IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso  in  appello  n.
303 del 2010 proposto da Presidenza della Regione  siciliana,  giunta
regionale  siciliana  e  assessorato  regionale  all'industria  (oggi
dell'energia e dei servizi di  pubblica  utilita'),  in  persona  dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e  difesi
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di  Palermo,  presso  i  cui
uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati; 
    Contro   la   Solarenergy   s.r.l.,   in   persona   del   legale
rappresentante pro  tempore,  non  costituita  in  questo  grado  del
giudizio; 
    Per l'annullamento della sentenza  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (Sez. Il) - n. 1852 del 12
febbraio 2010. 
    Visto il ricorso, notificato il 5 marzo e depositato il 15  marzo
2010, con i relativi allegati; 
    Visti gli atti tutti della causa; 
    Relatore alla pubblica udienza dell'8 giugno 2011 il  Consigliere
Antonino Anastasi; udito, altresi', l'avv. dello Stato La  Spina  per
le amministrazioni appellanti; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 


				 
                                Fatto 

 
    La    societa'    appellata    ha    richiesto    il     rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 12 del decreto legislativo  n.
387 del 2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per  la
produzione di energia elettrica. 
    Nelle more del procedimento autorizzatorio e' entrato  in  vigore
il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana  -  P.E.A.R.S.
approvato con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1  del  3
febbraio 2009, emanata  con  decreto  del  Presidente  della  Regione
Siciliana in data 9 marzo 2009 pubblicato in G.U.R.S. n.  13  del  27
marzo 2009 del quale e' espressamente prevista l'applicabilita' anche
alle domande gia' in itinere. 
    La Solarenergy s.r.l., con ricorso al T.A.R. Palermo,  ha  allora
impugnato (tra l'altro)  gli  atti  di  approvazione  del  P.E.A.R.S.
sostenendo: 
        in  via  principale  l'inapplicabilita'  delle   prescrizioni
previste dal nuovo Piano alle domande di autorizzazione in precedenza
presentate; 
        in via  gradata  l'illegittimita'  intrinseca  di  molteplici
disposizioni. 
    Con  la  sentenza  in  epigrafe   indicata   l'adito   Tribunale,
accogliendo  pressoche'  in  toto  il  ricorso,  ha  in  primo  luogo
stabilito che il  Piano  -  avendo  natura  regolamentare  -  non  e'
applicabile a domande presentate prima della sua entrata  in  vigore,
pena la violazione della regola di cui all'art. 11 delle preleggi. 
    In secondo luogo il Tribunale (ritenendo  di  dover  pronunciarsi
nonostante il sopravvenuto difetto  di  interesse  della  ricorrente,
eccepito dall'Amministrazione) ha annullato le prescrizioni  relative
a: 
        necessita' di' documentazione  attestante  la  disponibilita'
giuridica dell'area di impianto; 
        necessita' di comunicazione del gestore della rete attestante
la capacita' di quest'ultima di ricevere l'energia prodotta dal nuovo
impianto; 
        necessita' della  partecipazione  -  in  ogni  caso  -  della
Soprintendenza ai Beni Culturali e  Ambientali  alla  Conferenza  dei
Servizi; 
        possibile imposizione da parte della Conferenza di misure  di
mitigazione ambientale e compensazione; 
        necessita'  di  allegare  alla  richiesta  l'impegno  di  una
compagnia di assicurazioni a rilasciare, in caso  di  autorizzazione,
adeguata copertura assicurativa; 
        prestazione di idonee garanzie a favore della  Regione  prima
dell'inizio dei lavori; 
        necessita' di una distanza di almeno 10 km  tra  impianti  di
potenza superiore a 10 MW. 
    La sentenza e' stata impugnata con l'atto  di  appello  all'esame
dalla soccombente Amministrazione regionale la quale  ne  ha  chiesto
l'annullamento previa sospensione dell'esecutivita'. 
    Con ordinanza n. 434 del  30  aprile  2010  questo  Consiglio  ha
sospeso l'esecutivita' della sentenza impugnata. 
    All'udienza dell'8 giugno 2011 l'appello e' stato  trattenuto  in
decisione. 


				 
                               Diritto 

 
Premesse. 
    Al fine di enucleare i  tratti  salienti  della  controversia  in
esame deve ricordarsi che con la sentenza  in  epigrafe  indicata  il
T.A.R. Palermo: 
        a) ha qualificato il Piano  Energetico  Ambientale  Regionale
Siciliano -  P.E.A.R.S.  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
Regionale  n.  l  del  3  febbraio  2009  come  atto  avente   natura
regolamentare; 
        b)  ne  ha  dichiarato  l'inapplicabilita',  in  virtu'   del
generale principio di  irretroattivita'  delle  norme  regolamentari,
alle richieste di autorizzazione alla realizzazione  di  impianti  di
produzione di energia elettrica da fonti  rinnovabili  o  alternative
presentate prima dell'approvazione  del  Piano  stesso,  come  quella
della societa' appellata; 
        c) ha tuttavia scrutinato la coerenza  di  alcune  previsioni
del Piano rispetto alla normativa primaria statale ed ha annullato le
numerose prescrizioni indicate nelle premesse. 
    Con il primo motivo di impugnazione  l'Amministrazione  evidenzia
l'errore in  cui  e'  incorso  il  T.A.R.  allorche'  ha  qualificato
l'intero P.E.A.R.S. come atto regolamentare. 
    Oltre che delle Linee Guida dettate dalla Giunta, delle quali  e'
sostanzialmente pacifica la natura  regolamentare,  il  Piano  consta
infatti  di  un  documento  (elaborato  con  il  contributo  di  vari
Dipartimenti  Universitari)  che  affronta  l'intero  spettro   delle
problematiche relative allo  sviluppo  della  domanda  e  offerta  di
energia elettrica in ambito  regionale  in  chiave  programmatoria  e
dunque con valenza essenzialmente con formativa. 
    Le considerazioni  svolte  dall'Amministrazione  appellante  sono
condivisibili ma risultano in definitiva non  rilevanti:  e'  infatti
evidente, a giudizio di questo Collegio, che  la  sentenza  di  primo
grado - al di la' di indubbie  genericita'  terminologiche  -  ha  ad
oggetto  esclusivo  le  Linee  Guida  approvate   dalla   Giunta   in
sostituzione delle Linee Guida contenute nell'allegato A al  progetto
di P.E.A.R.S. sottoposto alla Giunta stessa dal competente Assessore. 
    In sostanza, il presente giudizio concerne  esclusivamente  dette
Linee Guida, e cioe' l'atto avente indiscussa  valenza  normativa,  e
non il P.E.A.R.S. inteso quale documento programmatorio. 
    Con il secondo motivo  l'Amministrazione  sostiene  che  erra  la
sentenza impugnata nel ritenere le  Linee  Guida  inapplicabili  alle
istanze proposte prima della loro entrata in vigore. 
    Salvo quanto  si  osservera'  in  seguito,  questo  mezzo  e'  da
ritenersi fondato in base alla regola della immediata  applicabilita'
nel procedimento in corso della norma sopravvenuta. 
    In  ossequio  al  principio   "tempus   regit   actum"   ciascuna
fattispecie deve realizzarsi nell'osservanza della norma  vigente  al
momento in cui questa si perfeziona, con la conseguenza che  ciascuno
degli atti che  si  susseguono  nella  sequenza  procedimentale  deve
essere posto in essere nel rispetto della norma  vigente  al  momento
dell'emissione. 
    Pertanto l'atto finale del procedimento - cioe'  l'autorizzazione
- in difetto di norme transitorie deve essere adottato  nel  rispetto
di quanto previsto  dal  nuovo  regolamento,  risultando  irrilevante
sotto questo specifico profilo (e impregiudicate eventuali  questioni
risarcitorie derivanti  dalla  pretesa  inosservanza  dell'originario
termine di conclusione del procedimento) l'affidamento  maturato  dal
titolare dell'interesse  pretensivo  alla  luce  del  vecchio  quadro
normativo. 
    Del resto, come esattamente rilevato  dall'Avvocatura,  anche  le
c.d. Linee Guida statali (D.M. 10.9.2010 adottato ai sensi  dell'art.
12 d.lgs. n. 387 del  2003)  risultano  generalmente  applicabili  ai
procedimenti in corso, con obbligo del  proponente  di  integrare  la
documentazione   originariamente   presentata   (cfr.   punto    18.6
disposizioni transitorie). 
    A questo punto, restano assorbite tutte  le  osservazioni  svolte
dall'appellante Amministrazione in ordine all'errore in procedendo in
cui e' incorso il TAR allorche'  ha  inteso  comunque  scrutinare  le
singole   disposizioni   del   Piano,    pur    avendone    decretato
l'inapplicabilita' alle iniziative della ricorrente. 
    E' infatti evidente che la  sentenza  impugnata  (richiamando  il
criterio  legittimante   dell'operatore   di   settore   che   sembra
assolutamente non pertinente alla fattispecie) non si e' data cura di
verificare adeguatamente  se  la  ricorrente  vantasse  un  interesse
processualmente qualificato all'ulteriore impugnazione di norme a lei
non applicabili. 
    E pero', una volta qui stabilita l'applicabilita' del regolamento
alle iniziative non ancora valutate dalla Conferenza, da un  lato  la
richiamata questione processuale perde ogni rilevanza; dall'altro  lo
scrutinio delle  singole  disposizioni  impugnate  viene  ad  imporsi
trattandosi - diversamente da come sostiene l'Avvocatura -  di  norme
impugnabili direttamente a  causa  del  loro  contenuto  analitico  e
immediatamente precettino. 
Normativa sopravvenuta e suoi effetti. 
    Tanto premesso in ordine all'originaria natura e  alla  immediata
applicabilita' con conseguente  diretta  impugnabilita'  delle  Linee
Guida regionali, deve rilevarsi che nelle more della definizione  del
presente giudizio d'appello e'  entrata  in  vigore  la  legge  della
Regione Sicilia 12 maggio 2010, n. 11 la quale cosi' dispone all'art.
105, comma 5: 
        «Il Presidente della Regione disciplina con  proprio  decreto
le  modalita'  di  attuazione  nel  territorio  della  Regione  degli
interventi da  realizzarsi  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
nazionali, derivanti dall'applicazione della direttiva 2001/77/CE del
27 settembre 2001, del Parlamento e del  Consiglio  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001,
e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  di
recepimento  della  predetta  direttiva.  Tale   decreto   definisce,
altresi', le misure di cui all'articolo 1, commi 4 e 5,  della  legge
23  agosto  2004,  n.  239  ed  e'  adottato  nella  forma   prevista
dall'articolo 12 dello Statuto regionale,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla  data
di entrata in vigore del  suddetto  decreto,  trova  applicazione  il
D.P.Reg. 9 marzo 2009, di emanazione della  Delib.  G.R.  3  febbraio
2009,  n.  1,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
siciliana del 27 marzo 2009, n. 13». 
    Per effetto delle norme trascritte e  del  rinvio  recettizio  in
esse contenuto le Linee Guida al P.E.A.R.S. risultano sostanzialmente
legificate, secondo quanto esattamente sostiene l'Avvocatura. 
    Per cui, premessa come si e' visto la  perdurante  applicabilita'
delle Linee Guida all'iniziativa della  societa'  appellata  e  preso
atto del  sopravvenuto  recepimento  a  livello  normativo  superiore
dell'originaria  fonte  regolamentare,   questo   Collegio   dovrebbe
limitarsi ad accogliere l'appello dell'Amministrazione e ad annullare
la sentenza  impugnata,  essendo  evidente,  secondo  il  consolidato
indirizzo giurisprudenziale, l'impraticabilita' di  un  sindacato  di
legittimita'  amministrativa  nei  confronti  di  un  atto  normativo
primario. 
Le questioni di legittimita' costituzionale: loro rilevanza. 
    Come chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. ad es. sentenza n.
241  del  2008)  con  riferimento  all'ipotesi  affine  delle   leggi
provvedimento (volte cioe' a legificare scelte che di regola spettano
all'autorita' amministrativa) la tutela dei soggetti incisi  da  tali
atti  viene  infatti  a  connotarsi,  stante  la  preclusione  di  un
sindacato da parte del  giudice  amministrativo,  secondo  il  regime
tipico  dell'atto  legislativo  adottato,  trasferendosi  dall'ambito
della giustizia  amministrativa  a  quello  proprio  della  giustizia
costituzionale. 
    Dovendo, nel senso anzi detto, fare  applicazione  dell'art.  105
della legge regionale n. 11 del 2010, questo Collegio  riconosce  (in
linea generale e salvo quanto  poi  si  dira')  la  fondatezza  delle
critiche  svolte  dall'appellante   Amministrazione   alla   sentenza
impugnata. 
    Per quanto riguarda l'obbligo di  documentare  la  disponibilita'
giuridica  dell'area  nella  quale  installare  l'impianto  (punto  2
lettera b) delle Linee Guida  regionali),  tale  disponibilita'  puo'
essere infatti comprovata  da  un  titolo  idoneo  alla  costruzione,
ovvero in alternativa dalla richiesta di  dichiarazione  di  pubblica
utilita'  delle  opere  connesse  e  di   apposizione   del   vincolo
preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione  riportante
l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed
il piano particellare (cfr. ora in tal senso Allegato I  punto  13.1.
lettere e) e d) D.M. 10.9.2010). 
    Per quanto riguarda l'impegno del gestore della Rete nazionale  a
connettere l'impianto da autorizzare, l'obbligo legale  di  questi  a
contrarre    incontra    l'ovvio    limite    della     potenzialita'
tecnico-ricettiva delle linee esistenti. 
    Quindi (salvo l'obbligo del gestore di  attivare  i  procedimenti
per il potenziamento della rete in vista dell'immissione dell'energia
prodotta da impianti non inseriti nei programmi di connessione:  cfr.
ora art. 4,  comma  4,  d.lgs.  n.  28  del  2011)  nessuna  utilita'
funzionale potrebbe avere  un  progetto  di  impianto  se  non  viene
garantita la possibilita' di immettere al consumo l'energia da questo
prodotta. 
    Per  quanto  riguarda  i  compiti  della  Soprintendenza,  questo
Consiglio ha gia' chiarito che  tale  Organo  deve  partecipare  alla
Conferenza dei servizi indetta per  il  rilascio  dell'autorizzazione
unica e per la necessaria valutazione  di  impatto  ambientale  degli
impianti eolici (C.G.A. n. 295 del 2008). 
    Per  quanto  riguarda  le  misure  di   eventuale   compensazione
ambientale, la relativa previsione delle Linee Guida - in quanto  ora
legificata - rientra nella competenza  regionale  (cfr.  Corte  cost.
sentenza n. 282 del 2009) e rispetta il divieto legale di individuare
la Regione quale diretta beneficiaria di eventuali monetizzazioni. 
    Per quanto riguarda la mitigazione dell'impatto ambientale,  essa
non e' affatto vietata dalla legge statale che anzi implicitamente la
presuppone: la compensazione, ora consentita, e' concepibile  infatti
solo presupponendo la impossibilita'  di  mitigare  direttamente  con
opportuni interventi l'impatto ambientale dell'impianto. 
    Tanto chiarito, il  Collegio  dubita  invece  della  legittimita'
costituzionale di alcune sottoelencate disposizioni  contenute  nelle
piu' volte citate Linee Guida e  ritiene  dimostrata,  alla  luce  di
quanto sopra osservato, la rilevanza delle relative questioni. 
    Infatti l'annullamento della sentenza impugnata per effetto della
legificazione delle norme regolamentari da essa annullate  presuppone
la legittimita' costituzionale - sui punti che ora si esamineranno  -
della norma legificante. 
    Quanto sopra con la precisazione che ovviamente le  problematiche
che si ritiene di poter sottoporre al Giudice delle leggi  sono  solo
quelle concretamente controverse  nel  presente  giudizio,  dovendosi
invece  ritenere   irrilevante   ogni   pur   possibile   dubbio   di
costituzionalita' riguardante profili delle Linee Guida  non  evocati
in questa fase del giudizio (quale ad esempio quello della  priorita'
dell'esame delle iniziative a filiera interamente regionale). 
Le  questioni   di   legittimita'   costituzionale:   non   manifesta
infondatezza. 
    In tale  prospettiva,  si  reputa  necessario  premettere  alcuni
sintetici rilievi sulle competenze legislative della Regione  Sicilia
in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    Come osservato dal  T.A.R.,  per  costante  giurisprudenza  della
Corte consolidatasi a partire dalla sentenza  n.  383  del  2005,  la
materia in oggetto e' riconducibile  alla  «produzione,  trasporto  e
distribuzione  nazionale  dell'energia»  ed  e'  quindi  oggetto   di
legislazione concorrente ai sensi dell'art.  117  comma  terzo  della
Costituzione. 
    Cio' vale, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001,
anche per le Regioni il cui Statuto speciale non contempli l'indicato
ambito materiale (Corte cost. sentenza n. 168 del 2010). 
    A giudizio di questo Collegio  e'  questo  il  caso  anche  della
Regione Sicilia: non puo' infatti condividersi (vista l'indissolubile
connessione nel settore tra le attivita' di produzione  e  quelle  di
distribuzione dell'energia  nella  rete  nazionale)  quanto  sostiene
l'Avvocatura circa la possibilita' di ricondurre la materia in  esame
anche a quella dell'industria  e  commercio,  oggetto  di  competenza
legislativa esclusiva regionale ai sensi  dell'art.  14  comma  primo
lettera d) dello Statuto Regionale. 
    Quindi la  competenza  legislativa  esercitata  dalla  Regione  -
quando con l'art.  105  piu'  volte  citato  ha  recepito  a  livello
primario le Linee Guida regolamentari - e' di tipo concorrente,  come
tale subordinata al rispetto dei principi sanciti in subiecta materia
dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. 
    Cio' premesso, viene in primo luogo in rilievo la lettera d)  del
punto 2 delle Linee Guida che impone di allegare  alla  richiesta  di
autorizzazione la dichiarazione da parte  di  primaria  Compagnia  di
assicurazione della disponibilita' alla  copertura  assicurativa  dei
rischi di mancata erogazione  del  servizio  di  fornitura  elettrica
all'ente gestore di rete. 
    Il T.A.R. ha annullato tale prescrizione rilevando che la  stessa
non appare funzionale alla tutela di un interesse pubblico di cui sia
titolare la Regione. 
    Sostiene l'Avvocatura appellante  che  invece  la  previsione  e'
adeguatamente finalizzata a garantire la serieta' dell'iniziativa  da
autorizzare, in un  contesto  territoriale  e  produttivo  esposto  a
possibili infiltrazioni della criminalita' organizzata o fenomeni  di
intermediazione da parte di societa' di comodo (c.d. sviluppatori). 
    Al riguardo osserva il Collegio che la disposizione  in  rassegna
per un verso esorbita effettivamente -  oltre  che  dalle  competenze
legislative regionali come divisate  dall'art.  14  dello  Statuto  -
dalle attribuzioni autorizzatorie che l'art. 12 demanda alle Regioni;
per   l'altro   impinge   direttamente   nell'ambito   dei   rapporti
contrattuali  tra  produttori  di  energia  e  gestore  della   rete,
disciplinato in modo uniforme a livello nazionale. 
    Conseguentemente, deve  ritenersi  che  l'art.  105  della  legge
regionale n. 11 del 2010, nel recepire il punto 2  lettera  d)  delle
Linee Guida.  risulti  in  contrasto  con  l'art.  14  dello  Statuto
Regionale e con l'art. 117  comma  secondo  della  Costituzione  (che
riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello  Stato  la  materia
dell'ordinamento civile) nonche' con lo stesso art. 117  comma  terzo
nella parte in cui demanda alla  competenza  legislativa  concorrente
delle Regioni  la  materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia». 
    Viene poi in considerazione il punto 10  delle  Linee  Guida  che
impone  al  soggetto   autorizzato   di   rilasciare,   anteriormente
all'inizio  dei  lavori  e  pena  l'inefficacia  dell'autorizzazione,
idonee garanzie a favore della Regione. 
    Il T.A.R. ha annullato tale disposizione ritenendola viziata  per
assoluta indeterminatezza, non  essendo  chiaro  quale  tipologia  di
garanzia sia richiesta e rispetto a quale parametro possa valutarsene
la congruita'. 
    Secondo  l'appellante  Avvocatura   la   previsione   corrisponde
all'esigenza di  garantire  l'effettiva  realizzazione  dell'impianto
autorizzato. 
    Al riguardo osserva il Collegio che la disposizione  in  rassegna
(oltre a demandare alla Regione  un  apprezzamento  irragionevolmente
discrezionale)    esorbita    effettivamente     dalle     competenze
autorizzatorie che l'art. 12 demanda alle Regioni. 
    Inoltre la disposizione subordina l'efficacia del  titolo  ad  un
adempimento contrattuale da parte del beneficiario (la prestazione di
garanzia in favore della Regione autorizzante) non previsto a livello
nazionale e del quale non si comprende la finalita'. 
    Conseguentemente, deve  ritenersi  che  l'art.  105  della  legge
regionale n. 11 del 2010, nel recepire il punto 10 delle Linee Guida,
risulti anch'esso in contrasto con l'art. 3 della  Costituzione,  con
l'art. 117 comma  secondo  (che  riserva  alla  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile) nonche' con
lo stesso art. 117 comma  terzo  nella  parte  in  cui  demanda  alla
competenza  legislativa  concorrente   delle   Regioni   la   materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    Viene da ultimo in rilievo il punto 21 delle Linee Guida  (Limiti
di potenza e distanze) secondo il quale "Gli impianti  di  produzione
di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10  MW  devono
essere realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10
KM  o,  comunque,  a  distanza  congrua  sulla   base   di   adeguata
motivazione". 
    Secondo il T.A.R. - che  ha  annullato  la  disposizione  perche'
viziata per eccesso di  potere  e  disparita'  di  trattamento  -  il
criterio adottato in merito alle distanze minime non risulta ancorato
ad alcun plausibile parametro scientifico. 
    Sostiene  l'Avvocatura  che,  al  contrario,  tale   criterio   -
elaborato dalla Regione nell'esercizio dei suoi poteri conformativi e
programmatori e legificato  nell'ambito  della  potesta'  legislativa
esclusiva in tema di protezione del paesaggio  conferitale  dall'art.
14 comma  1  lettera  n)  dello  Statuto  -  mira  ragionevolmente  a
conseguire obiettivi di  sostenibilita'  tecnica  e  territoriale  di
impianti che per la loro invasivita' non possono  essere  concentrati
su un'area ristretta del territorio. 
    Al  riguardo  osserva  il  Collegio  in  primo   luogo   che   la
individuazione della distanza minima, come  statuito  dalla  sentenza
appellata,  non  risulta   effettuata   sulla   scorta   di   criteri
predefiniti,  idonei  a  dimostrarne  l'effettiva  ragionevolezza   e
congruita'. 
    In disparte tale profilo,  e'  noto  che  in  base  al  comma  10
dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 l'indicazione di aree e siti  non
idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti  poteva
avvenire solo sulla base di Linee Guida  approvate  nella  Conferenza
unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
    Come piu' volte chiarito dalla Corte costituzionale, l'emanazione
delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio
di tali impianti e' da ritenersi espressione della competenza statale
di natura esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. 
    Ne consegue che l'individuazione - in un momento in cui le  linee
guida  nazionali  non  erano  state  adottate   -   di   criteri   di
distribuzione territoriale preclusivi all'installazione  di  impianti
eolici  e  fotovoltaici,  non   ottemperando   alla   necessita'   di
ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito in
ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con
l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. 
    Conseguentemente, a giudizio di questo Collegio,  deve  ritenersi
che l'art. 105 della legge regionale n. 11 del 2010, nel recepire  il
punto 21 delle Linee Guida,  risulti  in  contrasto,  oltre  che  con
l'art. 3 della Costituzione, soprattutto con l'art. 117  comma  terzo
della  Costituzione  nella  parte  in  cui  demanda  alla  competenza
legislativa  concorrente  delle  Regioni  la   materia   «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    Conclusivamente va  dichiarata  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale - per contrasto
nei sensi di cui in motivazione con gli artt. 3 e 117 commi secondo e
terzo della Costituzione nonche' con l'art. 14  dello  Statuto  della
Regione Sicilia  approvato  con  R.D.L.  15  maggio  1946  n.  455  -
dell'art. 105 della legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010 n.  11
di legificazione  delle  Linee  Guida  al  P.E.A.R.S.  approvate  con
deliberazione della G.R. n. 1 del 3 febbraio 2009, nella parte in cui
esse prevedono: 
        alla lettera d)  del  punto  2  l'obbligo  di  allegare  alla
richiesta di autorizzazione la dichiarazione  da  parte  di  primaria
Compagnia  di  assicurazione  della  disponibilita'  alla   copertura
assicurativa  dei  rischi  di  mancata  erogazione  del  servizio  di
fornitura elettrica all'ente gestore di rete; 
        al  punto  10  l'obbligo  per  il  soggetto  autorizzato   di
rilasciare, anteriormente all'inizio dei lavori e pena  l'inefficacia
dell'autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione; 
        al punto 21 che gli impianti  di  produzione  di  energia  da
fonti  rinnovabili  di  potenza  superiore  a  10  MW  devono  essere
realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 KM  o,
comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione.