IL TRIBUNALE 

 
    A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 settembre
2011, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  iscritta  nel
ruolo generale  delle  controversie  di  lavoro  con  il  n.  593/09,
promossa da: G.G., rappresentata  e  difesa  dall'avv.  S.  Pignatti,
ricorrente; 
    Contro  I.N.P.S.,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G. Basile, convenuto. 
    1. - La ricorrente, lavoratrice autonoma, iscritta alla  gestione
separata, ha ottenuto l'affidamento preadottivo del minore K.A., nato
il 15 ottobre 2000,  con  decorrenza  dall'8  aprile  2008,  data  di
ingresso del bambino in Italia. 
    A seguito di domanda  presentata  l'11  giugno  2008,  l'Inps  ha
corrisposto alla ricorrente l'indennita' di maternita'  nella  misura
di euro 6.415,71,  pari  a  tre  mensilita',  calcolate  sul  reddito
dichiarato nel periodo di riferimento. 
    La lavoratrice, col ricorso in esame, ha chiesto di accertare  il
proprio diritto a percepire l'indennita' di maternita'  per  adozione
internazionale per cinque  mensilita'  e  la  condanna  dell'Inps  al
pagamento delle residue due mensilita', oltre interessi legali. 
    2. - Ai sensi dell'art. 66 d.lgs.  n.  151/01  «alle  lavoratrici
autonome, coltivatrici  dirette,  mezzadre  e  colone,  artigiane  ed
esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n.
1047, 4 luglio 1959, n. 463,  e  22  luglio  1966,  n.  613,  e  alle
imprenditrici  agricole  a  titolo  principale,  e'  corrisposta  una
indennita' giornaliera per il periodo  di  gravidanza  e  per  quello
successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68». 
    L'art. 68, comma 2 precisa: «alle lavoratrici autonome, artigiane
ed esercenti attivita' commerciali e' corrisposta,  per  i  due  mesi
antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa
data effettiva del parto, una indennita' giornaliera pari all'80  per
cento del salario minimo giornaliero stabilito  dall'articolo  1  del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura  risultante,  per
la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai  successivi  decreti
ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1». 
    L'art. 67 disciplina le modalita' di  erogazione  dell'indennita'
e, al comma 2 stabilisce: «in caso  di  adozione  o  di  affidamento,
l'indennita' di maternita' di cui all'articolo 66 spetta, sulla  base
di idonea  documentazione,  per  tre  mesi  successivi  all'effettivo
ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia
superato i sei anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 26,
o i 18 anni di eta', secondo quanto previsto all'articolo 27». 
    Con  successivi  interventi  legislativi  e'  stata  estesa  alle
lavoratrici iscritte alla gestione separata la tutela  relativa  alla
maternita' gia' prevista per le lavoratrici dipendenti. 
    Piu' esattamente, l'art. 59, comma 16, della legge n.  449/97  ha
elevato il contributo alla gestione separata dovuto dalle persone non
iscritte  ad  altre  forme  obbligatorie,  tra   l'altro,   per   «il
finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi  della
tutela relativa alla maternita', agli assegni al nucleo  familiare  e
alla malattia in caso di degenza ospedaliera». 
    Con l'art. 80, comma 12, della legge n. 388/00, il legislatore ha
stabilito che «la disposizione di cui al comma  16,  quarto  periodo,
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si  interpreta
nel senso che l'estensione ivi prevista della  tutela  relativa  alla
maternita' e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle  forme  e
con le modalita' previste per il lavoro dipendente». 
    Con decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
del 2 aprile 2002, premesso che fosse «necessario emanare  una  nuova
disciplina che, ai sensi del citato art. 80, comma 12, della legge n.
388/2000, adegui, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la tutela relativa
alla maternita' ed agli assegni al nucleo  familiare  alle  forme  ed
alle  modalita'  previste  per  il  lavoro  dipendente;  considerato,
tuttavia, che tale adeguamento non puo'  prescindere,  ai  sensi  del
citato art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, dall'entita' delle
risorse derivanti dal gettito contributivo sopra richiamato, peraltro
destinato anche al finanziamento delle  prestazioni  di  malattia  in
caso di degenza ospedaliera», si e' stabilito che, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione  separata
e  tenute  al  versamento  della  contribuzione  dello   0,5%   fosse
corrisposta una indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti e
per i tre mesi successivi alla data del parto. 
    Per il caso di adozione o affidamento, la suddetta indennita'  e'
corrisposta per i tre  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso  del
bambino nella famiglia della lavoratrice purche' il bambino non abbia
superato i sei anni di eta'. 
    In caso di adozione  o  affidamento  preadottivo  internazionale,
disciplinati dal titolo III della legge 4  maggio  1983,  n.  184,  e
successive modificazioni, l'indennita' di cui all'art. 1 spetta,  per
i tre mesi successivi all'effettivo  ingresso  nella  famiglia  della
lavoratrice  del  minore,   anche   se   quest'ultimo,   al   momento
dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni e fino al
compimento della maggiore eta'. 
    Riguardo alle lavoratrici iscritte alla gestione separata  l'art.
64, d.lgs. n. 151/01, come modificato dall'art. 5 comma 2  d.lgs.  n.
115/03 e dall'art. 1, comma 83 legge n. 247/07,  stabilisce:  «1.  In
materia  di  tutela  della  maternita',  alle  lavoratrici   di   cui
all'articolo 2, comma 26 della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  non
iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di
cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449,  e  successive  modificazioni.  2.  Ai  sensi   del   comma   12
dell'articolo 80 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  la  tutela
della maternita' prevista dalla disposizione  di  cui  al  comma  16,
quarto periodo, dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, avviene nelle forme e con le modalita' previste  per  il  lavoro
dipendente. A tal fine, [con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, e' disciplinata tale estensione  nei  limiti  delle  risorse
rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino  ad  eventuali
modifiche  apportate  con  il  predetto  provvedimento,  ndr   parole
soppresse dall'art. 1, comma  791,  lett.  a)  legge  n.  296/06]  si
applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di' concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  4
aprile 2002 , pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  136  del  12
giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
e'  disciplinata  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui   agli
articoli 7, 17 e  22  nei  limiti  delle  risorse  rinvenienti  dallo
specifico  gettito  contributivo,  da  determinare  con  il  medesimo
decreto». 
    Il decreto ministeriale del 12 luglio 2007 all'art. 5 ha  dettato
la seguente disciplina: «1.  Alle  madri  lavoratrici  iscritte  alla
gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5
per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i  periodi  di
astensione obbligatoria previsti dall'art. 16 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n.  151.  L'indennita'  e'  corrisposta  anche  per  i
periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi
di interdizione dal lavoro autorizzati  ai  sensi  dell'art.  17  del
predetto decreto legislativo n. 151 del 2001. 2. L'indennita' di  cui
al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei  dodici
mesi  precedenti  l'inizio  del  periodo  indennizzabile,   risultino
attribuite almeno tre  mensilita'  della  contribuzione  dovuta  alla
gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui  all'art.  7.  3.
L'indennita' e' corrisposta nella misura  prevista  dall'art.  4  del
decreto 4 aprile 2002 del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo
le  modalita'  ivi  previste,  previa   attestazione   di   effettiva
astensione dal lavoro da parte del lavoratore  e  del  committente  e
resa  nelle  forme  della  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta'». 
    3. - Il trattamento di maternita' per le  lavoratrici  dipendenti
e' disciplinato dagli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 151/01 e, in  caso  di
adozioni e affidamenti, e' regolato dall'art. 26, d.lgs. n. 151/01. 
    Nella originaria versione tale norma prevedeva: «1. Il congedo di
maternita' di cui alla lett. c) comma  1  dell'art.  16  puo'  essere
richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia  ottenuto
in affidamento un bambino di eta' non superiore a sei  anni  all'atto
dell'adozione o dell'affidamento. 2. Il congedo  deve  essere  fruito
durante i  primi  tre  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso  del
bambino nella famiglia della lavoratrice». 
    4.  -  Sulla  base  dei  dati  normativi  finora  riportati,   il
trattamento di maternita' per le lavoratrici dipendenti,  autonome  o
iscritte alla gestione separata, in caso di adozione  o  affidamento,
aveva identico contenuto. 
    L'art. 2, comma 452 legge n.  244/07  ha  interamente  sostituito
l'art. 26, d.lgs. n. 151/01 che ora stabilisce:  «1.  Il  congedo  di
maternita' come regolato dal presente Capo  spetta,  per  un  periodo
massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che  abbiano  adottato
un minore. 2. In caso di adozione nazionale, il congedo  deve  essere
fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo  ingresso
del minore nella famiglia della lavoratrice. 3. In caso  di  adozione
internazionale, il congedo puo' essere fruito prima dell'ingresso del
minore  in  Italia,  durante  il  periodo  di  permanenza  all'estero
richiesto per l'incontro con il minore  e  gli  adempimenti  relativi
alla procedura adottiva. Ferma restando  la  durata  complessiva  del
congedo, questo puo' essere fruito entro  i  cinque  mesi  successivi
all'ingresso del minore in Italia. 4.  La  lavoratrice  che,  per  il
periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3,  non  richieda  o
richieda solo in parte il congedo di maternita', puo'  fruire  di  un
congedo non  retribuito,  senza  diritto  ad  indennita'.  5.  L'ente
autorizzato che ha ricevuto l'incarico  di  curare  la  procedura  di
adozione certifica la durata del  periodo  di  permanenza  all'estero
della lavoratrice». 
    Alla luce delle modifiche normative come riportate, mentre per le
lavoratrici dipendenti, siano esse madri biologiche  o  adottive,  e'
prevista una identica tutela per la maternita' che comprende  congedo
e relativa indennita' per cinque mesi, per le lavoratrici autonome  e
per quelle iscritte alla gestione separata la tutela assume contenuti
diversi a seconda che si  tratti  di  madri  biologiche  o  adottive.
Mentre per le prime l'indennita' ha una durata di cinque mesi, per le
seconde e' limitata ai tre mesi successivi  all'ingresso  del  minore
nella famiglia. 
    5. - Una simile disciplina appare in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione,  sia  col  principio  di  uguaglianza  e   parita'   di
trattamento e sia col principio di ragionevolezza. 
    Il sistema di tutela  della  maternita'  ha  subito,  nel  nostro
ordinamento, una lunga evoluzione che ha progressivamente valorizzato
l'uguaglianza tra i coniugi, tra le varie categorie di  lavoratori  e
tra genitorialita' biologica e adottiva. 
    Nell'evoluzione  normativa  e   giurisprudenziale   (cfr.   Corte
costituzionale, sentenze 14 gennaio 1987, n. 1,  10  marzo  1988,  n.
276, 11 marzo 1988, n. 332, 19 ottobre 1988, n. 972, 8 febbraio 1991,
n. 61 e 15 luglio 1991, n. 341), pur permanendo  la  coscienza  della
funzione  sociale  della  maternita',  si  e'  andato   sempre   piu'
valorizzando il  prevalente  interesse  del  bambino,  elevandosi  la
posizione di quest'ultimo quale autonomo  titolare  di  interessi  da
salvaguardare, «non  solo  per  cio'  che  attiene  ai  bisogni  piu'
propriamente fisiologici, ma anche in riferimento  alle  esigenze  di
carattere relazionale ed affettivo che sono collegate  allo  sviluppo
della sua personalita'», (Corte cost. 179/93; 104/03). 
    Correttamente, il  legislatore  nel  riformulare  l'art.  26  del
d.lgs. n. 151/01 ha istituito una  piena  e  completa  equiparazione,
nell'ambito del lavoro dipendente, tra madri  biologiche  e  adottive
prevedendo che il congedo di maternita' come regolato dagli artt.  16
e ss., con il relativo trattamento economico, spetti  in  entrambi  i
casi per un periodo massimo di cinque mesi. 
    Nell'ambito del lavoro autonomo, tale equiparazione non e'  stata
realizzata, permanendo un regime differenziato tra madri biologiche e
adottive. 
    Mentre le prime godono del trattamento di maternita'  per  cinque
mesi, le seconde ne hanno diritto solo  per  i  tre  mesi  successivi
all'ingresso del bambino nella famiglia. 
    Tale disciplina determina una duplice disparita' di  trattamento:
nell'ambito del lavoro autonomo, tra  madri  biologiche  e  adottive;
inoltre, nella categoria dei genitori  adottivi,  a  seconda  che  si
tratti di lavoratrici dipendenti o autonome. 
    Piu' esattamente, tra  le  lavoratrici  autonome  il  legislatore
tratta  in  modo  deteriore  le  madri  adottive  rispetto  a  quelle
biologiche concedendo alle seconde una indennita' di  maternita'  per
la durata di cinque mesi e alle prime per soli tre mesi. 
    Inoltre, in riferimento alla  categoria  dei  genitori  adottivi,
tratta in modo deteriore le lavoratrici autonome  rispetto  a  quelle
dipendenti concedendo alle prime l'indennita' di maternita' per  soli
tre mesi e alle seconde  per  cinque  mesi,  in  entrambi  i  casi  a
decorrere dall'ingresso del minore nella famiglia. 
    Eppure  e'  innegabile  che  le  madri   adottive,   siano   esse
lavoratrici  dipendenti  o  autonome,  abbiano  le  stesse  identiche
esigenze  rispetto  all'inserimento  nella   famiglia   del   bambino
adottato. 
    Ne' la disparita' puo' trovare giustificazione nelle  differenze,
che certamente esistono, tra lavoro autonomo e dipendente, posto  che
tali differenze non riguardano il diritto delle madri di assistere il
bambino  e  difatti  non  rilevano  ai  fini  del  trattamento  della
maternita' per le madri naturali. 
    Il diverso trattamento  ai  danni  delle  madri  adottive  appare
quindi   anche   irragionevole   perche'   sfornito   di    qualsiasi
giustificazione. 
    La disciplina in esame si pone in contrasto, inoltre, con  l'art.
31, comma 2, e con l'art. 37 della Costituzione in quanto realizza un
sistema di protezione della maternita' non adeguato in relazione alla
categoria delle madri lavoratrici autonome che  abbiano  adottato  un
bambino. 
    6. - Non e' possibile interpretare gli articoli 67 e 64 d.lgs. n.
151/01 in modo da renderli compatibili con i principi costituzionali. 
    L'art. 67 d.lgs. n. 151/01 opera un rinvio all'art.  26  che  non
puo' che definirsi ricettizio. La norma  rinviante,  infatti,  ripete
all'interno del proprio corpo, il contenuto  della  disciplina  della
norma richiamata come era nella formulazione originaria e cio'  rende
insensibile la disciplina di cui all'art. 67 rispetto alle  modifiche
apportate all'art. 26. 
    Neanche l'art. 64 consente una  interpretazione  estensiva  della
tutela per la maternita' in favore delle  lavoratrici  iscritte  alla
gestione separata che siano genitori adottivi. 
    Nonostante l'ampia formula adottata  dal  legislatore  del  1997,
come poi fatta oggetto di interpretazione autentica, di fatto  l'art.
64 realizza l'estensione alle lavoratrici autonome della tutela della
maternita' nelle forme e con le  modalita'  previste  per  il  lavoro
dipendente attraverso il mero  rinvio  alle  previsioni  del  decreto
ministeriale 4 aprile 2002 e di un ulteriore decreto ministeriale che
dovra' disciplinare «l'applicazione delle disposizioni  di  cui  agli
articoli 7, 17 e  22  nei  limiti  delle  risorse  rinvenienti  dallo
specifico  gettito  contributivo  da  determinare  con  il   medesimo
decreto», decreto poi emanato il 12 luglio 2007. 
    L'art. 64,  d.lgs.  n.  151/01  rinvia  in  modo  specifico  alle
disposizioni dei decreti ministeriali che, a loro volta, dettano  una
disciplina dettagliata prevedendo una regime diverso di tutela per le
lavoratrici autonome ed iscritte alla gestione separata a seconda che
si tratti di madri biologiche o adottive. 
    Il D.M. 2 aprile  2002  pone  agli  artt.  1  e  2  una  espressa
disciplina differenziata. 
    Il D.M. 12 luglio 2007 fa esclusivo riferimento alle  lavoratrici
che  siano  genitori   naturali   in   quanto   richiama,   ai   fini
dell'indennita', le previsioni degli artt. 16 e 17 d.lgs.  n.  151/01
riferite ai periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il  parto
e alla interdizione dal lavoro. 
    7. - La questione di legittimita' costituzionale degli artt.  67,
comma 2  e  64  comma  2  d.lgs.  n.  151/01,  nella  parte  in  cui,
relativamente alle lavoratrici autonome e alle  lavoratrici  iscritte
alla gestione separata e tenute  al  versamento  della  contribuzione
dello 0,5 per cento di cui all'art. 59,  comma  16,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, che  abbiano  adottato  un  minore,  prevedono
l'indennita' di maternita' per un periodo di  tre  mesi  anziche'  di
cinque  mesi,  per  contrasto  con  gli  artt.  3,  31  e  37   della
Costituzione, appare non manifestamente  infondata  e  rilevante  nel
processo  in  esame,  discendendo  dall'accoglimento   della   stessa
l'applicazione alla ricorrente della disciplina prevista per le madri
biologiche lavoratrici autonome e iscritte alla gestione separata con
conseguente diritto a percepire l'indennita' di maternita' per cinque
mesi.