Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587, fax n. 06/96514000 e P.E.C. per il ricevimento degli atti ags m2@mailcertavvocaturastato.it, e presso la stessa domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 aprile 2012, ricorrente; Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Firenze, Piazza Duomo, n.10, intimata. Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'articolo 34, comma 1, lett. b), legge della Regione Toscana n. 6 del 17 febbraio 2012, pubblicata nel BUR n. 7 del 22 febbraio 2012 recante «Disposizioni in materia di valutazioni ambientali, modifiche alla l.r. n. 10/2010, alla l.r. n. 49/1999, alla l.r. n. 56/2000, alla l.r n. 61/2003 e alla l.r. n. 1/2005». Per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. Fatto Con la legge n. 6 del 17 febbraio 2012, la Regione Toscana ha dettato disposizioni in materia di valutazioni ambientali apportando modifiche alle leggi della stessa regione n. 10/2010, n. 49/1999, n. 56/2000, n. 61/2003 e n. 1/2005. In particolare, l'art. 34 della predetta legge ha sostituito l'art. 41 della l.r. n. 10/2010. Per effetto dell'intervenuta sostituzione, tale articolo rubricato «Definizioni», al comma 1, lett b) dispone che per progetto definitivo si intende "nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformita' ai criteri dettati dall'art. 93, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, nonche' dal d.P.R. n. 207/2010: negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della lettera a)». Tale norma si espone a vizi di incostituzionalita' per il seguente motivo di Diritto Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. in riferimento agli artt. 5, comma 1, lett. h) e 23 comma 1, del d.lgs n. 152/2006. La L.R. n. 6/2012, contenente modifiche a precedenti norme in materia di valutazioni ambientali, e' censurabile relativamente alla disposizione di cui all'art. 34. La norma, che sostituisce l'art. 41 della l.r. 10/2010, rubricato «Definizioni», al comma 1, lett. b) stabilisce, con riferimento alle opere diverse da quelle pubbliche, che il progetto definitivo deve presentare, ai fini delle procedure previste dalla legge stessa, «un livello di informazione e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della lettera a)», vale a dire al livello di dettaglio e di informazioni proprio degli elaborati caratterizzanti i progetti preliminari di opere pubbliche. Tale definizione risulta difforme da quella data dall'art. 5, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 152/206, in base al quale, ai fini della valutazione ambientale, e' definitivo quel progetto che «presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente» al progetto definitivo di opere pubbliche. L'attuale formulazione della disposizione regionale, difatti, consente di sottoporre a VIA il «progetto preliminare» e non quello «definitivo», ponendosi in netto contrasto con quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, che prevede fra gli allegati all'istanza di VIA il progetto definitivo dell'opera. Ne deriva una valutazione effettuata in modo meno rigoroso e dettagliato rispetto a quanto richiesto dalla normativa statale di riferimento. La norma regionale impugnata presenta profili di incostituzionalita' in quanto detta disposizioni non conformi alla normativa statale afferente «alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.