Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
(c.f. n. 80188230587) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato (cod. fisc.:  80224030587;  indirizzo  posta  elettronica
certificata:    ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;    telefax:    n.
0696514000),  domiciliataria,  giusta  delibera  del  Consiglio   dei
Ministri adottata nella riunione del 13 aprile 2012; 
    Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della  Giunta
regionale  in  carica,  per  la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Veneto n. 9 del 24  febbraio
2012, recante «Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n.  27
'Disposizioni generali in materia di  lavori  pubblici  di  interesse
regionale e per le  costruzioni  in  zone  classificate  sismiche'  e
successive  modificazioni",  pubblicata  nel  B.U.R.  Veneto  del  28
febbraio 2012, n. 17: e segnatamente dell'art. 1 comma 1, nella parte
in cui introduce nel testo dell'art. 66 della legge regionale  veneta
n. 22/1973 il comma  6-ter  e  dell'intero  comma  2,  in  quanto  in
contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione. 
    La  predetta  legge  della  Regione  Veneto  viene  impugnata  in
conformita' alla delibera del Consiglio dei Ministri  adottata  nella
riunione del 13  aprile  2012:  delibera  che  verra'  depositata  in
estratto unitamente al presente ricorso. 
    L'impugnativa e' affidata ai seguenti 


				 
                               Motivi 

 
    1) Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione: contrasto con
i principi fondamentali in materia di 'governo del territorio'  e  di
'protezione civile'. 
    La legge della Regione Veneto n. 9  del  24  febbraio  2012,  qui
impugnata, nell'unico articolo da essa recato, dispone quanto segue: 
    «Art. 1  (Modifica  dell'articolo  66  della  legge  regionale  7
novembre 2003, n. 27) «Disposizioni generali  in  materia  di  lavori
pubblici  di  interesse  regionale  e  per  le  costruzioni  in  zone
classificate sismiche»  e  successive  modificazioni  e  disposizioni
transitorie 
    1. Dopo il comma 6  dell'articolo  66  della  legge  regionale  7
novembre 2003, n. 27, sono inseriti i seguenti commi: 
        «6-bis. Agli interventi nei territori  regionali  interessati
da opere  di  consolidamento  degli  abitati  ai  sensi  della  legge
regionale l2 aprile 1999, n. 17, si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente dalla Repubblica 6  giugno
2001,  n.  380,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari  in  materia  edilizia»,  fermo  restando  le  funzioni
esercitate dai comuni ai sensi dell'articolo 87 della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni. 
        6-ter. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni  di  cui
ai commi 6 e 6-bis non si applicano  ai  progetti  e  alle  opere  di
modesta complessita' strutturale, privi di rilevanza per la  pubblica
incolumita', individuati dalla Giunta regionale, previo parere  della
Commissione sismica regionale di cui all'articolo 67.». 
    2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  ai
procedimenti in corso alla data di  pubblicazione  del  provvedimento
della Giunta regionale ivi previsto nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione del Veneto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.». 
    In particolare, presentano aspetti di criticita' e recano  vulnus
alla sfera di competenza statale: 
        a) il su trascritto comma 1, nella parte in cui introduce nel
testo dell'art. 66 della legge regionale veneta n. 22/1973  il  comma
6-ter; 
        b) ed il su trascritto comma 2. 
    Per effetto della  disciplina  recata  dal  nuovo  comma  6  ter,
risulta  ora  esclusa  la  necessita'  del  previo   rilascio   delle
autorizzazioni  del  competente  ufficio  tecnico  regionale  per   i
"progetti' e le "opere di  modesta  complessita'  strutturale",  come
"individuati dalla Giunta Regionale" all'esito di un procedimento nel
corso  del  quale  e'  prevista  l'obbligatoria  acquisizione  di  un
semplice parere della Commissione sismica regionale. 
    Tale nuova disciplina, per come precisato dal successivo comma 2,
risulta applicabile anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale. 
    E' opportuno evidenziare che nel  testo  originario  della  legge
regionale n. 27/2003, ora modificata con la norma qui impugnata,  non
risulta in alcun modo  definita  la  nozione  di  "opere  di  modesta
complessita' strutturale", la cui individuazione  e'  rimessa  ad  un
successivo atto della Giunta Regionale. 
    Ne' tale categoria di  opere  risulta  prevista  nella  normativa
statale di riferimento (DM 14 gennaio 2008). 
    Le nuove norme della regione Veneto risultano in contrasto con  i
principi fondamentali contenuti agli articoli 61 e 94  del  d.P.R.  6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia). 
    Alla  stregua  della  disciplina  recata  dal   cit.   art.   61,
l'esecuzione di opere e di lavori diversi da quelli  di  manutenzione
ordinaria o di rifinitura, all'interno  dei  territori  comunali  nei
quali siano intervenuti od intervengano lo Stato  o  la  Regione  per
opere di consolidamento di abitato, e' espressamente  subordinata  al
rilascio  della  preventiva  autorizzazione  del  competente  ufficio
tecnico della Regione. 
    Soggiunge, poi, il cit. art. 94 che nelle  zone  sismiche,  fermo
restando l'obbligo del titolo  abilitativo  dell'intervento,  non  si
possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione  scritta
del competente ufficio tecnico regionale. 
    La nuova disciplina regionale qui censurata appare, pertanto,  in
contrasto con i principi fondamentali della legislazione  statale  in
tema di governo del territorio e di protezione civile. 
    Codesta Ecc.ma Corte - con la nota  sentenza  n.  182/2006  -  ha
avuto modo di chiarire che la previsione della previa  autorizzazione
regionale esplicita contenuta nel d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380  e'
espressiva  dell'«intento  unificatore  della  legislazione   statale
palesemente  orientato  ad  esigere  una  vigilanza   assidua   sulle
costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene
protetto,  che  trascende  anche  l'ambito   della   disciplina   del
territorio,  per  attingere  a  valori  di  tutela   dell'incolumita'
pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in  cui
ugualmente  compete  allo  Stato  la  determinazione   dei   principi
fondamentali.». 
    Nella suddetta  occasione  Codesta  Ecc.ma  Corte  ha  dichiarato
«l'illegittimita' costituzionale dell'art. 105, comma 3, della  legge
della Regione Toscana n. 1 del 2005, per  violazione  dell'art.  117,
terzo  comma,  della  Costituzione,  in  considerazione  del  mancato
rispetto  della  norma  statale  di  principio  sul  controllo  delle
costruzioni a rischio sismico, nella parte in cui non dispone che non
si possono iniziare lavori senza  preventiva  autorizzazione  scritta
del competente ufficio tecnico della Regione». 
    Anche per la legge regionale  veneta  qui  impugnata  valgono  le
medesime considerazioni e conclusioni.