle
realta'  locali  e  dall'analisi  delle  situazioni   specifiche   in
relazione alle mutevoli  condizioni  storiche  e  fattuali,  produce,
infatti, un irrigidimento non  conforme  ai  canoni  di  eguaglianza,
ragionevolezza e della buona amministrazione, che richiederebbero, ai
fini dell'individuazione di dette peculiari situazioni  territoriali,
quell'istruttoria adeguata ed in contraddittorio garantita, sul piano
nazionale, dall'art. 12 del d.lgs. n. 114/1998. Il concetto di ambito
territoriale a forte attrattivita' e', infatti, un concetto  generico
e indeterminato che necessita di una concretizzazione rimessa ad  una
verifica  amministrativa  finalizzata  ad  apprezzare  le  situazioni
locali che, in ragione della specifica vocazione turistica, incarnano
la nozione astratta sancita dalla legge. Ne  deriva  che,  una  volta
sancito, a livello nazionale come in campo  regionale,  il  principio
secondo cui gli esercizi commerciali operanti in bacini  territoriali
caratterizzati  da  una   speciale   attrattivita'   debbono   godere
dell'esenzione dalla generale  regola  della  chiusura  festiva  onde
corrispondere alla piu' intensa domanda di  mercato,  e'  illogica  e
foriera di immotivate sperequazioni la fissazione di una  presunzione
juris et de jure, del tutto avulsa dallo  scrutinio  delle  peculiari
realta' territoriali, secondo cui debbono ritenersi  privi  di  detta
qualita'  i  Comuni  non  inclusi  nelle  categorie  legislativamente
enunciate. Non si comprende, ad esempio, in base a quale criterio  un
Comune dotato di un limitato sbocco sul lago debba essere ipso  facto
un ambito di forte attrattivita' mentre, per converso, un Comune  non
situato sulla riva lacustre ma caratterizzato da una forte  affluenza
turistica indotta  dalla  prossimita'  allo  specchio  acqueo,  debba
essere ritenuto, a priori, sprovvisto di tale qualitas. 
    Piu' in generale, non appare conforme a ragionevolezza la  scelta
legislativa regionale di escludere, in via aprioristica, la capacita'
di richiamo turistico di Comuni diversi da quelli  sedi  di  impianti
sciistici, rivieraschi, sedi di stabilimenti termali,  capoluoghi  di
provincia (limitatamente ai centri  storici)  e  sedi  di  aeroporti,
mentre e' nozione di  comune  esperienza  quella  secondo  cui  anche
Comuni diversi da quelli tipizzati, come dimostrato dai provvedimenti
adottati nella  vigenza  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.
114/1998, possono essere caratterizzati  da  un  rincarato  interesse
turistico. 
    Sotto altra angolazione si deve osservare  che  la  normativa  in
questione, accedendo ad un'individuazione chiusa  e  tassativa  degli
ambiti  territoriali  in  esame,  finisce  per  vincolare  il  potere
sindacale di fissazione del calendario  di  apertura  degli  esercizi
commerciali  e,  soprattutto,  per   sostituirsi   alle   statuizioni
provvedimentali previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 114/1998. 
    Viene, quindi, in rilievo una legge provvedimento che non fissa i
criteri di individuazione dei Comuni  a  forte  attrattivita'  ma  li
individua in modo immediato. Detta legge risulta allora in  contrasto
con i parameri di cui agli artt. 3  e  97  Cost.  in  quanto  non  e'
supportata da una specifica istruttoria finalizzata a  analizzare  le
realta' territoriali e ad effettuare una ponderazione comparativa  di
interessi in relazione a  criteri  orientativi  previamente  definiti
(cfr., ex multis, Corte Cost. 8 maggio 2009, n. 137; 20 luglio  2007,
n. 314; 17 giugno 1996, n.  2059).  6.4.2.  Risulta  conseguentemente
violato il canone della pienezza  e  dell'effettivita'  della  tutela
giurisdizionale ex artt. 24, 103 e 113 Cost.  in  quanto  l'invasione
legislativa della sfera  amministrativa  si'  riflette  negativamente
sulla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive incise. 
    Risultano, infine, non manifestamente infondati anche i dubbi  di
legittimita' costituzionale in relazione ai  parametri  di  cui  agli
artt. 41 e 117, comma 1, lettera e), della Costituzione. 
    6.4.3.  L'introduzione  di  una  normativa  regionale  che,   con
riguardo all'apertura domenicale nei territori a  valenza  turistica,
sia di fatto piu' restrittiva di quella previgente e si distacchi  in
peius  dai  parametri  di  riferimento  dettati  dal  d.lgs.  114/98,
sortisce un'irragionevole  lesione  del  principio  di  tutela  della
liberta' di iniziativa economica collegata all'incisione delle scelte
organizzative degli operatori economici (art. 41 Cost.) e si riflette
negativamente  sui  livelli  di  tutela  della   concorrenza.   Sotto
quest'ultima prospettiva va  rimarcato  che  il  precetto  censurato,
diversamente dalle disposizioni esaminate dalla sentenza n.  288/2010
della Consulta, produce effetti limitativi dei livelli di concorrenza
garantiti dalla legge  nazionale,  con  conseguente  invasione  della
sfera di competenza riservata alla legislazione statale ex art.  117,
comma 2,  lett.  e),  Cost.,  in  quanto  finisce  per  deprimere  le
potenzialita' competitive degli esercizi commerciali siti  in  Comuni
che, pur essendo a forte attrattivita' turistica secondo i  parametri
della legge nazionale, non sono  compresi  nel  numerus  clausus  dei
bacini  territoriali  presi   in   considerazione   dal   legislatore
regionale. Ne deriva una chiara e non giustificata restrizione  della
potenzialita' concorrenziale  di  tali  esercizi  rispetto  a  quella
assicurata agli omologhi esercizi compresi nei Comuni  inclusi  negli
ambiti di forte attrattivita' di cui alla citata  legge  regionale  e
nei Comuni ad economia prevalentemente turistica di cui  all'art.  12
del d.lgs. n. 114/1998. 
    Si deve  conclusivamente  osservare,  al  riguardo,  che,  se  la
disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. 114/98 -  secondo  cui  «nei
Comuni  ad  economia  prevalentemente  turistica...   gli   esercenti
determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono
derogare all'obbligo di chiusura di cui all'art. 11, comma 4»  (ossia
all'obbligo di chiusura domenicale per gli  esercizi  di  vendita  al
dettaglio) - non puo' escludere la potesta' legislativa delle Regioni
in ordine  alla  disciplina  del  commercio,  detta  norma  si  pone,
tuttavia, come limite fondamentale al contenuto della stessa  laddove
la normativa regionale, come nel caso di  specie  e  diversamente  da
quanto accade nei campi esaminati dalla Corte Costituzionale  con  la
sentenza n. 288/2010, vada  ad  incidere  negativamente  sull'assetto
della concorrenza, riservato alla competenza legislativa dello Stato.
Deve, infatti, ritenersi, alla stregua delle  considerazioni  innanzi
svolte, che la liberalizzazione dell'apertura domenicale in  tutti  i
comuni ad economia prevalentemente turistica  prevista  dall'art.  12
del d.lgs. 114/98 rappresenti un principio la violazione del quale e'
idonea ad integrare un'incostituzionalita' della norma per violazione
dell' art. 117 Cost, oltre che dei gia' citati artt. 3 41 e 97 Cost. 
    7. Per quanto esposto,  appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.
5-bis, comma 10, della legge della Regione Lombardia 3  aprile  2000,
n. 22, e 103,  comma  13,  della  legge  della  Regione  Lombardia  2
febbraio 2010, n. 6, in relazione agli articoli 3, 24, 41,  97,  103,
113 e 117 della Costituzione. 
    Con la rammentata sentenza non definitiva e' gia' stata  disposta
la sospensione del giudizio in esame in  pendenza  della  definizione
della questione di costituzionalita'.