Ricorso del Presidente del consiglio dei Ministri,  rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  cui  e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro regione Friuli-Venezia Giulia, in persona  del  Presidente
pro  tempore  della  Giunta  regionale,  per   la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e  2  della  legge
regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 2012, n. 3,
pubblicata nel BUR n. 11 del 14  marzo  2012  della  Regione  recante
«Norme urgenti in materia di autonomie locali». 
    La legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 9
marzo 2012 contiene norme urgenti in materia di autonomie locali. 
    La predetta legge all'art. 1 detta disposizioni sulla  competenza
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  materia  di  legislazione
elettorale,organi di  governo  e  funzioni  fondamentali  degli  enti
locali, nei successivi articoli  detta  disposizioni  in  materia  di
trasferimenti a favore dei Comuni (art. 2), in  materia  di  proroghe
della tempistica di approvazione dei documenti contabili dei comuni e
altre norme in materia di coordinamento della finanza pubblica  (art.
3), in materia di centrali uniche  di  committenza  (art.  4),  altre
norme di interesse degli enti locali (art. 5),  di  incremento  dello
stanziamento a favore delle Associazioni di enti locali di  cui  alla
legge regionale n. 22/1976 (art. 6) e infine disciplina l'entrata  in
vigore (art. 7). 
    Nell'art. 1, commi 1 e 2, in particolare il legislatore regionale
disciplina la  competenza  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  in
materia di «legislazione elettorale, organi  di  governo  e  funzioni
fondamentali degli enti locali». 
    Piu' precisamente, al primo comma stabilisce che  «Nella  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformita' all'articolo 4,  primo
comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.
1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia)  e
agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo  2  gennaio  1997,  n.  9
(Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale   per   la   Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti  locali  e
delle relative circoscrizioni), al fine di valorizzare gli  strumenti
di autonomia normativa e le forme di rappresentanza  delle  comunita'
locali, perseguendo il  contenimento  e  la  razionalizzazione  della
spesa pubblica, nonche' nelle more  della  attuazione  della  riforma
dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento  costituzionale,  si
applica la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi
di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e
delle Citta' metropolitane del Friuli-Venezia Giulia.» 
    Al  comma  2  dispone  «Fino  al   recepimento   nell'ordinamento
regionale della riforma  costituzionale  di  cui  al  comma  1,  sono
confermate le vigenti modalita'  di  elezione,  la  formazione  e  la
composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province  del
Friuli-Venezia Giulia, nonche' le funzioni comunali e  provinciali  e
le relative modalita' di esercizio». 
    La disposizione dell'art. l, commi  1  e  2,  della  legge  sopra
riportata appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili  che
verranno ora evidenziati, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. 
    L'art. 1, comma 1 della legge in esame prevede che nella  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di contenere la spesa pubblica
e  nelle  more  dell'attuazione  della  riforma  dell'ente  Provincia
nell'ambito   dell'ordinamento   costituzionale   si   applica    «la
legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo
e sulle funzioni fondamentali dei  comuni,  delle  Province  e  delle
Citta' metropolitane del Friuli-Venezia Giulia». 
    L'art. 1  comma  2  prevede  poi  in  particolare  che  «fino  al
recepimento nell'ordinamento regionale della  riforma  costituzionale
di  cui  al  comma  1,  sono  confermate  le  vigenti  modalita'   di
elezione,la formazione e la composizione degli organi di governo  dei
comuni  e  delle  Province  del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  le
funzioni  comunali  e  provinciali  e  le   relative   modalita'   di
esercizio». 
    Le predette disposizioni non sono  conformi  all'art.  23,  commi
16-20-bis, del decreto-legge n.  201/2001,  convertito  in  legge  n.
214/2011. 
    L'art. 23 dispone la riduzione dei costi di  finanziamento  delle
autorita' di Governo, del Cnel, delle Autorita' indipendenti  e,  per
la parte che qui interessa, delle province. 
    In particolare l'art. 23 cit nei commi 15 e segg  disciplina  gli
organi della Provincia: il comma  16  prevede  che  siano  organi  di
governo della provincia il Consiglio  provinciale  ed  il  Presidente
della Provincia e che il Consiglio provinciale sia  composto  da  non
piu' di dieci componenti eletti  dagli  organi  elettivi  dei  comuni
ricadenti nel territorio della provincia. Le  modalita'  di  elezione
sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012. 
    Il comma 17  dispone  in  particolare  che  il  Presidente  della
provincia  venga  eletto  dal  Consiglio  provinciale  tra   i   suoi
componenti secondo le modalita' stabilite dalla legge statale di  cui
al comma 16. 
    Il comma 20 del predetto art. 23  dispone  inoltre  che  per  gli
organi provinciali che devono essere rinnovati entro il  31  dicembre
2012 si proceda alla nomina di un commissario straordinario in attesa
della definizione delle nuove modalita' delle elezioni stabilite  con
legge  dello  Stato  entro  il  31  dicembre  2012,  in  applicazione
dell'art. 141  del  d.lgs.  n.  267/2000,mentre  viene  disposta  una
proroga degli organi provinciali, qualora gli stessi  debbano  essere
rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012. 
    Il comma 20-bis infine prevede che le regioni a statuto  speciale
debbano adeguare i propri  ordinamenti  alle  disposizioni  in  esame
entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge. 
    Da quanto esposto si rileva che  l'art.  23  nel  configurare  la
trasformazione delle amministrazioni provinciali in enti  di  secondo
livello  si  pone  come  principio  fondamentale  della  legislazione
statale e  come  tale  da  valere  sull'intero  territorio  nazionale
nell'ottica di una diversa organizzazione degli enti locali  connessa
alla riduzione della spesa pubblica. 
    Tale disposizione costituisce  quindi  una  precisa  esplicazione
della competenza statale in materia di  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 117, 3 comma Cost. 
    In tale contesto, le disposizioni della legge regionale in  esame
prevedono per le province modalita' di  elezione  e  di  composizione
dell'organo difformi da quelle indicate  dall'art.  23  della  citata
legge statale  n.  214/2011,  che  costituisce  norma  interposta  di
coordinamento  finanziario;  le  disposizioni  impugnate  si  pongono
quindi in contrasto con il principio di coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 117  comma  3  Cost
per il quale la Regione ha competenza concorrente ai sensi  dell'art.
10, l. cost. n. 3/2001. 
    L'art. 23 cit infatti si  pone  come  principio  fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    Pur avendo  quindi  la  Regione,  in  base  al  proprio  statuto,
approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, potesta'
legislativa in materia di  ordinamento  degli  enti  locali  e  delle
relative circoscrizioni, le  disposizioni  dell'art.  1  della  legge
regionale in esame eccedono dalla competenza statutaria in quanto  si
pongono in contrasto con il  ricordato  principio  di  «coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario.» 
    Tale principio si deve ritenere applicabile anche alle Regioni ad
autonomia speciale in quanto sussiste l'obbligo generale di tutte  le
Regioni  di  contribuire  all'azione  di  risanamento  della  finanza
pubblica (sentenze 289/2008, 190/2008;169 e 82 del 2007).  E'  invero
evidente che l'applicazione dell'art. 1  commi  1  e  2  della  legge
regionale  impugnata  comporterebbe   l'avocazione   integrale   alla
legislazione regionale della  materia  della  riorganizzazione  delle
Province, ben oltre i limiti segnati dallo Statuto, che  si  limitano
all'ordinamento degli enti locali e  delle  relative  circoscrizioni,
cioe' alla determinazione degli  ambiti  di  competenza  materiale  e
territoriale degli enti locali; e soprattutto, nella  misura  in  cui
comporta  la  conservazione  a   tempo   indeterminato   dell'attuale
disciplina organizzativa delle  Province,  vanificherebbe  del  tutto
l'applicazione nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  del  ricordato
principio fondamentale di coordinamento della  finanza  pubblica,  in
forza del quale le Province costituiscono  enti  di  secondo  livello
organizzate in  forma  «duale»  (Presidente  e  Consiglio),  e  della
disciplina transitoria strettamente connessa al nuovo principio. Tale
disciplina,   per   accelerare   l'attuazione   del   principio    in
considerazione dell'urgente necessita' per  la  finanza  pubblica  di
ridurre i costi di funzionamento delle Province, prevede  infatti  il
commissariamento delle Province fino al 31 dicembre 2012 (data  entro
la quale sara' approvata la nuova legge elettorale). 
    La  proroga  dell'attuale  organizzazione  e'  consentita   dalla
disciplina transitoria solo per i consigli provinciali  da  rinnovare
oltre la data del 31 dicembre 2012. 
    Ne' si potrebbe obiettare che la disciplina statale, che  non  si
applica direttamente alle regioni a statuto speciale perche'  prevede
che siano queste ad adeguare ai suddetti principi la propria  attuale
legislazione, priva tali regioni di qualsiasi spazio discrezionale. 
    La competenza in materia di ordinamento  degli  enti  locali  non
puo' infatti impedire l'esplicazione di  una  competenza  tipicamente
trasversale come il coordinamento della finanza  pubblica  statale  e
locale,  considerato  che  l'ordinamento  degli  enti  locali  ha  un
indubbio impatto sugli equilibri di tale  finanza.  Anche  interventi
puntuali non sono infatti da escludere, qualora siano coerenti con le
finalita' di coordinamento finanziario che intendono perseguire. 
    Nella fattispecie, il legislatore  statale  ha  individuato,  con
valutazione che non puo' essere  censurata  in  questa  sede  e  che,
comunque,   rientra   nella   sua   discrezionalita',   nel    numero
eccessivamente elevato dei consiglieri provinciali e  nella  presenza
delle giunte provinciali le ragioni per cui il costo di funzionamento
degli  enti  provincia  e'  divenuto  insostenibile  per  le  finanze
pubbliche. E' quindi coerente e non invasivo  della  sfera  riservata
alla legislazione regionale il principio per cui  le  Province  nella
propria  organizzazione  non  debbono  prevedere  le  giunte,  e   il
Presidente e' considerato organo esecutivo sufficiente; e per cui  il
numero di consiglieri non deve essere superiore a dieci. 
    La sentenza  n.  237/2009  di  codesta  Corte  costituzionale  ha
chiarito che sono legittimi gli interventi  del  legislatore  statale
volti ad imporre alle Regioni vincoli per  ragioni  di  coordinamento
finanziario  idonee  a  salvaguardare  l'equilibrio  unitario   della
finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento  di
obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari. 
    Tali  misura  non  escludono  interventi   puntuali,necessari   a
realizzare in concreto, sul piano operativo,  tali  finalita'  (Corte
cost. n. 284/2009). 
    Nel  caso  in  esame,  peraltro,  la  legge  statale,  una  volta
prescritto che le Province divengano enti di secondo grado  (in  cio'
ravvisando la sola alternativa alla soppressione  immediata  di  tale
categoria di  enti),  ha  individuato  solo  il  numero  massimo  dei
consiglieri provinciali, con cio' salvaguardando un  autonomo  spazio
del legislatore  regionale  nel  regolare,  attraverso  l'indicazione
concreta del numero dei consiglieri  provinciali  (entro  il  massimo
fissato   dalla   legge   statale),    la    funzionalita'    e    la
rappresentativita' dei consigli provinciali.