IL TRIBUNALE 

 
    A scioglimento della riserva che precede il Tribunale osserva  in
fatto e diritto quanto segue: 
        con il ricorso  introduttivo  della  lite  la  ricorrente  si
doleva  del  rifiuto  degli  organi  deputati  alle   operazioni   di
aggiornamento delle graduatorie de quibus di  trasferire  il  proprio
punteggio derivante dalla abilitazione conseguita presso la scuola di
specializzazione    all'insegnamento    secondario    e    richiamava
giurisprudenza amministrativa alla medesima favorevole. 
    Sia il Ministero sia i suoi organi locali restavano contumaci. 
    Disposta l'integrazione del contradditorio  con  i  soggetti  che
avrebbero potuto trarre pregiudizio dall'accoglimento delle doglianze
attoree, solo uno di essi era a costituirsi. 
    Come gia' osservato in sede interinale, opinione condivisa  anche
dal Tribunale epigrafato in composizione collegiale, l'art. l , comma
quarto, quater del d.l. n. 134/09 convertito dalla legge  n.  167/09,
preclude il predetto trasferimento. 
    Per completezza espositiva si trascrive il punto A4 dell'allegato
al d.l. n. 97/04: 
        «A.4) Per  l'abilitazione  conseguita  presso  le  scuole  di
specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito  di  un
corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di  cui  al  punto
A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio  di
durata legale del corso,  equiparato  a  servizio  specifico  per  la
classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione;  nell'ipotesi
di piu' abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico
corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a  scelta
dell'interessato; per le altre  abilitazioni  sono  attribuiti  punti
6.». 
    Onde non appare  dubbio  che,  nella  specifica  terminologia  di
settore,il punteggio di cui  si  discute  sia  annoverabile,  stricto
iure, tra i titoli di servizio. 
    Cio' premesso in punto di  rilevanza,quanto  alla  non  manifesta
infondatezza il Tribunale osserva quanto segue. 
    Anche a tacere dell'intervento  della  norma  qui  censurata  sub
indice  e,  quindi,  della  violazione   dell'art.   6   della   CEDU
nell'interpretazione fornita  dalla  Corte  di  Strasburgo,  (diritto
internazionale pattizio da non ritenersi allo stato «comunitarizzato»
in forza del richiamo operato  dal  Trattato  di  Lisbona),  e,quindi
dell'art. 117 della Costituzione,  non  sembra,  come  gia'  ritenuto
dalla  giurisprudenza  amministrativa  nello  scrutinio  del  diritto
secondario o se si preferisce, all'esito  della  privatizzazione,  di
fonte negoziale, (sussiste allo  stato  contrasto  tra  Consiglio  di
Stato e Corte di cassazione in punto  di  giurisdizione),  razionale,
contrastante con il diritto all'accesso al pubblico impiego e con  il
buon andamento della pubblica  amministrazione,  precludere  che,  in
sede di aggiornamento, sia consentito al concorrente inserito in piu'
graduatorie, ferma restando la unicita' di valutazione, di  mutare  ,
in  base  a  personali  valutazioni   di   convenienza,   la   scelta
precedentemente operata. 
    La conseguenza, infatti, e' che sia favorito il soggetto con meno
titoli  e,  quindi,  alla  evidenza  quello  meno   meritevole,   con
conseguente  capovolgimento  dei  principi  in  tema   di   procedure
concorsuali, (le graduatorie de quibus infatti, in quanto,  all'esito
della  legge  finanziaria  del  2007,  trasformate   in   moduli   ad
esaurimento, rappresentano un concorrente strumento per l'accesso  ad
un rapporto di lavoro pubblico a tempo indeterminato). 
    Ne discende, quindi', altresi',  la  possibile  violazione  degli
artt. 4, primo comma,  51,  primo  comma  e  97,  primo  comma  della
Costituzione. 
    Da quanto sopra la necessita' di sollevare la predetta  questione
di costituzionalita' con  sospensione  del  giudizio  e  trasmissione
degli atti.