IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile n. 6241/11 avente ad oggetto ia richiesta di pagamento somma in materia di locazione di beni mobili rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 per la quale e' previsto il preliminare procedimento di mediazione a pena di improcedibilita'; visto che parte attrice ha omesso di svolgere detto procedimento ed ha eccepito incostituzionalita' dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 anche in combinato disposto con l'art. 60 della l. 18 giugno 2009 n. 69 nonche' con gli artt. 4 e 16 del D.M. 10 ottobre 2010 n. 180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost.; a scioglimento della riserva di cui al verbale del 17.11.11; Considerato: che la direttiva n. 2008/52/CE ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale chiarendo innanzitutto che l'obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia sia giudiziale che extragiudiziale contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno; che la mediazione e' ritenuta una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale; che la direttiva prevede la possibilita' di rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio purche' non venga impedito alle parti "di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario"; che con legge n. 69/09 il legislatore ha delegato il governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, nel rispetto e in conformita' ai principi enunciati dalla normativa comunitaria; che la delega in parola e' stata esercitata con il d. lgs. n. 28/10; che l'art. 5 sancisce che "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo alla stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal d. lgs. n. 179/07 ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128 bis dei testo unico celie leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d. lgs. n. 385/93 e successive modificazioni per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza ."; che ai sensi del successivo comma 4 non si applica "a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale."; che l'art. 16 co. 1 disciplina la costituzione da parte di enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza di organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione; tali organismi devono essere iscritti nel registro disciplinato da appositi decreti del Ministero della giustizia di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico; che l'art. 17, comma 2 e 3, dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e che il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente; che il comma 4 recita "Con il decreto di cui all'art. 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra te parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute non superiori ai venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui ia mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'art. 5, comma 1."; che al comma 5 "Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato..."; che con decreto n. 180/10 il Ministro della Giustizia ha adottato il regolamento che reca la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi; che parte attrice eccepisce in primo luogo la violazione dell'art. 77 cost. poiche' l'art. 5 d. lgs. n. 28/10, nel prevedere l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilita' della domanda giudiziale precludere l'accesso diretto alla giustizia disattendendo le previsioni dell'60 L. 69/09; che il secondo motivo di censura inerisce alla violazione dell'art. 24 Cost. poiche' la mediazione puo' essere obbligatoria oppure onerosa ma non le due cose insieme altrimenti e' incostituzionale; che viene ulteriormente eccepita la violazione dell'art. 3 Cost. poiche' la condizione di procedibilita' ex art. 5 viene prevista per la domanda principale e non per la domanda riconvenzionale e per la determinazione delle indennita' di cui all'art. 16 d.m. 180/210 ponendo su un piano diverso parte attrice e parte convenuta; infine si eccepisce che nel momento in cui la procedura di mediazione e' resa obbligatoria al fine di far valere in giudizio un diritto e nel momento in cui le attivita' del mediatore interferiscono con l'esercizio della funzione giurisdizionale il procedimento ha funzione pubblica e deve pertanto rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialita' di cui all'art. 97 Cost. Ritenuto: che le questioni di costituzionalita' sollevate non si appalesano manifestamente infondate e sono rilevanti ai fini della decisione; che conseguentemente si rende necessaria la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.