Ricorso della  provincia  autonoma  di  Bolzano  (codice  fiscale
00390090215), in persona del presidente pro tempore della  provincia,
dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu'  di  procura
speciale del 21 maggio 2012, rep. n. 23388 (allegato 1),  rogata  dal
segretario generale della giunta provinciale della provincia autonoma
di Bolzano, dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di  deliberazione
di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 728  del  21  maggio
2012 (allegato 2), dagli avvocati professori Giuseppe Franco  Ferrari
(codice  fiscale  FRRGPP50B08M109X)  e  Roland  Riz  (codice  fiscale
RZIRND27E12A952U), e con questi elettivamente domiciliata  presso  lo
studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  nel   giudizio   di
legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1,  come  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel supplemento  ordinario  n.
53/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71  del  24
marzo 2012, per violazione del titolo VI dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige - decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni ed integrazioni, ed
in particolare degli artt. 70, 75 e 79, nonche' per violazione  degli
artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale di autonomia, degli artt.
9, 10 e 10-bis, decreto legislativo n. 268/1992, dell'art. 120 Cost.,
in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale n.  3/2001,
dell'art. 2, commi da 106 a 126, legge n. 191/2009, e dei principi di
leale collaborazione e ragionevolezza. 
    Nel supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2012 e'  stata  pubblicata  la
legge n. 27/2012, recante la conversione in legge  del  decreto-legge
n. 1/2012 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'». 
    Il qui impugnato art. 35,  comma  4,  di  tale  decreto-legge  e'
diretto ad assicurare al bilancio statale entrate pari a 235  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012, che devono essere destinati
all'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali  ex
art. 35, comma 3 del medesimo decreto-legge. 
    In particolare, ai sensi del comma censurato,  si  provvede  alla
descritta finalita' con le maggiori entrate rivenienti nei  territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote delle accise
sulla  energia  di  cui   ai   decreti   ministeriali   -   Ministero
dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2011.  In  relazione  a
tali maggiori entrate, il concorso previsto dall'art.  28,  comma  3,
decreto-legge n.  201/2011  (legge  di  conversione  n.  214/2011)  -
impugnato dalla provincia autonoma di Bolzano  con  ricorso  iscritto
all'n.r.g. 40/2012, tuttora pendente innanzi codesta Ecc.ma Corte  -,
e' incrementato di una somma pari a 235 milioni di  euro  annui,  con
decorrenza dall'anno 2012, e la quota di maggior gettito (pari a  6,4
milioni di euro), derivante dall'attuazione delle prescrizioni di cui
ai citati decreti ministeriali, resta acquisita al bilancio  statale.
Con il presente ricorso la  provincia  autonoma  di  Bolzano  solleva
questione  di  legittimita'   costituzionale   della   sopra   citata
disposizione statale, per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1. Violazione e  falsa  applicazione  del  titolo  VI  dello  statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  ed  in  particolare  degli
artt. 70, 75 e 79, nonche' degli artt. 103, 104 e 107  dello  statuto
speciale,  degli  artt.  9,  10  e  10-bis,  decreto  legislativo  n.
268/1992, dell'art. 120 Cost., in combinato disposto con  l'art.  10,
legge costituzionale n. 3/2001, dell'art. 2,  commi  da  106  a  126,
legge  n.  191/2009,  e  dei  principi  di  leale  collaborazione   e
ragionevolezza. 
    L'accordo di  Milano,  stipulato  nell'anno  2009  dalla  regione
Trentino-Alto Adige, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e
dal Governo, nelle persone dei  Ministri  Tremonti  e  Calderoli,  ha
sancito in capo alla  provincia  ricorrente,  per  il  tramite  della
modificazione del titolo VI dello statuto  speciale,  un  particolare
regime di autonomia in materia finanziaria. 
    In dipendenza della predetta intesa,  che  ha  trovato  riscontro
nell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria per l'anno 2009), si e' quindi instaurato un nuovo
sistema di relazioni finanziarie Stato-regione Trentino-Alto Adige  -
province autonome. 
    Il  risultante  quadro  statutario  in  materia  finanziaria   si
caratterizza,  tra  l'altro,  per  la  previsione  espressa  di   una
disposizione volta a disciplinare il concorso della regione  e  delle
province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione  e
di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere
finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,   dal   patto   di
stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. 
    L'art. 79 St., infatti, cosi' dispone: 
    «(1) La regione e le province concorrono al  conseguimento  degli
obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e  all'esercizio  dei
diritti e doveri  dagli  stessi  derivanti  nonche'  all'assolvimento
degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale: 
    a)  con  l'intervenuta  soppressione  della   somma   sostitutiva
dell'imposta   sul   valore   aggiunto   all'importazione   e   delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore; 
    b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai  sensi
dell'art. 78; 
    c) con il concorso finanziario ulteriore  al  riequilibrio  della
finanza   pubblica   mediante   l'assunzione   di   oneri    relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite  d'intesa
con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con  il
finanziamento  di  iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche   ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2010  per  ciascuna  provincia.
L'assunzione di oneri opera  comunque  nell'importo  di  100  milioni
annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino  per
un determinato anno di un importo inferiore ai  40  milioni  di  euro
complessivi; 
    d) con le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
definite al comma 3. 
    (2) Le misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere  modificate
esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104  e  fino  alla
loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica di cui al comma 1. 
    (3) Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi  di  finanza
pubblica, la  regione  e  le  province  concordano  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascun periodo.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi  di
finanza  pubblica,  spetta  alle  province  stabilire  gli   obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti  locali,  ai  propri  enti  e
organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle  universita'  non
statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n.
127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
agli altri enti o organismi ad ordinamento  regionale  o  provinciale
finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le  misure
adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante  territorio
nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti
positivi   in    termini    di    indebitamento    netto    derivanti
dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente  articolo  e
dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le  province  vigilano   sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  da  parte  degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione dando notizia degli esiti  alla  competente
sezione della Corte dei conti. 
    (4)  Le  disposizioni  statali  relative   all'attuazione   degli
obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla regione e alle province e  sono  in
ogni caso sostituite da quanto previsto  dal  presente  articolo.  La
regione e le province  provvedono  alle  finalita'  di  coordinamento
della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche   disposizioni
legislative  dello  Stato,  adeguando  la  propria  legislazione   ai
principi costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5.». 
    A completare  il  quadro  di  riferimento  statutario  concorrono
l'art. 70, in virtu' del quale sono devoluti alle province autonome i
proventi dell'imposta erariale, riscossa  nei  rispettivi  territori,
sull'energia elettrica, e l'art. 75, che  attribuisce  alle  province
autonome le quote di gettito delle  entrate  tributarie  dello  Stato
indicate dallo statuto e percette nei rispettivi  territori  (imposte
di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul
consumo dei tabacchi,  imposta  sul  valore  aggiunto,  accisa  sulla
benzina sugli oli da gas  per  autotrazione  e  sui  gas  petroliferi
liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed,
in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie  erariali,
dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle
sopra elencate. 
    La  normativa  di  attuazione  statutaria  recata   dal   decreto
legislativo n. 268/1992, disciplina agli artt.  9,  10  e  10-bis  le
ipotesi di riserva all'erario delle  imposte  esatte  sul  territorio
provinciale e la procedura per la gestione  dei  rapporti  finanziari
Stato-provincia autonoma in relazione alle predette imposte.  Codesta
Ecc.ma Corte ha riconosciuto la natura tassativa di tale  elencazione
(C. Cost. n. 182/2010): in essa non compare l'imposta erariale  sulla
energia elettrica (ne' potrebbe, pena la  patente  contraddittorieta'
con il disposto del gia' citato art. 70 St.). 
    Ora, ai sensi dell'art.  104  statuto,  il  regime  dei  rapporti
finanziari tra Stato e autonomie speciali e' retto dal  principio  di
consensualita'; le disposizioni recate dal titolo VI dello statuto di
autonomia  possono  essere,  quindi,  modificate  solo  su   concorde
richiesta della regione,  delle  province  autonome  e  del  Governo:
«bisogna  osservare  che  l'autonomia   finanziaria   della   regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e'  disciplinata  dal  titolo  VI  dello
statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto
sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato,  la  regione  e  le
province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai  tributi
erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso  statuto
stabilisce che «Fermo quanto disposto  dall'art.  103  le  norme  del
titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate  con  legge
ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto
di rispettiva competenza, della regione o  delle  due  province».  Il
richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie
debbano  avvenire  con  il  procedimento  previsto   per   le   leggi
costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce  che  l'art.  104
dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative
all'autonomia finanziaria su concorde richiesta  del  Governo,  della
regione o delle province, introduce una deroga alla  regola  prevista
dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale
per  le  modifiche  statutarie,  abilitando  la  legge  ordinaria   a
conseguire  tale  scopo,  purche'   sia   rispettato   il   principio
consensuale» (C. Cost. n. 133/2010). 
    Nonostante cio', come gia' rilevato  in  narrativa,  il  comma  4
dell'art. 35, recante «Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per
l'estinzione dei  debiti  pregressi  delle  amministrazioni  statali,
nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica»,  e'  diretto  ad
assicurare al bilancio statale entrate pari a  235  milioni  di  euro
annui  a  decorrere   dal   2012,   che   devono   essere   destinati
all'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali  ai
sensi del comma 3 dell'art. 35. Alla predetta finalita' si  provvede,
ai sensi del comma 4 stesso, con le «maggiori entrate rivenienti  nei
territori delle autonomie speciali dagli  incrementi  delle  aliquote
dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del  Ministro
dell'economia e delle finanze  30  dicembre  2011,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica». 
    Ai sensi del censurato comma 4,  in  relazione  a  tali  maggiori
entrate «il concorso alla finanza pubblica delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  previsto
dall'art. 28, comma 3, primo periodo  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214,  e'  incrementato  di  235  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'erario  dai  decreti
di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato». 
    Si e'  evidenziato  che  la  provincia  ricorrente  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale in  relazione  all'art.  28,
comma 3, decreto-legge n. 201/2011, cui la norma oggi assoggettata al
vaglio di codesta Ecc.ma Corte espressamente rinvia. 
    Il citato art. 28,  in  patente  violazione  -  anch'esso  -  dei
principi che reggono il rapporto finanziario Stato-province autonome,
prevede con decorrenza dall'anno 2012 e  con  le  procedure  previste
dall'art. 27, legge n. 42/2009, un  concorso  alla  finanza  pubblica
delle autonomie speciali e  degli  enti  locali  ricadenti  nel  loro
territorio (860 milioni di euro e 60  milioni  di  euro).  La  stessa
norma prevede che, fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di
cui  all'art.  27,  legge  n.  42/2009  cit.,  il  predetto   importo
complessivo  sia  accantonato,  proporzionalmente  alla  media  degli
impegni  finali  registrata  per  ciascuna  autonomia  nel   triennio
2007-2009, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali. 
    Il comma  4  dell'art.  35  partecipa  degli  stessi  profili  di
illegittimita' della norma  recata  dal  citato  art.  28,  comma  3,
decreto-legge n. 201/2011,  cui  si  ricollega  in  via  immediata  e
diretta. 
    Innanzi tutto, le forme di concorso della provincia ricorrente (e
degli enti locali  del  suo  territorio)  sono  individuate  in  modo
preciso ed esaustivo dall'art. 79 St. (comma 1, lettere da a) a d)). 
    Il successivo comma  2  espressamente  individua  nel  meccanismo
consensuale rinforzato di cui all'art. 104 St. l'unico strumento  per
la modificazione delle misure elencate dal  precedente  comma  1  (si
veda, altresi', quanto previsto dal comma 106 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 2009, n. 191). 
    E' evidente che, quindi, richiamando il comma 3 dell'art. 28,  ed
il  sistema  di  accantonamento   dallo   stesso   disciplinato,   la
disposizione  oggi  censurata  viola  il  titolo  VI  dello   statuto
speciale, introducendo, al di fuori del  procedimento  rinforzato  di
cui all'art. 104 St. (ed in violazione del principio pattizio in esso
disciplinato), una nuova  forma  di  concorso  della  provincia  agli
obiettivi di finanza pubblica, non prevista dall'art. 79 St. 
    Inoltre, l'art. 79, ultimo comma,  St.  espressamente  stabilisce
che «Le disposizioni statali relative all'attuazione degli  obiettivi
di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non  trovano  applicazione
con riferimento alla regione e alle province  e  sono  in  ogni  caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo». 
    La predetta previsione quindi esclude che disposizioni  di  legge
dello Stato  possano  derogare  a  quanto  disposto  dal  titolo  VI,
confermando lo speciale regime di autonomia di cui  la  provincia  di
Bolzano gode e che esclude che in capo allo Stato sussista il  potere
di sostituirsi alla provincia stessa nell'esercizio di competenze che
le spettano,  nello  specifico,  per  quanto  qui  piu'  direttamente
interessa, in rapporto alla individuazione, per il tramite  del  gia'
citato meccanismo recato dall'art. 104 St., alle misure  di  concorso
agli obiettivi finanziari de quibus, in patente violazione, peraltro,
del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 120 Cost. 
    Il trasferimento all'Erario delle imposte percette sul territorio
provinciale incide,  inoltre,  sul  sistema  di  finanziamento  della
provincia, che, ai sensi degli artt. 70 e 75 St., si basa  -  secondo
un regime esattamente  opposto  -  sull'attribuzione  alle  autonomie
delle entrate tributarie realizzate sul proprio territorio. 
    Determinando la devoluzione allo  Stato  delle  maggiori  entrate
connesse all'aumento dell'accisa sull'energia  elettrica  conseguente
alla  cessazione  dell'applicazione   dell'addizionale   comunale   e
provinciale all'accisa sull'energia elettrica, costituenti il  bacino
cui attingere al fine di garantire l'incremento - pari a 235  milioni
di euro - del concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica
di cui al citato art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011,  l'art.
35, comma 4, decreto-legge n. 1/2012,  viola,  poi,  sotto  ulteriore
profilo, l'art. 70 dello statuto speciale, che riserva  espressamente
alle province autonome i proventi dell'imposta erariale, riscossa nei
rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata. 
    La disposizione si pone altresi' in contrasto con la normativa di
attuazione statutaria contenuta  nel  decreto  legislativo  16  marzo
1992, n. 268 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza  regionale  e  provinciale)
che disciplina i limiti ed i casi di riserva all'Erario delle imposte
percette sul territorio provinciale (cfr., in particolare, art. 9)  e
conferma  il  sistema  pattizio  che  regge  i  rapporti   finanziari
Stato-autonomie (ai sensi degli artt. 103, 104  e  107)  anche  nella
individuazione del  contributo  provinciale  al  perseguimento  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  realizzato  per  il   tramite   del
trasferimento allo Stato delle risorse ordinariamente  devolute  alla
provincia (artt. 10 e 10-bis). 
    Ma v'e' di piu'. 
    Come chiarito da codesta Ecc.ma Corte «per valutare se la riserva
al  bilancio  statale  dell'imposta  straordinaria  sulle   attivita'
finanziarie  e  patrimoniali  disposta  dalla  norma  censurata   sia
legittima, occorre verificare se essa soddisfi le condizioni previste
dall'evocato art. 9 del decreto  legislativo  n.  268  del  1992.  In
particolare,  tale  articolo  richiede,  per  la  legittimita'  della
riserva statale, che: a) detta riserva sia giustificata da "finalita'
diverse da quelle di cui al comma  6  dell'art.  10  e  al  comma  1,
lettera b), dell'art. 10-bis" dello stesso decreto legislativo n. 268
del 1992, e cioe' da  finalita'  diverse  tanto  dal  "raggiungimento
degli obiettivi di riequilibrio della  finanza  pubblica"  (art.  10,
comma 6) quanto dalla copertura di  "spese  derivanti  dall'esercizio
delle funzioni statali delegate alla regione" (art. 10-bis, comma  1,
lettera b); b) il gettito sia destinato per legge "alla copertura, ai
sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche  spese  di
carattere  non  continuativo  che  non  rientrano  nelle  materie  di
competenza della  regione  o  delle  province,  ivi  comprese  quelle
relative a calamita' naturali";  c)  il  gettito  sia  "temporalmente
delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale
e quindi quantificabile"» (C. Cost., n. 182/2010). L'art.  35,  comma
4, decreto-legge n. 1/2012, destina le maggiori somme correlate  agli
aumenti delle aliquote sull'energia elettrica percette nel territorio
provinciale ad aumentare la quota di «concorso alla finanza pubblica»
gravante  sulla  provincia  ai  sensi  del  gia'  citato   art.   28,
decreto-legge n. 201/2011. 
    Come precisato da codesta Ecc.mo Corte, perche'  le  disposizioni
censurate superino il vaglio di costituzionalita' occorre  verificare
se  le  somme  sottratte  alla   disponibilita'   provinciale   siano
finalizzate alla copertura di «spese che abbiano  i  caratteri  della
novita', della specificita', della non continuativita'  e  della  non
riconducibilita'   alle   competenze    legislative    regionali    o
provinciali». 
    Nella specie, la verifica ha esito negativo. 
    In primo luogo, le somme de quibus sono  evidentemente  destinate
al «raggiungimento degli  obiettivi  di  riequilibrio  della  finanza
pubblica», di cui  all'art.  10,  comma  6,  decreto  legislativo  n.
268/1992. 
    Inoltre, le somme predette vanno  ad  incrementare  la  quota  di
concorso al raggiungimento  degli  obbiettivi  di  finanza  pubblica,
difettando  pertanto  sia  il   carattere   della   novita'   e   non
continuativita', in quanto non connesse a determinate, contingenti  e
sopravvenute esigenze che rendono  necessario  il  trasferimento  del
cespite, sia quello della specificita', in quanto  si  risolvono  nel
finanziamento di misure non individuate specificamente, sia,  infine,
quello  della  non  riconducibilita'  alle   competenze   legislative
regionali o provinciali, in quanto si verifica una evidente incisione
delle competenze  provinciali  in  materia  finanziaria  sancite  dal
titolo VI dello statuto speciale. 
    Infine,  l'art.  35,  comma  4,  individua  solo  la   decorrenza
dell'imputazione   delle   somme   sottratte   alla    disponibilita'
provinciale (dall'anno 2012), senza  pero'  delimitare  temporalmente
l'efficacia della misura.