Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
80224030587 - n. fax 096514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento
degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it)  e  presso  la  stessa
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, giusta delibera  del
Consiglio dei ministri adottata nella riunione del  28  luglio  2011,
ricorrente; 
    Contro la Regione  Sardegna,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale in carica, con sede in Cagliari, viale Trento n. 69,
intimata; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli  artt.
2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e  4,  comma  48,  della  legge  della
Regione Sardegna del 15 marzo  2012,  n.  6,  pubblicata  nel  B.U.R.
Sardegna del 16 marzo 2012,  n.  11,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  della  regione  (Legge
finanziaria 2012)», per  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettere e), l) e m), e terzo comma Cast., nonche' degli artt. 3, 4  e
5 dello  Statuto  speciale  per  la  Sardegna,  approvato  con  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
 
                              F a t t o 
 
    Con la legge  15  marzo  2012,  n.  6,  la  Regione  Sardegna  ha
approvato disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  ed
annuale della regione (Legge finanziaria 2012). 
    Tra le disposizioni introdotte, l'articolo 2, comma 3,  autorizza
l'assessore competente in materia di  bilancio  a  prelevare,  previa
autorizzazione della commissione consiliare competente,  risorse  dal
fondo sanitario regionale, sino all'importo di 10  milioni  di  euro,
per  integrare  il  Fondo  per  la   non   autosufficienza,   qualora
quest'ultimo risulti carente. 
    L'art. 3, comma 4,  che  sostituisce  l'articolo  1  della  legge
regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (in materia di alienazione dei  beni
patrimoniali),  dispone,  al  comma  8,  lettera  d),  del  novellato
articolo 1,  che  «Il  ricorso  alla  trattativa  diretta,  ossia  la
facolta' dell'amministrazione di negoziare  la  vendita  direttamente
con un unico soggetto e' ammesso», tra l'altro,  «nel  caso  di  beni
immobili o di porzioni di fabbricati che su istanza dei privati  sono
stati  sdemanializzati  e  passati  al  patrimonio  dello   Stato   e
successivamente  della  regione  e  che  siano  detenuti  da  privati
cittadini che hanno gia' presentato istanza di sdemanializzazione  e,
quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva». 
    L'art. 3, comma 6, stabilisce che «A decorrere dall'anno 2012  la
spesa annua per missioni, anche all'estero, con esclusione di  quelle
relative al Corpo forestale e di  vigilanza  ambientale,  nonche'  di
quelle connesse alle attivita' di presidio del territorio e  servizio
di piena (Geni civili) nonche' di quelle connesse alle  attivita'  di
espletamento del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica
svolte   dall'ENAS,   nonche'   di   quelle   strettamente   connesse
all'attuazione  di  accordi  nazionali  ovvero   indispensabili   per
assicurare la partecipazione  a  riunioni  presso  enti  e  organismi
internazionali o comunitari, non puo'  essere  superiore  all'80  per
cento della spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Il  limite  di  spesa
stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali
con deliberazione della Giunta regionale  da  adottarsi  su  proposta
dell'Assessore competente in materia di personale». 
    L'art. 3, comma 7, consente, per lo svolgimento di  missioni  del
personale  dell'Amministrazione  regionale,  degli  enti  e   agenzie
regionali, l'utilizzo del mezzo proprio qualora tale utilizzo risulti
economicamente piu' conveniente. 
    L'art. 4,  comma  48,  prevede,  a  favore  delle  imprese  sarde
iscritte all'Albo regionale degli appaltatori, la proroga del termine
per  la  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  di  lavori
pubblici regionali, anche se non  in  possesso  della  qualificazione
attestata secondo le modalita' fissate dalla legge regionale 9 agosto
2002, n. 14. 
    Le anzidette disposizioni eccedono  le  attribuzioni  legislative
statutarie previste dagli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto  speciale  per
la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.
3, e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e  si  prestano  ad
ulteriori censure di illegittimita'  costituzionale  per  i  seguenti
motivi di; 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - Quanto all'art. 2, comma 3. 
    La norma in esame, come si e' gia' detto,  autorizza  l'assessore
competente in materia di bilancio a prelevare, previa  autorizzazione
della commissione consiliare competente, risorse dal fondo  sanitario
regionale, sino all'importo di 10 milioni di euro, per  integrare  il
Fondo  per  la  non  autosufficienza,  qualora  quest'ultimo  risulti
carente. 
    Tale  disposizione,  sottraendo  risorse   al   fondo   sanitario
regionale  destinato  esclusivamente   all'erogazione   dei   livelli
essenziali delle  prestazioni  sanitarie,  oltre  ad  eccedere  dalla
competenza legislativa concorrente in materia di assistenza  pubblica
di cui all'art. 4, lettera h) dello Statuto  speciale,  viola  l'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,  incidendo  sulla
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio  nazionale,  fra  i  quali  sono  ricompresi   i   livelli
essenziali di assistenza. 
    2. - Quanto all'art. 3, comma 4. 
    La norma, nella parte  in  cui  consente  all'Amministrazione  di
negoziare la vendita «direttamente con un unico soggetto» nel caso di
immobili  sdemanializzati  ad  istanza  di  privati  e   passati   al
patrimonio alla regione «che siano detenuti da privati cittadini  che
hanno gia' presentato istanza di sdemanializzazione  e,  quindi,  non
suscettibili  di  diversa  utilizzazione  produttiva»,   cosi'   come
formulata non consente di comprendere  se  oggetto  della  consentita
trattativa «diretta» sia il diritto di proprieta' ovvero  il  diritto
reale  d'uso   del   bene.   In   ogni   caso,   laddove   privilegia
irragionevolmente ai fini dell'acquisto i cittadini  «detentori»  dei
beni in questione  rispetto  agli  altri  possibili  interessati,  la
disposizione viola il principio di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3
Cost. e l'art. 117, secondo comma, lettera  e),  della  Costituzione,
che riserva allo Stato la materia della tutela della concorrenza. 
    3. - Quanto all'art. 3, comma 6. 
    La disposizione in esame, nella parte in cui  consente  la  spesa
annuale per missioni nella misura massima  dell'80  per  cento  della
spesa  sostenuta  nell'anno  2009,  contrasta  con  quanto  stabilito
dall'articolo 6, comma 12, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base  al  quale,  a  decorrere
dall'anno 2011, tali spese non possono essere  superiori  al  50  per
cento di quelle sostenute nel 2009. 
    La disposizione de qua,  pertanto,  esorbita  all'evidenza  dagli
inderogabili  limiti  della  competenza  legislativa  concorrente  in
materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le regioni
ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed  estesa,
ex art.  10  della  legge  costituzionale  n.  3/2001,  alla  Regione
Sardegna quale forma di autonomia piu' ampia. In  proposito,  e'  ben
noto  il   consolidato   insegnamento   di   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale secondo il quale il vincolo del rispetto dei  principi
statali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  connessi   agli
obiettivi nazionali, condizionati anche  dagli  obblighi  comunitari,
che grava sulle regioni ad autonomia ordinaria in base  all'art.  119
della Costituzione, si impone anche alle regioni a  statuto  speciale
nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. 
    Ne  consegue  la  palese  violazione   dei   principi   stabiliti
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,  nell'ottica  del
coordinamento  della  finanza  pubblica,  cui  la  regione,  pur  nel
rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    4. - Quanto all'art. 3, comma 7. 
    La norma in  esame,  laddove  prevede  casi  di  autorizzabilita'
dell'uso del  mezzo  proprio  per  lo  svolgimento  di  missioni  del
personale  dell'Amministrazione  regionale,  degli  enti  e   agenzie
regionali, contrasta con l'art. 6, comma 12, del decreto-legge n.  78
del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. Tale  disposizione,
nel quadro delle misure in materia di stabilizzazione  finanziaria  e
di riduzione dei  costi  degli  apparati  amministrativi  recate  dal
citato   decreto-legge,   stabilisce    che    per    il    personale
contrattualizzato di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  nel  quale
e' compreso quello che  qui  viene  in  considerazione,  non  trovano
applicazione le norme relative al trattamento economico  di  missione
contenute nell'art. 15 della legge 18  dicembre  1973,  n.  836  (che
autorizza l'uso  del  mezzo  proprio  per  il  personale  che  svolge
funzioni ispettive) e nell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n.  417
(relativo alla determinazione dell'indennita' chilometrica). 
    Pertanto, la norma  regionale,  nella  parte  in  cui  deroga  ai
principi generali del citato d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile  nei
confronti di tutti  i  dipendenti  pubblici,  compresi  i  dipendenti
regionali, creando una disparita'  di  trattamento  con  il  restante
personale pubblico, esorbita dai limiti dalla competenza  legislativa
primaria in materia di ordinamento del personale di cui  all'art.  3,
lettera a), dello Statuto speciale per la  Sardegna.  Essa,  inoltre,
viola sia il  principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione,  sia  l'articolo  117,  comma  2,  lettera  l),   della
Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva  dello  Stato  la
materia dell'ordinamento civile e, quindi, la disciplina dei rapporti
di diritto privato assoggettati al codice civile. Inoltre,  la  norma
regionale in argomento, nella parte in  cui  deroga  ai  principi  di
stabilizzazione della  finanza  pubblica,  viola  l'art.  117,  terzo
comma,  della  Costituzione,   contrastando   con   i   principi   di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  applicabili  alla   Regione
Sardegna per i motivi innanzi illustrati  con  riguardo  all'art.  3,
comma 6, della legge regionale oggetto del presente ricorso. 
    5. - Quanto all'art. 4, comma 48. 
    La disposizione in esame prevede, a favore  delle  imprese  sarde
iscritte all'Albo regionale degli appaltatori, la proroga del termine
per  la  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  di  lavori
pubblici regionali, anche se non  in  possesso  della  qualificazione
attestata secondo le modalita' fissate dalla legge regionale 9 agosto
2002, n. 14. 
    Al riguardo, e' ben noto che codesta ecc.ma Corte costituzionale,
con sentenza 7 dicembre 2011, n. 328, ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 1 e 2 della menzionata legge  regionale
n. 14 del 2002, in quanto  tali  norme  «recano  una  disciplina  dei
sistemi di qualificazione delle imprese per  la  partecipazione  alle
gare per gli  appalti  di  lavori  pubblici  di  interesse  regionale
difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del  2006,  alla
quale avrebbero invece dovuto adeguarsi», con conseguente lesione del
principio di tutela della  concorrenza,  «garantito  dalla  normativa
statale e strumentale a consentire la piena apertura del mercato  nel
settore degli appalti (sentenza n. 114 del 2011)». 
    L'art. 4, comma 48, in  esame,  nella  parte  in  cui  proroga  i
termini previsti dall'art. 35 della legge regionale n. 14  del  2002,
consente alle imprese in questione di  partecipare  agli  appalti  di
lavori pubblici di interesse regionale pur non  essendo  in  possesso
della  prescritta  qualificazione  attestata  in   conformita'   alla
disciplina nazionale vigente in materia. 
    Cosi'  disponendo,  la  norma   in   esame,   analogamente   alle
disposizioni di cui agli artt. l e 2 della legge regionale n. 14  del
2002 dichiarate illegittime da codesta ecc.ma  Corte  costituzionale,
eccede dalla competenza legislativa primaria  in  materia  di  lavori
pubblici di interesse regionale di cui all'art. 3, lettera e),  dello
Statuto speciale e viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, che riserva allo Stato la materia  della  tutela  della
concorrenza.