IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nella causa civile n. 6241/11 avente ad oggetto ia  richiesta  di
pagamento somma in materia di locazione  di  beni  mobili  rientrante
nella previsione normativa di cui all'art. 5 del  d.lgs.  n.  28/2010
per la quale e' previsto il preliminare procedimento di mediazione  a
pena di improcedibilita'; 
    visto che parte attrice ha omesso di svolgere detto  procedimento
ed ha eccepito incostituzionalita' dell'art.  5  del  d.lgs.  28/2010
anche in combinato disposto con l'art. 60 della l. 18 giugno 2009  n.
69 nonche' con gli artt. 4 e 16 del D.M. 10 ottobre 2010 n. 180,  per
violazione degli artt. 77, 24, 3 e 97 Cost.; 
    a scioglimento della riserva di cui al verbale del 17.11.11; 
    Considerato: 
        che la direttiva n. 2008/52/CE ha disciplinato alcuni aspetti
della  mediazione  in  materia   civile   e   commerciale   chiarendo
innanzitutto che l'obiettivo di garantire un  migliore  accesso  alla
giustizia sia giudiziale che extragiudiziale contribuisce al corretto
funzionamento del mercato interno; 
        che la mediazione e' ritenuta una risoluzione extragiudiziale
conveniente  e  rapida  delle  controversie  in  materia   civile   e
commerciale; 
        che la  direttiva  prevede  la  possibilita'  di  rendere  il
ricorso alla mediazione obbligatorio purche' non venga impedito  alle
parti  "di  esercitare  il  loro  diritto  di  accesso   al   sistema
giudiziario"; 
        che con legge n. 69/09 il legislatore ha delegato il  governo
ad adottare uno o piu' decreti legislativi in materia di mediazione e
di conciliazione in ambito civile e commerciale, nel  rispetto  e  in
conformita' ai principi enunciati dalla normativa comunitaria; 
        che la delega in parola e' stata esercitata con il d. lgs. n.
28/10; 
        che l'art. 5 sancisce che "Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa ad una  controversie  in  materia  di  condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di  famiglia,
locazione, comodato,  affitto  di  aziende,  risarcimento  del  danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita'
medica e da diffamazione con il mezzo alla stampa o con  altro  mezzo
di pubblicita', contratti  assicurativi,  bancari  e  finanziari,  e'
tenuto preliminarmente a esperire il procedimento  di  mediazione  ai
sensi del presente decreto ovvero il  procedimento  di  conciliazione
previsto dal d. lgs. n. 179/07 ovvero il  procedimento  istituito  in
attuazione dell'art. 128 bis dei testo unico celie leggi  in  materia
bancaria e creditizia di cui  al  d.  lgs.  n.  385/93  e  successive
modificazioni  per  le  materie  ivi  regolate.   L'esperimento   del
procedimento di  mediazione e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda  giudiziale.  L'improcedibilita'  deve  essere  eccepita  dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza ."; 
        che ai sensi del successivo comma 4 non si  applica  "a)  nei
procedimenti  per  ingiunzione,  inclusa  l'opposizione,  fino   alla
pronuncia  sulle  istanze  di   concessione   e   sospensione   della
provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di  licenza
o di sfratto, fino al mutamento del rito  di  cui  all'art.  667  del
codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla
pronuncia dei provvedimenti di cui all'art.  703,  terzo  comma,  del
codice di procedura civile; d)  nei  procedimenti  di  opposizione  o
incidentali di cognizione relativi  all'esecuzione  forzata;  e)  nei
procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata
nel processo penale."; 
        che l'art. 16 co. 1 disciplina la costituzione  da  parte  di
enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza
di organismi deputati, su istanza della parte interessata, a  gestire
il procedimento di mediazione; tali organismi devono essere  iscritti
nel registro disciplinato da appositi  decreti  del  Ministero  della
giustizia di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico; 
        che l'art. 17, comma 2 e  3,  dispone  che  tutti  gli  atti,
documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono
esenti dall'imposta di bollo e da ogni  spesa,  tassa  o  diritto  di
qualsiasi specie e natura e che  il  verbale  di  accordo  e'  esente
dall'imposta di registro entro il limite di  valore  di  50.000  euro
altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente; che il comma 4
recita "Con il decreto di cui all'art. 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo  e  massimo  delle  indennita'  spettanti  agli
organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra te parti; b)  i  criteri  per  l'approvazione  delle
tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da  enti
privati; c) le maggiorazioni  massime  delle  indennita'  dovute  non
superiori ai venticinque per cento, nell'ipotesi  di  successo  della
mediazione; d) le riduzioni  minime  delle  indennita'  dovute  nelle
ipotesi in cui ia mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi
dell'art. 5, comma 1."; che al  comma  5  "Quando  la  mediazione  e'
condizione di procedibilita' della  domanda  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna  indennita'  dalla  parte
che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a  spese
dello Stato..."; 
        che con decreto n. 180/10  il  Ministro  della  Giustizia  ha
adottato il regolamento che reca  la  determinazione  dei  criteri  e
delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro  degli  organismi
di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione,  nonche'
l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi; 
        che parte attrice eccepisce  in  primo  luogo  la  violazione
dell'art. 77 cost. poiche' l'art. 5 d. lgs. n. 28/10,  nel  prevedere
l'esperimento del  procedimento  di  mediazione  come  condizione  di
procedibilita' della domanda giudiziale precludere l'accesso  diretto
alla giustizia disattendendo le previsioni dell'60 L. 69/09; 
        che il secondo motivo di  censura  inerisce  alla  violazione
dell'art. 24 Cost. poiche' la  mediazione  puo'  essere  obbligatoria
oppure  onerosa  ma  non  le   due   cose   insieme   altrimenti   e'
incostituzionale; 
        che viene ulteriormente eccepita la  violazione  dell'art.  3
Cost. poiche'  la  condizione  di  procedibilita'  ex  art.  5  viene
prevista  per  la  domanda  principale   e   non   per   la   domanda
riconvenzionale e per  la  determinazione  delle  indennita'  di  cui
all'art. 16 d.m. 180/210 ponendo su un piano diverso parte attrice  e
parte convenuta; 
    infine si eccepisce che  nel  momento  in  cui  la  procedura  di
mediazione e' resa obbligatoria al fine di far valere in giudizio  un
diritto  e  nel  momento  in   cui   le   attivita'   del   mediatore
interferiscono con  l'esercizio  della  funzione  giurisdizionale  il
procedimento ha funzione  pubblica  e  deve  pertanto  rispondere  ai
requisiti di buon andamento e di imparzialita'  di  cui  all'art.  97
Cost. 
    Ritenuto: 
        che  le  questioni  di  costituzionalita'  sollevate  non  si
appalesano manifestamente infondate e sono rilevanti  ai  fini  della
decisione; 
        che conseguentemente si rende necessaria la  sospensione  del
giudizio  e  la  rimessione  degli  atti  alla  Corte  Costituzionale
affinche' si pronunci sulla questione.